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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33241/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, rigettava il reclamo ai sensi dell'art 18 ter L. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto per [OSCURATO:PERSONA] il non inoltro della documentazione in uscita consistente in una missiva indirizzata al figlio del detenuto e l'inoltro parziale di altra parte della missiva.

2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle aA.P. spese processuali e itl=swgzamputp della somma di 3.000,00 euro 4la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, rigettava il reclamo ai sensi dell'art 18 ter L. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto per [OSCURATO:PERSONA] il non inoltro della documentazione in uscita consistente in una missiva indirizzata al figlio del detenuto e l'inoltro parziale di altra parte della missiva. 2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle aA.P. spese processuali e itl=swgzamputp della somma di 3.000,00 euro 4la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12
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