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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 2026

Cassazione n. 24578/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 1375/2023 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/20261.

Con atto del dicembre 2008 denominato «prima richiesta dipagamento (indennità)», l’Agenzia del Demanio intimò agli eredi diAntonio Trapuzzano (individuati in [OSCURATO:PERSONA], Tito, [OSCURATO:PERSONA],Sallustio, Fabio e [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento della complessivasomma di euro 22.086.153,11, a titolo di indennità di occupazione sinetitulo nel periodo compreso tra l’anno 1985 e l’anno 2000 di un suolodemaniale marittimo, sito nel Comune di Gizzeria, località Maricello, diuna superficie di circa 350.000 mq, adibito ad uso agricolo, già oggettodi concessione in favore del Trapuzzano, scaduta nell’anno 1979.2.

Nel reagire giudizialmente a tale atto, gli intimati richieserodeclaratoria di inammissibilità o infondatezza della pretesa, eccependola prescrizione quinquennale del credito e deducendo che l’immobilenon rientrava tra i beni di appartenenza demaniale.3.

All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadell’Agenzia del Demanio, l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previaqualificazione come azione di accertamento negativo del credito,accolse la domanda attorea e dichiarò non dovuta la somma pretesa,«essendo rimasta indimostrata la natura demaniale del terreno».4.

La decisione in epigrafe indicata, in adesione all’appello in viaprincipale dispiegato dalla pubblica amministrazione ed in riforma dellasentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 20.771.474,06l’importo, comprensivo di interessi sino alla data del 5 settembre 2008,dovuto all’Agenzia del Demanio dagli eredi Trapuzzano, condannandoquesti ultimi al pagamento di tale somma.5.

Ricorrono uno actu per cassazione gli eredi di AntonioTrapuzzano, in epigrafe singolarmente indicati, per tre motivi.Resiste, con controricorso, l’Agenzia del Demanio.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.r.g. n. 2205/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ., «in riferimento al capo di decisione relativoall’accoglimento dell’appello dell’Agenzia del Demanio, al conseguenterigetto dell’originaria domanda attorea principale di accertamentonegativo e al correlato riconoscimento della pretesa erariale concondanna delle parti private, segnatamente nella relazione di tale capodi decisione con le statuizioni afferenti all’accertamento, ultradevolutum, della natura demaniale dell’area in controversia» denunciala «nullità della decisione per error in procedendo riveniente dallaviolazione dell’art. 324 cod. proc. civ., anche in relazione con l’art.2909 cod. civ., consistito nella violazione del giudicato internoformatosi sulla carenza delle caratteristiche fisico-funzionali didemanialità dell’area asseritamente occupata: infatti la statuizione delgiudice di primo grado sulla non soggiacenza pregressa e soprattuttoalcuna specifica censura da parte dell’Agenzia appellante principale, laquale si era invece limitata, nel proprio atto di appello, a censurare lagenuinità ed attendibilità dei mappali donde l’area risultava, in epocarisalente, esclusa dalla linea di delimitazione del demanio, nonché ladiversa statuizione relativa alla corrispondenza tra l’area incontroversia e quella di proprietà Francica poi ricaduta in concessioneprivata enfiteutica in favore del Trapuzzano; dunque, stante la mancataimpugnazione e la conseguente formazione del giudicato sulla naturanon demaniale del terreno per l’autonomo e decisivo aspetto dellamancante afferenza all’ambito di estensione delle acque marine e degliusi della navigazione, del mare e pubblici, e poiché la caratterizzazioner.g. n. 2205/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026fisico-funzionale, concreta e attuale, dell’area -caratterizzazionemancante nella specie per statuizione non impugnata- costituisce ilrequisito essenziale ed assorbente al fine della qualificazionedell’immobile in termini di demanialità, la Corte d’appello avrebbedovuto decidere dichiarando inammissibile e comunque disattendendol’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio, con leconseguenze decisorie in termini di esclusione del credito dedotto».1.1.

Il motivo è inammissibile.La deduzione, a base dell’impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,di errores in procedendo (come tali, legittimanti l’esercizio dal giudicedi legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito), presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura,da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto «diautonomia») sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod.proc. civ., declinato secondo criteri di sinteticità e chiarezza.Le ora menzionate disposizioni – da leggersi alla stregua delleindicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia) - esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, latrascrizione - essenziale e per le parti d’interesse - degli atti processualirichiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integraleriproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare(e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allostesso tempo, garantire la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass.14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).1.2.

Ciò premesso in linea generale, il descritto onere allegativonon risulta correttamente adempiuto da parte ricorrente.Nell’assai diffuso svolgimento del motivo (di certo poco conformeal canone della sinteticità, dacché non esente da prolissità e tautologie)r.g. n. 2205/2024 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026parte ricorrente opera una sorta di commento, oltremodo analitico eparticolareggiato, dell’atto di appello illo tempore proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]: in luogo di riprodurre il contenuto dell’atto nella suaoggettività, ne offre una personale lettura, esamina cioè gli argomentispesi a suffragio dell’appello (che, però, non riporta nella loro testualeformulazione) secondo una propria interpretazione, tutta orientata adavallare la tesi della formazione di un giudicato interno.Orbene, la tecnica espositiva così adoperata non può reputarsiosservante del richiamato principio della specificità.Il ricorso non somministra alla Corte di legittimità, in modo chiaroed adeguato, gli elementi oggettivi per compiere l’apprezzamentodell’esistenza del vizio processuale lamentato ma è costituito da uninsieme di alcuni parcellizzati passaggi dell’atto di appello già sottopostiad una critica parafrasi, di cui cioè si prospetta unicamente il significatoda attribuire secondo l’esegesi datane dalla parte ricorrente.Né tale deficienza illustrativa può essere surrogata dal puntualerichiamo in ricorso alle pagine dell’atto di appello di estrinsecazione deimotivi di quella impugnazione: per un verso, perché tale atto non èstato allegato al fascicolo di parte ricorrente; per altro verso – e conrilievo dirimente – perché un richiamo siffatto finisce per devolvere algiudice di legittimità l’improprio compito di individuare, attraverso laricerca nell’àmbito degli atti di causa, gli argomenti integranti laviolazione delle norme prospettate con i motivi in disamina.L’evidenziata inosservanza del principio di specificità giustificaallora l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.2.

Il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 e4, cod. proc. civ. ed «ancora in riferimento al capo di decisione relativoall’accoglimento dell’appello dell’Agenzia del Demanio, al conseguenterigetto dell’originaria domanda attorea principale di accertamentonegativo e al correlato accoglimento della pretesa erariale,r.g. n. 2205/2024 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026segnatamente nella relazione di tale capo di decisione con le statuizioniafferenti alla natura demaniale dell’area in controversia e all’esclusionedella originaria estraneità delle aree al demanio o comunque dellapregressa sdemanializzazione tacita, in epoca anterioreall’instaurazione del dedotto rapporto concessorio» deduce «violazioneovvero falsa e comunque erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ.in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ.,operatività del giudicato esterno della pronuncia della Corte di appellodelle Calabrie del 1901 che ascriveva le terre derivate dalprosciugamento del lago Maricello e le relative adiacenze all’ambitodella proprietà privata e comunque (e qui si denota l’afferenza delmotivo anche all’ambito del vizio processuale) ha omesso, per l’ipotesidi dubbio sulla coincidenza oggettiva rispetto alle terre poi concesse inenfiteusi al Trapuzzano, di svolgere l’attività istruttoria utile a risolverel’incertezza stessa.

Inoltre e ad ogni modo, violazione ovvero falsa ocomunque erronea applicazione dell’art. 28 cod. nav. e dell’art. 822cod. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., atteso che il giudiced’appello ha erroneamente mancato di vagliare l’attitudine probatoriadella sentenza della Corte di appello delle Calabrie del 1901 ai fini dellaconstatazione di estraneità dell’area al demanio già in epoca anterioreall’entrata in vigore del codice civile del 1865 e comunque dell’avvenutasdemanializzazione tacita dell’area de qua nel periodo di vigenza delcodice civile del 1865 ed ha conseguentemente violato le disposizioninormative dianzi elencate, le quali ricomprendono nel demaniomarittimo le sole terre non riguardate da anteriore fuoriuscita daldemanio.

Per di più, anche qualora fosse rimasta incerta, alla luce diquel pronunciamento e del relativo effetto probatorio, l’attualecondizione proprietaria delle terre, ne sarebbe dovuto discendere unesito decisorio nel senso dell’esclusione della demanialità, atteso cher.g. n. 2205/2024 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026l’onere di fornire la prova della natura demaniale ricade sulla parte chededuca la ricomprensione delle aree nel demanio quale fatto costitutivodella propria pretesa creditoria».2.1.

Anche questo motivo è inammissibile.L’intera argomentazione svolta al riguardo dall’impugnante (anchein questo caso in palmare inosservanza del criterio della sinteticità), adonta dell’evocazione della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., non prospetta un vizio di sussunzione dellavicenda fattuale descritta nella sentenza impugnata in un paradigmanormativo bensì inferisce la violazione delle indicate disposizioni comeesito della contestata valutazione delle risultanze di causa: con ciò,tuttavia, sottoponendo a critica un apprezzamento tipicamenteriservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.In specie, la critica rivolta in ricorso all’apprezzamento operatodalla Corte territoriale circa la valenza della sentenza della Corte diappello delle Calabrie del 1901 è mediata dalla ricognizione delleemergenze istruttorie documentali (con i richiami all’atto di enfiteusi eall’atto concessorio), nella prospettiva di parte ricorrente idonee adasseverare la natura non demaniale del terreno per cui è controversia.L’esame della doglianza, dunque, postula e presuppone un riesamedel compendio istruttorio, al fondo sollecitando a tanto questa Corte alfine di una diversa ricostruzione della quaestio facti: ma in tal guisainammissibilmente richiede il compimento di un’attività del tuttoestranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.3.

Il terzo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ. è proposto in via subordinata e ha ad oggetto «il capodi decisione riguardante la quantificazione del dovuto e la condanna alpagamento, in relazione alle correlate statuizioni individuanti iparametri liquidatori».

Con esso si asserisce la «violazione dell’art.1591 cod. civ. - applicabile quale espressione di un principio generale,r.g. n. 2205/2024 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026in base allo ius receptum, ai rapporti di concessione demaniale anchemarittima -, atteso che il giudice d’appello ha quantificato l’indennitàrisarcitoria come se venisse lamentata l’occupazione ex novo dell’areademaniale, mentre invece si controverteva sulla permanenza dellaparte privata concessionaria nella disponibilità dell’area dopo lascadenza del termine di durata della presupposta concessione, sicchéla liquidazione non avrebbe dovuto essere operata sulla base delletariffe contemplate per l’occupazione senza previo titolo, ma sulla basedella permanenza dell’obbligo di pagamento del canone periodico cosìcome quantificato, quale debito di valuta, nell’atto costitutivo delrapporto concessorio.

Inoltre, violazione dell’art. 1223 cod. civ. edell’art. 2946 cod. civ., anche in relazione agli art. 2943, ultimocomma, e 2944 cod. civ., poiché la liquidazione del dovuto è stataoperata senza tener conto della decorsa prescrizione, tempestivamenteeccepita, relativa al pagamento dei canoni di risalenza ultradecennalerispetto agli atti utilmente interruttivi -rinvenibili soltanto nell’invito alpagamento del 2001 e nell’intimazione del 2008, peraltro con effettocircoscritto alla sola somma liquidata nel primo di detti atti- e senzadetrazione di quanto cautelativamente versato in autoliquidazione.

Inestremo subordine, violazione dell’art. 2947 cod. civ., stantel’intervenuto decorso della prescrizione quinquennale, applicabile nelladenegata ipotesi in cui, in distonia rispetto alla giurisprudenzaconsolidata e per qualunque ragione, si avesse mai ad escluderel’operatività della disciplina di cui all’art. 1591 cit.».3.1.

Ambedue le censure così sollevate sono inammissibili.3.1.1.

Per genericità, in ordine alla quantificazione dell’indennitàdella occupazione sine titulo dell’area demaniale.Sul tema, con diffusa argomentazione la sentenza impugnata hagiustificato la quantificazione dell’indennità alla stregua dei canonistabiliti dalla legislazione vigente in materia di concessioni demanialir.g. n. 2205/2024 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026marittime, puntualizzando, attraverso esegesi logica e coerente deldato positivo, le ragioni dell’applicabilità al caso del disposto dell’art. 8del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (regolante gli «indennizzi dovuti per leutilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimo») e sviluppandoin dettaglio il computo di determinazione delle somme dovute.A fronte di ciò, la doglianza dei ricorrenti si esaurisce nella relatio,quasi assiomatica, ai princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez.

U,15/11/2022 n. 33645, senza rivolgere critica all’individuato criterio dideterminazione, specifico e peculiare, applicato nella specie: sicchéessa non esprime un dissenso preciso, puntuale e pertinente rispettoalla ratio decidendi fondante la pronuncia impugnata.3.1.2.

Per trasgressione al principio di specificità, quanto ai rilievimossi in ordine alla prescrizione del credito.L’assunto sulla carenza di efficacia interruttiva della prescrizionedegli atti allegati dall’Agenzia del Demanio è articolato in manieraastratta, senza riprodurre l’effettivo contenuto di tali atti (le propostetransattive, gli avvisi di liquidazione, i pagamenti in autoliquidazione),necessario invece per individuare la corretta incidenza degli stessi suldecorso del termine prescrizionale.4.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi 1-bis e1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inr.g. n. 2205/2024 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026euro 40.000 (quarantamila) per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 2205/2024 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 1375/2023 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/20261. Con atto del dicembre 2008 denominato «prima richiesta dipagamento (indennità)», l’Agenzia del Demanio intimò agli eredi diAntonio Trapuzzano (individuati in [OSCURATO:PERSONA], Tito, [OSCURATO:PERSONA],Sallustio, Fabio e [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento della complessivasomma di euro 22.086.153,11, a titolo di indennità di occupazione sinetitulo nel periodo compreso tra l’anno 1985 e l’anno 2000 di un suolodemaniale marittimo, sito nel Comune di Gizzeria, località Maricello, diuna superficie di circa 350.000 mq, adibito ad uso agricolo, già oggettodi concessione in favore del Trapuzzano, scaduta nell’anno 1979.2. Nel reagire giudizialmente a tale atto, gli intimati richieserodeclaratoria di inammissibilità o infondatezza della pretesa, eccependola prescrizione quinquennale del credito e deducendo che l’immobilenon rientrava tra i beni di appartenenza demaniale.3. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadell’Agenzia del Demanio, l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previaqualificazione come azione di accertamento negativo del credito,accolse la domanda attorea e dichiarò non dovuta la somma pretesa,«essendo rimasta indimostrata la natura demaniale del terreno».4. La decisione in epigrafe indicata, in adesione all’appello in viaprincipale dispiegato dalla pubblica amministrazione ed in riforma dellasentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 20.771.474,06l’importo, comprensivo di interessi sino alla data del 5 settembre 2008,dovuto all’Agenzia del Demanio dagli eredi Trapuzzano, condannandoquesti ultimi al pagamento di tale somma.5. Ricorrono uno actu per cassazione gli eredi di AntonioTrapuzzano, in epigrafe singolarmente indicati, per tre motivi.Resiste, con controricorso, l’Agenzia del Demanio.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.r.g. n. 2205/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ., «in riferimento al capo di decisione relativoall’accoglimento dell’appello dell’Agenzia del Demanio, al conseguenterigetto dell’originaria domanda attorea principale di accertamentonegativo e al correlato riconoscimento della pretesa erariale concondanna delle parti private, segnatamente nella relazione di tale capodi decisione con le statuizioni afferenti all’accertamento, ultradevolutum, della natura demaniale dell’area in controversia» denunciala «nullità della decisione per error in procedendo riveniente dallaviolazione dell’art. 324 cod. proc. civ., anche in relazione con l’art.2909 cod. civ., consistito nella violazione del giudicato internoformatosi sulla carenza delle caratteristiche fisico-funzionali didemanialità dell’area asseritamente occupata: infatti la statuizione delgiudice di primo grado sulla non soggiacenza pregressa e soprattuttoalcuna specifica censura da parte dell’Agenzia appellante principale, laquale si era invece limitata, nel proprio atto di appello, a censurare lagenuinità ed attendibilità dei mappali donde l’area risultava, in epocarisalente, esclusa dalla linea di delimitazione del demanio, nonché ladiversa statuizione relativa alla corrispondenza tra l’area incontroversia e quella di proprietà Francica poi ricaduta in concessioneprivata enfiteutica in favore del Trapuzzano; dunque, stante la mancataimpugnazione e la conseguente formazione del giudicato sulla naturanon demaniale del terreno per l’autonomo e decisivo aspetto dellamancante afferenza all’ambito di estensione delle acque marine e degliusi della navigazione, del mare e pubblici, e poiché la caratterizzazioner.g. n. 2205/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026fisico-funzionale, concreta e attuale, dell’area -caratterizzazionemancante nella specie per statuizione non impugnata- costituisce ilrequisito essenziale ed assorbente al fine della qualificazionedell’immobile in termini di demanialità, la Corte d’appello avrebbedovuto decidere dichiarando inammissibile e comunque disattendendol’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio, con leconseguenze decisorie in termini di esclusione del credito dedotto».1.1. Il motivo è inammissibile.La deduzione, a base dell’impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,di errores in procedendo (come tali, legittimanti l’esercizio dal giudicedi legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito), presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura,da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto «diautonomia») sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod.proc. civ., declinato secondo criteri di sinteticità e chiarezza.Le ora menzionate disposizioni – da leggersi alla stregua delleindicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia) - esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, latrascrizione - essenziale e per le parti d’interesse - degli atti processualirichiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integraleriproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare(e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allostesso tempo, garantire la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass.14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).1.2. Ciò premesso in linea generale, il descritto onere allegativonon risulta correttamente adempiuto da parte ricorrente.Nell’assai diffuso svolgimento del motivo (di certo poco conformeal canone della sinteticità, dacché non esente da prolissità e tautologie)r.g. n. 2205/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026parte ricorrente opera una sorta di commento, oltremodo analitico eparticolareggiato, dell’atto di appello illo tempore proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]: in luogo di riprodurre il contenuto dell’atto nella suaoggettività, ne offre una personale lettura, esamina cioè gli argomentispesi a suffragio dell’appello (che, però, non riporta nella loro testualeformulazione) secondo una propria interpretazione, tutta orientata adavallare la tesi della formazione di un giudicato interno.Orbene, la tecnica espositiva così adoperata non può reputarsiosservante del richiamato principio della specificità.Il ricorso non somministra alla Corte di legittimità, in modo chiaroed adeguato, gli elementi oggettivi per compiere l’apprezzamentodell’esistenza del vizio processuale lamentato ma è costituito da uninsieme di alcuni parcellizzati passaggi dell’atto di appello già sottopostiad una critica parafrasi, di cui cioè si prospetta unicamente il significatoda attribuire secondo l’esegesi datane dalla parte ricorrente.Né tale deficienza illustrativa può essere surrogata dal puntualerichiamo in ricorso alle pagine dell’atto di appello di estrinsecazione deimotivi di quella impugnazione: per un verso, perché tale atto non èstato allegato al fascicolo di parte ricorrente; per altro verso – e conrilievo dirimente – perché un richiamo siffatto finisce per devolvere algiudice di legittimità l’improprio compito di individuare, attraverso laricerca nell’àmbito degli atti di causa, gli argomenti integranti laviolazione delle norme prospettate con i motivi in disamina.L’evidenziata inosservanza del principio di specificità giustificaallora l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.2. Il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 e4, cod. proc. civ. ed «ancora in riferimento al capo di decisione relativoall’accoglimento dell’appello dell’Agenzia del Demanio, al conseguenterigetto dell’originaria domanda attorea principale di accertamentonegativo e al correlato accoglimento della pretesa erariale,r.g. n. 2205/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026segnatamente nella relazione di tale capo di decisione con le statuizioniafferenti alla natura demaniale dell’area in controversia e all’esclusionedella originaria estraneità delle aree al demanio o comunque dellapregressa sdemanializzazione tacita, in epoca anterioreall’instaurazione del dedotto rapporto concessorio» deduce «violazioneovvero falsa e comunque erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ.in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ.,operatività del giudicato esterno della pronuncia della Corte di appellodelle Calabrie del 1901 che ascriveva le terre derivate dalprosciugamento del lago Maricello e le relative adiacenze all’ambitodella proprietà privata e comunque (e qui si denota l’afferenza delmotivo anche all’ambito del vizio processuale) ha omesso, per l’ipotesidi dubbio sulla coincidenza oggettiva rispetto alle terre poi concesse inenfiteusi al Trapuzzano, di svolgere l’attività istruttoria utile a risolverel’incertezza stessa. Inoltre e ad ogni modo, violazione ovvero falsa ocomunque erronea applicazione dell’art. 28 cod. nav. e dell’art. 822cod. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., atteso che il giudiced’appello ha erroneamente mancato di vagliare l’attitudine probatoriadella sentenza della Corte di appello delle Calabrie del 1901 ai fini dellaconstatazione di estraneità dell’area al demanio già in epoca anterioreall’entrata in vigore del codice civile del 1865 e comunque dell’avvenutasdemanializzazione tacita dell’area de qua nel periodo di vigenza delcodice civile del 1865 ed ha conseguentemente violato le disposizioninormative dianzi elencate, le quali ricomprendono nel demaniomarittimo le sole terre non riguardate da anteriore fuoriuscita daldemanio. Per di più, anche qualora fosse rimasta incerta, alla luce diquel pronunciamento e del relativo effetto probatorio, l’attualecondizione proprietaria delle terre, ne sarebbe dovuto discendere unesito decisorio nel senso dell’esclusione della demanialità, atteso cher.g. n. 2205/2024 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026l’onere di fornire la prova della natura demaniale ricade sulla parte chededuca la ricomprensione delle aree nel demanio quale fatto costitutivodella propria pretesa creditoria».2.1. Anche questo motivo è inammissibile.L’intera argomentazione svolta al riguardo dall’impugnante (anchein questo caso in palmare inosservanza del criterio della sinteticità), adonta dell’evocazione della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., non prospetta un vizio di sussunzione dellavicenda fattuale descritta nella sentenza impugnata in un paradigmanormativo bensì inferisce la violazione delle indicate disposizioni comeesito della contestata valutazione delle risultanze di causa: con ciò,tuttavia, sottoponendo a critica un apprezzamento tipicamenteriservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.In specie, la critica rivolta in ricorso all’apprezzamento operatodalla Corte territoriale circa la valenza della sentenza della Corte diappello delle Calabrie del 1901 è mediata dalla ricognizione delleemergenze istruttorie documentali (con i richiami all’atto di enfiteusi eall’atto concessorio), nella prospettiva di parte ricorrente idonee adasseverare la natura non demaniale del terreno per cui è controversia.L’esame della doglianza, dunque, postula e presuppone un riesamedel compendio istruttorio, al fondo sollecitando a tanto questa Corte alfine di una diversa ricostruzione della quaestio facti: ma in tal guisainammissibilmente richiede il compimento di un’attività del tuttoestranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.3. Il terzo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ. è proposto in via subordinata e ha ad oggetto «il capodi decisione riguardante la quantificazione del dovuto e la condanna alpagamento, in relazione alle correlate statuizioni individuanti iparametri liquidatori». Con esso si asserisce la «violazione dell’art.1591 cod. civ. - applicabile quale espressione di un principio generale,r.g. n. 2205/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026in base allo ius receptum, ai rapporti di concessione demaniale anchemarittima -, atteso che il giudice d’appello ha quantificato l’indennitàrisarcitoria come se venisse lamentata l’occupazione ex novo dell’areademaniale, mentre invece si controverteva sulla permanenza dellaparte privata concessionaria nella disponibilità dell’area dopo lascadenza del termine di durata della presupposta concessione, sicchéla liquidazione non avrebbe dovuto essere operata sulla base delletariffe contemplate per l’occupazione senza previo titolo, ma sulla basedella permanenza dell’obbligo di pagamento del canone periodico cosìcome quantificato, quale debito di valuta, nell’atto costitutivo delrapporto concessorio. Inoltre, violazione dell’art. 1223 cod. civ. edell’art. 2946 cod. civ., anche in relazione agli art. 2943, ultimocomma, e 2944 cod. civ., poiché la liquidazione del dovuto è stataoperata senza tener conto della decorsa prescrizione, tempestivamenteeccepita, relativa al pagamento dei canoni di risalenza ultradecennalerispetto agli atti utilmente interruttivi -rinvenibili soltanto nell’invito alpagamento del 2001 e nell’intimazione del 2008, peraltro con effettocircoscritto alla sola somma liquidata nel primo di detti atti- e senzadetrazione di quanto cautelativamente versato in autoliquidazione. Inestremo subordine, violazione dell’art. 2947 cod. civ., stantel’intervenuto decorso della prescrizione quinquennale, applicabile nelladenegata ipotesi in cui, in distonia rispetto alla giurisprudenzaconsolidata e per qualunque ragione, si avesse mai ad escluderel’operatività della disciplina di cui all’art. 1591 cit.».3.1. Ambedue le censure così sollevate sono inammissibili.3.1.1. Per genericità, in ordine alla quantificazione dell’indennitàdella occupazione sine titulo dell’area demaniale.Sul tema, con diffusa argomentazione la sentenza impugnata hagiustificato la quantificazione dell’indennità alla stregua dei canonistabiliti dalla legislazione vigente in materia di concessioni demanialir.g. n. 2205/2024 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026marittime, puntualizzando, attraverso esegesi logica e coerente deldato positivo, le ragioni dell’applicabilità al caso del disposto dell’art. 8del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (regolante gli «indennizzi dovuti per leutilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimo») e sviluppandoin dettaglio il computo di determinazione delle somme dovute.A fronte di ciò, la doglianza dei ricorrenti si esaurisce nella relatio,quasi assiomatica, ai princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez. U,15/11/2022 n. 33645, senza rivolgere critica all’individuato criterio dideterminazione, specifico e peculiare, applicato nella specie: sicchéessa non esprime un dissenso preciso, puntuale e pertinente rispettoalla ratio decidendi fondante la pronuncia impugnata.3.1.2. Per trasgressione al principio di specificità, quanto ai rilievimossi in ordine alla prescrizione del credito.L’assunto sulla carenza di efficacia interruttiva della prescrizionedegli atti allegati dall’Agenzia del Demanio è articolato in manieraastratta, senza riprodurre l’effettivo contenuto di tali atti (le propostetransattive, gli avvisi di liquidazione, i pagamenti in autoliquidazione),necessario invece per individuare la corretta incidenza degli stessi suldecorso del termine prescrizionale.4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi 1-bis e1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inr.g. n. 2205/2024 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2205/2024Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 24578/2026Data pubblicazione 09/08/2026euro 40.000 (quarantamila) per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 2205/2024 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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