CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto annullarsi l’impugnato decreto della Corte di appello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 14 luglio 2023, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] venivano applicate misure di prevenzione personalie patrimoniali e, per quanto qui rileva, veniva disposta la confisca del compendioaziendale (inclusi dei beni mobili registrati e dei beni immobili) della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., società formalmente costituita dae congegni automatici (slot machines e giochi leciti, semiautomatici ed elettronicidi cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.). In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto portatore di pericolosità qualificata quale indiziato di appartenenza alla‘ndrangheta, con riferimento alla locale di Volpiano.Nel provvedimento di primo grado si è ricostruito il percorso imprenditorialedella detta società, muovendo dalla pregressa attività svolta, come impresaindividuale, da [OSCURATO:PERSONA], poi trasformata, nel mutato contesto regolatoriodel settore, nella detta [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale, tuttavia, era, in realtà, PaparoLuciano, il soggetto che, in concreto, assumeva le decisioni essenziali, mentre ladirettive. Il decreto valorizzava, al riguardo, una serie di conversazioni intercettateconcernenti annotazioni di prestiti, gestione di bonifici, indicazioni sui pagamenti,interlocuzioni con la banca in ordine a finanziamenti per l’acquisto di capannoni,controllo delle spese aziendali e dei rapporti con il commercialista, desumendoneche il “reale dominus di tutta l’operazione” fosse [OSCURATO:PERSONA].Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ne sottolineava il collegamentocon il medesimo settore economico, anche alla luce della sua posizione nelprocedimento “Minotauro”, e descriveva il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] neitermini di una stabile operatività commerciale: il proposto veniva indicato comesoggetto che si occupava del collocamento delle macchine presso gli esercenti edella gestione dei rapporti con questi ultimi, ricevendo dalla società plurimi flussieconomici. Tali flussi, tuttavia, non venivano letti come la fisiologicaremunerazione di un’attività di mediazione o procacciamento, ma come il risultatodi fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti e, quindi, come indice diuna sistematica distrazione di risorse sociali a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]. Nello stessoquadro veniva richiamato il rapporto con la ASD Crossfit, associazione sportivariferibile al proposto, a cui, secondo il Tribunale, sarebbero confluite sommeprovenienti dalla [OSCURATO:PERSONA].La detta società, così come gli altri terzi interessati, interveniva nelprocedimento di prevenzione contestando la domanda ablativa e chiedendo larestituzione dei beni, sostenendo, tra l’altro, la liceità dell’attività svolta e la naturasoltanto commerciale dei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, nondimeno, riteneva che il quadro così ricostruito consentissedi qualificare la società quale impresa mafiosa e la sua riconducibilità sostanzialeal proposto, disponendone la confisca integrale.2. Investita dell’impugnazione, la Corte di appello di Torino, con decreto del4 settembre 2024, revocava sia la misura personale, nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA], siala misura patrimoniale concernente la [OSCURATO:PERSONA]. In tale provvedimento, purnon negandosi la stabile attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società e purdandosi atto che egli vi prestava la propria opera occupandosi di collocare lemacchinette presso i vari esercenti e di dirimere le controversie con i gestori, siescludeva che vi fosse prova di una vera e propria gestione in capo al medesimo,valorizzandosi in particolare l’assenza di investimenti diretti di capitali personalinella società.3. Adita dal Procuratore Generale, questa Corte, con sentenza del 6 dicembre2024, ha annullato con rinvio tale ultimo decreto quanto alla revoca della misurapersonale e di quella patrimoniale inerente la detta società. Quanto a quest’ultima,ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale fosse sostanzialmenteassertiva e non desse conto dell’esatto itinerario logico che l’aveva condottaall’esito restitutorio. In particolare, la sentenza rescindente individuava comepunto decisivo del tutto trascurato dal giudice di appello il possibile ruolo di sociod’opera rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], reputandolo astrattamentecoerente con l’imponente flusso di denaro uscito dalle casse della società epervenuto nella disponibilità del proposto anche mediante l’emissione di falsefatture.4. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino, con decreto n. 2 del 13novembre 2025, ha nuovamente disposto la revoca della misura personale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di attualità della pericolosità, ma haconfermato la confisca della [OSCURATO:PERSONA] e dell’intero compendio aziendale. LaCorte territoriale ha ribadito che la stessa dovesse qualificarsi come impresamafiosa, ritenendo che l’intestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e all’altra socia fossefittizia, essendo l’intera società nella disponibilità sostanziale dell’[OSCURATO:PERSONA],qualificato come reale dominus e socio d’opera occulto. A fondamento di taleconclusione il decreto poneva, essenzialmente, la forte ingerenza del propostonella gestione, l’esistenza di flussi di denaro dalla società ad [OSCURATO:PERSONA] per importiingenti, frutto di false fatturazioni, il collegamento con la ASD Crossfit e lacomplessiva connotazione mafiosa del contesto imprenditoriale di riferimento.5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la FolinazzoRossella, quale socia e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con ununico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla disposta confisca della società e dell’intero compendio aziendale,deducendo che la Corte territoriale, pur richiamando il principio secondo cui laconfisca di prevenzione di beni formalmente intestati a terzi diversi da coniuge,figli o conviventi richiedesse la dimostrazione del carattere fittizio dell’intestazionee dell’effettiva disponibilità del bene in capo al proposto, ne avrebbe fattoapplicazione solo apparente, desumendo la fittizietà combinando alcuni fattori nonsignificativi (la qualificazione di impresa mafiosa, l’ingerenza dell’[OSCURATO:PERSONA] sullagestione societaria, la contiguità del [OSCURATO:PERSONA] ai circuiti mafiosi, le ingenti sommepassate dalla società al proposto e poi alla Crossfit), senza compiere la necessariaanalisi dei tipici indici dell’interposizione.La ricorrente sottolinea, in particolare, che non sarebbero stati individuatiil prezzo di acquisto dei beni sociali sia stato in realtà pagato dal proposto oprovenga da sue risorse occulte, che non emergerebbero poteri formali di Agrestasui conti o sugli organi sociali, né trasferimenti di beni o partecipazioni correlatiall’aggravarsi delle sue vicende giudiziarie.Aggiunge che il decreto di rinvio non si sarebbe realmente confrontato con iparametri civilistici della società di fatto richiamati dalla sentenza rescindente,poiché non avrebbe chiarito in che cosa sarebbe consistita la messa in comune dimezzi, attività e risultati, né l’esistenza di una stabile comunanza di utili e perdite,e avrebbe finito per sovrapporre, con un ragionamento circolare, il tema della malagestio delle risorse societarie e la loro destinazione all’[OSCURATO:PERSONA] con quello, distinto,della titolarità sostanziale del compendio aziendale.La difesa insiste, altresì, sulla genesi storica della società come prosecuzione,nel nuovo quadro normativo del settore, della pregressa impresa individualeriferibile a [OSCURATO:PERSONA], e sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale mero collaboratorecommerciale remunerato con una provvigione del 2% sugli incassi delle macchineda gioco, evidenziando, infine, che la confisca aveva colpito l’intero compendio,senza verificare se, ed in quale misura, ciascuno di essi fosse frutto o reimpiegodi capitali illeciti.6. Con motivi aggiunti, depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interessedella società rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], si articolano due censure collegate traloro.6.1. In primo luogo, si deduce la violazione di legge per inosservanza delmandato rescindente e motivazione apparente. La difesa lamenta che la Corte diappello abbia disatteso il perimetro imposto dalla precedente pronuncia dellaCassazione, che aveva chiesto di accertare, secondo i parametri civilistici, lasussistenza della qualifica di "socio d'opera (occulto)" in capo all’[OSCURATO:PERSONA],riutilizzando gli stessi elementi fattuali già ritenuti inidonei a dimostrare l'esistenzadi atti gestori.6.2. Con una secondo censura aggiunta, ci si duole della violazione degli artt.24 e 27 d.lgs. 159/2011 per motivazione apparente, lamentando l'assertività dellamotivazione sul ruolo dominicale dell’[OSCURATO:PERSONA], ribadendo come i giudici dell'appelloavessero desunto la disponibilità dell'impresa in capo al proposto unicamente dagliimponenti flussi di denaro erogatigli dalla società de qua, senza accertare la qualitàdi socio d'opera dell’[OSCURATO:PERSONA] o di suoi atti gestori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, inammissibile.2. È noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione èammesso soltanto per violazioni di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011:sicché non è possibile proporre ricorso per vizi motivazionali (illogicità manifesta,contraddittorietà o carenze di motivazione), salvo non siano tali da integraremotivazione inesistente o meramente apparente (così Sez. U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che noncostituisce motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomentidifensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione o comunque risultinoassorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;così pure, ex multis, Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01).Per potersi parlare di motivazione meramente apparente è necessario che siometta del tutto il confronto con un elemento da solo potenzialmente decisivo insenso difforme (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01; Sez.6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01): in definitiva, di oggettivavalenza superiore rispetto a quelli considerati nel provvedimento censurato.E negli stessi limiti può denunciarsi il travisamento delle prove, laddove sicorreli a circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici dimerito in modo talmente erroneo da trasfondersi, per l’appunto, in unamotivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del06/07/2020, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01).3. Nella specie, per contro, è evidente che non si adduca, da parte ricorrente,alcun elemento di tal fatta, mirandosi a una rivalutazione inammissibile, in questasede, del materiale istruttorio, sulla base di censure o del tutto generiche o,comunque, inidonee a scardinare, con superiore valenza logica e probatoria, i datisu cui il provvedimento impugnato si basa.3.1. Con riguardo alle doglianze, articolate sia nel ricorso principale che neimotivi aggiunti, inerenti al preteso vizio di motivazione, alla dedotta circolaritàargomentativa e alla violazione del mandato rescindente ex art. 627 cod. proc.pen., deve rilevarsi che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si è puntualmenteuniformata al dictum della Suprema Corte. La sentenza rescindente avevademandato al giudice di merito di approfondire l'eventuale ruolo di socio d'operao occulto rivestito da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,valutando la coerenza di tale ruolo con l'imponente flusso di denaro uscito dallecasse sociali e pervenuto nella disponibilità del proposto.Il decreto impugnato ha colmato la precedente lacuna motivazionale conun'analisi logica e aderente alle risultanze processuali, esente dal denunciato viziodi apparenza. I giudici del rinvio hanno correttamente desunto la disponibilitàsostanziale dell'impresa in capo al proposto – e, di riflesso, la natura fittiziadell'intestazione formale – rifiutando automatismi e valorizzando, invece, indicisintomatici precisi e concordanti. In particolare, la Corte territoriale ha fondato ilproprio convincimento: a) sulla condotta meramente esecutiva della [OSCURATO:PERSONA], cheseguiva pedissequamente le direttive altrui; b) sulle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] classe '88, cugino del proposto, ritenuto credibile insede giurisdizionale, che aveva indicato l'[OSCURATO:PERSONA] quale "reale dominus" dellacompagine; c) sugli imponenti flussi di denaro (centinaia di migliaia di euro in unsolo quinquennio) diretti al proposto e a sua moglie; d) sulla dissimulazione didetti pagamenti tramite false fatturazioni per prestazioni in realtà espletate dadipendenti di tale società, fatte figurare fittiziamente come eseguite da ditteindividuali riferibili al proposto e/o alla moglie; e) sulla distrazione di risorse socialiper finanziare attività personali dell'[OSCURATO:PERSONA], quale la A.S.D. CROSSFIT.Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, dunque, ilprovvedimento impugnato non desume la qualifica di socio occulto dell’[OSCURATO:PERSONA] dalsolo ingente flusso di denaro a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] o di persone o enti a lui vicini,ma anche da altri elementi rilevanti (quali le parole del detto collaboratore digiustizia e la necessità di giustificare le uscite con fatture fittizie).Ad ogni modo, anche solo considerando i detti flussi finanziari, sarebbecomunque infondato in diritto il tentativo di derubricare gli stessi a mereprovvigioni per mediazione commerciale (laddove tali pagamenti, come detto,neppure erano formalmente fatturati in tal modo, senza – come pure rimarcano igiudici di merito – alcuna spiegazione di tanto da parte delle difese). Invero, laCorte di merito ha fatto corretta applicazione dei parametri sintomatici dellasocietà di fatto e della compartecipazione occulta. La sistematica percezione diingenti somme, del tutto incompatibile con un fisiologico rapporto di agenzia, unitaal potere di distrarre capitali della società per finalità estranee all'oggetto sociale,costituiscono elementi di fatto che integrano appieno la condivisione degli utili ela messa in comune di attività tipiche del socio occulto o d'opera (in tal senso Cass.Sez. 1 civile, 13/05/1997, n. 4187, Rv. 504259-01, laddove valorizza, a tal fine,anche la partecipazione agli utili).3.2. Ne consegue l'infondatezza anche della censura relativa alla violazionedell'art. 627 cod. proc. pen. mossa con i motivi aggiunti, avendo la Corte d'appelloargomentato in maniera non apparente proprio su quegli indici rivelatori di unpotere dominicale incompatibile con la veste di mero collaboratore esterno.3.3. Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa alla dedotta aporia logicaderivante dalla coesistenza tra la figura di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA]. Ildecreto impugnato ha congruamente chiarito che la disponibilità della società incapo al proposto era al più "limitata dal concorrente potere gestorio" del [OSCURATO:PERSONA].Tale cogestione di fatto non elide, ma anzi rafforza, l'impianto accusatorio,trattandosi di soggetti parimenti condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., operanti in un settore di interesse strategico per la compagine mafiosa, ilche conferma la piena fittizietà dell'intestazione a terzi.3.4. È infine infondato il motivo di ricorso inerente alla mancataindividualizzazione dei singoli cespiti confiscati e al difetto di proporzionalitànell'estensione della misura ablatoria.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principiosecondo cui, allorquando una società venga qualificata come "impresa mafiosa" –in quanto non solo partecipata occultamente da esponenti del sodalizio, mastrutturalmente asservita agli scopi e alle dinamiche della consorteria criminale,come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., attinta da interdittiva antimafia nel2020, come evidenziato dal decreto di primo grado – la confisca di prevenzionedeve logicamente e necessariamente colpire l'intero compendio aziendale. In talicasi, l'azienda nel suo complesso si atteggia a strumento operativodell'organizzazione, rendendo assorbita e irrilevante l'indagine analitica (e lapretesa ablazione selettiva) sulla lecita provenienza della singola provvistautilizzata per l'acquisto dei singoli beni mobili o immobili alla stessa intestati (intal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259871-01 e Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462-01).4. In definitiva, in presenza di tale apparato fattuale, le censure dellaricorrente finiscono con il sollecitare non la verifica, consentita in questa sede, suuna motivazione inesistente o meramente apparente, ma una diversa lettura delmateriale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, tanto più nellapresente materia, posto che la decisione impugnata non risulta affatto costruitadai giudici di merito in modo così singolare da potersi dire «del tutto priva deirequisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a renderecomprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito da trasfondersi, perl’appunto, in una motivazione apparente» (così, ancora, Sez. U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).5. Al rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti consegue, ai sensi di legge, lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]