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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 14618/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416- bis, commi secondo e sesto, cod. pen.; Considerato che il SALVO denuncia, con il primo motivo, illogicità della motivazione perché si sarebbe fondata su fatti relativi a delitti propalati da un collaboratore di giustizia per i quali era intervenuto decreto di archiviazione; Rilevato che si tratta di motivo inedito e che, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su plurimi eventi di reato per i quali vi è stata una chiamata in correità, da parte di tale Pas:salacqua Filippo, nei confronti del ricorrente; Considerato che con il secondo motivo l'imputato assume l'illogicità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc pen. in quanto la decisione della Corte territoriale si sarebbe fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Passalacqua che afferivano a fatti relativi a contatti con persone frequentate per ragioni familiari ed affettive; Ritenuto tale motivo aspecifico perché non si confronta con il più ampio apparato argonnentativo della pronuncia impugnata che ha accertato la responsabilità del ricorrente in base non solo alle circostanziate dichiarazioni del Passalaqua, relative a fatti criminosi commessi con l'imputato e non certo a rapporti di mera frequentazione, ma anche al narrato di altri collaboratori di giustizia che hanno riscontrate le stesse; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416- bis, commi secondo e sesto, cod. pen.; Considerato che il SALVO denuncia, con il primo motivo, illogicità della motivazione perché si sarebbe fondata su fatti relativi a delitti propalati da un collaboratore di giustizia per i quali era intervenuto decreto di archiviazione; Rilevato che si tratta di motivo inedito e che, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su plurimi eventi di reato per i quali vi è stata una chiamata in correità, da parte di tale Pas:salacqua Filippo, nei confronti del ricorrente; Considerato che con il secondo motivo l'imputato assume l'illogicità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc pen. in quanto la decisione della Corte territoriale si sarebbe fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Passalacqua che afferivano a fatti relativi a contatti con persone frequentate per ragioni familiari ed affettive; Ritenuto tale motivo aspecifico perché non si confronta con il più ampio apparato argonnentativo della pronuncia impugnata che ha accertato la responsabilità del ricorrente in base non solo alle circostanziate dichiarazioni del Passalaqua, relative a fatti criminosi commessi con l'imputato e non certo a rapporti di mera frequentazione, ma anche al narrato di altri collaboratori di giustizia che hanno riscontrate le stesse; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 14618/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris