CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo, 582,585,625 comma primo n.7, 674, 61 n.1 cod. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo con i quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata che valorizza il tipo di aggressione posta in essere in piena notte con azioni violente e oggetti contundenti impiegati a più riprese). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 n