CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 48378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/04/2022 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2022, il Tribunale di Mantova, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2018, al fine di evadere detta imposta, con evasione pari a 64.792,28 euro, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia e, per quanto specificamente rileva in questa sede, ha disposto nei confronti del medesimo la confisca per equivalente relativamente a tale importo. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa applicazione della confisca diretta prevista dall'art. 12-bis cit. Si evidenzia, in particolare, che, nei reati tributari, la confisca deve essere eseguita in via prioritaria nella forma diretta, colpendo il patrimonio dell'ente avvantaggiato dalla commissione del reato, e, solo quando questa risulti impossibile, può procedersi alla confisca per equivalente (si cita, in particolare, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Il giudice che pronuncia la condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è «sempre» tenuto a disporre la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto, «salvo che appartengano a persona estranea al reato». Invero, l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015, prevede che «è sempre ordinata la confisca dei beni» costituenti il profitto o il prezzo di uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, e quindi anche di quello previsto dall'art. 5 del medesimo d.lgs., «salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». Di conseguenza, è errata giuridicamente la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ivi compreso quello previsto dall'art. 5 del medesimo d.lgs., che dispone esclusivamente la confisca per equivalente e non anche, e in via prioritaria, la confisca diretta dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto.3. È utile, tuttavia, una precisazione. I beni oggetto di confisca diretta possono appartenere anche a persona diversa dall'imputato, come si evince dalla distinzione operata dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Questa disposizione, infatti, prevede sia la confisca diretta dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato appartenenti a persona "non" estranea al reato, e quindi ammessa non solo nei confronti dell'imputato, e, dall'altro, la confisca per equivalente, consentita nei soli confronti del «reo» Ne discende che la confisca diretta potrebbe essere applicata ad un soggetto rimasto estraneo al processo, come, nella specie, la società "[OSCURATO:SOCIETA].", nel cui interesse avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione fiscale omessa. Questa soluzione può apparire abnorme. In realtà, però, per i soggetti rimasti estranei al processo e sui quali incide la statuizione di confisca diretta, non rimangono privi di tutela, perché gli stessi possono proporre incidente di esecuzione quali terzi interessati. Del resto, si è già affermato in giurisprudenza, che, in tema di confisca, nel caso in cui il provvedimento ablatorio non sia stato preceduto dal sequestro del bene, il terzo che assume di esserne proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (così, in particolare, Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 275459-01). 4. Alla fondatezza della censura formulata dal Pubblico Ministero, stante la già avvenuta quantificazione del profitto del reato, e, quindi, dell'importo della somma da sottoporre ad ablazione, individuato in 64.792,28 euro, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca diretta, con imposizione della stessa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della conf