CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45859/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI: 05PE88Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y. yn.r. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto costituente motivo non consentito. Deve osservarsi che quanto a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso in esame la Corte ha fondato la ritenuta equivalenza sulla considerazione della non particolare rilevanza della confessione a fronte dell'avvenuta espulsione degli ovuli contenenti lo stupefacente del tipo cocaina, oltre al peso consistente della recidiva ed alla circostanza che la commissione del reato fosse avvenuta mentre l'imputato era sottoposto a misura coercitiva per fatti identici. Motivazione che dava conto della congrua valutazione operata da parte del primo giudice che aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva niente affatto illogica e, conseguentemente, non soggetta a sindacato in sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 /- Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘lente [OSCURATO:PERSONA] PierluIgi i Stefano