CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile ricorrente, che ha chiesto che la Suprema Corte annulli la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila e rinvii al giudice civile competente per valore in grado di appello;lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2023 la Corte di appello di L'Aquila, riqualificata l'originaria imputazione di riciclaggio continuato (artt. 81 e 648-bis cod. pen.) - reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado - in quella di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis cod. pen.), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, revocando le statuizioni civili e la confisca. La Corte territoriale confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. Igs. 10 marzo 200, n. 74) 2. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per carenza e/o illogicità della motivazione e violazione di legge, in ragione di due motivi, là dove la Corte di appello ha riqualificato il fatto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] nel reato di truffa aggravata in concorso, rilevando conseguentemente la prescrizione. 2.1. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, con una scarna motivazione, non ha scardinato l'impianto logico della prima decisione, venendo meno all'onere di una motivazione rafforzata. La sentenza, per motivare la riqualificazione del fatto dal reato di truffa aggravata a quello di riciclaggio, ha rinviato per relationem alle argomentazioni proposte dall'imputato; tuttavia, mentre la difesa sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a Mancini un contributo morale alla realizzazione della truffa, la Corte territoriale ha affermato che la monetizzazione degli assegni consegnati da Mancini a [OSCURATO:PERSONA] aveva comportato un contributo materiale al perfezionamento della truffa in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Violazione e/o erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 110-640-bis e 648-bis cod. pen. L'arco temporale in cui si colloca l'azione di monetizzazione è incompatibile con qualsivoglia forma di concorso perché successiva al momento di consumazione della truffa, già realizzata da Mancini in tutti i suoi elementi costitutivi. La consequenzialità degli eventi rende logico il meccanismo di riciclaggio descritto nella sentenza di primo grado, in quanto nel marzo 2011 Mancini riceveva il denaro da [OSCURATO:SOCIETA] e nell'aprile 2011 parte di tali somme convergevano in tre assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA], il quale, il mese seguente, li girava a [OSCURATO:PERSONA] per la monetizzazione e la successiva restituzione a Mancini. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale, il difensore della parte civile e quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, premesso che lo stesso ha riguardato unicamente la pronuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non già la posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato anche in appello per un reato tributario. 2. Va in primo luogo ricordato che l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando - come nel caso di specie - non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130) e che, nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953). Detti princìpi sono pertinenti applicabili anche nel caso in esame, considerato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di riciclaggio e al conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile ricorrente, con statuizione riformata in appello a seguito della riqualificazione nel reato di concorso in truffa aggravata, estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado, circostanza che ha comportato la revoca delle statuizioni civili: è evidente, dunque, l'interesse della parte civile all'annullamento, agli effetti della responsabilità civile, della sentenza qui impugnata. 3. La riqualificazione del fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA] operata dalla Corte di appello è stata spiegata con una motivazione di tre righe, nella sostanza apparente: secondo la sentenza appare "innegabile come il predetto, attraverso la monetizzazione degli assegni consegnati dal Mancini al [OSCURATO:PERSONA], abbia, di fatto, concorso al perfezionamento della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso con il Mancini" (pag. 6). La monetizzazione degli assegni, però, fu una condotta chiaramente successiva alla consumazione della truffa, come emerge dalla ricostruzione del fatto da parte del primo giudice: [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la prima parte del contributo fraudolentemente ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., "emetteva tre assegni bancari, di valore pari a 4.500,00 euro ciascuno, intestati a [OSCURATO:PERSONA] per pagare fatture aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti e dare parvenza di effettività alla loro emissione; il [OSCURATO:PERSONA] girava tutti e tre gli assegni a [OSCURATO:PERSONA], con cui però non aveva rapporti che potessero giustificare la girata di questi assegni; il [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA] e suo 'socio' nell'attività per cui erano state concesse le agevolazioni, si recava all'ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] e riscuoteva i tre assegni in contanti" (pag. 22). Va evidenziato che detta ricostruzione non era stata contestata neppure nell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ove si era fatto leva sulla parte della sentenza di primo grado che evocava rapporti di conoscenza e stretta collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Mancini, "anche con specifico riferimento al progetto per cui [OSCURATO:SOCIETA].", e si era sostenuto che "la presunta 'messa a disposizione' per le citate finalità illecite (cambio dei tre assegni) costituisce senza dubbio una condotta idonea ad influenzare o rafforzare nell'autore del reato principale la decisione di delinquere" (pag. 12). La difesa, dunque, aveva ipotizzato un previo accordo fra Mancini e [OSCURATO:PERSONA] e un contributo agevolativo e rafforzativo del proposito criminoso fornito dal secondo al primo, evidentemente escluso dal Tribunale, sul quale, tuttavia, la sentenza impugnata nulla ha argomentato, affermando soltanto che la monetizzazione del denaro sarebbe stata di per sé prova del concorso nel reato presupposto di truffa, ostativo ex lege alla integrazione del reato di riciclaggio («Fuori dei casi di concorso nel reato...»). L'apodittica motivazione ha obliterato che, in tema di riciclaggio e autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell'attività delittuosa ed è proprio in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate, a seguito dell'operata trasformazione, di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto (così, da ultimo, Sez. 2, n. 1309 del 07/12/2023, dep. 2024, Melandri, nonché Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, non massimate). 5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l'art. 573, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo il quale, «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»), si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. La nuova disposizione, dunque, non è applicabile nel caso di specie; pertanto la sentenza impugnata va annullata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, fermi restando gli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di