Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 12498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19051/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Prof.

Avv.

M [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA

V. COLONNA, 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati proff. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1560/2019 depositata il05/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano con sentenza del 2 maggio 2017, n. 4794 annullò la deliberazione assunta dal consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 29 giugno 2015, con la quale, accertato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 10% del capitale sociale, all’esecuzione della prestazione accessoria di raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato annualmente stabiliti ed al patto di non concorrenza, nonché l’obbligo del medesimo di vendere il suo pacchetto azionario, ha deliberato il riscatto di tutte le azioni per inadempimento alle predette obbligazioni del socio.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 aprile 2019, n. 1560, in riforma della decisione impugnata, ha respinto l’impugnazione della deliberazione consiliare, ed ha respinto, altresì, la domanda riconvenzionale, proposta dalla società, volta alla restituzione della somma di € 466.684,00, asseritamente versata indebitamente a corrispettivo del riscatto confermando, per il resto, la sentenza diprimo grado.

La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: 1) l’invalidità della deliberazione impugnata per indeterminatezza delle condizioni del riscatto non è questione nuova tardivamente introdotta, avendo, invece, l’attore sin dall’inizio contestato l’esistenza dei presupposti per la sua esclusione sotto ogni profilo, onde non è stato ampliato l’oggetto della decisione; 2) l’eventuale contraddittorietà della sentenza del Tribunale circa le conclusioni raggiunte per l’anno 2013, ove ha reputato invalida la deliberazione per indeterminatezza dei presupposti, e per l’anno 2014, quando ha ritenuto non contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, resta irrilevante, atteso il finale annullamento della deliberazione consiliare; 3) i presupposti e le procedure per la comminatoria della sanzione del riscatto azionario erano sufficientemente determinati per l’anno 2013, l’unico in contestazione, e ciò grazie alle clausole statutarie, alle “linee guida” approvate dal c.d.a. per il 2013 ed al “documento di governo”, accettato dal socio: ove le prime stabiliscono che il riscatto azionario sia esercitabile per inadempimento del socio alle prestazioni accessorie e il mancato conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti dal c.d.a. per due anni consecutivi (alla stregua di vari parametri, fra i quali la capacità di generare redditività e valore); le seconde esplicitano i parametri minimi di partnership, alla lettera “ c ” prevedendo quello della «capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno € 400.000,00 se consulenza o ricerche…, € 600.000,00 se multiclient o eventi speciali»; il terzo, atto pattizio, cui i soci si sono vincolati, fissa i criteri per l’individuazione del prezzo di cessione delle azioni, nell’ipotesi di esclusione del socio, a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi minimi fissati dal consiglio dei senior partner o del venir meno delle condizioni di parnership , da intendere come fra loro coincidenti; 4) le due questioni interpretative controv erse debbono risolversi nel senso che il calcolo dell’EVA, economic value added, o quota parte di valore generato, deve tener conto non dei risultati comunque ottenuti dal socio, ma soltanto entro le unità operative (c.d.

“edr” o enti di responsabilità) a ciascuno affidate, e ciò perché altrimenti vi sarebbe una sovrapposizione di dati, mentre tale modalità è conforme all’organizzazione della società e in tal modo sono stati fissati i requisiti per l’ingresso di nuovi soci; per la seconda questione, nel senso che i costi da sottrarre, ai fini del calcolo, sono quelli prefissati nelle linee guida; 5) sulla base di tali parametri, adeguatamente determinati, risulta che il socio non abbia rispettato per due annualità consecutive gli obiettivi di redditività prefissati; 6) non sono provati atti di concorrenza sleale del socio, non potendosi desumere i medesimi dall’adesione a società concorrente dopo l’esclusione; 7)la domanda riconvenzionale, proposta dalla società in primo grado, volta alla condanna di controparte alla restituzione di una quota della somma versata a corrispettivo del riscatto non è stata decisa dal Tribunale perché assorbita, ma essa è infondata, posto che il c.d.a. deliberò di corrispondere una somma maggiorata e non sono state provate le condizioni per revocare la decisione più favorevole al socio escluso, previste in détta deliberazione consiliare, concernenti la circostanza che «per qualsiasi motivo il presupposto per lo sfruttamento di lungo periodo del marchio dovesse venire meno».

Avverso la sentenza è proposto ricorso per cassazione dall’ex socio sulla base di tre motivi, cui resiste la società, che propone altresì ricorso incidentale per quattro motivi.

Il ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. – Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2345, 2437-sexies e 2473 - bis c.c., in quanto per l’esercizio del potere di riscatto da parte della società, equiparabile ad un’esclusione del socio, è necessaria la determinatezza ex ante dei motivi di esclusione, ma il giudice d’appello ha male interpretato le regole societarie convenzionali, che indicavano come il c.d.

EVA dovesse essere calcolato individuando i ricavi procurati dal socio, e non soltanto quelli relativi alle unità operative dal medesimo dirette: violando in tal modo la lettera dei patti societari, ossia l’art. 6.9, lett. b), dello statuto e le linee guida; e fondando, invece, il proprio ragionamento, da un lato, sulla logica organizzativa dell’azienda – mentre la lettera dei predetti documenti non distingue tra marginalità procurata dal socio quale responsabile delle unità e quella procurata come leader di un’area, dovendo aversi riguardo alle utilità comunque apportate in società – e, dall’altro lato, sull’esigenza di evitare «sovrapposizioni di dati e di calcoli», quando invece i predetti documenti non prescrivono affatto che la prestazione dei soci vada valutata in termini frazionari, rispetto alla redditività o marginalità complessiva della società.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi, dai quali sarebbe invero risultata l’indeterminatezza dei criteri per l’esclusione: vale a dire, le ammissioni della società circa la mancanza di determinatezza del c.d.

EVA, la pluralità di conteggi difformi prodotti dalla stessa a tal fine e la disparità di trattamento con altri soci in analoghe situazioni.

1.3. – Con il terzo motivo, si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo essa omesso di pronunciare sui motivi d’impugnazione della deliberazione consiliare che neppure il primo giudice aveva esaminato, reputandoli assorbiti, ma che erano stati riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.: si tratta del motivi concernenti il mancato rispetto della procedura prevista dallo statuto per il riscatto delle azioni all’art. 6, punto 6; la violazione del contraddittorio e della correttezza e buona fede, in ragione dello scarso tempo concessogli per replicare; la disparità di trattamento, in violazione dell’art.2348 c.c.; il conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione exart. 2391 c.c. nell’adottare la deliberazione per cui è causa.

2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avendo essa ritenuto non violato l’obbligo di concorrenza da parte del socio con motivazione radicalmente contraddittoria, dato che la partecipazione in società concorrente, pur dopo il riscatto delle azioni, indicava che anche prima vi erano stati contatti con la medesima.

2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società: infatti, il consiglio di amministrazione aveva ritenuto di applicare un prezzo più favorevole al socio uscente, utilizzando un coefficiente maggiore a suo vantaggio, al fine di non pregiudicarlo ed in considerazione dei lunghi anni passati dal medesimo nella società, sul presupposto che questa potesse continuare ad utilizzare il suo marchio; ma ciò non è avvenuto, dato che sono state respinte in un diverso giudizio le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società della famiglia Ambrosetti, riguardanti la titolarità originaria dei diritti sulla denominazione sociale e sul marchio in capo alla prima.

2.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta, in via condizionata, la nullità della sentenza, per difetto di motivazione e violazione di legge, ai sensi degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, 163, 183 e 189 c.p.c., avendo essa ritenuto non modificata la causa petendi della domanda attorea, ma invece controparte non aveva dedotto l’indeterminatezza dei criteri per il riscatto e la sentenza impugnata contiene sul punto affermazioni contraddittorie.

2.4. –Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale deduce, in via condizionata, la nullità della sentenza, per violazione degli artt.111 Cost., 115, comma 1, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la decisione di primo grado aveva accertato l’inadempimento del socio per l’anno 2014, in ragione della non contestazione sul punto da parte dell’escluso, e l’odierna ricorrente aveva rilevato in appello la contraddittorietà tra questo accertamento e la declaratoria d’invalidità dei parametri per l’anno 2013: ma la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo, a sua volta con motivazione contraddittoria e non facendo applicazione del principio di non contestazione.

3. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che possono trattarsi insieme in quanto concernono la medesima questione, sono inammissibili.

3.1. – La questione posta è se, alla stregua delle previsioni negoziali inter partes, le condizioni per l’esercizio del diritto di riscatto delle azioni con prestazioni accessorie in favore della società fossero sufficientemente determinate ed, in particolare, se esse prevedessero un criterio di calcolo ancorato ai risultati conseguiti dal socio esclusivamente nell’ambito delle unità operative (“EDR”) da lui dirette, ma non dei risultati comunque conseguiti dalla società nelle “aree”sotto la sua guida.

Si tratta di accertamenti da compiere sulla base dello statuto e degli altri documenti societari, portati dalle parti all’attenzione dei giudici di merito, dunque nel rispetto degli artt. 1362 ss. c.c.

3.2. – Giova ricordare che le azi oni riscattabili sono state previste dall’art. 2437-sexies c.c., a conclusione del nucleo di articoli dedicati al recesso dalle società azionarie, con applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2437-ter e 2437 - quater c.c., in tema di determinazione del valore delle azioni e procedimento da seguire per il recesso, facendo altresì salva la disciplina degli artt. 2357 e 2357-bisc.c., in tema di azioni proprie.

Il riscatto azionario si configura quale istituto “causalmente neutro”, nel senso che lo statuto lo può prevederlo per obiettivi vari, sebbene esso conduca comunque all’uscita del socio dalla società, tipico essendo piuttosto il meccanismo operativo per cui, al verificarsi di determinate condizioni, la società (o i soci) possono manifestare la lorointenzione di acquisire forzosamente dal socio le partecipazioni sociali relative, che costituisce l’esercizio di un diritto potestativo.

Ove la società o il socio, titolari del potere, esercitino il diritto di riscatto, si realizzano così gli effetti propri dell’esclusione dalla società: il socio perde la sua qualità, o la perde per quel determinato pacchetto azionario.

Lo strumento delle azioni riscattabili opera mediante un patto di opzione in favore della società (o di altro socio), condizionato al verificarsi dei presupposti per il riscatto medesimo.

Assimilando in tal modo il tipo società per azioni alle società a base personalistica (di persone, s.r.l. minori), per un carattere loro proprio, si suole riscontrare tale figura in particolari compagini sociali, dove l’intuitus personae, nonostante la struttura organizzativa prescelta sia quella, più ampiamente disciplinata anche con prescrizioni cogenti, della s.p.a., resta tuttavia rilevante: come appunto accade nelle società di consulenza cui partecipino professionisti.

Tali società, dopo l’art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183, modif. dall’art. 9-bisd.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, possono far ricorso sia a modelli personalistici, sia a quelli capitalistici o della società cooperativa, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, salvo sia dettata per talune professioni una disciplina speciale (come per la società tra avvocati).

L’ordinamento, sebbene non abbia previsto l’esclusione del socio di s.p.a., a differenza di quello di società personali, s.r.l. e cooperative, ha dunque permesso il raggiungimento indiretto di tale risultato, mediante le azioni riscattabili, con cui si raggiunge il medesimo fine dell’uscita forzosa del socio dalla società, secondo una ratio peraltro analoga alle fattispecie tipiche di esclusione: il perseguimento, per tale mezzo, della tutela della società, dei suoi interessi e dell’attività imprenditoriale svolta.

Una differenza sensibile dai casi di esclusione, peraltro, si trae dal fatto che, mentre per questi ultimi, come si desume dall’art. 2473-bis c.c., si vieta il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, a tutela prevalente dell’interesse della società e dei terzi alla sua consistenza, al contrario nei procedimenti di recesso (artt. 2437-quater e 2473) e di riscatto delle azioni (art. 2437-sexies, che rinvia anche all’art. 2447- quater) è previstasì una successione ex lege di possibili acquirenti –gli altri soci, i terzi, la società mediante le riserve disponibili – ma all’esito, in mancanza di altre concrete possibilità, si ammette la riduzione del capitale sociale o, addirittura, lo scioglimento della società, a tutela prevalente dell’interesse del socio recedente.

Sia o no, in concreto, assimilabile il riscatto azionario, negli effetti, ad un’esclusione dalla società, certo è che, conformemente a questa, i presupposti integrativi della fattispecie del sorgere del potere di riscatto devono essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c., come correttamente ritenuto nella specie dai giudici del merito.

3.3. –Una delle funzioni, che l’istituto si presta ad assolvere , è quella di rafforzare l’obbligazione di esecuzione delle prestazioni accessorie, poste a carico del socio in forza dell’art. 2345 c.c., il quale permette alla società di garantirsi utilità, quali prestazioni d’opera e di servizi, altrimenti non ottenibili a titolo di apporto.

L’art. 2345, comma 1, c.c. richiede una previsione dell’atto costitutivo, che contempli l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, «determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento».

Ove siano previste sanzioni per il caso dell’accertamento dell’inadempimento del socio agli obblighi connessi alle azioni con prestazioni accessorie, pertanto, lo statuto deve indicarle in modo determinato o determinabile, nel rispetto del requisito comune ex art. 1346 c.c.

Tali sanzioni usualmente consistono nella sospensione del diritto di voto, e simili.

L’introduzione, nel nostro ordinamento, a seguito della riforma del 2003, della categoria delle azioni riscattabili ha permesso, agganciandosi alle prestazioni accessorie quale patto aggiunto, di contemplare anche l’effetto dell’uscita del socio dalla società, con conseguente obbligo di corresponsione al medesimo del dovuto.

In tal caso, la mancata esecuzione della prestazione accessoria costituirà nel contempo inadempimento all’obbligo di questa ed integrazione della fattispecie pattizia, legittimante il titolare del potere di riscatto delle azioni al suo esercizio.

3.4. – Si è già so pra osservato che, alla luce delle disposizioni di diritto positivo sugli istituti coinvolti, così come delle regole generali di interpretazione negoziale, è rimesso al giudice del merito di verificare se gli accordi societari contemplino presupposti adeguatamente determinati, o determinabili, per l’esercizio del diritto di riscatto e se – nella specie – essi dovessero reputarsi integrati secondo la volontà dei paciscenti, come sostenuto del socio, tenuto conto dei risultati economici conseguiti dal medesimo come tale e per intero, oppure, secondo la tesi della società, accolta dalla sentenza impugnata, soltanto avuto riguardo alle unità operative (EDR), di cui il socio era direttore.

Accertamento che spetta al giudice del merito, nel rispetto dei canoni ermeneutici posti dalla legge.

Infatti, in tema di interpretazione negoziale, questa Corte ha precisato che gli strumenti dell’interpretazione letterale (art. 1362, comma 1, c.c.) e dell’individuazione del senso che emerge dal complesso dell’atto e del regolamento negoziale (art. 1363 c.c.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza, assumendo funzione fondamentale nella ermeneutica negoziale, non potendosi isolare frammenti letterali del testo, ma dovendosi considerare il negozio nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro parole e frasi, al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza, in particolare in presenza di più atti coordinati, essendo, quindi, richiesto di ricostruire la concreta funzione economica dell’intera operazione negoziale.

Il giudice, quindi, deve procedere secondo un iterche, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna clausola o patto, provveda poi a verificarlo nel confronto reciproco ed, infine, lo armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria degli accordi raggiunti tra le parti.

Onde si violano i predetticriteri interpretativi, allorché il giudice trascuri di considerare la complessiva operazione economica ed i canoni fondamentali dell’interpretazione, condotta secondo la lettera, il comportamento tenuto dalle parti e l’interpretazione complessiva delle clausole negoziali.

Dovendosi ricordare il principio consolidato, per il quale, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471), poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa.

Infatti, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di omesso esame implica la puntualizzazione dell’obiettivo elemento decisivo trascurato, o, nel vizio di motivazione, la mancanza o la insanabile contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; ma nessuna di tali censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto tutti i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr., e multis, Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; ancora, fra le altre, Cass. 20 maggio 2020, n. 9291; Cass. 8 gennaio 2020, n. 121; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644).

Pertanto, il ricorso in sede di legittimità, che è riconducibile al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 28 gennaio 2021, n. 1859, non mass.; Cass. 24 novembre 2020, n. 26714; Cass. 12novembre 2020, n. 25624, non mass.; Cass. 9 novembre 2020, n. 25014; Cass. 29 settembre 2020, n. 20527, e molte altre anteriori).

3.5. – Nella specie, la sentenza impugnata non ha violato le predette regole ermeneutiche e principî di diritto.

La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che i presupposti e le procedure per la comminatoria della sanzione del riscatto azionario fossero determinati (per l’anno 2013, unico in contestazione), in quanto regolati dai parametri indicati, in modo adeguatamente specifico, dalle clausole statutarie, dalle “linee guida” e dal “documento di governo”, dal momento che in essi si indica il parametro minimo da conseguire come ancorato alla «capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno € 400.000,00 se consulenza o ricerche…, € 600.000,00 se multiclient o eventi speciali» da parte del socio.

Dall’altro lato ha, altresì, reputato che tale parametro minimo, così delineato, dovesse riferirsi non ai risultati comunque ottenuti dal socio con la propria attività – e, dunque, ove presenti, anche con riguardo ai risultati delle aree geografiche che il medesimo era preposto a governare (“leader”) – ma soltanto entro le unità operative (c.d.

“EDR” o enti di responsabilità) a ciascuno socio affidate: ha argomentato in tal senso per evitare sovrapposizione di dati e calcoli e duplicazioni, in quanto un risultato potrebbe essere calcolato più volte, una volta per il capo area ed una volta per il direttore di unità, con sommatoria superiore al c.d.

EVA totale della società, nonché sembrando tale modalità conforme all’organizzazione della società e per essere stati in tal modo fissati i requisiti per l’ingresso di nuovi soci.

Rispetto a tale esegesi, non sono stati evidenziati, da parte ricorrente, obiettive carenze o insanabili contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, in quanto il ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole: tuttavia, come esposto, per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito –dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

4. –Il terzo motivo è fondato.

Il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sui motivi d’impugnazione della deliberazione consiliare, non esaminati per assorbimento dal primo giudice, ma adeguatamente devoluti in appello ex art. 346 c.p.c., concernenti: a) il mancato rispetto della procedura prevista dallo statuto per il riscatto delle azioni all’art. 6, punto 6; b) la violazione del contraddittorio e della correttezza e buona fede, in ragione dello scarso tempo concessogli per replicare; c)la disparità di trattamento, in violazione dell’art. 2348 c.c.; d) il conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione ex art. 2391 c.c. nell’adottare la deliberazione per cui è causa.

Ora, si tratta di temi affatto estranei a quello affrontato e risolto dall’impugnata decisione, ciò che impedisce di ravvisare al riguardo una pronuncia implicita e palesa, all’inverso, un’omissione di pronuncia.

Tali ragioni di dedotta invalidità della deliberazione consiliare, della cui mancata pronuncia il ricorrente si duole nel ricorso, nel rispetto del dettato dell’art. 366 c.p.c., non sono invero state esaminate dalla corte del merito, una volta respinta la questione primaria della validità della clausola e del metodo della sua interpretazione ed applicazione, con conseguente sussistenza del vizio exart. 112 c.p.c.

5. –Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La società ricorrente si duole, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché del vizio di assenza di motivazione, del giudizio sul fatto relativamente alla sussistenza di atti di concorrenza sleale, negati dal giudice del merito.

Ma tale motivo è inammissibile, posto che si pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009).

Quanto alla prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti»: ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non può prospettarsi quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito.

6. –Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto inadeguatamente provata la condizione, cui il pagamento di un importo ancorato a percentuale più favorevole al socio fu ancorato risolutivamente, e tale accertamento di merito non è inficiato da nessun omesso esame, avendo al contrario la sentenza impugnata mostrato di avere avuto contezza di una controversia al riguardo, ma indimostrato l’esito, tale da integrarela verificazione dell’esposto evento condizionante; né qualche elemento nuovo al riguardo viene dedotto, che il giudice del merito avrebbe, con effetto decisivo, trascurato.

7. – I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale condizionato sono inammissibili.

Il terzo motivo deduce l’assenza o contraddittorietà di motivazione e la violazione di legge circa l’apprezzamento, compiuto da entrambi i giudici di merito, circa l’ammissibilità della domanda attorea, anche in quanto riferita alla causa petendi relativa all’indeterminatezza dei criteri per il riscatto azionario pattiziamente previsti, che la sentenza impugnata ha ritenuto proposta sin dall’inizio del processo.

Ma il motivo, da un lato difetta di specificità, dall’altro non confuta validamente l’opinamento raggiunto dai giudici del merito.

Il quarto motivo si appunta contro l’argomentazione della Corte territoriale, laddove ha ritenuto di disattendere il motivo circa la contraddittorietà della sentenza del primo giudice, che, da un lato, ha ritenuto invalida la deliberazione con riguardo ai risultati dell’anno 2013, e, dall’altro lato, ha ravvisato per l’anno 2014 non contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati: ma, in tal modo, la sentenza impugnata non si espone a censure, avendo adeguatamente chiarito che, sia pure incontestato il mancato raggiungimento dell’obiettivo per il 2014, ciò non basta e non è decisivo per la finale statuizione giudiziale, posto che gli accordi più volte menzionati richiedevano il risultato inferiore al minimo per due anni consecutivi: onde l’avere o no ammesso la sussistenza dell’evento condizionante per un anno non inficia il ragionamento circa l’insussistenza del medesimo per un ulteriore anno (qualunque sia la ragione di tale assunto, ivi compresa la stessa indeterminatezza dei criteri).

8. –In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, disattesi gli altri motivi ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché decida le domande non esaminate.

Al medesimo giudice si demanda la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19051/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Prof. Avv. M [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA V. COLONNA, 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati proff. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1560/2019 depositata il05/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano con sentenza del 2 maggio 2017, n. 4794 annullò la deliberazione assunta dal consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 29 giugno 2015, con la quale, accertato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 10% del capitale sociale, all’esecuzione della prestazione accessoria di raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato annualmente stabiliti ed al patto di non concorrenza, nonché l’obbligo del medesimo di vendere il suo pacchetto azionario, ha deliberato il riscatto di tutte le azioni per inadempimento alle predette obbligazioni del socio. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 aprile 2019, n. 1560, in riforma della decisione impugnata, ha respinto l’impugnazione della deliberazione consiliare, ed ha respinto, altresì, la domanda riconvenzionale, proposta dalla società, volta alla restituzione della somma di € 466.684,00, asseritamente versata indebitamente a corrispettivo del riscatto confermando, per il resto, la sentenza diprimo grado. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: 1) l’invalidità della deliberazione impugnata per indeterminatezza delle condizioni del riscatto non è questione nuova tardivamente introdotta, avendo, invece, l’attore sin dall’inizio contestato l’esistenza dei presupposti per la sua esclusione sotto ogni profilo, onde non è stato ampliato l’oggetto della decisione; 2) l’eventuale contraddittorietà della sentenza del Tribunale circa le conclusioni raggiunte per l’anno 2013, ove ha reputato invalida la deliberazione per indeterminatezza dei presupposti, e per l’anno 2014, quando ha ritenuto non contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, resta irrilevante, atteso il finale annullamento della deliberazione consiliare; 3) i presupposti e le procedure per la comminatoria della sanzione del riscatto azionario erano sufficientemente determinati per l’anno 2013, l’unico in contestazione, e ciò grazie alle clausole statutarie, alle “linee guida” approvate dal c.d.a. per il 2013 ed al “documento di governo”, accettato dal socio: ove le prime stabiliscono che il riscatto azionario sia esercitabile per inadempimento del socio alle prestazioni accessorie e il mancato conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti dal c.d.a. per due anni consecutivi (alla stregua di vari parametri, fra i quali la capacità di generare redditività e valore); le seconde esplicitano i parametri minimi di partnership, alla lettera “ c ” prevedendo quello della «capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno € 400.000,00 se consulenza o ricerche…, € 600.000,00 se multiclient o eventi speciali»; il terzo, atto pattizio, cui i soci si sono vincolati, fissa i criteri per l’individuazione del prezzo di cessione delle azioni, nell’ipotesi di esclusione del socio, a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi minimi fissati dal consiglio dei senior partner o del venir meno delle condizioni di parnership , da intendere come fra loro coincidenti; 4) le due questioni interpretative controv erse debbono risolversi nel senso che il calcolo dell’EVA, economic value added, o quota parte di valore generato, deve tener conto non dei risultati comunque ottenuti dal socio, ma soltanto entro le unità operative (c.d. “edr” o enti di responsabilità) a ciascuno affidate, e ciò perché altrimenti vi sarebbe una sovrapposizione di dati, mentre tale modalità è conforme all’organizzazione della società e in tal modo sono stati fissati i requisiti per l’ingresso di nuovi soci; per la seconda questione, nel senso che i costi da sottrarre, ai fini del calcolo, sono quelli prefissati nelle linee guida; 5) sulla base di tali parametri, adeguatamente determinati, risulta che il socio non abbia rispettato per due annualità consecutive gli obiettivi di redditività prefissati; 6) non sono provati atti di concorrenza sleale del socio, non potendosi desumere i medesimi dall’adesione a società concorrente dopo l’esclusione; 7)la domanda riconvenzionale, proposta dalla società in primo grado, volta alla condanna di controparte alla restituzione di una quota della somma versata a corrispettivo del riscatto non è stata decisa dal Tribunale perché assorbita, ma essa è infondata, posto che il c.d.a. deliberò di corrispondere una somma maggiorata e non sono state provate le condizioni per revocare la decisione più favorevole al socio escluso, previste in détta deliberazione consiliare, concernenti la circostanza che «per qualsiasi motivo il presupposto per lo sfruttamento di lungo periodo del marchio dovesse venire meno». Avverso la sentenza è proposto ricorso per cassazione dall’ex socio sulla base di tre motivi, cui resiste la società, che propone altresì ricorso incidentale per quattro motivi. Il ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. – Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2345, 2437-sexies e 2473 - bis c.c., in quanto per l’esercizio del potere di riscatto da parte della società, equiparabile ad un’esclusione del socio, è necessaria la determinatezza ex ante dei motivi di esclusione, ma il giudice d’appello ha male interpretato le regole societarie convenzionali, che indicavano come il c.d. EVA dovesse essere calcolato individuando i ricavi procurati dal socio, e non soltanto quelli relativi alle unità operative dal medesimo dirette: violando in tal modo la lettera dei patti societari, ossia l’art. 6.9, lett. b), dello statuto e le linee guida; e fondando, invece, il proprio ragionamento, da un lato, sulla logica organizzativa dell’azienda – mentre la lettera dei predetti documenti non distingue tra marginalità procurata dal socio quale responsabile delle unità e quella procurata come leader di un’area, dovendo aversi riguardo alle utilità comunque apportate in società – e, dall’altro lato, sull’esigenza di evitare «sovrapposizioni di dati e di calcoli», quando invece i predetti documenti non prescrivono affatto che la prestazione dei soci vada valutata in termini frazionari, rispetto alla redditività o marginalità complessiva della società. 1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi, dai quali sarebbe invero risultata l’indeterminatezza dei criteri per l’esclusione: vale a dire, le ammissioni della società circa la mancanza di determinatezza del c.d. EVA, la pluralità di conteggi difformi prodotti dalla stessa a tal fine e la disparità di trattamento con altri soci in analoghe situazioni. 1.3. – Con il terzo motivo, si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo essa omesso di pronunciare sui motivi d’impugnazione della deliberazione consiliare che neppure il primo giudice aveva esaminato, reputandoli assorbiti, ma che erano stati riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.: si tratta del motivi concernenti il mancato rispetto della procedura prevista dallo statuto per il riscatto delle azioni all’art. 6, punto 6; la violazione del contraddittorio e della correttezza e buona fede, in ragione dello scarso tempo concessogli per replicare; la disparità di trattamento, in violazione dell’art.2348 c.c.; il conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione exart. 2391 c.c. nell’adottare la deliberazione per cui è causa. 2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avendo essa ritenuto non violato l’obbligo di concorrenza da parte del socio con motivazione radicalmente contraddittoria, dato che la partecipazione in società concorrente, pur dopo il riscatto delle azioni, indicava che anche prima vi erano stati contatti con la medesima. 2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società: infatti, il consiglio di amministrazione aveva ritenuto di applicare un prezzo più favorevole al socio uscente, utilizzando un coefficiente maggiore a suo vantaggio, al fine di non pregiudicarlo ed in considerazione dei lunghi anni passati dal medesimo nella società, sul presupposto che questa potesse continuare ad utilizzare il suo marchio; ma ciò non è avvenuto, dato che sono state respinte in un diverso giudizio le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società della famiglia Ambrosetti, riguardanti la titolarità originaria dei diritti sulla denominazione sociale e sul marchio in capo alla prima. 2.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta, in via condizionata, la nullità della sentenza, per difetto di motivazione e violazione di legge, ai sensi degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, 163, 183 e 189 c.p.c., avendo essa ritenuto non modificata la causa petendi della domanda attorea, ma invece controparte non aveva dedotto l’indeterminatezza dei criteri per il riscatto e la sentenza impugnata contiene sul punto affermazioni contraddittorie. 2.4. –Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale deduce, in via condizionata, la nullità della sentenza, per violazione degli artt.111 Cost., 115, comma 1, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la decisione di primo grado aveva accertato l’inadempimento del socio per l’anno 2014, in ragione della non contestazione sul punto da parte dell’escluso, e l’odierna ricorrente aveva rilevato in appello la contraddittorietà tra questo accertamento e la declaratoria d’invalidità dei parametri per l’anno 2013: ma la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo, a sua volta con motivazione contraddittoria e non facendo applicazione del principio di non contestazione. 3. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che possono trattarsi insieme in quanto concernono la medesima questione, sono inammissibili. 3.1. – La questione posta è se, alla stregua delle previsioni negoziali inter partes, le condizioni per l’esercizio del diritto di riscatto delle azioni con prestazioni accessorie in favore della società fossero sufficientemente determinate ed, in particolare, se esse prevedessero un criterio di calcolo ancorato ai risultati conseguiti dal socio esclusivamente nell’ambito delle unità operative (“EDR”) da lui dirette, ma non dei risultati comunque conseguiti dalla società nelle “aree”sotto la sua guida. Si tratta di accertamenti da compiere sulla base dello statuto e degli altri documenti societari, portati dalle parti all’attenzione dei giudici di merito, dunque nel rispetto degli artt. 1362 ss. c.c. 3.2. – Giova ricordare che le azi oni riscattabili sono state previste dall’art. 2437-sexies c.c., a conclusione del nucleo di articoli dedicati al recesso dalle società azionarie, con applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2437-ter e 2437 - quater c.c., in tema di determinazione del valore delle azioni e procedimento da seguire per il recesso, facendo altresì salva la disciplina degli artt. 2357 e 2357-bisc.c., in tema di azioni proprie. Il riscatto azionario si configura quale istituto “causalmente neutro”, nel senso che lo statuto lo può prevederlo per obiettivi vari, sebbene esso conduca comunque all’uscita del socio dalla società, tipico essendo piuttosto il meccanismo operativo per cui, al verificarsi di determinate condizioni, la società (o i soci) possono manifestare la lorointenzione di acquisire forzosamente dal socio le partecipazioni sociali relative, che costituisce l’esercizio di un diritto potestativo. Ove la società o il socio, titolari del potere, esercitino il diritto di riscatto, si realizzano così gli effetti propri dell’esclusione dalla società: il socio perde la sua qualità, o la perde per quel determinato pacchetto azionario. Lo strumento delle azioni riscattabili opera mediante un patto di opzione in favore della società (o di altro socio), condizionato al verificarsi dei presupposti per il riscatto medesimo. Assimilando in tal modo il tipo società per azioni alle società a base personalistica (di persone, s.r.l. minori), per un carattere loro proprio, si suole riscontrare tale figura in particolari compagini sociali, dove l’intuitus personae, nonostante la struttura organizzativa prescelta sia quella, più ampiamente disciplinata anche con prescrizioni cogenti, della s.p.a., resta tuttavia rilevante: come appunto accade nelle società di consulenza cui partecipino professionisti. Tali società, dopo l’art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183, modif. dall’art. 9-bisd.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, possono far ricorso sia a modelli personalistici, sia a quelli capitalistici o della società cooperativa, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, salvo sia dettata per talune professioni una disciplina speciale (come per la società tra avvocati). L’ordinamento, sebbene non abbia previsto l’esclusione del socio di s.p.a., a differenza di quello di società personali, s.r.l. e cooperative, ha dunque permesso il raggiungimento indiretto di tale risultato, mediante le azioni riscattabili, con cui si raggiunge il medesimo fine dell’uscita forzosa del socio dalla società, secondo una ratio peraltro analoga alle fattispecie tipiche di esclusione: il perseguimento, per tale mezzo, della tutela della società, dei suoi interessi e dell’attività imprenditoriale svolta. Una differenza sensibile dai casi di esclusione, peraltro, si trae dal fatto che, mentre per questi ultimi, come si desume dall’art. 2473-bis c.c., si vieta il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, a tutela prevalente dell’interesse della società e dei terzi alla sua consistenza, al contrario nei procedimenti di recesso (artt. 2437-quater e 2473) e di riscatto delle azioni (art. 2437-sexies, che rinvia anche all’art. 2447- quater) è previstasì una successione ex lege di possibili acquirenti –gli altri soci, i terzi, la società mediante le riserve disponibili – ma all’esito, in mancanza di altre concrete possibilità, si ammette la riduzione del capitale sociale o, addirittura, lo scioglimento della società, a tutela prevalente dell’interesse del socio recedente. Sia o no, in concreto, assimilabile il riscatto azionario, negli effetti, ad un’esclusione dalla società, certo è che, conformemente a questa, i presupposti integrativi della fattispecie del sorgere del potere di riscatto devono essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c., come correttamente ritenuto nella specie dai giudici del merito. 3.3. –Una delle funzioni, che l’istituto si presta ad assolvere , è quella di rafforzare l’obbligazione di esecuzione delle prestazioni accessorie, poste a carico del socio in forza dell’art. 2345 c.c., il quale permette alla società di garantirsi utilità, quali prestazioni d’opera e di servizi, altrimenti non ottenibili a titolo di apporto. L’art. 2345, comma 1, c.c. richiede una previsione dell’atto costitutivo, che contempli l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, «determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento». Ove siano previste sanzioni per il caso dell’accertamento dell’inadempimento del socio agli obblighi connessi alle azioni con prestazioni accessorie, pertanto, lo statuto deve indicarle in modo determinato o determinabile, nel rispetto del requisito comune ex art. 1346 c.c. Tali sanzioni usualmente consistono nella sospensione del diritto di voto, e simili. L’introduzione, nel nostro ordinamento, a seguito della riforma del 2003, della categoria delle azioni riscattabili ha permesso, agganciandosi alle prestazioni accessorie quale patto aggiunto, di contemplare anche l’effetto dell’uscita del socio dalla società, con conseguente obbligo di corresponsione al medesimo del dovuto. In tal caso, la mancata esecuzione della prestazione accessoria costituirà nel contempo inadempimento all’obbligo di questa ed integrazione della fattispecie pattizia, legittimante il titolare del potere di riscatto delle azioni al suo esercizio. 3.4. – Si è già so pra osservato che, alla luce delle disposizioni di diritto positivo sugli istituti coinvolti, così come delle regole generali di interpretazione negoziale, è rimesso al giudice del merito di verificare se gli accordi societari contemplino presupposti adeguatamente determinati, o determinabili, per l’esercizio del diritto di riscatto e se – nella specie – essi dovessero reputarsi integrati secondo la volontà dei paciscenti, come sostenuto del socio, tenuto conto dei risultati economici conseguiti dal medesimo come tale e per intero, oppure, secondo la tesi della società, accolta dalla sentenza impugnata, soltanto avuto riguardo alle unità operative (EDR), di cui il socio era direttore. Accertamento che spetta al giudice del merito, nel rispetto dei canoni ermeneutici posti dalla legge. Infatti, in tema di interpretazione negoziale, questa Corte ha precisato che gli strumenti dell’interpretazione letterale (art. 1362, comma 1, c.c.) e dell’individuazione del senso che emerge dal complesso dell’atto e del regolamento negoziale (art. 1363 c.c.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza, assumendo funzione fondamentale nella ermeneutica negoziale, non potendosi isolare frammenti letterali del testo, ma dovendosi considerare il negozio nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro parole e frasi, al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza, in particolare in presenza di più atti coordinati, essendo, quindi, richiesto di ricostruire la concreta funzione economica dell’intera operazione negoziale. Il giudice, quindi, deve procedere secondo un iterche, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna clausola o patto, provveda poi a verificarlo nel confronto reciproco ed, infine, lo armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria degli accordi raggiunti tra le parti. Onde si violano i predetticriteri interpretativi, allorché il giudice trascuri di considerare la complessiva operazione economica ed i canoni fondamentali dell’interpretazione, condotta secondo la lettera, il comportamento tenuto dalle parti e l’interpretazione complessiva delle clausole negoziali. Dovendosi ricordare il principio consolidato, per il quale, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471), poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa. Infatti, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di omesso esame implica la puntualizzazione dell’obiettivo elemento decisivo trascurato, o, nel vizio di motivazione, la mancanza o la insanabile contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; ma nessuna di tali censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto tutti i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr., e multis, Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; ancora, fra le altre, Cass. 20 maggio 2020, n. 9291; Cass. 8 gennaio 2020, n. 121; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644). Pertanto, il ricorso in sede di legittimità, che è riconducibile al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 28 gennaio 2021, n. 1859, non mass.; Cass. 24 novembre 2020, n. 26714; Cass. 12novembre 2020, n. 25624, non mass.; Cass. 9 novembre 2020, n. 25014; Cass. 29 settembre 2020, n. 20527, e molte altre anteriori). 3.5. – Nella specie, la sentenza impugnata non ha violato le predette regole ermeneutiche e principî di diritto. La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che i presupposti e le procedure per la comminatoria della sanzione del riscatto azionario fossero determinati (per l’anno 2013, unico in contestazione), in quanto regolati dai parametri indicati, in modo adeguatamente specifico, dalle clausole statutarie, dalle “linee guida” e dal “documento di governo”, dal momento che in essi si indica il parametro minimo da conseguire come ancorato alla «capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno € 400.000,00 se consulenza o ricerche…, € 600.000,00 se multiclient o eventi speciali» da parte del socio. Dall’altro lato ha, altresì, reputato che tale parametro minimo, così delineato, dovesse riferirsi non ai risultati comunque ottenuti dal socio con la propria attività – e, dunque, ove presenti, anche con riguardo ai risultati delle aree geografiche che il medesimo era preposto a governare (“leader”) – ma soltanto entro le unità operative (c.d. “EDR” o enti di responsabilità) a ciascuno socio affidate: ha argomentato in tal senso per evitare sovrapposizione di dati e calcoli e duplicazioni, in quanto un risultato potrebbe essere calcolato più volte, una volta per il capo area ed una volta per il direttore di unità, con sommatoria superiore al c.d. EVA totale della società, nonché sembrando tale modalità conforme all’organizzazione della società e per essere stati in tal modo fissati i requisiti per l’ingresso di nuovi soci. Rispetto a tale esegesi, non sono stati evidenziati, da parte ricorrente, obiettive carenze o insanabili contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, in quanto il ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole: tuttavia, come esposto, per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito –dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra. 4. –Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sui motivi d’impugnazione della deliberazione consiliare, non esaminati per assorbimento dal primo giudice, ma adeguatamente devoluti in appello ex art. 346 c.p.c., concernenti: a) il mancato rispetto della procedura prevista dallo statuto per il riscatto delle azioni all’art. 6, punto 6; b) la violazione del contraddittorio e della correttezza e buona fede, in ragione dello scarso tempo concessogli per replicare; c)la disparità di trattamento, in violazione dell’art. 2348 c.c.; d) il conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione ex art. 2391 c.c. nell’adottare la deliberazione per cui è causa. Ora, si tratta di temi affatto estranei a quello affrontato e risolto dall’impugnata decisione, ciò che impedisce di ravvisare al riguardo una pronuncia implicita e palesa, all’inverso, un’omissione di pronuncia. Tali ragioni di dedotta invalidità della deliberazione consiliare, della cui mancata pronuncia il ricorrente si duole nel ricorso, nel rispetto del dettato dell’art. 366 c.p.c., non sono invero state esaminate dalla corte del merito, una volta respinta la questione primaria della validità della clausola e del metodo della sua interpretazione ed applicazione, con conseguente sussistenza del vizio exart. 112 c.p.c. 5. –Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La società ricorrente si duole, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché del vizio di assenza di motivazione, del giudizio sul fatto relativamente alla sussistenza di atti di concorrenza sleale, negati dal giudice del merito. Ma tale motivo è inammissibile, posto che si pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009). Quanto alla prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti»: ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non può prospettarsi quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito. 6. –Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto inadeguatamente provata la condizione, cui il pagamento di un importo ancorato a percentuale più favorevole al socio fu ancorato risolutivamente, e tale accertamento di merito non è inficiato da nessun omesso esame, avendo al contrario la sentenza impugnata mostrato di avere avuto contezza di una controversia al riguardo, ma indimostrato l’esito, tale da integrarela verificazione dell’esposto evento condizionante; né qualche elemento nuovo al riguardo viene dedotto, che il giudice del merito avrebbe, con effetto decisivo, trascurato. 7. – I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale condizionato sono inammissibili. Il terzo motivo deduce l’assenza o contraddittorietà di motivazione e la violazione di legge circa l’apprezzamento, compiuto da entrambi i giudici di merito, circa l’ammissibilità della domanda attorea, anche in quanto riferita alla causa petendi relativa all’indeterminatezza dei criteri per il riscatto azionario pattiziamente previsti, che la sentenza impugnata ha ritenuto proposta sin dall’inizio del processo. Ma il motivo, da un lato difetta di specificità, dall’altro non confuta validamente l’opinamento raggiunto dai giudici del merito. Il quarto motivo si appunta contro l’argomentazione della Corte territoriale, laddove ha ritenuto di disattendere il motivo circa la contraddittorietà della sentenza del primo giudice, che, da un lato, ha ritenuto invalida la deliberazione con riguardo ai risultati dell’anno 2013, e, dall’altro lato, ha ravvisato per l’anno 2014 non contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati: ma, in tal modo, la sentenza impugnata non si espone a censure, avendo adeguatamente chiarito che, sia pure incontestato il mancato raggiungimento dell’obiettivo per il 2014, ciò non basta e non è decisivo per la finale statuizione giudiziale, posto che gli accordi più volte menzionati richiedevano il risultato inferiore al minimo per due anni consecutivi: onde l’avere o no ammesso la sussistenza dell’evento condizionante per un anno non inficia il ragionamento circa l’insussistenza del medesimo per un ulteriore anno (qualunque sia la ragione di tale assunto, ivi compresa la stessa indeterminatezza dei criteri). 8. –In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, disattesi gli altri motivi ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché decida le domande non esaminate. Al medesimo giudice si demanda la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accogl
Sentenza Cassazione n. 12498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris