Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1024/2024

ECLI:EU:T:2024:858
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

22 novembre 2024 ( * ) « Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza del fumus boni iuris – Ponderazione degli interessi » Nella causa T‑324/24 R,

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi, L.‑D. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente, contro

[OSCURATO:PERSONA]

centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, A. Pizzolla, A. Lefterov, in qualità di agenti, convenuta,

[OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], chiede la sospensione della decisione ECB-SSM-2024-ITUNI‑17 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), del 22 aprile 2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle sue attività nel territorio della Federazione russa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti e conclusioni delle parti 2 La ricorrente è un ente creditizio a capo di un gruppo bancario attivo a livello internazionale.

Essa opera in Russia tramite quattro società controllate, fra cui AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Le società controllate sono possedute al 100% e sono ricomprese nel perimetro del bilancio consolidato della ricorrente. 3 In quanto ente significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la ricorrente è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della BCE. 4 La ricorrente opera in Russia in un complesso contesto fattuale e normativo caratterizzato, da un lato, dall’esistenza di una serie di misure restrittive adottate dall’Unione europea e da [OSCURATO:PERSONA] terzi e, dall’altro, dall’imprevedibile evoluzione del quadro normativo russo che impone restrizioni alle attività delle società controllate russe degli enti creditizi con sede al di fuori della Russia. 5 In tale contesto, la BCE ha instaurato interlocuzioni con la ricorrente in merito alla valutazione del profilo di rischio della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e al suo impatto sulla stabilità del gruppo.

I risultati di tale valutazione sono stati formalmente comunicati alla ricorrente con lettera operativa datata 11 aprile 2023.

La BCE ha rilevato, in particolare, l’aumento significativo di rischi operativi, reputazionali, sanzionatori e finanziari tali da potenzialmente superare i benefici per il gruppo derivanti dal proseguimento dell’attività in Russia.

La BCE ha evidenziato l’urgenza di attuare misure incisive al fine di ridurre tali rischi, ivi compresa la possibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di valutare la completa cessione delle società controllate russe. 6 Nel maggio 2023 la ricorrente ha inviato alla BCE un piano per la riduzione delle proprie attività in Russia. 7 La BCE ha ritenuto insufficienti le misure correttive pianificate e ha quindi predisposto un progetto di decisione.

Tale progetto è stato notificato alla ricorrente il 22 gennaio 2024. 8 La BCE ha ritenuto che, nonostante le diverse misure adottate dalla ricorrente e dalla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], permanessero i principali ostacoli ad una copertura globale del rischio di conformità, tra cui il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di sanzioni finanziarie.

La BCE ha in particolare rilevato che il diritto russo vieta alle società controllate russe di condividere informazioni con la ricorrente, persino le informazioni sui clienti i cui conti e le cui operazioni sembrano sospetti, e di dare applicazione alle sanzioni occidentali in Russia.

La BCE ha aggiunto che non è concesso alla dirigenza della ricorrente visitare i locali della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e incontrarvi i dirigenti e il personale e che gli organi diretti a garantire la conformità del gruppo non possono effettuare ispezioni. 9 Con lettera del 19 febbraio 2024, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sul progetto di decisione. 10 Il 22 aprile 2024 la BCE ha adottato la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento n. 1024/2013.

L’esame delle osservazioni della ricorrente del 19 febbraio 2024 è stato allegato alla decisione impugnata in forma di tabelle. 11 Con la decisione impugnata, la BCE ha imposto alla ricorrente cinque requisiti e ha formulato una raccomandazione: – requisito relativo alle restrizioni sui prestiti (in prosieguo: il «requisito relativo ai prestiti»); – requisito relativo alle restrizioni sui depositi (in prosieguo: il «requisito relativo ai depositi»); – requisito relativo alle restrizioni sul collocamento di fondi (in prosieguo: il «requisito relativo ai fondi»); – requisito relativo alle restrizioni sui pagamenti (in prosieguo: il «requisito relativo ai pagamenti»); – raccomandazione relativa alla riduzione dei prestiti transfrontalieri; – requisito relativo alla presentazione di un piano di attuazione delle misure previste dalla decisione impugnata entro il 1º giugno 2024 (in prosieguo: il «requisito relativo al piano di attuazione»). 12 Con lettera del 23 maggio 2024, la ricorrente ha avviato interlocuzioni con la BCE al fine di raggiungere un accordo sulle misure da attuare per conseguire gli obiettivi della decisione impugnata, in quanto, secondo la ricorrente, l’applicazione di tutti i requisiti non era possibile a causa di vincoli connessi al quadro normativo russo.

A sostegno dei suoi argomenti, la ricorrente ha trasmesso un parere giuridico di uno studio legale russo. 13 Il 3 giugno 2024, conformemente al requisito relativo al piano di attuazione, la ricorrente ha presentato un piano d’azione per l’applicazione di alcuni dei requisiti imposti dalla decisione impugnata. 14 Con lettera del 28 giugno 2024 indirizzata alla BCE, la ricorrente ha ribadito la propria impossibilità di attuare integralmente i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa di vincoli connessi al quadro normativo russo.

Per dimostrare tale impossibilità, la ricorrente ha allegato una comunicazione del 27 giugno 2024 della [OSCURATO:PERSONA] centrale russa (in prosieguo: la «BCR») alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2024, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, dei requisiti relativi ai prestiti, ai depositi e ai pagamenti. 16 Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui chiede che il presidente del Tribunale voglia: – ordinare con effetto immediato la sospensione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori; – ordinare la sospensione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non avrà deciso nel merito il ricorso principale; – condannare la BCE alle spese. 17 Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2024, la BCE chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia: – respingere la domanda di provvedimenti provvisori; – condannare la ricorrente alle spese. 18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2024, la ricorrente ha parzialmente rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori. 19 La BCE ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia agli atti parziale l’8 agosto 2024. 20 Con lettera del 12 agosto 2024, corredata da osservazioni depositate il 26 agosto 2024, la ricorrente ha informato il Tribunale di una comunicazione che l’AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla BCR. 21 La BCE ha depositato le sue osservazioni su tali documenti il 2 settembre 2024. 22 Con lettera del 7 settembre 2024, la ricorrente ha informato il Tribunale di una decisione della BCR che imponeva divieti alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Tali documenti sono stati notificati alla BCE l’11 settembre 2024.

In diritto Considerazioni generali 23 Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.

Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, stante che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea beneficiano di una presunzione di legittimità.

Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12). 24 L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto». 25 Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale.

Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti.

Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno verificati tali diversi presupposti, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 27 Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

Sull ’ oggetto della domanda di provvedimenti provvisori 28 Occorre rilevare che, a seguito della rinuncia agli atti parziale del 25 luglio 2024, la domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi ha ad oggetto solamente la sospensione della decisione impugnata nella parte in cui prevede il requisito relativo ai depositi ed il requisito relativo ai pagamenti nella misura in cui essa riguarda i pagamenti in euro, dollari statunitensi (USD), yuan cinesi (CNY) e tenge kazaki (KZT). 29 In forza del requisito relativo ai depositi, la ricorrente deve garantire che le società controllate russe non accettino nuovi depositi a termine o depositi provenienti da un istituto finanziario, se il depositante è una filiale russa di un istituto finanziario domiciliato nello Spazio economico europeo (SEE), nel [OSCURATO:PERSONA], in Svizzera o negli [OSCURATO:PERSONA].

Per di più, la ricorrente deve servirsi di tutti gli strumenti disponibili per ridurre l’importo totale dei depositi delle imprese e dei privati nelle società controllate russe. 30 Per quanto riguarda il requisito relativo ai pagamenti, la decisione impugnata prevede che la ricorrente debba garantire che i servizi di pagamento originati in Russia in euro, USD, CNY, sterline (GBP), KZT, franchi svizzeri (CHF), yen giapponesi (JPY), siano forniti solo se eseguiti mediante un c.d.

«nested account » (o «conto nidificato») delle società controllate russe presso la ricorrente e solo se il cliente è inserito in una «whitelist».

Sulla condizione relativa al fumus boni iuris 31 Secondo costante giurisprudenza, la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie , non privo di serio fondamento.

Ciò vale in particolare quando uno di tali motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non sia evidente e necessiti dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti riveli l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente [v. ordinanza del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 188 e giurisprudenza ivi citata]. 32 Al fine di dimostrare che la decisione impugnata è, prima facie , viziata da illegittimità, la ricorrente deduce cinque motivi di ricorso. 33 A tal riguardo, in via preliminare, occorre precisare, in primo luogo, che la condizione relativa al fumus boni iuris sarà valutata unicamente sulla base delle informazioni presentate nell’ambito della domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi, senza in alcun modo vincolare la posizione del Tribunale nella causa principale. 34 Infatti, dalla giurisprudenza risulta che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire, da sola, alla parte resistente di preparare le sue osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di statuire sulla domanda, se del caso, senza il sostegno di altre informazioni, dal momento che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso di detta domanda [ordinanze del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata, EU:C:2010:242, punto 13, e del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 39]. 35 In secondo luogo, sempre in via preliminare, occorre rilevare che, con i suoi argomenti, la ricorrente sostiene in sostanza che i requisiti imposti dalla decisione impugnata sarebbero incompatibili con il diritto russo.

Orbene, occorre osservare che la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non del diritto russo. 36 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE il compito di effettuare le valutazioni prudenziali per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici e altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell’Unione. 37 Al fine di assolvere tale compito, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013 conferisce alla BCE una serie di poteri che le consentono di imporre a qualsiasi ente creditizio di adottare per tempo le misure necessarie se la BCE determina, nel quadro di una valutazione prudenziale effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi. 38 In particolare, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1024/2013 prevede che la BCE abbia il potere di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1024/2013, essa può esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti. 39 È sulla base di tali elementi che occorre esaminare i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione per difetto d’istruttoria 40 Con il suo primo motivo di ricorso, suddiviso in tre parti, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la BCE non avrebbe preso in considerazione l’impossibilità per la ricorrente di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata, né tantomeno le azioni già intraprese dalla ricorrente per gestire i rischi individuati nella decisione impugnata. 41 In secondo luogo, la ricorrente deduce un difetto di motivazione in quanto la decisione impugnata si limita ad elencare i rischi che giustificano l’imposizione dei requisiti senza tuttavia fornire una motivazione in merito al modo in cui tali rischi possono concretamente verificarsi e incidere sulla solidità della ricorrente. 42 In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 43 Occorre esaminare, in primo luogo, la parte vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. – Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 44 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la BCE non avrebbe individuato i rischi concreti, il modo in cui essi potrebbero minare la solidità della ricorrente e il rapporto tra i requisiti imposti e il complessivo profilo di rischio della ricorrente.

La BCE non potrebbe presumere che la ricorrente violerà i regimi sanzionatori senza fornire prove dettagliate e puntuali a tal fine.

Inoltre, la BCE non avrebbe motivato le caratteristiche dei requisiti contestati e il loro carattere necessario. 45 La BCE contesta tale argomento. 46 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 130 e giurisprudenza ivi citata). 47 Da una giurisprudenza costante risulta che, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una tale motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato.

In tale ottica, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti 85 e 87, e del 29 settembre 2022, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 193 e giurisprudenza ivi citata). 48 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la BCE ha effettuato un’analisi dei rischi alla luce dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 49 In particolare, la BCE ha indicato che la ricorrente e il suo gruppo operano in un contesto giuridico divenuto sempre più complesso a causa di una molteplicità di regimi di misure restrittive e di sanzioni.

La BCE ha inoltre individuato gli aspetti del diritto russo che creano rischi per la gestione solida e la conformità.

La BCE ha in particolare rilevato che alle società controllate russe è vietato condividere informazioni con la ricorrente, persino le informazioni sui clienti i cui conti e le cui operazioni sembrano sospetti, e di dare applicazione alle sanzioni occidentali in Russia.

La BCE ha aggiunto che non è concesso alla dirigenza della ricorrente visitare i locali della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e incontrarvi i dirigenti e il personale e che gli organi diretti a garantire la conformità del gruppo non possono effettuare ispezioni.

La BCE ha rilevato che alcune disposizioni russe mirano a scoraggiare e persino impedire il rispetto del diritto dell’Unione, in particolare minacciando ritorsioni e vietando i flussi di informazioni necessari.

In tale contesto, il rispetto dei doveri derivanti dal diritto dell’Unione potrebbe essere reso più difficile o impossibile.

La BCE ha concluso che tali fattori possono ostacolare l’efficace gestione dei rischi in generale e mettere in pericolo l’efficacia dei sistemi di controllo. 50 Per quanto riguarda il rapporto tra i requisiti imposti alla ricorrente e il suo complessivo profilo di rischio, la BCE ha ritenuto che, nonostante le diverse misure adottate dalla ricorrente, sussistano per essa i principali ostacoli ad una copertura globale del rischio di conformità.

Secondo la BCE, la ricorrente è esposta ad una moltitudine di rischi, che non si limitano all’esposizione finanziaria diretta, ma comprendono anche l’inottemperanza ai requisiti regolamentari, come quelli relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, l’esposizione alle sanzioni operative, finanziarie e i rischi di reputazione.

La BCE rileva che, per loro natura, tali rischi non possono essere quantificati in modo adeguato o attribuiti alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto dell’impatto a livello consolidato. 51 Occorre altresì rilevare che una serie di scambi tra la BCE e la ricorrente ha avuto luogo prima dell’adozione della decisione impugnata nell’ambito delle interlocuzioni di vigilanza avviate nel 2022.

Pertanto, la ricorrente disponeva già di elementi di analisi riguardanti l’insufficienza delle azioni che aveva pianificato per ridurre i rischi. 52 Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la BCE non può presumere che la ricorrente violerà il quadro normativo sanzionatorio senza fornire prove dettagliate e puntuali, occorre rilevare che la BCE ha indicato gli elementi di fatto connessi al quadro normativo russo e i problemi di gestione delle società controllate che aumenterebbero il rischio di non conformità. 53 Inoltre, occorre rilevare che l’analisi prudenziale effettuata dalla BCE è di natura previsionale, in quanto verte su eventi il cui verificarsi non è certo e la cui incidenza sulla capacità di un ente vigilato di farvi fronte è difficilmente misurabile.

Al fine di condurre a buon fine tale esercizio, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità che le consente di basarsi su scenari che non siano privi di plausibilità.

Tuttavia, alla luce della natura previsionale di tale analisi, la BCE non può essere tenuta a dimostrare l’esistenza di eventi passati durante i quali si sarebbero materializzati rischi paragonabili ai rischi analizzati. (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punti 92 e 93). 54 Per quanto riguarda la motivazione circa la proporzionalità dei requisiti contestati, occorre rilevare che la BCE ha esposto le ragioni per le quali il piano di azione della ricorrente o l’imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi non sarebbero adeguati e sufficienti a rispondere ai rischi.

Secondo la BCE, la cessione di attività sarebbe altrettanto efficace, ma tale misura sarebbe ancora più invasiva.

La BCE è quindi giunta alla conclusione che non esiste alcun’altra misura che consenta, in modo adeguato e proporzionato, di far fronte ai rischi associati alle attività della ricorrente in Russia. 55 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha, prima facie , dimostrato in maniera sufficientemente esaustiva che la BCE sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione e, pertanto, la presente parte non è idonea a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . – Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su un asserito difetto di istruttoria 56 La ricorrente sostiene che la BCE non avrebbe preso in considerazione né l’impossibilità per la ricorrente di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa delle restrizioni derivanti dal contesto normativo russo, né le azioni già intraprese dalla ricorrente per fronteggiare i rischi individuati nella decisione impugnata. 57 In primo luogo, per quanto riguarda la considerazione del contesto normativo russo, occorre rilevare, innanzitutto, che dal testo medesimo della decisione impugnata risulta che la BCE stessa ha messo in evidenza i vincoli giuridici e operativi derivanti dal contesto normativo russo.

Occorre constatare che sono proprio tali vincoli e restrizioni che hanno indotto la BCE ad adottare la decisione impugnata, dal momento che essi ostacolano l’adeguata gestione dei rischi da parte della ricorrente. 58 In secondo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013, la BCE deve constatare che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi prima di esigere che gli enti creditizi adottino le misure necessarie per porvi rimedio. 59 Orbene, come già rilevato al punto 49 supra , la BCE ha individuato i problemi di gestione e di copertura dei rischi ai quali la ricorrente dovrebbe porre rimedio.

Essa ha valutato le azioni intraprese dalla ricorrente concludendo che dette azioni non erano sufficienti per porre rimedio ai rischi individuati.

La BCE ha ritenuto che solo i requisiti imposti sarebbero stati adeguati per porre rimedio ai rischi, precisando al contempo che la cessione delle attività sarebbe stata altrettanto efficace ma più invasiva dei requisiti imposti.

Risulta quindi, prima facie , dalle informazioni di cui dispone il giudice del procedimento sommario che la BCE ha istruito il fascicolo in maniera sufficiente al fine di individuare i provvedimenti necessari per porre rimedio ai rischi.

In tali circostanze, non può esserle contestato di aver omesso di procedere ad una valutazione diligente e adeguata delle informazioni disponibili, prima di adottare la decisione impugnata. 60 Il fatto che le misure necessarie per porre rimedio ai rischi possano eventualmente rivelarsi incompatibili con il diritto russo è, a priori , privo di pertinenza nella fase dell’analisi effettuata ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013.

A tal riguardo, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente, diretti, in sostanza, a contestare l’adeguatezza dei requisiti imposti dalla decisione impugnata in ragione dei rischi derivanti dalla normativa russa, devono essere valutati nell’ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. 61 In terzo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 1024/2013, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento diretto all’adozione di decisioni in materia di vigilanza la possibilità di essere sentite prima dell’adozione di tali decisioni.

Infatti, la BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. 62 Nel caso di specie, prima di adottare la decisione impugnata, la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione e la ricorrente ha presentato le sue osservazioni con lettera del 19 febbraio 2024.

La BCE ha risposto a tali osservazioni con nota esplicativa in forma di tabella allegata alla decisione impugnata. 63 Dal fascicolo del giudice del procedimento sommario risulta altresì che la ricorrente ha fornito informazioni supplementari successivamente all’adozione della decisione impugnata. 64 Tenuto conto del fatto che la BCE non disponeva, al momento dell’adozione della decisione impugnata, delle informazioni comunicate successivamente dalla ricorrente, non può esserle contestato di non averle prese in considerazione. 65 Tale constatazione non impedisce che tali informazioni siano prese in esame nell’ambito dell’analisi della condizione relativa all’urgenza. 66 Inoltre, per quanto riguarda la presa in considerazione delle azioni già intraprese dalla ricorrente, in primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente non offre elementi a sostegno della sua argomentazione e non precisa quali sarebbero le azioni già intraprese che non sarebbero state sufficientemente prese in esame e in che modo tali azioni avrebbero potuto rispondere ai rischi individuati nella decisione impugnata. 67 In secondo luogo, risulta prima facie dalla decisione impugnata che la BCE ha effettivamente proceduto all’analisi delle azioni già intraprese dalla ricorrente, concludendo, al punto 1.1.4.5 della decisione impugnata, che permangono vari ostacoli per garantire una copertura esaustiva dei rischi individuati. 68 Da quanto precede risulta che la prima parte del primo motivo di ricorso non è idonea a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . – Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013 69 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la BCE non avrebbe effettuato un «esame individuale» della sua situazione e che non avrebbe valutato se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi già attuati, e i fondi propri e la liquidità da essa detenuti non permettessero una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

La ricorrente sostiene che la BCE avrebbe omesso di valutare in concreto l’idoneità delle misure da essa attuate, di individuare in concreto i rischi cui la ricorrente sarebbe esposta in caso di mancata applicazione dei requisiti e di considerare i rischi derivanti dall’adozione dei requisiti contestati. 70 La BCE contesta tale argomento. 71 Nel caso di specie, come indicato al punto 49 supra , la BCE ha individuato nella decisione impugnata i rischi derivanti dalle attività della ricorrente in Russia precisando gli aspetti del diritto russo che mettono a repentaglio la gestione solida e la copertura dei rischi.

Essa ha proceduto all’analisi delle azioni già intraprese dalla ricorrente concludendo per la sussistenza di carenze che non consentivano una gestione solida e la copertura dei rischi. 72 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato, prima facie , che la BCE avrebbe omesso di procedere a un esame individuale nell’ambito della valutazione delle condizioni previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 73 Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris .

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione risultante dal conflitto di doveri che la decisione impugnata creerebbe in capo alla ricorrente 74 Con il suo secondo motivo di ricorso, suddiviso in due parti, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la BCE non avrebbe tenuto conto del fatto che l’esecuzione della decisione impugnata porrebbe gli organi direttivi e di controllo della ricorrente dinanzi ad un conflitto di doveri, poiché le imporrebbe di ordinare alla sua società controllata di violare la normativa russa.

In secondo luogo, la ricorrente deduce un difetto di motivazione. 75 Occorre rilevare che con tale motivo di ricorso la ricorrente reitera, in sostanza, gli argomenti già dedotti nell’ambito delle prime due parti del suo primo motivo di ricorso. 76 Pertanto, per le stesse ragioni addotte nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, si deve concludere che neppure il presente motivo di ricorso è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris .

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sull’impossibilità di esecuzione della decisione impugnata 77 La ricorrente si avvale del principio « impossibilium nulla obligatio est », principio che imporrebbe alle istituzioni di assicurarsi, prima dell’adozione di una decisione, che quest’ultima possa essere eseguita.

La ricorrente sostiene di trovarsi nell’impossibilità assoluta di eseguire la decisione impugnata a causa degli impedimenti derivanti dal quadro normativo russo che le sono estranei e che non avrebbero potuto essere superati neppure impiegando la massima diligenza.

Essa afferma che tali impedimenti esistevano al momento dell’adozione della decisione impugnata e avrebbero potuto essere rilevati dalla BCE. 78 La BCE contesta tale argomento. 79 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non può invocare il diritto russo e l’aleatorietà della sua applicazione da parte delle autorità russe al fine di sottrarsi ai suoi doveri derivanti dal diritto dell’Unione.

Sono proprio i vincoli derivanti dalla normativa russa che hanno indotto la BCE ad imporre le misure previste dalla decisione impugnata.

Orbene, in quanto soggetto sottoposto alla vigilanza prudenziale della BCE, la ricorrente è tenuta a porre rimedio ai rischi prudenziali individuati dalla BCE. 80 In secondo luogo, e in ogni caso, occorre rilevare che, sulla base delle informazioni presentate dinanzi al giudice del procedimento sommario, gli unici argomenti diretti a dimostrare l’impossibilità assoluta di esecuzione, di cui disponeva la BCE al momento dell’adozione della decisione impugnata erano le osservazioni della ricorrente del 19 febbraio 2024 sul progetto della decisione impugnata. 81 Orbene, risulta prima facie da tali osservazioni che la ricorrente si limita ad invocare in termini generici l’incompatibilità dei requisiti imposti dalla decisione impugnata con il diritto russo. 82 In particolare, per illustrare l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione impugnata, la ricorrente fa valere, in particolare, l’asserito divieto di accettare nuovi depositi a termine.

Tuttavia, la ricorrente si limita a citare diverse disposizioni del diritto russo senza fornire spiegazioni aggiuntive circa la loro pertinenza e applicazione concreta.

Non è chiaro se tali disposizioni impongano divieti direttamente applicabili o se si tratti di norme di diritto civile che i clienti attuali o potenziali possano invocare nell’ambito di procedure di reclamo dinanzi alle autorità competenti. 83 Per quanto riguarda più precisamente i rimedi previsti dalla normativa russa in caso di violazione sistemica del proprio quadro normativo, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato i casi di ripetuta inottemperanza al diritto russo che la esporrebbero a siffatte misure. 84 In merito alla redazione di una «whitelist», occorre ricordare che la decisione impugnata non obbliga la ricorrente a redigere un tale elenco, bensì lo propone come strumento di gestione dei rischi e, pertanto, come alternativa alla cessione di taluni servizi. 85 Per quanto concerne le informazioni comunicate alla BCE successivamente alla decisione impugnata, non si può contestare alla BCE di non averle considerate. 86 Tale constatazione non pregiudica la possibilità per la BCE di prendere in considerazione tali elementi in sede di valutazione dell’applicazione dei requisiti imposti alla ricorrente e, se del caso, in sede di valutazione della necessità di infliggerle una sanzione in caso di inottemperanza.

La stessa BCE ha peraltro confermato nelle sue risposte alle osservazioni della ricorrente sul progetto di decisione che, se la ricorrente dimostrasse l’impossibilità giuridica di attuare i requisiti, essa ne terrà conto. 87 Pertanto, si deve concludere che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris .

Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di proporzionalità 88 La ricorrente sostiene, in sostanza, che i requisiti imposti dalla decisione impugnata sarebbero sproporzionati in quanto i rischi a cui mirano a porre rimedio sarebbero ipotetici, non dimostrati e astratti, mentre il pregiudizio che essa dovrebbe subire è consistente e concreto. 89 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50, e del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 206). 90 La valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (v. sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 91 Nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che il regolamento n. 1024/2013 ha lo scopo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione.

Inoltre, l’obiettivo delle misure adottate in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento è quello di porre rimedio per tempo ai rischi individuati nell’ambito della valutazione prudenziale effettuata dalla BCE. 92 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al carattere ipotetico dei rischi, come indicato al punto 53 supra , la BCE deve basarsi, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone, su scenari che non siano privi di plausibilità in considerazione dei dati disponibili, senza che essa sia tuttavia tenuta a dimostrare l’esistenza di eventi passati che presentino le stesse caratteristiche dello scenario analizzato. 93 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la BCE non avrebbe preso in considerazione misure meno invasive, occorre constatare, come indicato al punto 54 supra , che la BCE ha esposto le ragioni per le quali il piano di azione della ricorrente o l’imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi non sarebbero adeguati e sufficienti a rispondere ai rischi individuati.

La BCE ha altresì indicato, giustamente, che la cessione delle attività sarebbe una misura altrettanto efficace, ma che non si tratterebbe di una misura meno invasiva.

È dunque, prima facie , a giusto titolo che la BCE è giunta alla conclusione che non esiste alcun’altra misura che consenta di far fronte ai rischi associati alle attività della ricorrente in Russia, laddove la ricorrente non menziona misure meno restrittive che consentano di raggiungere lo stesso obiettivo. 94 In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre rilevare che la ricorrente non deduce alcun argomento concreto per dimostrare una tale violazione.

Essa si limita, al punto 71 della domanda di provvedimenti provvisori, ad affermare che le limitazioni al suo diritto di proprietà e alla sua libertà d’impresa sono sproporzionate, senza precisare in quale maniera la decisione impugnata avrebbe violato i suoi diritti fondamentali. 95 Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris .

Sul quinto motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza della BCE ad adottare la decisione impugnata 96 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata produrrebbe effetti sulle società controllate russe, laddove i poteri conferiti alla BCE dall’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013 potrebbero essere esercitati unicamente nei confronti delle società stabilite negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. 97 La BCE contesta tale argomento. 98 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che la decisione impugnata è indirizzata esclusivamente alla ricorrente in quanto società controllante del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e in quanto ente creditizio soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE. 99 In secondo luogo, occorre rilevare che il considerando 26 del regolamento n. 1024/2013 precisa che i rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario.

Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi.

È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su «base consolidata». 100 Da quanto precede risulta che, prima facie , la BCE può esercitare una vigilanza consolidata sui rischi ai quali la ricorrente è esposta, compresi i rischi derivanti dalle attività delle sue società controllate in Russia. 101 In terzo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 16, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento n. 1024/2013 prevede esplicitamente il potere della BCE di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente, nonché di esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti.

Dunque, prima facie , la BCE era competente ad imporre i requisiti contenuti nella decisione impugnata. 102 Pertanto, si deve concludere che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . 103 Da tutto quanto precede risulta che i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente nel presente procedimento sommario non sono idonei, allo stato degli atti e prima facie , a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris .

Sulla condizione relativa all ’ urgenza 104 Per verificare se le misure provvisorie richieste siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione.

Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve, in maniera generale, essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria.

Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 105 Sebbene sia esatto che, per provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario richiedere che la sopravvenienza del danno sia dimostrata con certezza assoluta e che è sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò nondimeno la parte che chiede una misura provvisoria rimane con l’onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C‑335/99 P(R), EU:C:1999:608, punto 67]. 106 Peraltro, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori «contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori». 107 Pertanto, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (v. ordinanza del 6 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 108 Sempre secondo costante giurisprudenza, per poter valutare se tutte le condizioni menzionate al punto 104 supra siano soddisfatte, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione della parte che sollecita le misure provvisorie e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione delle misure richieste.

Ne consegue che detta parte, segnatamente quando invoca il verificarsi di un danno di tipo economico, deve produrre, con documenti giustificativi, un’immagine fedele e complessiva della sua situazione finanziaria (v. ordinanza del 29 febbraio 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, T‑732/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:129, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 109 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare l’urgenza. 110 Nel caso di specie, per dimostrare il carattere grave e irreparabile del pregiudizio lamentato, la ricorrente sostiene, in primo luogo e in sostanza, che l’applicazione dei requisiti imposti dalla decisione impugnata comporterebbe gravissime conseguenze alla luce del diritto russo. 111 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata comporterebbe il rischio di perdita del controllo e della proprietà delle società controllate russe, con potenziali conseguenze sulla stabilità della ricorrente stessa. 112 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione impugnata comporterebbe gravissime sanzioni personali per il personale dirigente delle controllate russe. 113 La BCE contesta gli argomenti della ricorrente. 114 A tal riguardo, per quanto riguarda il danno che deriverebbe dall’incompatibilità della decisione impugnata con il contesto normativo russo, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che l’esistenza di una siffatta incompatibilità non costituisce di per sé un danno.

Spetta sempre alla ricorrente esporre e dimostrare il probabile verificarsi di un pregiudizio nel suo caso specifico.

Orbene, la ricorrente non ha presentato, nell’ambito della sua argomentazione relativa alla condizione dell’urgenza, elementi che consentano di identificare il verificarsi di un danno e di valutarne il carattere grave e irreparabile. 115 Sotto un secondo profilo, occorre constatare, in ogni caso, che, anche sulla base degli elementi addotti dalla ricorrente per quanto riguarda la condizione relativa al fumus boni iuris , la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie.

Infatti, le conseguenze negative derivanti dall’incompatibilità con la normativa russa lamentate dalla ricorrente costituiscono un danno di natura pecuniaria. 116 Infatti, risulta in particolare dalla lettera del 23 maggio 2024 e dal suo allegato che i rischi asseriti ai quali la ricorrente sostiene di essere esposta sono i seguenti: la revoca della sua licenza bancaria, l’assoggettamento a un’amministrazione temporanea, l’applicazione di un’ammenda, l’insorgenza della sua responsabilità civile e amministrativa e l’imposizione di un’amministrazione provvisoria. 117 Inoltre, al punto 43 della sua domanda di provvedimenti provvisori, la stessa ricorrente indica che rischi gravissimi porterebbero al sostanziale azzeramento del valore della sua partecipazione in AO [OSCURATO:PERSONA]. 118 A tal riguardo, occorre ricordare che un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno.

Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. [v. ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. 119 Tuttavia, quando il danno invocato è di tipo economico, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato potrebbero risultare alterate in modo significativo in relazione, in particolare, alle dimensioni e al fatturato della sua impresa, nonché alle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene (v. ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 120 Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione che consenta di individuare con precisione e quantificare il pregiudizio pecuniario che potrebbe concretizzarsi.

In particolare, la ricorrente non ha presentato alcuna prova che dimostri, tenuto conto delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché delle caratteristiche del gruppo di cui essa è a capo, che gli eventi ipotizzati metterebbero effettivamente in pericolo la sua stabilità finanziaria. 121 Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza risulta che la sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione si giustifica soltanto se tale atto costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto. [v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P (R), EU:C:2013:157, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

Occorre quindi escludere i danni che sarebbero imputabili ad altri fattori, quali le reazioni di terzi provocate dalla decisione impugnata (ordinanza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑1182/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:138, punto 38). 122 Occorre sottolineare che la stessa ricorrente ha affermato che il contesto normativo locale è particolarmente ostile e imprevedibile.

Infatti, la Russia ha imposto un certo numero di misure ritorsive, che riguardano in particolare le entità stabilite in quelli che la Russia considera «[OSCURATO:PERSONA] ostili», categoria che include la ricorrente.

La ricorrente ammette che alcune disposizioni russe mirano a scoraggiare e persino impedire il rispetto del diritto dell’Unione, in particolare minacciando ritorsioni e vietando i flussi di informazioni necessari. 123 In particolare, dalla sintesi della decisione della BCR redatta dalla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa dalla ricorrente al Tribunale con lettera del 7 settembre 2024 risulta che la BCR vieta alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi limitazione dei servizi ai clienti della banca, qualsiasi limitazione dei servizi sulla base di criteri discriminatori, nonché la trasmissione alla ricorrente o ai membri del gruppo bancario della [OSCURATO:SOCIETA] delle informazioni sui clienti della banca ai fini della creazione di qualsiasi registro, compresa una «whitelist».

Inoltre, l’AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] è stata informata della sua responsabilità civile e penale che potrebbe sorgere in caso di inottemperanza alla decisione della BCR.

La BCR ricorda che, nella misura in cui la violazione della decisione vincolante costituisse una minaccia per i creditori e i depositanti della banca, essa si riserva il diritto di ricorrere ad altre misure quali la sostituzione della dirigenza di AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] o l’assoggettamento della società controllata alla sua amministrazione temporanea. 124 Occorre tuttavia rilevare che la BCR non si pronuncia sulla conformità con il diritto russo dei requisiti imposti dalla decisione impugnata né sulle istruzioni impartite dalla ricorrente alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la BCR ha proceduto all’adozione di una decisione che vietava alla società controllata dalla ricorrente una serie di pratiche, senza dimostrare alcun nesso tra tali pratiche e la decisione impugnata.

Ne consegue che gli eventuali danni connessi all’inottemperanza alla decisione della BCR non sarebbero ascrivibili alla decisione impugnata. 125 Sotto un quarto profilo, come rilevato dalla BCE nelle sue osservazioni, la decisione impugnata non contiene alcuna sanzione direttamente applicabile alla ricorrente.

Infatti, qualsiasi sanzione che possa essere inflitta dalla BCE dovrebbe essere oggetto di un separato e indipendente procedimento ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013, nel contesto del quale la BCE sarebbe chiamata ad esercitare la propria discrezionalità in ragione delle concrete violazioni oggetto di scrutinio.

In tale contesto, la ricorrente potrebbe evidenziare un’eventuale impossibilità giuridica di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa delle limitazioni imposte dal quadro normativo russo, che potrebbe ancora evolvere in maniera imprevedibile. 126 Inoltre, la ricorrente avrebbe comunque la possibilità di proporre un ricorso avverso un’eventuale decisione sanzionatoria della BCE, eventualmente accompagnato da una nuova domanda di provvedimenti provvisori. 127 In secondo luogo, per quanto riguarda il pregiudizio connesso al rischio di perdita del controllo e della proprietà delle società controllate russe, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che la ricorrente non fornisce alcun elemento nella sua domanda di provvedimenti provvisori che consenta di comprendere come tale pregiudizio possa concretizzarsi o le ragioni che inducono a ritenere che esso sia di natura grave e irreparabile. 128 Sotto un secondo profilo, occorre constatare che il pregiudizio derivante dalla perdita del controllo e della proprietà delle società controllate sarebbe di natura pecuniaria. 129 Orbene, come risulta dai punti 118 e 119 supra , un pregiudizio di natura pecuniaria non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile. 130 Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione che consenta di individuare con precisione e quantificare il pregiudizio pecuniario che potrebbe concretizzarsi. 131 Occorre sottolineare, sotto un terzo profilo, che la ricorrente conosceva i rischi connessi al mantenimento delle sue attività in Russia.

Essa stessa ha affermato che il quadro normativo locale è particolarmente ostile e in continua evoluzione in forza di dinamiche locali non sempre prevedibili o riconducibili a processi democratici e la cui interpretazione e applicazione potrebbero evidentemente risentire dello stato di guerra. 132 Inoltre, la ricorrente non ha sostenuto di aver compiuto sforzi per limitare il proprio pregiudizio. 133 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda le potenziali conseguenze sulla stabilità della ricorrente a causa della perdita del controllo o della proprietà delle società controllate russe, occorre constatare che la ricorrente non ha presentato alcun elemento a sostegno di tale allegazione. 134 In terzo luogo, per quanto riguarda il danno connesso alle potenziali gravissime sanzioni personali per il personale dirigente delle società controllate russe, occorre rilevare che la ricorrente si limita ad indicare che i requisiti imposti dalla decisione impugnata comporterebbero siffatte sanzioni senza fornire precisazioni supplementari. 135 Anche supponendo che la ricorrente abbia inteso fare riferimento alle allegazioni contenute nell’approfondimento riguardante il primo motivo di ricorso, occorre notare che essa si è limitata ad indicare che i requisiti imposti dalla decisione impugnata potrebbero esporre i rappresentanti delle sue controllate al rischio di azioni penali per reati di bancarotta fraudolenta e di abuso di potere.

Tale allegazione non è tuttavia suffragata da argomenti concreti. 136 Supponendo che la ricorrente abbia inteso riferirsi alle sanzioni che potrebbero essere inflitte a causa di una trasmissione di dati ai fini della redazione di una «whitelist», occorre constatare che la ricorrente resta libera di non esigere dalla sua società controllata la redazione di una «whitelist», qualora decida di chiudere i servizi di pagamento originari della Russia.

Pertanto, il verificarsi di un pregiudizio derivante dalla redazione di una «whitelist» rimane di natura ipotetica e non presenta dunque un grado di probabilità sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata al punto 105 supra . 137 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre constatare che la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie, in quanto il probabile verificarsi, per la ricorrente, di un pregiudizio grave e irreparabile non è sufficientemente dimostrato.

Sulla ponderazione degli interessi 138 Secondo una giurisprudenza consolidata, la ponderazione degli interessi consiste per il giudice del procedimento sommario nel determinare se l’interesse della parte che richiede le misure provvisorie a ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse all’applicazione immediata dell’atto controverso, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice del merito consenta il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata e, viceversa, se la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto possa ostacolare la sua piena efficacia, nel caso in cui il ricorso principale sia respinto (v. ordinanza del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R, EU:C:2003:385, punto 142 e giurisprudenza ivi citata). 139 Per quanto riguarda più in particolare la condizione secondo cui la situazione giuridica determinata da un’ordinanza di provvedimenti provvisori deve essere reversibile, va rilevato che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione di merito.

Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta, di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né anticipare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare la stessa privandola della sua efficacia pratica (v. ordinanza del 1º settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/EMA, T‑235/15 R, EU:T:2015:587, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 140 L’oggetto stesso del bilanciamento degli interessi in gioco è valutare se, malgrado il danno arrecato agli interessi del richiedente che rischia di subire un danno grave e irreparabile, la presa in considerazione degli interessi legati all’esecuzione immediata della decisione contestata possa giustificare il rifiuto di accordare i provvedimenti provvisori richiesti [v. ordinanza del 27 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, punto 150 e giurisprudenza ivi citata]. 141 Occorre quindi esaminare se gli interessi della ricorrente ad ottenere la sospensione dei requisiti contestati imposti dalla decisione impugnata prevalgano su quelli perseguiti dalla BCE con l’adozione di tale decisione. 142 Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non dedica alcun approfondimento alla ponderazione degli interessi in gioco. 143 Per quanto riguarda gli interessi perseguiti dalla decisione impugnata, la BCE sostiene che i requisiti imposti con la decisione impugnata sono necessari a raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico di assicurare la sana e prudente gestione della ricorrente nonché la sua solidità finanziaria.

L’esecuzione della decisione impugnata è necessaria a limitare i rischi associati a tali attività e a far sì che, nel caso in cui essi dovessero materializzarsi, ciò abbia un impatto per quanto più possibile contenuto.

La BCE rileva che l’interesse pubblico a che la ricorrente operi in conformità al principio della sana e prudente gestione mira a tutelare non solo la banca stessa e i suoi depositanti, ma anche la stabilità del mercato unico nel suo insieme. 144 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 1 del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro. 145 Inoltre, l’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013 autorizza la BCE a imporre agli enti creditizi di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare i problemi da essa individuati.

Tale disposizione illustra l’importanza che il legislatore attribuisce all’adozione più rapida possibile di misure adeguate per evitare la concretizzazione dei rischi individuati. 146 In secondo luogo, la stessa ricorrente ha affermato che il quadro normativo russo è particolarmente ostile e in continua evoluzione in forza di dinamiche locali non sempre prevedibili o che non corrispondono alle norme derivanti da processi democratici.

Inoltre, la loro interpretazione e applicazione dipendono dall’evoluzione della guerra condotta dalla Russia in Ucraina. 147 Da quanto precede risulta che l’interesse della ricorrente deve cedere dinanzi all’interesse difeso dalla BCE. 148 Alla luce di tutto quanto precede, occorre pertanto respingere la domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi. 149 In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate. 150 Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 22 novembre 2024 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

M. van der Woude * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 22 novembre 2024 ( * ) « Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza del fumus boni iuris – Ponderazione degli interessi » Nella causa T‑324/24 R, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi, L.‑D. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, A. Pizzolla, A. Lefterov, in qualità di agenti, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], chiede la sospensione della decisione ECB-SSM-2024-ITUNI‑17 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), del 22 aprile 2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle sue attività nel territorio della Federazione russa (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti e conclusioni delle parti 2 La ricorrente è un ente creditizio a capo di un gruppo bancario attivo a livello internazionale. Essa opera in Russia tramite quattro società controllate, fra cui AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Le società controllate sono possedute al 100% e sono ricomprese nel perimetro del bilancio consolidato della ricorrente. 3 In quanto ente significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la ricorrente è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della BCE. 4 La ricorrente opera in Russia in un complesso contesto fattuale e normativo caratterizzato, da un lato, dall’esistenza di una serie di misure restrittive adottate dall’Unione europea e da [OSCURATO:PERSONA] terzi e, dall’altro, dall’imprevedibile evoluzione del quadro normativo russo che impone restrizioni alle attività delle società controllate russe degli enti creditizi con sede al di fuori della Russia. 5 In tale contesto, la BCE ha instaurato interlocuzioni con la ricorrente in merito alla valutazione del profilo di rischio della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e al suo impatto sulla stabilità del gruppo. I risultati di tale valutazione sono stati formalmente comunicati alla ricorrente con lettera operativa datata 11 aprile 2023. La BCE ha rilevato, in particolare, l’aumento significativo di rischi operativi, reputazionali, sanzionatori e finanziari tali da potenzialmente superare i benefici per il gruppo derivanti dal proseguimento dell’attività in Russia. La BCE ha evidenziato l’urgenza di attuare misure incisive al fine di ridurre tali rischi, ivi compresa la possibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di valutare la completa cessione delle società controllate russe. 6 Nel maggio 2023 la ricorrente ha inviato alla BCE un piano per la riduzione delle proprie attività in Russia. 7 La BCE ha ritenuto insufficienti le misure correttive pianificate e ha quindi predisposto un progetto di decisione. Tale progetto è stato notificato alla ricorrente il 22 gennaio 2024. 8 La BCE ha ritenuto che, nonostante le diverse misure adottate dalla ricorrente e dalla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], permanessero i principali ostacoli ad una copertura globale del rischio di conformità, tra cui il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di sanzioni finanziarie. La BCE ha in particolare rilevato che il diritto russo vieta alle società controllate russe di condividere informazioni con la ricorrente, persino le informazioni sui clienti i cui conti e le cui operazioni sembrano sospetti, e di dare applicazione alle sanzioni occidentali in Russia. La BCE ha aggiunto che non è concesso alla dirigenza della ricorrente visitare i locali della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e incontrarvi i dirigenti e il personale e che gli organi diretti a garantire la conformità del gruppo non possono effettuare ispezioni. 9 Con lettera del 19 febbraio 2024, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sul progetto di decisione. 10 Il 22 aprile 2024 la BCE ha adottato la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento n. 1024/2013. L’esame delle osservazioni della ricorrente del 19 febbraio 2024 è stato allegato alla decisione impugnata in forma di tabelle. 11 Con la decisione impugnata, la BCE ha imposto alla ricorrente cinque requisiti e ha formulato una raccomandazione: –        requisito relativo alle restrizioni sui prestiti (in prosieguo: il «requisito relativo ai prestiti»); –        requisito relativo alle restrizioni sui depositi (in prosieguo: il «requisito relativo ai depositi»); –        requisito relativo alle restrizioni sul collocamento di fondi (in prosieguo: il «requisito relativo ai fondi»); –        requisito relativo alle restrizioni sui pagamenti (in prosieguo: il «requisito relativo ai pagamenti»); –        raccomandazione relativa alla riduzione dei prestiti transfrontalieri; –        requisito relativo alla presentazione di un piano di attuazione delle misure previste dalla decisione impugnata entro il 1º giugno 2024 (in prosieguo: il «requisito relativo al piano di attuazione»). 12 Con lettera del 23 maggio 2024, la ricorrente ha avviato interlocuzioni con la BCE al fine di raggiungere un accordo sulle misure da attuare per conseguire gli obiettivi della decisione impugnata, in quanto, secondo la ricorrente, l’applicazione di tutti i requisiti non era possibile a causa di vincoli connessi al quadro normativo russo. A sostegno dei suoi argomenti, la ricorrente ha trasmesso un parere giuridico di uno studio legale russo. 13 Il 3 giugno 2024, conformemente al requisito relativo al piano di attuazione, la ricorrente ha presentato un piano d’azione per l’applicazione di alcuni dei requisiti imposti dalla decisione impugnata. 14 Con lettera del 28 giugno 2024 indirizzata alla BCE, la ricorrente ha ribadito la propria impossibilità di attuare integralmente i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa di vincoli connessi al quadro normativo russo. Per dimostrare tale impossibilità, la ricorrente ha allegato una comunicazione del 27 giugno 2024 della [OSCURATO:PERSONA] centrale russa (in prosieguo: la «BCR») alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2024, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, dei requisiti relativi ai prestiti, ai depositi e ai pagamenti. 16 Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui chiede che il presidente del Tribunale voglia: –        ordinare con effetto immediato la sospensione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori; –        ordinare la sospensione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non avrà deciso nel merito il ricorso principale; –        condannare la BCE alle spese. 17 Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2024, la BCE chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia: –        respingere la domanda di provvedimenti provvisori; –        condannare la ricorrente alle spese. 18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2024, la ricorrente ha parzialmente rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori. 19 La BCE ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia agli atti parziale l’8 agosto 2024. 20 Con lettera del 12 agosto 2024, corredata da osservazioni depositate il 26 agosto 2024, la ricorrente ha informato il Tribunale di una comunicazione che l’AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla BCR. 21 La BCE ha depositato le sue osservazioni su tali documenti il 2 settembre 2024. 22 Con lettera del 7 settembre 2024, la ricorrente ha informato il Tribunale di una decisione della BCR che imponeva divieti alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Tali documenti sono stati notificati alla BCE l’11 settembre 2024. In diritto Considerazioni generali 23 Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, stante che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea beneficiano di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12). 24 L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto». 25 Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno verificati tali diversi presupposti, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 27 Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti. Sull ’ oggetto della domanda di provvedimenti provvisori 28 Occorre rilevare che, a seguito della rinuncia agli atti parziale del 25 luglio 2024, la domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi ha ad oggetto solamente la sospensione della decisione impugnata nella parte in cui prevede il requisito relativo ai depositi ed il requisito relativo ai pagamenti nella misura in cui essa riguarda i pagamenti in euro, dollari statunitensi (USD), yuan cinesi (CNY) e tenge kazaki (KZT). 29 In forza del requisito relativo ai depositi, la ricorrente deve garantire che le società controllate russe non accettino nuovi depositi a termine o depositi provenienti da un istituto finanziario, se il depositante è una filiale russa di un istituto finanziario domiciliato nello Spazio economico europeo (SEE), nel [OSCURATO:PERSONA], in Svizzera o negli [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, la ricorrente deve servirsi di tutti gli strumenti disponibili per ridurre l’importo totale dei depositi delle imprese e dei privati nelle società controllate russe. 30 Per quanto riguarda il requisito relativo ai pagamenti, la decisione impugnata prevede che la ricorrente debba garantire che i servizi di pagamento originati in Russia in euro, USD, CNY, sterline (GBP), KZT, franchi svizzeri (CHF), yen giapponesi (JPY), siano forniti solo se eseguiti mediante un c.d. «nested account » (o «conto nidificato») delle società controllate russe presso la ricorrente e solo se il cliente è inserito in una «whitelist». Sulla condizione relativa al fumus boni iuris 31 Secondo costante giurisprudenza, la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie , non privo di serio fondamento. Ciò vale in particolare quando uno di tali motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non sia evidente e necessiti dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti riveli l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente [v. ordinanza del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 188 e giurisprudenza ivi citata]. 32 Al fine di dimostrare che la decisione impugnata è, prima facie , viziata da illegittimità, la ricorrente deduce cinque motivi di ricorso. 33 A tal riguardo, in via preliminare, occorre precisare, in primo luogo, che la condizione relativa al fumus boni iuris sarà valutata unicamente sulla base delle informazioni presentate nell’ambito della domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi, senza in alcun modo vincolare la posizione del Tribunale nella causa principale. 34 Infatti, dalla giurisprudenza risulta che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire, da sola, alla parte resistente di preparare le sue osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di statuire sulla domanda, se del caso, senza il sostegno di altre informazioni, dal momento che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso di detta domanda [ordinanze del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata, EU:C:2010:242, punto 13, e del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 39]. 35 In secondo luogo, sempre in via preliminare, occorre rilevare che, con i suoi argomenti, la ricorrente sostiene in sostanza che i requisiti imposti dalla decisione impugnata sarebbero incompatibili con il diritto russo. Orbene, occorre osservare che la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non del diritto russo. 36 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE il compito di effettuare le valutazioni prudenziali per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici e altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell’Unione. 37 Al fine di assolvere tale compito, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013 conferisce alla BCE una serie di poteri che le consentono di imporre a qualsiasi ente creditizio di adottare per tempo le misure necessarie se la BCE determina, nel quadro di una valutazione prudenziale effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi. 38 In particolare, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1024/2013 prevede che la BCE abbia il potere di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1024/2013, essa può esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti. 39 È sulla base di tali elementi che occorre esaminare i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione per difetto d’istruttoria 40 Con il suo primo motivo di ricorso, suddiviso in tre parti, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la BCE non avrebbe preso in considerazione l’impossibilità per la ricorrente di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata, né tantomeno le azioni già intraprese dalla ricorrente per gestire i rischi individuati nella decisione impugnata. 41 In secondo luogo, la ricorrente deduce un difetto di motivazione in quanto la decisione impugnata si limita ad elencare i rischi che giustificano l’imposizione dei requisiti senza tuttavia fornire una motivazione in merito al modo in cui tali rischi possono concretamente verificarsi e incidere sulla solidità della ricorrente. 42 In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 43 Occorre esaminare, in primo luogo, la parte vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. – Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 44 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la BCE non avrebbe individuato i rischi concreti, il modo in cui essi potrebbero minare la solidità della ricorrente e il rapporto tra i requisiti imposti e il complessivo profilo di rischio della ricorrente. La BCE non potrebbe presumere che la ricorrente violerà i regimi sanzionatori senza fornire prove dettagliate e puntuali a tal fine. Inoltre, la BCE non avrebbe motivato le caratteristiche dei requisiti contestati e il loro carattere necessario. 45 La BCE contesta tale argomento. 46 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 130 e giurisprudenza ivi citata). 47 Da una giurisprudenza costante risulta che, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una tale motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. In tale ottica, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti 85 e 87, e del 29 settembre 2022, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 193 e giurisprudenza ivi citata). 48 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la BCE ha effettuato un’analisi dei rischi alla luce dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 49 In particolare, la BCE ha indicato che la ricorrente e il suo gruppo operano in un contesto giuridico divenuto sempre più complesso a causa di una molteplicità di regimi di misure restrittive e di sanzioni. La BCE ha inoltre individuato gli aspetti del diritto russo che creano rischi per la gestione solida e la conformità. La BCE ha in particolare rilevato che alle società controllate russe è vietato condividere informazioni con la ricorrente, persino le informazioni sui clienti i cui conti e le cui operazioni sembrano sospetti, e di dare applicazione alle sanzioni occidentali in Russia. La BCE ha aggiunto che non è concesso alla dirigenza della ricorrente visitare i locali della AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e incontrarvi i dirigenti e il personale e che gli organi diretti a garantire la conformità del gruppo non possono effettuare ispezioni. La BCE ha rilevato che alcune disposizioni russe mirano a scoraggiare e persino impedire il rispetto del diritto dell’Unione, in particolare minacciando ritorsioni e vietando i flussi di informazioni necessari. In tale contesto, il rispetto dei doveri derivanti dal diritto dell’Unione potrebbe essere reso più difficile o impossibile. La BCE ha concluso che tali fattori possono ostacolare l’efficace gestione dei rischi in generale e mettere in pericolo l’efficacia dei sistemi di controllo. 50 Per quanto riguarda il rapporto tra i requisiti imposti alla ricorrente e il suo complessivo profilo di rischio, la BCE ha ritenuto che, nonostante le diverse misure adottate dalla ricorrente, sussistano per essa i principali ostacoli ad una copertura globale del rischio di conformità. Secondo la BCE, la ricorrente è esposta ad una moltitudine di rischi, che non si limitano all’esposizione finanziaria diretta, ma comprendono anche l’inottemperanza ai requisiti regolamentari, come quelli relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, l’esposizione alle sanzioni operative, finanziarie e i rischi di reputazione. La BCE rileva che, per loro natura, tali rischi non possono essere quantificati in modo adeguato o attribuiti alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto dell’impatto a livello consolidato. 51 Occorre altresì rilevare che una serie di scambi tra la BCE e la ricorrente ha avuto luogo prima dell’adozione della decisione impugnata nell’ambito delle interlocuzioni di vigilanza avviate nel 2022. Pertanto, la ricorrente disponeva già di elementi di analisi riguardanti l’insufficienza delle azioni che aveva pianificato per ridurre i rischi. 52 Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la BCE non può presumere che la ricorrente violerà il quadro normativo sanzionatorio senza fornire prove dettagliate e puntuali, occorre rilevare che la BCE ha indicato gli elementi di fatto connessi al quadro normativo russo e i problemi di gestione delle società controllate che aumenterebbero il rischio di non conformità. 53 Inoltre, occorre rilevare che l’analisi prudenziale effettuata dalla BCE è di natura previsionale, in quanto verte su eventi il cui verificarsi non è certo e la cui incidenza sulla capacità di un ente vigilato di farvi fronte è difficilmente misurabile. Al fine di condurre a buon fine tale esercizio, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità che le consente di basarsi su scenari che non siano privi di plausibilità. Tuttavia, alla luce della natura previsionale di tale analisi, la BCE non può essere tenuta a dimostrare l’esistenza di eventi passati durante i quali si sarebbero materializzati rischi paragonabili ai rischi analizzati. (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punti 92 e 93). 54 Per quanto riguarda la motivazione circa la proporzionalità dei requisiti contestati, occorre rilevare che la BCE ha esposto le ragioni per le quali il piano di azione della ricorrente o l’imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi non sarebbero adeguati e sufficienti a rispondere ai rischi. Secondo la BCE, la cessione di attività sarebbe altrettanto efficace, ma tale misura sarebbe ancora più invasiva. La BCE è quindi giunta alla conclusione che non esiste alcun’altra misura che consenta, in modo adeguato e proporzionato, di far fronte ai rischi associati alle attività della ricorrente in Russia. 55 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha, prima facie , dimostrato in maniera sufficientemente esaustiva che la BCE sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione e, pertanto, la presente parte non è idonea a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . – Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su un asserito difetto di istruttoria 56 La ricorrente sostiene che la BCE non avrebbe preso in considerazione né l’impossibilità per la ricorrente di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa delle restrizioni derivanti dal contesto normativo russo, né le azioni già intraprese dalla ricorrente per fronteggiare i rischi individuati nella decisione impugnata. 57 In primo luogo, per quanto riguarda la considerazione del contesto normativo russo, occorre rilevare, innanzitutto, che dal testo medesimo della decisione impugnata risulta che la BCE stessa ha messo in evidenza i vincoli giuridici e operativi derivanti dal contesto normativo russo. Occorre constatare che sono proprio tali vincoli e restrizioni che hanno indotto la BCE ad adottare la decisione impugnata, dal momento che essi ostacolano l’adeguata gestione dei rischi da parte della ricorrente. 58 In secondo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013, la BCE deve constatare che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi prima di esigere che gli enti creditizi adottino le misure necessarie per porvi rimedio. 59 Orbene, come già rilevato al punto 49 supra , la BCE ha individuato i problemi di gestione e di copertura dei rischi ai quali la ricorrente dovrebbe porre rimedio. Essa ha valutato le azioni intraprese dalla ricorrente concludendo che dette azioni non erano sufficienti per porre rimedio ai rischi individuati. La BCE ha ritenuto che solo i requisiti imposti sarebbero stati adeguati per porre rimedio ai rischi, precisando al contempo che la cessione delle attività sarebbe stata altrettanto efficace ma più invasiva dei requisiti imposti. Risulta quindi, prima facie , dalle informazioni di cui dispone il giudice del procedimento sommario che la BCE ha istruito il fascicolo in maniera sufficiente al fine di individuare i provvedimenti necessari per porre rimedio ai rischi. In tali circostanze, non può esserle contestato di aver omesso di procedere ad una valutazione diligente e adeguata delle informazioni disponibili, prima di adottare la decisione impugnata. 60 Il fatto che le misure necessarie per porre rimedio ai rischi possano eventualmente rivelarsi incompatibili con il diritto russo è, a priori , privo di pertinenza nella fase dell’analisi effettuata ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013. A tal riguardo, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente, diretti, in sostanza, a contestare l’adeguatezza dei requisiti imposti dalla decisione impugnata in ragione dei rischi derivanti dalla normativa russa, devono essere valutati nell’ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. 61 In terzo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 1024/2013, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento diretto all’adozione di decisioni in materia di vigilanza la possibilità di essere sentite prima dell’adozione di tali decisioni. Infatti, la BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. 62 Nel caso di specie, prima di adottare la decisione impugnata, la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione e la ricorrente ha presentato le sue osservazioni con lettera del 19 febbraio 2024. La BCE ha risposto a tali osservazioni con nota esplicativa in forma di tabella allegata alla decisione impugnata. 63 Dal fascicolo del giudice del procedimento sommario risulta altresì che la ricorrente ha fornito informazioni supplementari successivamente all’adozione della decisione impugnata. 64 Tenuto conto del fatto che la BCE non disponeva, al momento dell’adozione della decisione impugnata, delle informazioni comunicate successivamente dalla ricorrente, non può esserle contestato di non averle prese in considerazione. 65 Tale constatazione non impedisce che tali informazioni siano prese in esame nell’ambito dell’analisi della condizione relativa all’urgenza. 66 Inoltre, per quanto riguarda la presa in considerazione delle azioni già intraprese dalla ricorrente, in primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente non offre elementi a sostegno della sua argomentazione e non precisa quali sarebbero le azioni già intraprese che non sarebbero state sufficientemente prese in esame e in che modo tali azioni avrebbero potuto rispondere ai rischi individuati nella decisione impugnata. 67 In secondo luogo, risulta prima facie dalla decisione impugnata che la BCE ha effettivamente proceduto all’analisi delle azioni già intraprese dalla ricorrente, concludendo, al punto 1.1.4.5 della decisione impugnata, che permangono vari ostacoli per garantire una copertura esaustiva dei rischi individuati. 68 Da quanto precede risulta che la prima parte del primo motivo di ricorso non è idonea a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . – Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013 69 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la BCE non avrebbe effettuato un «esame individuale» della sua situazione e che non avrebbe valutato se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi già attuati, e i fondi propri e la liquidità da essa detenuti non permettessero una gestione solida e la copertura dei suoi rischi. La ricorrente sostiene che la BCE avrebbe omesso di valutare in concreto l’idoneità delle misure da essa attuate, di individuare in concreto i rischi cui la ricorrente sarebbe esposta in caso di mancata applicazione dei requisiti e di considerare i rischi derivanti dall’adozione dei requisiti contestati. 70 La BCE contesta tale argomento. 71 Nel caso di specie, come indicato al punto 49 supra , la BCE ha individuato nella decisione impugnata i rischi derivanti dalle attività della ricorrente in Russia precisando gli aspetti del diritto russo che mettono a repentaglio la gestione solida e la copertura dei rischi. Essa ha proceduto all’analisi delle azioni già intraprese dalla ricorrente concludendo per la sussistenza di carenze che non consentivano una gestione solida e la copertura dei rischi. 72 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato, prima facie , che la BCE avrebbe omesso di procedere a un esame individuale nell’ambito della valutazione delle condizioni previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013. 73 Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione risultante dal conflitto di doveri che la decisione impugnata creerebbe in capo alla ricorrente 74 Con il suo secondo motivo di ricorso, suddiviso in due parti, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la BCE non avrebbe tenuto conto del fatto che l’esecuzione della decisione impugnata porrebbe gli organi direttivi e di controllo della ricorrente dinanzi ad un conflitto di doveri, poiché le imporrebbe di ordinare alla sua società controllata di violare la normativa russa. In secondo luogo, la ricorrente deduce un difetto di motivazione. 75 Occorre rilevare che con tale motivo di ricorso la ricorrente reitera, in sostanza, gli argomenti già dedotti nell’ambito delle prime due parti del suo primo motivo di ricorso. 76 Pertanto, per le stesse ragioni addotte nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, si deve concludere che neppure il presente motivo di ricorso è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . Sul terzo motivo di ricorso, vertente sull’impossibilità di esecuzione della decisione impugnata 77 La ricorrente si avvale del principio « impossibilium nulla obligatio est », principio che imporrebbe alle istituzioni di assicurarsi, prima dell’adozione di una decisione, che quest’ultima possa essere eseguita. La ricorrente sostiene di trovarsi nell’impossibilità assoluta di eseguire la decisione impugnata a causa degli impedimenti derivanti dal quadro normativo russo che le sono estranei e che non avrebbero potuto essere superati neppure impiegando la massima diligenza. Essa afferma che tali impedimenti esistevano al momento dell’adozione della decisione impugnata e avrebbero potuto essere rilevati dalla BCE. 78 La BCE contesta tale argomento. 79 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non può invocare il diritto russo e l’aleatorietà della sua applicazione da parte delle autorità russe al fine di sottrarsi ai suoi doveri derivanti dal diritto dell’Unione. Sono proprio i vincoli derivanti dalla normativa russa che hanno indotto la BCE ad imporre le misure previste dalla decisione impugnata. Orbene, in quanto soggetto sottoposto alla vigilanza prudenziale della BCE, la ricorrente è tenuta a porre rimedio ai rischi prudenziali individuati dalla BCE. 80 In secondo luogo, e in ogni caso, occorre rilevare che, sulla base delle informazioni presentate dinanzi al giudice del procedimento sommario, gli unici argomenti diretti a dimostrare l’impossibilità assoluta di esecuzione, di cui disponeva la BCE al momento dell’adozione della decisione impugnata erano le osservazioni della ricorrente del 19 febbraio 2024 sul progetto della decisione impugnata. 81 Orbene, risulta prima facie da tali osservazioni che la ricorrente si limita ad invocare in termini generici l’incompatibilità dei requisiti imposti dalla decisione impugnata con il diritto russo. 82 In particolare, per illustrare l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione impugnata, la ricorrente fa valere, in particolare, l’asserito divieto di accettare nuovi depositi a termine. Tuttavia, la ricorrente si limita a citare diverse disposizioni del diritto russo senza fornire spiegazioni aggiuntive circa la loro pertinenza e applicazione concreta. Non è chiaro se tali disposizioni impongano divieti direttamente applicabili o se si tratti di norme di diritto civile che i clienti attuali o potenziali possano invocare nell’ambito di procedure di reclamo dinanzi alle autorità competenti. 83 Per quanto riguarda più precisamente i rimedi previsti dalla normativa russa in caso di violazione sistemica del proprio quadro normativo, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato i casi di ripetuta inottemperanza al diritto russo che la esporrebbero a siffatte misure. 84 In merito alla redazione di una «whitelist», occorre ricordare che la decisione impugnata non obbliga la ricorrente a redigere un tale elenco, bensì lo propone come strumento di gestione dei rischi e, pertanto, come alternativa alla cessione di taluni servizi. 85 Per quanto concerne le informazioni comunicate alla BCE successivamente alla decisione impugnata, non si può contestare alla BCE di non averle considerate. 86 Tale constatazione non pregiudica la possibilità per la BCE di prendere in considerazione tali elementi in sede di valutazione dell’applicazione dei requisiti imposti alla ricorrente e, se del caso, in sede di valutazione della necessità di infliggerle una sanzione in caso di inottemperanza. La stessa BCE ha peraltro confermato nelle sue risposte alle osservazioni della ricorrente sul progetto di decisione che, se la ricorrente dimostrasse l’impossibilità giuridica di attuare i requisiti, essa ne terrà conto. 87 Pertanto, si deve concludere che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di proporzionalità 88 La ricorrente sostiene, in sostanza, che i requisiti imposti dalla decisione impugnata sarebbero sproporzionati in quanto i rischi a cui mirano a porre rimedio sarebbero ipotetici, non dimostrati e astratti, mentre il pregiudizio che essa dovrebbe subire è consistente e concreto. 89 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50, e del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 206). 90 La valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (v. sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 91 Nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che il regolamento n. 1024/2013 ha lo scopo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione. Inoltre, l’obiettivo delle misure adottate in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento è quello di porre rimedio per tempo ai rischi individuati nell’ambito della valutazione prudenziale effettuata dalla BCE. 92 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al carattere ipotetico dei rischi, come indicato al punto 53 supra , la BCE deve basarsi, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone, su scenari che non siano privi di plausibilità in considerazione dei dati disponibili, senza che essa sia tuttavia tenuta a dimostrare l’esistenza di eventi passati che presentino le stesse caratteristiche dello scenario analizzato. 93 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la BCE non avrebbe preso in considerazione misure meno invasive, occorre constatare, come indicato al punto 54 supra , che la BCE ha esposto le ragioni per le quali il piano di azione della ricorrente o l’imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi non sarebbero adeguati e sufficienti a rispondere ai rischi individuati. La BCE ha altresì indicato, giustamente, che la cessione delle attività sarebbe una misura altrettanto efficace, ma che non si tratterebbe di una misura meno invasiva. È dunque, prima facie , a giusto titolo che la BCE è giunta alla conclusione che non esiste alcun’altra misura che consenta di far fronte ai rischi associati alle attività della ricorrente in Russia, laddove la ricorrente non menziona misure meno restrittive che consentano di raggiungere lo stesso obiettivo. 94 In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre rilevare che la ricorrente non deduce alcun argomento concreto per dimostrare una tale violazione. Essa si limita, al punto 71 della domanda di provvedimenti provvisori, ad affermare che le limitazioni al suo diritto di proprietà e alla sua libertà d’impresa sono sproporzionate, senza precisare in quale maniera la decisione impugnata avrebbe violato i suoi diritti fondamentali. 95 Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . Sul quinto motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza della BCE ad adottare la decisione impugnata 96 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata produrrebbe effetti sulle società controllate russe, laddove i poteri conferiti alla BCE dall’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013 potrebbero essere esercitati unicamente nei confronti delle società stabilite negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. 97 La BCE contesta tale argomento. 98 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che la decisione impugnata è indirizzata esclusivamente alla ricorrente in quanto società controllante del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e in quanto ente creditizio soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE. 99 In secondo luogo, occorre rilevare che il considerando 26 del regolamento n. 1024/2013 precisa che i rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su «base consolidata». 100 Da quanto precede risulta che, prima facie , la BCE può esercitare una vigilanza consolidata sui rischi ai quali la ricorrente è esposta, compresi i rischi derivanti dalle attività delle sue società controllate in Russia. 101 In terzo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 16, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento n. 1024/2013 prevede esplicitamente il potere della BCE di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente, nonché di esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti. Dunque, prima facie , la BCE era competente ad imporre i requisiti contenuti nella decisione impugnata. 102 Pertanto, si deve concludere che il presente motivo di ricorso non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . 103 Da tutto quanto precede risulta che i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente nel presente procedimento sommario non sono idonei, allo stato degli atti e prima facie , a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris . Sulla condizione relativa all ’ urgenza 104 Per verificare se le misure provvisorie richieste siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve, in maniera generale, essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 105 Sebbene sia esatto che, per provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario richiedere che la sopravvenienza del danno sia dimostrata con certezza assoluta e che è sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò nondimeno la parte che chiede una misura provvisoria rimane con l’onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C‑335/99 P(R), EU:C:1999:608, punto 67]. 106 Peraltro, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori «contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori». 107 Pertanto, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (v. ordinanza del 6 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 108 Sempre secondo costante giurisprudenza, per poter valutare se tutte le condizioni menzionate al punto 104 supra siano soddisfatte, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione della parte che sollecita le misure provvisorie e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione delle misure richieste. Ne consegue che detta parte, segnatamente quando invoca il verificarsi di un danno di tipo economico, deve produrre, con documenti giustificativi, un’immagine fedele e complessiva della sua situazione finanziaria (v. ordinanza del 29 febbraio 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, T‑732/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:129, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 109 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare l’urgenza. 110 Nel caso di specie, per dimostrare il carattere grave e irreparabile del pregiudizio lamentato, la ricorrente sostiene, in primo luogo e in sostanza, che l’applicazione dei requisiti imposti dalla decisione impugnata comporterebbe gravissime conseguenze alla luce del diritto russo. 111 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata comporterebbe il rischio di perdita del controllo e della proprietà delle società controllate russe, con potenziali conseguenze sulla stabilità della ricorrente stessa. 112 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione impugnata comporterebbe gravissime sanzioni personali per il personale dirigente delle controllate russe. 113 La BCE contesta gli argomenti della ricorrente. 114 A tal riguardo, per quanto riguarda il danno che deriverebbe dall’incompatibilità della decisione impugnata con il contesto normativo russo, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che l’esistenza di una siffatta incompatibilità non costituisce di per sé un danno. Spetta sempre alla ricorrente esporre e dimostrare il probabile verificarsi di un pregiudizio nel suo caso specifico. Orbene, la ricorrente non ha presentato, nell’ambito della sua argomentazione relativa alla condizione dell’urgenza, elementi che consentano di identificare il verificarsi di un danno e di valutarne il carattere grave e irreparabile. 115 Sotto un secondo profilo, occorre constatare, in ogni caso, che, anche sulla base degli elementi addotti dalla ricorrente per quanto riguarda la condizione relativa al fumus boni iuris , la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, le conseguenze negative derivanti dall’incompatibilità con la normativa russa lamentate dalla ricorrente costituiscono un danno di natura pecuniaria. 116 Infatti, risulta in particolare dalla lettera del 23 maggio 2024 e dal suo allegato che i rischi asseriti ai quali la ricorrente sostiene di essere esposta sono i seguenti: la revoca della sua licenza bancaria, l’assoggettamento a un’amministrazione temporanea, l’applicazione di un’ammenda, l’insorgenza della sua responsabilità civile e amministrativa e l’imposizione di un’amministrazione provvisoria. 117 Inoltre, al punto 43 della sua domanda di provvedimenti provvisori, la stessa ricorrente indica che rischi gravissimi porterebbero al sostanziale azzeramento del valore della sua partecipazione in AO [OSCURATO:PERSONA]. 118 A tal riguardo, occorre ricordare che un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. [v. ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. 119 Tuttavia, quando il danno invocato è di tipo economico, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato potrebbero risultare alterate in modo significativo in relazione, in particolare, alle dimensioni e al fatturato della sua impresa, nonché alle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene (v. ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 120 Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione che consenta di individuare con precisione e quantificare il pregiudizio pecuniario che potrebbe concretizzarsi. In particolare, la ricorrente non ha presentato alcuna prova che dimostri, tenuto conto delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché delle caratteristiche del gruppo di cui essa è a capo, che gli eventi ipotizzati metterebbero effettivamente in pericolo la sua stabilità finanziaria. 121 Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza risulta che la sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione si giustifica soltanto se tale atto costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto. [v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P (R), EU:C:2013:157, punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. Occorre quindi escludere i danni che sarebbero imputabili ad altri fattori, quali le reazioni di terzi provocate dalla decisione impugnata (ordinanza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑1182/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:138, punto 38). 122 Occorre sottolineare che la stessa ricorrente ha affermato che il contesto normativo locale è particolarmente ostile e imprevedibile. Infatti, la Russia ha imposto un certo numero di misure ritorsive, che riguardano in particolare le entità stabilite in quelli che la Russia considera «[OSCURATO:PERSONA] ostili», categoria che include la ricorrente. La ricorrente ammette che alcune disposizioni russe mirano a scoraggiare e persino impedire il rispetto del diritto dell’Unione, in particolare minacciando ritorsioni e vietando i flussi di informazioni necessari. 123 In particolare, dalla sintesi della decisione della BCR redatta dalla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa dalla ricorrente al Tribunale con lettera del 7 settembre 2024 risulta che la BCR vieta alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi limitazione dei servizi ai clienti della banca, qualsiasi limitazione dei servizi sulla base di criteri discriminatori, nonché la trasmissione alla ricorrente o ai membri del gruppo bancario della [OSCURATO:SOCIETA] delle informazioni sui clienti della banca ai fini della creazione di qualsiasi registro, compresa una «whitelist». Inoltre, l’AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] è stata informata della sua responsabilità civile e penale che potrebbe sorgere in caso di inottemperanza alla decisione della BCR. La BCR ricorda che, nella misura in cui la violazione della decisione vincolante costituisse una minaccia per i creditori e i depositanti della banca, essa si riserva il diritto di ricorrere ad altre misure quali la sostituzione della dirigenza di AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] o l’assoggettamento della società controllata alla sua amministrazione temporanea. 124 Occorre tuttavia rilevare che la BCR non si pronuncia sulla conformità con il diritto russo dei requisiti imposti dalla decisione impugnata né sulle istruzioni impartite dalla ricorrente alla AO [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la BCR ha proceduto all’adozione di una decisione che vietava alla società controllata dalla ricorrente una serie di pratiche, senza dimostrare alcun nesso tra tali pratiche e la decisione impugnata. Ne consegue che gli eventuali danni connessi all’inottemperanza alla decisione della BCR non sarebbero ascrivibili alla decisione impugnata. 125 Sotto un quarto profilo, come rilevato dalla BCE nelle sue osservazioni, la decisione impugnata non contiene alcuna sanzione direttamente applicabile alla ricorrente. Infatti, qualsiasi sanzione che possa essere inflitta dalla BCE dovrebbe essere oggetto di un separato e indipendente procedimento ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013, nel contesto del quale la BCE sarebbe chiamata ad esercitare la propria discrezionalità in ragione delle concrete violazioni oggetto di scrutinio. In tale contesto, la ricorrente potrebbe evidenziare un’eventuale impossibilità giuridica di attuare i requisiti imposti dalla decisione impugnata a causa delle limitazioni imposte dal quadro normativo russo, che potrebbe ancora evolvere in maniera imprevedibile. 126 Inoltre, la ricorrente avrebbe comunque la possibilità di proporre un ricorso avverso un’eventuale decisione sanzionatoria della BCE, eventualmente accompagnato da una nuova domanda di provvedimenti provvisori. 127 In secondo luogo, per quanto riguarda il pregiudizio connesso al rischio di perdita del controllo e della proprietà delle società controllate russe, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che la ricorrente non fornisce alcun elemento nella sua domanda di provvedimenti provvisori che consenta di comprendere come tale pregiudizio possa concretizzarsi o le ragioni che inducono a ritenere che esso sia di natura grave e irreparabile. 128 Sotto un secondo profilo, occorre constatare che il pregiudizio derivante dalla perdita del controllo e della proprietà delle società controllate sarebbe di natura pecuniaria. 129 Orbene, come risulta dai punti 118 e 119 supra , un pregiudizio di natura pecuniaria non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile. 130 Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione che consenta di individuare con precisione e quantificare il pregiudizio pecuniario che potrebbe concretizzarsi. 131 Occorre sottolineare, sotto un terzo profilo, che la ricorrente conosceva i rischi connessi al mantenimento delle sue attività in Russia. Essa stessa ha affermato che il quadro normativo locale è particolarmente ostile e in continua evoluzione in forza di dinamiche locali non sempre prevedibili o riconducibili a processi democratici e la cui interpretazione e applicazione potrebbero evidentemente risentire dello stato di guerra. 132 Inoltre, la ricorrente non ha sostenuto di aver compiuto sforzi per limitare il proprio pregiudizio. 133 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda le potenziali conseguenze sulla stabilità della ricorrente a causa della perdita del controllo o della proprietà delle società controllate russe, occorre constatare che la ricorrente non ha presentato alcun elemento a sostegno di tale allegazione. 134 In terzo luogo, per quanto riguarda il danno connesso alle potenziali gravissime sanzioni personali per il personale dirigente delle società controllate russe, occorre rilevare che la ricorrente si limita ad indicare che i requisiti imposti dalla decisione impugnata comporterebbero siffatte sanzioni senza fornire precisazioni supplementari. 135 Anche supponendo che la ricorrente abbia inteso fare riferimento alle allegazioni contenute nell’approfondimento riguardante il primo motivo di ricorso, occorre notare che essa si è limitata ad indicare che i requisiti imposti dalla decisione impugnata potrebbero esporre i rappresentanti delle sue controllate al rischio di azioni penali per reati di bancarotta fraudolenta e di abuso di potere. Tale allegazione non è tuttavia suffragata da argomenti concreti. 136 Supponendo che la ricorrente abbia inteso riferirsi alle sanzioni che potrebbero essere inflitte a causa di una trasmissione di dati ai fini della redazione di una «whitelist», occorre constatare che la ricorrente resta libera di non esigere dalla sua società controllata la redazione di una «whitelist», qualora decida di chiudere i servizi di pagamento originari della Russia. Pertanto, il verificarsi di un pregiudizio derivante dalla redazione di una «whitelist» rimane di natura ipotetica e non presenta dunque un grado di probabilità sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata al punto 105 supra . 137 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre constatare che la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie, in quanto il probabile verificarsi, per la ricorrente, di un pregiudizio grave e irreparabile non è sufficientemente dimostrato. Sulla ponderazione degli interessi 138 Secondo una giurisprudenza consolidata, la ponderazione degli interessi consiste per il giudice del procedimento sommario nel determinare se l’interesse della parte che richiede le misure provvisorie a ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse all’applicazione immediata dell’atto controverso, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice del merito consenta il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata e, viceversa, se la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto possa ostacolare la sua piena efficacia, nel caso in cui il ricorso principale sia respinto (v. ordinanza del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R, EU:C:2003:385, punto 142 e giurisprudenza ivi citata). 139 Per quanto riguarda più in particolare la condizione secondo cui la situazione giuridica determinata da un’ordinanza di provvedimenti provvisori deve essere reversibile, va rilevato che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione di merito. Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta, di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né anticipare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare la stessa privandola della sua efficacia pratica (v. ordinanza del 1º settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/EMA, T‑235/15 R, EU:T:2015:587, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 140 L’oggetto stesso del bilanciamento degli interessi in gioco è valutare se, malgrado il danno arrecato agli interessi del richiedente che rischia di subire un danno grave e irreparabile, la presa in considerazione degli interessi legati all’esecuzione immediata della decisione contestata possa giustificare il rifiuto di accordare i provvedimenti provvisori richiesti [v. ordinanza del 27 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, punto 150 e giurisprudenza ivi citata]. 141 Occorre quindi esaminare se gli interessi della ricorrente ad ottenere la sospensione dei requisiti contestati imposti dalla decisione impugnata prevalgano su quelli perseguiti dalla BCE con l’adozione di tale decisione. 142 Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non dedica alcun approfondimento alla ponderazione degli interessi in gioco. 143 Per quanto riguarda gli interessi perseguiti dalla decisione impugnata, la BCE sostiene che i requisiti imposti con la decisione impugnata sono necessari a raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico di assicurare la sana e prudente gestione della ricorrente nonché la sua solidità finanziaria. L’esecuzione della decisione impugnata è necessaria a limitare i rischi associati a tali attività e a far sì che, nel caso in cui essi dovessero materializzarsi, ciò abbia un impatto per quanto più possibile contenuto. La BCE rileva che l’interesse pubblico a che la ricorrente operi in conformità al principio della sana e prudente gestione mira a tutelare non solo la banca stessa e i suoi depositanti, ma anche la stabilità del mercato unico nel suo insieme. 144 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 1 del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro. 145 Inoltre, l’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013 autorizza la BCE a imporre agli enti creditizi di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare i problemi da essa individuati. Tale disposizione illustra l’importanza che il legislatore attribuisce all’adozione più rapida possibile di misure adeguate per evitare la concretizzazione dei rischi individuati. 146 In secondo luogo, la stessa ricorrente ha affermato che il quadro normativo russo è particolarmente ostile e in continua evoluzione in forza di dinamiche locali non sempre prevedibili o che non corrispondono alle norme derivanti da processi democratici. Inoltre, la loro interpretazione e applicazione dipendono dall’evoluzione della guerra condotta dalla Russia in Ucraina. 147 Da quanto precede risulta che l’interesse della ricorrente deve cedere dinanzi all’interesse difeso dalla BCE. 148 Alla luce di tutto quanto precede, occorre pertanto respingere la domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi. 149 In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate. 150 Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 22 novembre 2024 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] M. van der Woude * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris