CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 46195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli riformava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le misure cautelari, rispettivamente, della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, in relazione: per entrambi, ai reati, commessi in concorso tra loro, di usura pluriaggravata (capo a), tentata estorsione (capo b) e lesioni aggravate ex art. 61, n. 2), cod. pen., per essere stato quest'ultimo reato commesso per eseguire quello di cui al capo b) (capo c), essendo l'Amendola e la Parmentola indagati anche per il reato di danneggiamento aggravato (capo d); per l'Amendola, anche ai reati di tentato omicidio (capo e) e di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo f). In particolare, il Tribunale di Napoli escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del solo reato di usura - ritenendo, invece, che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza degli altri reati contestati - e sostituiva, nei confronti dell'Amendola, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e, nei confronti della Parmentola, la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il reato di tentata estorsione in concorso era stato contestato ai due indagati per avere esercitato violenza e minaccia al fine di costringere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli interessi usurari oggetto del reato di usura in concorso di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché la mancanza o la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Napoli, nonostante avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di usura in concorso, abbia ritenuto la correttezza della qualificazione dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione provvisoria come tentata estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stata la violenza e minaccia commessa con armi (art. 393, terzo comma, cod. pen.), nonché la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata là dove ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione nonostante avesse affermato che l'aggressione posta in essere dai due indagati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era «giustificata in un'ottica autoprotettiva». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Il Tribunale di Napoli, dopo avere escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di usura, ha ritenuto la correttezza della qualificazione come tentata estorsione dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione provvisoria - che, come si è detto nella parte in fatto, erano stati contestati ai due indagati per avere esercitato violenza e minaccia al fine di costringere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli interessi usurari oggetto del predetto reato di usura - con la motivazione che, «quand'anche gli indagati avessero agito per vedersi restituire la somma prestata dall'Amendola al Ferrar[o], le modalità esecutive poste in essere esorbitano dall'esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia». A tale proposito, si deve rammentare come le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) abbiano ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Rammentato tale principio, tornando all'ordinanza impugnata, si deve osservare che il Tribunale di Napoli, avendo escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di usura e, quindi, logicamente, in relazione ai fatti di cui al capo b) dell'imputazione provvisoria, che l'Amendola e la Parmentola potessero avere agito per ottenere il profitto ingiusto costituito dalla corresponsione degli interessi usurari (ciò che avrebbe integrato il delitto di tentata estorsione: Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-02; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968-01; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566-01; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Ravese, Rv. 249399-01), ha ritenuto che i predetti fatti di cui al capo b) dovessero essere comunque qualificati come tentata estorsione in ragione delle «modalità esecutive poste in essere», in quanto «assum[enti] di per sé il carattere di ingiustizia». Così motivando, il Tribunale di Napoli mostra di ritenere che i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (che può essere commesso anche con armi: terzo comma dell'art. 393 cod. pen.) si differenzino tra loro non in relazione all'elemento psicologico del perseguimento di un profitto, rispettivamente, nella consapevolezza della sua ingiustizia o nella convinzione, non meramente astratta e arbitraria, di esercitare un proprio diritto - come chiarito dalla ricordata Sez. U, n. 29541 del 2020 - ma in relazione al quantum di violenza esercitata e alla gravità della minaccia («le modalità esecutive poste in essere»), così ponendosi in palese in contrasto con il criterio distintivo tra i due reati impartito dal rammentato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli compe