CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27885/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1CONTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 50) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 82) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 69) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. '58) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2RIZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, che ha concluso a) per l'annullamento senza rinvio nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 263) e 286) perché estinti per prescrizione e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati al medesimo ascritti perché estinti per prescrizione; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 455) e 457) perché estinti per prescrizione; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 432) perché estinto per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena, e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 455) e 457) perché estinti per prescrizione e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 438) perché estinto per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena, e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1950) limitatamente ai reati di cui ai capi 87) e 90) perché estinti per prescrizione e, con rinvio, per i residui reati, ad accezione dei fatti di cui al capo 122), per il quale il ricorso deve essere rigettato; 3- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 87) perché estinto per prescrizione e, con rinvio, per i residui reati; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 141), 143), 157), 158), 159) e 166) perché estinti per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 403) perché estinto per prescrizione con rideterminazione della pena e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 368), 369), 370), 379), 387) e 389) perché estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 373), 433) e 385) perché estinti per prescrizione e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 184), 186), 390), 407), e 434) perché estinti per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena e rigetto, nel resto, del ricorso, dichiarando l'irrevocabilità dei capi residui; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 18) e 19) perché estinti per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio, e rigetto, nel resto, dei ricorsi; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 22) perché estinto per prescrizione con rideterminazione della pena e per il rigetto, nel resto, del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 174) e 175) perché estinti per prescrizione, con relativa rideterminazione della pena e rigetto, nel resto, dei ricorsi; - [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati al medesimo ascritti perché il fatto non costituisce reato e con l'adozione dei conseguenti provvedimenti sulla confisca; b) Per l'annullamento con rinvio nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 1) e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; 4- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati ai medesimi ascritti; c) Per il rigetto dei ricorsi di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) Per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1982), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1969), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1958), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Udito: per la parte civile, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; Uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; 5l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CL. 50), 6COSTANZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CL. 69) e [OSCURATO:PERSONA] (CL. '58), che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CL. 82), [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CL. '58), che si è riportato ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 5 settembre 2024, la Corte d'appello di Messina ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti del 31 ottobre 2023: 7assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 106), 107) e 134) della rubrica e, dichiarati estinti per prescrizione i delitti sub 98) e 99) ed esclusa l'aggravante contestata al capo 87), ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine al capo 378) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e, riqualificato il fatto sub 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen., ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] e, riqualificato il fatto sub 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen., ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 7), 9) e 10) della rubrica e, escluse le aggravanti contestate al capo 1), ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; escluse le aggravanti contestate al capo 1), ha rideterminato la pena in ordine alle /,---- residue imputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA]; ( assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 10) della rubrica e, ___._i dichiarati estinti per prescrizione i delitti sub 98), 99), 102), 124) e 125), ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti ad [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 418), 418-bis) e 419) della rubrica e, dichiarati estinti per prescrizione i delitti sub 426) e 427) ed i reati contestati sino al 28 novembre 2014, ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; riqualificato il fatto contestato al capo 4) ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena; riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena; 8dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi 88) e 122) ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (cl.'50), ha rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] (cl.'82) dai reati di cui ai capi 83), 84), 85), 126) e 127) della rubrica e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi capi 94), 95), 96), 98), 99) e 122) ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 439) e 462) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e, riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen., rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contestato sub 462) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 418), 419), 439), 441), 462) e 490) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 10) della rubrica e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; escluse le aggravanti relative ai capi 21) e 22), rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 176), 177), 178) e 479), limitatamente ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 135) e, dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; 9riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena; dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ritenuta la responsabilità del medesimo in ordine ai capi 159), 385) 2 386), rideterminato la pena; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 397), 399) e 402) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni, ritenuto assorbito il capo 409) nel reato sub 407); riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ritenuta la responsabilità del medesimo in ordine al capo 148), rideterminato la pena; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 135) e, dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 9); dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 94), 96), 98), 99), 102) e 122) ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; esclusa l'aggravante contestata sub 1), rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]; dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, ascritti a [OSCURATO:PERSONA], e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ritenuta la responsabilità del medesimo in ordine ai capi 385) e 386), rideterminato la pena; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 134) e, dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 176), 177) e 181) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 80) e, dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014, rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; 10assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 80) e, dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 18) e 19) per bis in idem e per i fatti commessi sino al 28 novembre 2014 per prescrizione, rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 216 e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ritenuta la responsabilità del medesimo in ordine ai capi 180), 442), 450), 451), 466), 467) e per i fatti successivi al 28 novembre 2014, rideterminato la pena; assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 135) e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; escluse le aggravanti per i capi 23) e 24), rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA]; dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; concesse le attenuanti generiche, rideterminato la pena in ordine alle imputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA]; assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 134 e 104) e rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni; rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 14); dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati sub 154), 281), 323), 329), 330), 342), 345), 351), 357), 362), 367) e 368) e ai fatti commessi sino al 28 novembre 2014 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ritenuta la responsabilità del medesimo in ordine al capo 346), rideterminato la pena. 1.1 fatti per cui si procede riguardano, in estrema sintesi, l'attività di due gruppi criminali, operanti in Tortorici tra il 2016 ed il 2018, rispettivamente nell'ambito delle estorsioni e del traffico di stupefacenti e, per una sola compagine, nel settore dei contributi erogati dall'Unione Europea a sostegno dell'agricoltura. 1.1. Le statuizioni emesse dalla Corte d'appello di Messina sono state rese in riferimento all'operatività di una compagine associativa, nota come clan dei batanesi, operante nel territorio di Tortorici e facente capo alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata accertata - in precedenti sentenze - la natura mafiosa, nel cui ambito successive investigazioni hanno consentito di disvelare l'esercizio sistematico di attività estorsive e di traffici illeciti di stupefacenti. 11Altra compagine, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed operativa nel settore finanziato dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - d'ora in poi A.G.E.A. - ente pubblico che gestisce, anche come organismo pagatore, contributi e aiuti in ambito agricolo, legati a fondi UE, è stata ritenuta, invece, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. 1.2. Gli accertamenti investigativi, essenzialmente costituiti da un esteso compendio di captazioni e di verifiche patrimoniali, oltre che dell'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei soggetti coinvolti, sono stati integrati attraverso l'apporto informativo dei collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili e tra loro convergenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Messina hanno proposto ricorso gli imputati, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., 2.1. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 513 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione quanto alla sentenza del Tribunale di Patti n.792/2020 e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche sub specie di travisamento, relativamente al verbale delle operazioni compiute in data 10 maggio 2016, nonché di omessa motivazione ai sensi degli artt. 121 e 234 cod. proc. pen, 110 e 640-bis cod. pen. Con un primo punto, si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di truffa, resa sulla scorta della sentenza del Tribunale di Patti n.792/2020, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di un operante e di un coimputato acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., sebbene: la sentenza di prescrizione indicata, resa nel procedimento "terreni in comune" non contenga alcun accertamento dei fatti, essendo stata deliberata ex art. 129 cod. proc. pen. dopo aver acquisito solo in parte le prove d'accusa; manchino elementi di riscontro, non potendosi ritenere utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquisite senza il consenso dei chiamati in correità, né le generiche propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; sia stato travisato il verbale di sequestro della documentazione relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinvenuta presso la ex sede del Centro di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi C.C.A.) [OSCURATO:PERSONA] di Tortorici e non già presso l'abitazione degli imputati che, peraltro, sono legati da vincoli di affinità e non - come invece ritenuto dalla sentenza impugnata - conviventi; siano inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite ex art. 513-bis cod. proc. pen. senza il consenso 12delle parti, come risulta dal verbale d'udienza del 24 gennaio 2022 e del 7 febbraio 2022. Ne consegue che - ad avviso dei ricorrenti - del tutto assertivamente la Corte di merito ha reputato sussistente la collusione tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come pure la prosecuzione dell'attività negli anni 2015 e 2016, anche tenuto conto della regolarità delle pratiche di contribuzione comunitaria, attestata all'esito di apposito controllo amministrativo presso la sede del patronato nel 2015. Quanto al reato sub 87), si evidenzia la mancata acquisizione del fascicolo aziendale dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], con conseguente omessa valutazione della macroscopicità del falso per assenza dei contratti, rimanendo affidata la falsità alle sole dichiarazioni dei proprietari dei fondi, che hanno disconosciuto l'esistenza dei titoli. Per altro verso, in assenza di intercettazioni, è meramente congetturale l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di cui non sono documentati contatti con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai reati di cui ai capi 163) e 164), la Corte è incorsa nella medesima aporia, mentre per i fatti sub 210) la difesa aveva documentato, con l'appello, l'avvenuta sospensione, da parte, di Agea sin dall'agosto 2014, sicchè l'imputata, da tale data, non avrebbe più avuto accesso alle informazioni relative al fascicolo. In relazione al capo 368), si segnalano profili di contraddittorietà rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], assolto in relazione alle pratiche Versaci e Scaffidi, in assenza di indicatori della consapevolezza della falsità dei contratti in capo alla ricorrente, mentre le censure svolte in ordine ai fatti contestati al capo 392) sono state genericamente disattese. In ordine al capo 401), si segnala come alcuna delle anomalie reputate sussistenti dal Tribunale fosse effettivamente riscontrabile a corredo della [OSCURATO:PERSONA] per i contributi agricoli (d'ora in poi D.U.P.) del 2014, non avendo preso in carico la Corte di merito le relative censure, al pari di quanto risulta in ordine ai capi 420) e 438), per i quali la non immediata rilevabilità di anomalie aveva condotto ad una pronuncia liberatoria. Quanto al capo 377), per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, si deduce come l'unico contratto regolare indicato in D.U.P. sia stato definito "falsi contratti", mentre i contatti telefonici rilevati riguardano l'anno 2016 e, pertanto, non rivelano alcuna attinenza con la pratica a cui l'imputazione si riferisce. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce l'omessa motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche. 2.1.3. Il terzo motivo contesta la determinazione della pena, commisurata oltre il minimo edittale per la serialità delle condotte, arbitrariamente ritenuta per non essere utilizzabili le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza di prescrizione richiamata. 132.1.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello operato incrementi sanzionatori, a titolo di continuazione, in misura maggiore rispetto alla sentenza di primo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto. 2.2. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. per avere la Corte d'appello riprodotto la sentenza di primo grado, senza esplicare i tratti identitari del delitto associativo, in presenza di una attività continuativa illecita, non riconducibile al paradigma normativo richiamato. 2.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge per mancanza di motivazione rafforzata in ordine al ribaltamento della pronuncia liberatoria di primo grado relativamente ai reati di cui ai capi 385) e 386), mentre per il capo 159) non si rinviene alcuna giustificazione. 2.2.3. Il terzo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. 2.3. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'estensione al ricorrente, libero nel corso del processo, delle cause di sospensione della prescrizione, strettamente inerenti agli imputati detenuti, rimettendosi altrimenti alla scelta del pubblico ministero di procedere unitariamente, nel processo soggettivamente cumulativo, anche a carico di imputati ai quali non può essere opposta. 2.3.2. Con il secondo, prospetta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa, contestati all'imputato ai capi 254), 258), 263) e 286) della rubrica, in presenza di una rassegna meramente cumulativa, essenzialmente correlata alla pluralità di domande inoltrate da [OSCURATO:PERSONA], che fonda, del tutto irragionevolmente, la consapevolezza della natura truffaldina delle stesse. Per contro, la sentenza impugnata trascura di considerare la regolarità formale delle istanze di ammissione ai contributi e le attribuzioni di [OSCURATO:PERSONA], limitate alla mera trasmissione delle pratiche al D.U.P., che non gli avrebbero consentito di sindacarne il merito, e trae elementi a carico da una conversazione postuma, in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito [OSCURATO:PERSONA] "zingaro", prendendone le distanze, o dalla chiamata in estraneità di [OSCURATO:PERSONA] resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], inspiegabilmente sterilizzata. Deduce, inoltre, la 14sottovalutazione delle censure proposte con l'appello in relazione ai capi 254), 258), 263) e 286). 2.4. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano quattro motivi. 2.4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'estensione delle cause di sospensione della prescrizione al ricorrente, per avere il Tribunale di Patti, senza richiesta del pubblico ministero, sospeso i termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. e del decorso della prescrizione anche nei confronti dei coimputati liberi, senza adeguata motivazione in ordine all'effettiva complessità dell'istruttoria e per un tempo (un anno) eccedente il limite di sei mesi, delineato ai sensi degli artt. 303, lett.b) n.1 e 304, comma 6, cod. proc. pen. Sulla relativa eccezione, proposta con il gravame, la Corte di merito ha adottato un'ordinanza resa in violazione di legge, senza tener conto: che la sospensione della prescrizione era stata statuita ultra petita, essendosi il pubblico ministero limitato a richiedere la sospensione del decorso dei termini di durata della cautela; che, in mancanza di gravame, il calcolo non poteva essere rivisto in peius, computando altresì i termini di proroga per il deposito della motivazione; che, comunque, la sentenza di primo grado è stata depositata in data antecedente alla scadenza del termine prorogato. 2.4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al capo 1) per avere il Tribunale riqualificato i fatti, originariamente contestati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., in termini di associazione comune, in tal guisa imnnutando i termini dell'imputazione, in violazione delle prerogative difensive. Si evidenzia, al riguardo, come l'imputato, chiamato a difendersi dall'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa facente capo alla famiglia tortoriciana, nella sua articolazione dei "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", abbia dimostrato la propria estraneità al sodalizio e sia stato, invece, condannato per il fatto - diverso - della partecipazione ad un'associazione per delinquere, composta dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente fini del tutto diversi rispetto a quelli contestati, con conseguente lesione del contraddittorio. Sul punto, la Corte d'appello si è limitata al mero richiamo di un precedente di legittimità, non confacente alla fattispecie concreta, in quanto relativo alla partecipazione ad altra associazione mafiosa, ed anzi chiaramente indirizzato a stigmatizzare la violazione censurata. 2.4.3. Il terzo motivo prospetta vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il Tribunale ha ritenuto, in via del tutto congetturale, che il ricorrente condividesse con i [OSCURATO:PERSONA] gli scopi del sodalizio criminale, fondando tale assunto sic et simpliciter 15sulla responsabilità per i reati di frode, senza indagare l'esistenza di uno specifico collegamento con l'associazione. Sul punto, la Corte d'appello si è limitata a valorizzare l'identità del modus operandi tra le frodi realizzate dai due nuclei familiari e l'esistenza di un flusso circolare informativo e documentale, omettendo, a sua volta, di dimostrare l'esistenza di un unitario organismo, invece smentita dal rilievo dell'autonomia nella gestione dei settori di rispettiva competenza. 2.4.4. Con il quarto motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche, statuito senza considerare la collaborazione resa dal ricorrente. 2.5. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articola un unico motivo, con il quale si deduce la prescrizione dei reati di cui ai capi 455) e 457), maturata in epoca antecedente alla sentenza impugnata, come pure rilevato dalla Corte di merito in sede di valutazione dell'istanza di correzione di errore materiale proposta. 2.6. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano quattro motivi, contenenti censure formulate in termini sovrapponibili agli analoghi motivi proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (§ 2.4.). 2.7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due ricorsi, rispettivamente a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2.7.1. Il ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi. 2.7.1.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla mancata astensione di un componente del [OSCURATO:PERSONA] d'appello che aveva già giudicato l'imputato per i medesimi fatti, qui contestati ai capi 418) e 419), in altro procedimento d'appello, celebrato a seguito di impugnazione della sentenza n. 458 del 2022 del Tribunale di Patti, con conseguente incompatibilità alla trattazione del presente giudizio. 2.7.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'estensione delle cause di sospensione della prescrizione al ricorrente libero, in termini sostanzialmente sovrapponibili all'analoga doglianza illustrata al § 2.4.1. 2.7.1.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al capo 1) per avere il Tribunale riqualificato i fatti, originariamente contestati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., in termini di associazione comune, in tal guisa immutando i termini dell'imputazione, in violazione delle prerogative difensive. 2.7.1.4. Con il quarto motivo, prospetta vizi della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui all'art. 640-bis cod. pen. 16Dato atto della confessione resa dal ricorrente in riferimento a plurime contestazioni, inerenti le società amministrate dal medesimo, contesta la difesa la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti ascrittigli nella qualità di amministratore di fatto di "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.", "[OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L.S.", "[OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", "Lula S.a.r.l.s." e "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché di "[OSCURATO:PERSONA] individuale [OSCURATO:PERSONA]". Al riguardo, sulle censure proposte con l'appello, finalizzate ad evidenziare plurimi punti critici della sentenza di primo grado, la Corte di merito ha replicato le medesime aporie, reputando come l'imputato fosse formalmente estraneo alla compagine sociale e finendo, in tal guisa, per non valorizzare un dato di assoluta pregnanza, costituito dall'essere [OSCURATO:PERSONA] invece socio di "[OSCURATO:PERSONA]", così proiettando l'errore su tutte le imputazioni e costruendo la responsabilità per una asserita ed invece smentita gestione di fatto, peraltro in linea con la formulazione del capo 1), in cui veniva ascritta all'imputato la gestione cartolare e fittizia delle società, invece qualificato in primo grado in altra condotta. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che l'aver attribuito all'imputato una gestione di fatto in relazione a società nella quale lo stesso rivestiva, invece, il ruolo di socio, ha compromesso l'intera valutazione probatoria, estendendone la responsabilità oltre i confini degli addebiti dallo stesso non contestati. 2.7.1.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 649 cod. proc. pen. Premesso che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto - con statuizione non impugnata dal pubblico ministero - il vincolo della continuazione tra tutti i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna, evidenzia il ricorrente come la Corte d'appello abbia dato atto che in ordine ai capi 418), 419), 426) e 427) lo stesso imputato fosse stato già giudicato nell'ambito del diverso procedimento n. 458/2018, senza, tuttavia, adottare la conseguente declaratoria, unificando ope legis anche i reati separatamente giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, invece erroneamente coinvolti nel cumulo, in violazione del divieto di bis in idem. 2.7.1.6. Con il sesto motivo prospetta violazione di legge in riferimento al computo, a titolo di continuazione, di reati già coperti dal giudicato e di fattispecie dichiarate estinte per prescrizione (capi 418), 426), 455), 490), 419), 427), 439), 441), 457) e 462). In riferimento agli aumenti riferiti, invece, ai capi 455) e 457), dichiarati prescritti, la Corte di merito ha rilevato l'errore in sede di valutazione dell'istanza di correzione di errore materiale proposta. 172.7.1.7. Il settimo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.7.2. Il ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] è composto di quattro motivi. 2.7.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 6, par. 4 direttiva 2012/13/UE (recepita dal d. Igs. 10 luglio 2014, n. 101) alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 novembre 2023, BK ([OSCURATO:PERSONA]175/2022), in relazione al capo 1); prospetta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. nella parte in cui consente al giudice nazionale di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa senza preventivamente informare l'imputato e senza consentirgli di esercitare i propri diritti e delineare le opportune strategie difensive, per contrasto con gli artt.111, 117, comma 1, 24 Cost. in riferimento all'art. 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea ed all'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 2012/13/UE; lamenta, altresì, vizio della motivazione. Premesso il raffronto tra l'imputazione elevata al capo 1) ed il - diverso - fatto associativo ritenuto in sentenza, evidenzia il ricorrente una ontologica dissonanza tra le condotte in comparazione e l'imprevedibilità della qualificazione operata, tale da orientare opzioni difensive rimaste, invece, sterilizzate. Contesta, pertanto, la statuizione resa sul punto dalla Corte di merito che, mediante il richiamo di un precedente giurisprudenziale non pertinente, ha respinto la censura, senza cogliere i tratti distintivi delle norme incriminatrici coinvolte, né i termini della descrizione in fatto della fattispecie concreta: la Corte d'appello non ha considerato, in primo luogo, che la contestazione non enunciava tra i reati scopo dell'associazione mafiosa le "truffe A.G.E.A.", bensì un ben più ampio programma criminoso, né che l'originaria contestazione valorizzava la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, derivante dall'appartenenza alla consorteria "famiglia tortoriciana", alla quale sarebbero state riferibili le società coinvolte. Sicché l'addebito è stato radicalmente mutato in sentenza, non rinvenendosi nelle motivazioni dei giudici di merito elementi riferibili a siffatte condotte, bensì una radicale trasformazione della fattispecie nei suoi elementi essenziali, del tutto eterogena e sostanzialmente incompatibile con quella descritta nel capo d'incolpazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Anche laddove si ritenesse che quella verificatasi integri una mera modificazione giuridica dell'originaria imputazione, il ricorrente prospetta una connpromissione delle prerogative difensive, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che postula la previa informazione all'accusato della diversa qualificazione dei fatti (garanzia recepita anche dalle modifiche introdotte agli artt. 421 e 544-bis cod. proc. pen. dal d. Igs. 150/2022, fatta propria dalla Corte costituzionale in tema di modifiche dell'imputazione e, infine, evidente nella riformulazione dell'art. 611 cod. proc. pen. in 18seguito alla pronuncia Drassich c. Italia dell'Il dicembre 2007), e della Corte di Giustizia (sentenza del 9 novembre 2023, BK - [OSCURATO:PERSONA]175/2022, che valorizza gli obiettivi della Direttiva 2012/13/UE in tema di istituzione di norme minime comuni riguardo le informazioni relative ai diritti ed all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate). Ne consegue che, a fronte dell'interpretazione eurounitaria della latitudine del diritto di difesa, non assume rilevanza la distinzione tra modifiche in facto e modifiche in iure, con conseguente necessità di interpretazione dell'art. 521 cod. proc. pen. conforme alle richiamate disposizioni del diritto dell'Unione, cogenti per il giudice di legittimità, che dovrebbe disapplicare la norma o, in subordine, proporre la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel senso di verificare se l'art. 521 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, contrasti con l'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE. In ulteriore subordine, chiede il ricorrente sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. nella parte in cui consente al giudice nazionale di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa senza preventivamente informare l'imputato e senza consentirgli di esercitare i propri diritti e strategia difensive, per contrasto con gli artt.111, 117, comma 1, 24 Cost. in riferimento all'art. 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea ed all'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 2012/13/UE. 2.7.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 159 cod. pen. e 304, commi 1 e 2 cod. proc. pen. relativamente alle ordinanze di sospensione dei termini custodiali e della prescrizione, emesse dal Tribunale di Patti in data 26 luglio 2021 e dalla Corte d'appello di Messina il 29 febbraio 2024, e correlato vizio della motivazione. Si evidenzia, al riguardo, come la questione sia stata affrontata dalla Corte di merito e risolta mediante l'inconferente richiamo ad un precedente di legittimità (Sez. 6, n. 31875 del 2016) che, nell'enunciare il principio dell'estensione della sospensione della prescrizione a tutti i concorrenti del medesimo reato, non poteva trovare applicazione nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto per i reati contesti a [OSCURATO:PERSONA] non vi erano concorrenti sottoposti a misure custodiali, sicchè per i medesimi reati i termini di prescrizione non avrebbero potuto essere sospesi. La questione degli effetti estensivi della prescrizione, derivati dalla sospensione dei termini di decorrenza delle misure custodiali deve, invece, essere risolta attraverso un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 304, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen., alla cui stregua non sono ammissibili letture estensive dell'art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso nel caso in cui una particolare disposizione di legge imponga la sospensione "dei termini di custodia cautelare"; e poiché l'art. 304, comma 2, limita i 19suoi effetti ai soli imputati che siano detenuti al momento della sua adozione (Sez. 6, n. 46380 del 2023), unici legittimati ad impugnare la relativa ordinanza, non consente, ex adverso, l'estensione a carico di altri che a siffatto rimedio non potrebbero ricorrere, in linea con l'insegnamento di Sez. Un. n. 23381 del 31 maggio 2007, Keci, che individua il presupposto indefettibile per l'operatività dell'estensione della sospensione disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, nello stato custodiale in cui debbono trovarsi gli imputati nei confronti dei quali è disposta la sospensione dei termini, ancorché ristretti per reati non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 407 cod. proc. pen. 2.7.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo sub 1), reputato sussistente senza la dimostrazione dei suoi elementi costitutivi e, con riferimento alla posizione del ricorrente, in via puramente congetturale. 2.8. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articola un unico motivo, con il quale si deduce mancanza assoluta della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità. 2.9. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano tre motivi. 2.9.1. Il primo motivo prospetta la prescrizione dei reati. 2.9.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati ai medesimi rispettivamente ascritti. Si prospetta la depenalizzazione del reato di falso "che non può corroborare il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen"; si contestano gli atti reputati integranti artifizi e raggiri, così come il dolo per versare gli imputati nella ragionevole convinzione di condurre terreni altrui e di aver percepito le pubbliche erogazioni a fronte di una effettiva disponibilità degli immobili. 2.9.3. Il terzo motivo contesta la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 2.10. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano sette motivi. 2.10.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ex art. 649 cod. proc. pen. e 4, protocollo 7, CEDU, per essere stato l'imputato condannato per fatti già irrevocabilmente giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 2021, originati dalla medesima informativa che ha dato avvio al presente giudizio. Sulla questione, proposta con l'appello, la Corte di merito ha valorizzato il dato temporale, reputando cessata nel 2014 la permanenza del delitto associativo coperto dal giudicato e, quindi, escluso la medesimezza del fatto, attraverso un'arbitraria 20ricostruzione sia della durata della permanenza, che dell'ambito di operatività del sodalizio, in tal modo procedendo alla verifica dell'idem factum in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza nazionale, costituzionale e convenzionale, risultando, invece, la permanenza del reato associativo, già irrevocabilmente giudicato, cessata in epoca successiva alla delimitazione dei fatti per cui si procede. 2.10.2. Il secondo motivo contesta omessa motivazione in ordine alle censure svolte sul capo 1). 2.10.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen., contestato al capo 136), assertivamente sostenuto nella sentenza impugnata senza la presa in carico delle censure articolate al riguardo. 2.10.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 603, comma 1-bis cod. proc. pen., per essere stata la sentenza liberatoria di primo grado riformata, quanto ai capi 148), 159), 260), 346), 352), 358), 359) e 360) in assenza della rinnovazione del dibattimento e di una motivazione rafforzata, essendosi la Corte di merito imitata a fare riferimento ad un travisamento omissivo, in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. 2.10.5. Con il quinto motivo si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio per non essere stata valorizzata, ai predetti fini, la condotta di collaborazione processuale dell'imputato. 2.10.6. Il sesto motivo prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, contestati ex art. 640-bis cod. pen., e dei correlati falsi, per essere rimaste senza confutazione le ragioni proposte con l'appello. 2.10.7. Il settimo motivo contesta il deficit motivazionale riguardo gli incrementi di pena disposti, a titolo di continuazione, sulla pena determinata per il reato più grave. 2.11. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano due motivi. 2.11.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in termini sovrapponibili alle medesime censure già illustrate. 2.11.2. Con il secondo motivo si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio per non essere stata valorizzata, ai predetti fini, la condotta di collaborazione processuale dell'imputato. 2.12. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano cinque motivi. 2.12.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'accoglimento dell'appello del pubblico ministero in relazione ai capi 385) 21e 386), in assenza della rinnovazione del dibattimento e di una motivazione rafforzata, essendosi la Corte di merito limitata ad aderire alla prospettazione del pubblico ministero. 2.12.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 159 cod. pen. 304, commi 1 e 2 cod. proc. pen. relativamente alle ordinanze di sospensione dei termini custodiali e della prescrizione emesse dal Tribunale di Patti in data 26 luglio 2021 e dalla Corte d'appello di Messina il 29 febbraio 2024 e correlato vizio della motivazione. 2.12.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in termini sovrapponibili alle medesime censure già illustrate. 2.12.4. Il quarto motivo prospetta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui all'art. 640- bis cod. pen. Dato atto della confessione resa dal ricorrente in riferimento a plurime contestazioni, inerenti alle società amministrate dal medesimo, contesta la difesa la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti ascrittigli nella qualità di amministratore di fatto di "s.a. [OSCURATO:SOCIETA]", società gestita dall'imputato e solo formalmente ceduta al fratello [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" , s.a. "Alba" di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a, "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." e "[OSCURATO:PERSONA]". Al riguardo, sulle censure proposte con l'appello, finalizzate ad evidenziare plurimi punti critici, la Corte di merito ha replicato le medesime aporie, senza affrontare la questione - erroneamente risolta in primo grado - del rinvenimento di documentazione in un computer solo asseritamente in uso all'imputato e, invece, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA]. 2.12.5. Con il quinto motivo si contesta il diniego delle attenuanti generiche. 2.13. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano cinque motivi. 2.13.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della produzione di documentazione attestante la legittimità dell'acquisto di un fondo rustico con risorse personali, la Corte ha ritenuto la prova Ininfluente' senza spiegarne le ragioni, violando l'obbligo di motivazione rafforzata, nonostante la rilevanza della prova per chiarire la causale di un bonifico di C 25.000,00, elemento valorizzato per sostenere il reato associativo. 2.13.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, attraverso la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], teste chiave d'accusa, a fronte della riforma della sentenza 22liberatoria di primo grado, in violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. e dei principi enunciati dalla CEDU. 2.13.3. Il terzo motivo prospetta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al reato associativo, ritenuto sussistente senza la dimostrazione dell'affectio societatis e di una struttura organizzata. La Corte ha fondato la responsabilità su elementi marginali (es. richiesta di attivazione di una linea telefonica), ignorando le doglianze difensive e le prove contrarie, senza confrontarsi con il giudicato assolutorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per fatti analoghi. 2.13.4. Il quarto motivo prospetta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 148) (tentata truffa), statuita in contraddizione con gli esiti della prova e con la sentenza liberatoria di primo grado, che aveva assolto l'imputato 'perché il fatto non sussiste'. 2.13.5 Il quinto motivo contesta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, nonostante la collaborazione dell'imputato e la confessione dei reati di truffa. 2.14. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano sei motivi. 2.14.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità delle ordinanze rese in ordine al tema della sospensione della prescrizione, sviluppando argomentazioni sovrapponibili a quelle già illustrate. 2.14.2. Con il secondo motivo, si censura l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo sub 1) per avere la Corte territoriale confermato la condanna senza rispondere alle doglianze difensive sull'assenza del vincolo associativo e sulla sovrapposizione con rapporti familiari, risolvendo la prova del reato nella mera commissione dei reati-fine. 2.14.3. Il terzo motivo prospetta analoga censura quanto ai reati di truffa aggravata e falso, ritenuti sussistenti alla stregua di confessioni generiche e senza motivazione rafforzata. Si evidenzia, in particolare, come le ammissioni dell'imputato non fossero specifiche, né complete, difettando la verifica della effettiva disponibilità dei terreni e della predisposizione dei falsi titoli. Per altro verso, si segnala come la motivazione sia illogica e contraddittoria, nella misura in cui la Corte di merito ha ritenuto, da un lato, la confessione sufficiente per l'affermazione di responsabilità ed ha escluso, dall'altro, che la stessa fosse apprezzabile al fine della concessione delle attenuanti. 2.14.4. Il quarto motivo sviluppa la stessa censura in ordine al delitto di contraffazione di sigilli sub 374), ritenuto sussistente in difetto di prova della contraffazione del timbro, sia per non essere stato sequestrato il corpo del reato, sia per essere al riguardo le captazioni del tutto generiche. 232.14.5. Il quinto motivo attinge i reati di danneggiamento seguito da incendio e di tentata estorsione si cui ai capi 136) e 135), ritenuti comprovati alla stregua di intercettazioni interpretate in modo congetturale. 2.14.6. Il sesto motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in riferimento agli aumenti disposti a titolo di continuazione, avendo la Corte applicato aumenti sproporzionati e ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416, comma 5, cod. pen., non contestata. 2.15. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano dieci motivi. 2.15.1. Il primo, articolato, motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 640-bis cod. pen., 3 e 15 del Reg. UE 809/2014, 268, comma 3, 271 e 191 cod. proc. pen. per essere stata l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto sub 14) fondata su intercettazioni inutilizzabili perché illegittimamente eseguite mediante impianti esterni ai locali della Procura (ambientale del 30 marzo 2016 presso il carcere di Sulmona). Sull'eccezione, il Tribunale ha valorizzato le rappresentate ragioni d'urgenza, senza farsi carico dell'ulteriore requisito legittimante, mentre la Corte d'appello ha reputato "incensurabile" il requisito dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti installati presso la Procura, in tal modo eludendo il confronto con il motivo di impugnazione. Per altro verso, si segnala l'inconducenza del colloquio intercettato il 13 novembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale la Corte avrebbe ricostruito il ruolo di regista del ricorrente, senza indicarne gli elementi dimostrativi. Con un ulteriore punto, si contesta la sentenza impugnata poiché, a fronte del rinvenimento presso l'imputato di copia della domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha del tutto svalutato l'ipotesi alternativa prospettata, senza tener conto che quella domanda era stata ritirata e sostituita da altra, istruita dall'operatrice [OSCURATO:PERSONA] presso il C.A.A. [OSCURATO:PERSONA] di Catania; in tal caso, il ritiro della D.U.P., già inoltrata attraverso le credenziali in uso al ricorrente, senza che l'autorità competente abbia informato il beneficiario del riscontro di inadempienze documentali, è ostativa alla ritenuta consumazione del delitto contestato. Per altro verso, è frutto di travisamento la riconduzione all'imputato della carta di credito sulla quale sarebbe stato bonificato il contributo, erogato in seguito alla rinnovazione della domanda a cura della [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta priva di confutazione l'obiezione difensiva finalizzata a giustificare l'uso della predetta carta da parte dell'imputato nell'ambito di una mera condivisione familiare. 2.15.2. Con il secondo motivo, si prospetta analoga doglianza in riferimento ai capi 14) e 19) della rubrica. 24Un primo punto contesta come, all'esito dell'assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata in ordine alla confutazione dei rilievi difensivi, anche in tal caso focalizzati sulla valorizzazione del ritiro della D.U.P. già trasmessa con le credenziali dell'imputato, successivamente sostituita da altra domanda, solo quest'ultima potendo costituire tentativo punibile del reato contestato. Un secondo argomento censura la preterizione dell'argomento difensivo, presidiato dalla produzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Catania del 27 maggio 2022, con la quale è stato accertato che la domanda proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] era stata inoltrata con le credenziali di [OSCURATO:PERSONA]. 2.15.3. Con il terzo ed il quarto motivo, lo stesso ordine di censure viene sviluppato in riferimento ai capi 23) e 24) e 29) e 30) della rubrica, contestandosi il ritenuto coinvolgimento dell'imputato. 2.15.4. Il quinto motivo, orientato alla contestazione dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 42) e 43), deduce violazione di legge in ordine all'acquisizione degli screenshot delle chat whatsapp, prodotti all'udienza del 7 maggio 2021, e consegnati da soggetti diversi dai colloquianti; con ulteriore argomento, si contesta l'affidabilità della stessa prova, in quanto documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA], coimputata del ricorrente e separatamente giudicata, quindi portatrice di un personale interesse all'autodifesa. 2.15.5. Il sesto ed il settimo motivo indirizzano la stessa linea di censura in ordine ai capi 48) e 49), 59) e 60). 2.15.6. L'ottavo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello rideterminato in pejus la pena base per il più grave delitto sub 14), in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto. 2.15.7. Il nono motivo contesta l'estensione al ricorrente libero della sospensione del termine di prescrizione correlata alla sospensione dei termini di scadenza delle misure custodiali applicate ai coimputati. 2.15.8. Con il decimo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla confisca del profitto, confermata a carico del ricorrente pur in assenza di qualsivoglia utilità al medesimo pervenuta. 2.16. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano sei motivi. 2.16.1. Il primo ed il secondo motivo formulano censure in toto coincidenti con le analoghe doglienze illustrate supra ai punti 2.15.1 e 2.15.2. 2.16.2. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati sub 81) e 82). 252.16.3. Il quarto motivo contesta l'estensione al ricorrente libero della sospensione del termine di prescrizione correlata alla sospensione dei termini di scadenza delle misure custodiali applicate ai coimputati. 2.16.4. Il quinto motivo contesta l'omessa motivazione sul punto di gravame relativo al diniego delle attenuanti generiche mentre il sesto contesta la statuizione di confisca. 2.17. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano sei motivi. 2.17.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in odine ai reati di falso e truffa contestati al ricorrente in qualità di operatore e responsabile dell'ufficio di Messina del C.A.A. [OSCURATO:PERSONA], al medesimo rispettivamente contesti ai capi 184), 389), 407), 422), 434), 180), 442), 450), 466) e 186), 390), 408), 417), 423), 435), 451) e 467). Si censura la ritenuta collusione del ricorrente con i produttori agricoli beneficiari, in assenza della prova rigorosa di un previo concerto, tenuto conto della normativa di settore che disciplina il mandato conferito da questi ultimi all'operatore e che non consente di inferire che questi possa cogliere anomalie dell'impresa delegante. Per altro verso, si contesta l'asserita collusione del ricorrente: con [OSCURATO:PERSONA], risultando dalle investigazioni difensive come l'imputato non avesse esitato a denunciare l'abusivo inserimento di terreni di proprietà dell'Università di Messina in una pratica dal [OSCURATO:PERSONA] stesso avviata; con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta alla luce di intercettazioni travisate. 2.17.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. quanto ai capi 186), 390), 408), 417), 423), 435), 451) e 467), rispetto ai quali la struttura delle contestazioni è stata impostata in chiave omissiva, sotto forma di consapevole astensione dai prescritti controlli, mentre la Corte d'appello ha ricostruito il falso in atto pubblico per induzione, in tal guisa incorrendo nella violazione denunciata. 2.17.3. Il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità in ordine: al delitto sub 184), per avere la Corte d'appello eluso le censure proposte con il gravame, intese a ricondurre alla società istante l'attestazione della disponibilità delle particelle di terreno; al reato di cui al capo 389), contraddittoriamente ricostruito; ai capi 407) e 409), ricondotti dal ricorrente ad una sola violazione; al capo 422), per essere le irregolarità rilevate non immediatamente percepibili; al capo 434), per non essere rilevabile alcuna anomalia, in assenza del contratto stesso; al capo 180), per il quale il ricorrente è stato condannato in appello, senza adeguata motivazione; ai capi 422), 450) e 466) per aver 26tratto elementi d'accusa dalla mera interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], marito dell'intestata ria 2.17.4. Con il quarto motivo, si deduce nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul capo 442), ritenuto implicitamente definito con statuizione liberatoria e impugnato dal pubblico ministero. 2.17.5. Il quinto motivo contesta l'estensione al ricorrente libero della sospensione del termine di prescrizione correlata alla sospensione dei termini di scadenza delle misure custodiali applicate ai coimputati. 2.17.6. Con il sesto motivo, si contesta la qualificazione giuridica dei fatti, da ascriversi alla norma incriminatrice di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.18. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano sette motivi. 2.18.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al delitto di incendio di cui al capo 136), risultando travisati i rapporti resi dai vigili del fuoco, dai quali non è possibile trarre elementi indiziari del dolo. 2.18.2. Il secondo motivo prospetta manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito omesso di valutare le decisive deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate inattendibili perché provenienti da fonti intimorite in quanto vittime di estorsione; reato ritenuto nella stessa sentenza insussistente, con conseguente contraddittorietà della motivazione resa al riguardo. 2.18.3. Con il terzo motivo, si deduce analoga censura quanto alla prova del movente, ricostruito in via congetturale ed anzi smentito dalla stessa persona offesa. 2.18.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione al contenuto delle intercettazioni per esserne stata ritenuta non attendibile l'interpretazione resa dalla difesa. 2.18.5. Il quinto motivo contesta l'omessa motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.18.6. Il sesto ed il settimo motivo contestano il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 2.19. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano sette motivi. 2.19.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte di merito reso una motivazione meramente apparente, trascurando gli elementi evidenziati con l'appello. 2.19.2. Il secondo motivo denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del contraddittorio 27per avere la Corte d'appello ritenuto implicito il consenso alla loro utilizzazione, dovendo invece la relativa questione essere proposta con l'impugnazione di merito. 2.19.3. Con il terzo motivo, deduce l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità, non risultando il gravame proposto avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 346). 2.19.4, Il quarto motivo deduce errore di diritto sulle norme extra-penali che disciplinano il funzionamento dei C.C.A. e i poteri dei titolari e degli operatori. 2.19.5. Il quinto motivo contesta l'estensione al ricorrente libero della sospensione del termine di prescrizione correlata alla sospensione dei termini di scadenza delle misure custodiali applicate ai coimputati. 2.19.6. Il sesto motivo denuncia violazione del diritto di difesa in riferimento alla mancata acquisizione del report A.G.E.A. ed all'omessa escussione dei testi a discarico. 2.20. Con il ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui ai 8) e 9), lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, con riferimento: 2.20.1. Con il primo motivo, relativo al capo 8), si deduce che l'affermazione di responsabilità si fonda su di una sola conversazione intercettata alla quale non partecipa il ricorrente, che non viene nemmeno indicato in alcun modo dai conversanti, che peraltro fanno riferimento a un quantitativo di stupefacente, 50 grammi, incompatibile con il quantitativo di marijuana indicato nel capo d'imputazione (un chilo), senza tacere che rimane del tutto ignoto il luogo di detenzione della droga, sicché non può ritenersi che la suddetta conversazione riguardi proprio il [OSCURATO:PERSONA]; 2.20.2. Con il secondo motivo, relativo al capo 9), si deduce che l'affermazione di responsabilità, anche in questo caso, si fonda su di una sola conversazione intercettata alla quale non partecipa il ricorrente, evidenziando il ricorrente come il contenuto della suddetta conversazione non sia compatibile con l'assunto accusatorio che attribuisce all'imputato la detenzione di ben quaranta chili di marijuana, non avendo, peraltro, la Corte territoriale fornito risposte alle doglianze difensive articolate con i motivi di appello; 2.20.3. Con il terzo motivo, si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.20.4. Con il quarto motivo, si contesta la dosimetria della pena e l'aumento operato in applicazione della disciplina della continuazione. 2.21. Con il ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1970, di cui al capo 9), lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine: 282.21.1. Con il primo motivo, si contesta l'affermazione di responsabilità per il suddetto reato, in quanto la Corte territoriale ha posto a fondamento del percorso logico seguito i dialoghi captati nel corso delle indagini, ai quali il ricorrente non partecipa. Osserva al riguardo il ricorrente che l'episodio contestato, originariamente posizionato come iocus commissi delicti in Centuripe, viene in corso d'opera modificato in Augusta. Dai dialoghi intercettati e riportati nell'impugnata sentenza emerge con certezza che nessun riferimento "geografico" vi è al territorio di Augusta (città costiera in provincia di Siracusa), emergendo invece un riferimento ad una specifica località - alle Marine - che, per come riportato anche a pag. 1646 della sentenza del Tribunale di Patti, si trova nella zona di Centuripe (comune montano dell'entroterra ennese). Peraltro, che non poteva trattarsi di stupefacente, oltretutto di quel quantitativo contestato (quaranta chili), si ricava proprio dal dialogo intercettato e riportato a pag. 61 dell'impugnata sentenza: "gli hanno rotto casa e gli hanno preso tutte cose". Improbabile ritenere siffatto dialogo compatibile con l'asserita detenzione di quaranta chili di marijuana ed il successivo furto degli stessi. La Corte di Appello di Messina, a fronte di tali scarne e confuse risultanze, a pag. 62 ricostruisce i fatti con la premessa che segue: "gli elementi che emergono da queste pur confuse conversazioni permettono di confermare comunque...", provvedendo altresì a "correggere" il capo di imputazione in parte qua relativa a [OSCURATO:PERSONA] e arrivando a sostenere che erroneamente ci si riferisce a dieci chili di stupefacente, quando invece la parte destinata a quest'ultimo sarebbe quantificabile in euro 10.000 (e non, quindi, dieci chili). In tale ricostruzione effettuata in assenza di riscontri diretti e precisi, la Corte territoriale - con ragionamento logico che non può essere assolutamente condiviso - ritiene invece provata la responsabilità del ricorrente, omettendo di valutare le argomentazioni difensive rassegnate con l'atto di appello che, ove invece analizzate, avrebbero dovuto condurre i Giudici di secondo grado a decisione differente. 2.21.2. Con il secondo motivo, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.21.3. Con il terzo motivo, si contesta la dosimetria della pena. 2.22. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "gruppo dei Batanesi", così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 1), e per i fatti in materia di sostanze stupefacenti e di arma clandestina, di cui ai capi 5), 5-bis), 5-ter) e 5-quater), limita le sue doglianze in punto di violazione di legge e vizio di motivazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1), così come diversamente qualificato, ritenuta 29sussistente senza che la Corte territoriale sia riuscita a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato alla cosca mafiosa di riferimento un contributo funzionale, stabile o saltuario, ma sempre consapevole per il raggiungimento dei suoi fini e il perseguimento del programma associativo, tanto è vero che i reati contestati allo stesso sono decontestualizzati e non collegati al programma dell'associazione mafiosa, alla quale l'imputato era del tutto estraneo, riuscendo con la sua compiacenza a malapena a mantenere la clientela del suo negozio di barbiere sito in Tortorici; 2.23. [OSCURATO:PERSONA], condannato insieme a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 110, 424, cod. pen., di cui al capo 136), lamenta: 2.23.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova per omissione, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato di cui all'art. 424 cod. pen., in ragione della natura dolosa dell'incendio, omettendo l'esame di una prova decisiva, rappresentata dall'intervento dei Vigili del fuoco recatisi sul luogo del sinistro, ai quali sono riconducibili tre rapporti dai quali si evince chiaramente che la causa del sinistro non è stata accertata, risultato non contestabile alla luce del contenuto delle conversazioni utilizzate dalla Corte territoriale; 2.23.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, nella specie del travisamento della prova per omissione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda, che il Tribunale aveva ritenuto non verosimili, in quanto i testi erano intimoriti dagli imputati a causa della condotta estorsiva loro contestata al capo 135), caduta la quale, tuttavia, in conseguenza dell'intervenuta assoluzione da parte del giudice di secondo grado, quest'ultimo avrebbe dovuto prendere in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evince la completa estraneità del ricorrente alla condotta incendiaria a lui contestata, senza tacere che non è mai stato assunto come teste il Guastella protagonista indiscusso di tale vicenda; 2.23.3. Con il terzo motivo, si deduce manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale, sulla base di una mera congettura, attribuisce a una conversazione tra il Guastella e il [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto un quantitativo di fieno, oggetto, secondo l'impostazione accusatoria, delle pretese del [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, era stato attribuito dal Guastella al [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva in uso il fondo agricolo del [OSCURATO:PERSONA] al quale era stato appiccato l'incendio, la dimostrazione del risentimento nutrito dal [OSCURATO:PERSONA], supposto mandante dell'incendio nei confronti del Guastella, causa ultima dell'incarico che quest'ultimo avrebbe conferito al [OSCURATO:PERSONA] di appiccare il fuoco alle balle di fieno collocate nel fondo agricolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], 30ipotesi indimostrata e poco credibile anche in considerazione del lungo periodo di tempo (quattro mesi), intercorso tra la conversazione e l'esecuzione dell'incendio. Del resto, rileva il ricorrente, assolti gli imputati dall'estorsione di cui al capo 135), viene meno il movente dell'incendio, finalizzato proprio a costringere il Guastella a non cedere il proprio fieno a persone diverse da [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, il [OSCURATO:PERSONA] a cedere al [OSCURATO:PERSONA] il fieno che aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.23.4. Con il quarto motivo, si deduce manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base del contenuto affatto generico di una serie di conversazioni telefoniche, senza fornire risposta ai rilievi difensivi articolati sul punto dall'appellante e senza considerare che, a differenza di quanto affermato dallo stesso giudice di secondo grado, il [OSCURATO:PERSONA] non era presente sul luogo del delitto, trovandosi, invece, nel territorio del comune di Maniace, a circa cento chilometri, come dimostrato dall'aggancio del suo telefono cellulare alla cella telefonica del suddetto comune, senza tacere che il ruolo di coordinatore e di reclutatore attribuito al ricorrente appare frutto di un'evidente illogicità: il [OSCURATO:PERSONA], invero, era amico del [OSCURATO:PERSONA], sicché non ha senso sostenere che quest'ultimo si sia avvalso del [OSCURATO:PERSONA] per reclutare il [OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe potuto rivolgersi lui stesso; 2.23.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e omessa motivazione in punto di mancata risposta alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si giustificano anche alla luce dell'intervenuta assoluzione dal reato di estorsione (il fatto si è ridotto a una mera lite tra vicini di fondi); al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità e alla determinazione della pena finale, non avendo la Corte territoriale considerato a tal fine le dichiarazioni della persona offesa, che ha affermato di non avere subito danno e di non avere nemmeno sporto querela per i fatti occorsi. 2.24. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1950, e [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], fondato su motivi ad essi parzialmente comuni, lamentano, con riferimento al reato ex art. 512- bis cod. pen., di cui al capo 122), violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi articolati dagli appellanti, limitandosi a riproporre i medesimi argomenti del giudice di primo grado, mentre, in relazione ai reati di cui ai capi 87), 89), 90), 91) e 92), il solo [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una prova decisiva, volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione dei contratti (falsi) e delle dichiarazioni che si assumono mendaci, in modo da accertarne la materiale riconducibilità al ricorrente, che non ha mai svolto alcun ruolo di concreta 31gestione della società agricola, senza tacere che nella sentenza di primo grado si è affermato come il conto corrente della menzionata società, pur formalmente intestato al ricorrente, fosse nella completa disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] mai ha avuto contezza delle somme su di esso versate in conseguenza dell'attività truffaldina; entrambi i ricorrenti denunciano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che risulta concessa al solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.25. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto associativo di cui al capo 1); per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo 8) e per il tentativo di estorsione di cui al capo 12), lamenta: 1) violazione di legge in quanto la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo mafioso dei "Batanesi" unicamente sulla base della sua vicinanza al suddetto [OSCURATO:PERSONA] e alla pretesa sudditanza nei suoi confronti, nonché del riferimento al "capo lanu", senza fornire elementi probatori concreti e specifici che possano effettivamente dimostrare la partecipazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del prevenuto al sodalizio mafioso di cui si discute, apparendo la motivazione contraddittoria laddove si esclude la natura di reati-fine ai fatti contestati nei capi 8) e 9) e, al tempo stesso, si pretende di trarre conseguenze indiziarie da una generica vicinanza dell'imputato al [OSCURATO:PERSONA], senza tacere l'assenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] di elementi di prova desumibili dalle svolte intercettazioni. Né può assumere rilievo il tentativo di estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA], posto che la stessa corte territoriale ha osservato che si tratta di un episodio del tutto isolato e non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai rivendicato un ruolo di appartenenza all'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] stesso modo, rileva il ricorrente, la corte territoriale non ha adeguatamente considerato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato, e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno escluso la qualità di associato in capo al [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a una sua semplice vicinanza al sodalizio mafioso, piuttosto che a una sua vera e propria partecipazione; 2) violazione di legge in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90, di cui al capo 8), in quanto la Corte territoriale ha fondato la sua decisione esclusivamente sul contenuto di una conversazione intercettata, che non consente, tuttavia, di confermare l'assunto accusatorio sulla detenzione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA], perché del tutto generico, al punto che è la stessa corte territoriale ad affermare che non risulta chiaro il luogo della detenzione e i riferimenti sono limitati; 323) violazione di legge con riferimento al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90, di cui al capo 9), in relazione al quale l'affermazione di responsabilità si fonda solo sul contenuto della conversazione intercettata in cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] commentano la disperazione di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una partita di marijuana di quaranta chili, detenuta dai [OSCURATO:PERSONA], senza che la Corte territoriale abbia preso in considerazione un elemento cruciale emerso nel corso del dibattimento, avendo il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], in tale sede, dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a raccontare di un furto di marijuana commesso da terze persone, senza alcun riferimento diretto al suo coinvolgimento attivo, senza tacere che nessun accertamento è stato effettuato sulla effettiva lesività della sostanza stupefacente di cui si discute; 4) violazione di legge in punto di mancata qualificazione dei fatti in materia di droga nei termini di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90; 5) violazione di legge in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 12) in danno di [OSCURATO:PERSONA], posto che la stessa persona offesa aveva inizialmente affermato che la richiesta di denaro fosse di natura lecita, come confermato anche dalla deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], per poi mutare versione in dibattimento. Il ricorrente evidenzia come, nel caso in esame, non si sia verificata alcuna limitazione della libertà morale del [OSCURATO:PERSONA], debitore di una somma di denaro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che ha liberamente scelto di non adempiere alla propria obbligazione, rimanendo del tutto indimostrata l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della rappresaglia posta in essere per costringere la persona offesa a pagare il debito, consistita in una serie di furti e di danneggiamenti subìti dal [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] non è stato chiamato a rispondere; 6) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1, cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della misura della pena in misura prossima al minimo edittale. 2.26. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1958, condannato per il reato ex art. 73, d.P.R. 309/90 di cui al capo 9), deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla identificazione dell'imputato nel corso delle conversazioni intercettate e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva il ricorrente come non vi sia alcuna certezza in ordine alla circostanza che nella conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano del furto del notevole quantitativo di sostanza stupefacente subìto dai [OSCURATO:PERSONA] i due interlocutori abbiano fatto riferimento proprio al [OSCURATO:PERSONA] nell'indicare uno dei soggetti che, oltre ai [OSCURATO:PERSONA] e a tal Pittinissa, identificato dalle forze dell'ordine in [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], detenevano la droga oggetto di furto. 332.27. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1969, (p. 255), condannato per il reato ex art. 416-bis, cod. pen., di cui al capo 1) e per i singoli fatti di truffa ex art. 640-bis, cod. pen., di cui ai capi 87), 89, 90), 91) e 92), deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla ritenuta partecipazione dell'imputato, in posizione di vertice, all'associazione mafiosa dei "Batanesi", affermata dai giudici di appello sulla base di una motivazione del tutto apparente e congetturale, che non si confronta con gli specifici rilievi mossi nell'atto di impugnazione, in cui si evidenziava, tra l'altro, come nei confronti dell'odierno ricorrente non sia stata esercitata l'azione penale per nessun reato commesso in concorso con altri presunti sodali più o meno qualificati. Il ricorrente, inoltre, svaluta gli elementi di fatto valorizzati in senso accusatorio dalla Corte territoriale, evidenziando, in particolare: 1) che il [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato a nessuna delle riunioni mafiose organizzate presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:PERSONA], ma solo ad una festa familiare organizzata nel suddetto ristorante dal cognato [OSCURATO:PERSONA]; 2) che l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutosi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritento dalla stessa Corte territoriale non qualificabile come un summit di mafia; 3) che la frequentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di esponenti mafiosi come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] non appare riconducibile ad attività del sodalizio di cui si discute, essendo, in particolare, quella con il [OSCURATO:PERSONA] da ricondurre al modus operandi truffaldino per la percezione dei contributi dell'A.G.E.A.; 4) come risulti del tutto indimostrato che il 28.3.2013 il [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato a un incontro finalizzato alla programmazione in comune con altri soggetti di una serie di estorsioni in danno della società "[OSCURATO:SOCIETA]." e dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], senza tacere che i titolari delle imprese in questione hanno negato di essere stati destinatari di richieste estorsive; 5) che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa egemone sul territorio, hanno affermato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], né quest'ultimo ha mai dimostrato interesse al sostentamento di soggetti detenuti, ritenuti intranei al "clan dei Batanesi"; 6) che, in relazione al preteso ruolo di pacificatore svolto dal ricorrente nella lite intercorsa tra gli allevatori montalbanesi Taranto e [OSCURATO:PERSONA], al netto delle scoordinate dichiarazioni rese sul punto da [OSCURATO:PERSONA], classe '82, le cui condotte sono state indebitamente estese al [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali da tale vicenda si possa apprezzare il necessario contributo concreto ricevuto dall'associazione che si assume essere stata coordinata e diretta dal ricorrente, come, del resto, per l'analogo intervento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella contesa, sempre relativa alla gestione di un terreno, sorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: non si può escludere, rileva in altri termini il ricorrente, che la capacità di risoluzione dei conflitti riconosciuta 34al [OSCURATO:PERSONA] dipenda dalla sua individuale capacità delinquenziale, piuttosto che dalla sua appartenenza al sodalizio mafioso; 7) che nessun dato significativo può desumersi dalla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 11), poiché quanto avrebbe appreso quest'ultimo dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], poi assolto, sul preteso ruolo mafioso del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto il potere di decidere come gestire tutti i terreni agricoli che si trovavano in quella zona, non si concilia con il ragionamento seguito dalla stessa corte territoriale nella parte in cui ha escluso che i Batanesi abbiano mai manifestato interesse nella gestione mafiosa dei terreni e delle relative truffe; 8) che il [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto estraneo alle attività poste in essere nel settore del narcotraffico dall'associazione di cui al capo n. 4); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al preteso ruolo di vertice del sodalizio mafioso attribuito all'imputato, che può essere riconosciuto, sulla base delle risultanze istruttorie, al solo [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai fatti di truffa ex art. 640- bis, cod. pen., di cui ai capi 87), 89, 90), 91 e 92), non potendosi escludere che i proprietari dei terreni abbiano avvertito l'esigenza di disconoscere la paternità, quindi l'autenticità degli atti concessori, nell'errata convinzione di un loro possibile coinvolgimento nelle dinamiche investigative di cui erano venuti a conoscenza in sede di verbalizzazione delle loro dichiarazioni, rilievo al quale la corte di appello non ha fornito risposta soddisfacente, limitandosi a sottolineare come la famiglia del [OSCURATO:PERSONA] sia stata coinvolta in una serie di domande fraudolente annualmente presentate almeno dal 2011, "senza spiegare le modalità tecnico processuali attraverso le quali tale attività fraudolenta sia stata accertata, così finendola per darla poi per scontata"; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, posto che la corte territoriale non ha spiegato la ragione per cui è mantenuto ferma la pena-base nella misura di anni 18 di reclusione, né ha motivato sugli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sui reati non dichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del bene mobile registrato e dell'immobile riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], avendo la corte territoriale omesso di considerare il contenuto della consulenza di parte, da cui si evince come il nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 2013 al 2018 avesse una disponibilità economica finanziaria tale da giustificare gli esborsi effettuati per l'acquisto dei suddetti beni. 352.28. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis, cod. pen. e per concorso nell'estorsione consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 11-bis), lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 271, cod. proc. pen., in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, essendo immotivati i relativi decreti di proroga; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa dei Batanesi, di cui al capo 1) e all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 11-bis), affermata dalla corte territoriale sulla base di un'errata interpretazione del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, in cui vengono trattati argomenti del tutto estranei all'attività dell'associazione a delinquere di cui si discute, riconducibili per lo più al contesto familiare e professionale dell'imputato, e senza considerare, con particolare riferimento alla vicenda estorsiva, l'esito del controesame cui venne sottoposta nel dibattimento di primo grado la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dal quale è emerso con assoluta chiarezza che quest'ultimo, quando venne sentito negli uffici della stazione dei CC. che stavano conducendo le relativi indagini, mai pronunciò il nome del ricorrente quale artefice della condotta estorsiva posta in essere nei suoi danni; 3) violazione di legge, in punto di mancata qualificazione della condotta dell'imputato in termini di concorso esterno in associazione mafiosa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.29. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati ex art. 74, co. 2, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 4); 416-bis, cod. pen. di cui al capo 1) e per il fatto estorsivo di cui al capo 15), nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1), non avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato se abbia ritenuto che la suddetta associazione si ponga o meno in continuità con la già accertata associazione o costituisca, invece, una nuova struttura associativa, avente in comune con le precedenti associazioni, la cui esistenza è stata accertata giudizialmente, solo il luogo di nascita degli imputati o il territorio in cui gli stessi hanno posto in essere le condotte oggetto di esplorazione processuale, con una sorta di mutazione genetica determinata dal mutamento dell'oggetto sociale, sicché il ragionamento seguito dal giudice di appello si risolve in un ragionamento di tipo assertivo nella parte in cui finisce per sovrapporre la necessaria individuazione degli indefettibili elementi strutturali di una compagine associativa rispetto 36alle condotte ascrivibili ai singoli imputati in relazione allo specifico periodo temporale oggetto di contestazione. I giudici di merito, peraltro, ad avviso del ricorrente, sono incorsi in un palese errore tecnico giuridico nel momento in cui hanno finito per confondere, operando un'inammissibile sovrapposizione, la condotta associativa con l'attività illecita svolta dagli odierni imputati nel contesto territoriale e temporale di riferimento senza alcun momento di condivisione di interessi di tipo criminale associativo; 2) alla partecipazione del ricorrente al "clan dei Batanesi", che, nell'impostazione del giudice di appello, costituisce la fisiologica prosecuzione dell'originario sodalizio mafioso la cui esistenza è stata accertata con sentenze passate in giudicato, laddove nella motivazione della sentenza impugnata non è possibile apprezzare il perimetro all'interno del quale si sarebbe sviluppato il necessario contributo offerto all'organismo associativo, una volta che il [OSCURATO:PERSONA] venne scarcerato dopo un periodo di detenzione durato ben 24 anni; 3) alla eccepita insussistenza della ritenuta condotta di partecipazione qualificata, in quanto, nonostante tale partecipazione sia stata esclusa di fatto in motivazione dalla corte territoriale, posto che il ruolo di vertice può essere riconosciuto, sulla base delle risultanze istruttorie, al solo [OSCURATO:PERSONA], nel dispositivo non è stata adottata la relativa determinazione; 4) all'estorsione di cui al capo 15), in quanto la Corte territoriale, per rispondere alle doglianze difensive, ha fatto riferimento a quanto già osservato nella parte generale della motivazione, dove, tuttavia, si annunciava che della vicenda la Corte stessa si sarebbe occupata specificamente nel prosieguo della trattazione, senza tacere la violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., posto che, a fronte della originaria contestazione di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la somma di 200,00 euro, quale acconto su di un maggiore importo preteso, relativo alle somme di denaro fraudolentemente percepite da [OSCURATO:PERSONA] con la complicità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente veniva condannato per un fatto diverso dalla corte territoriale, secondo cui la vera composizione del contrasto che aveva condotto a formulare la pretesa estorsiva andava individuata nell'avere il [OSCURATO:PERSONA] accettato di mettersi nei mesi successivi al servizio del [OSCURATO:PERSONA], organizzando per conto del medesimo alcune "truffe A.G.E.A."; 5) alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen, nella sua duplice formulazione; 6) alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti contestata nel capo 4), di cui difettano gli elementi costitutivi; 377) alla ritenuta partecipazione dell'imputato a tale ultima associazione, posto che le risultanze processuali hanno evidenziato solo una spasmodica attività di ricerca di sostanza stupefacente di tipo vegetale da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA], mai concretizzatasi in provati acquisti o trasporti. Sostanzialmente i medesimi vizi vengono denunciati nel ricorso a firma dell'avv. lana, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta partecipazione del ricorrente ai sodalizi criminali di cui ai capi 1) e 4); 2.30. [OSCURATO:PERSONA] p. 165, condannato per i reati ex artt. 74, d.P.R. 309/90 di cui al capo 4), 416-bis, cod. pen. di cui al capo 1) e per i fatti reato ex art. 476, cod. pen. di cui ai capi 236) e 237), nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1) non avendo la corte territoriale adeguatamente spiegato se abbia ritenuto che la suddetta associazione si ponga o meno in continuità con la già accertata associazione o costituisca, invece, una nuova struttura associativa, avente in comune con le precedenti associazioni, la cui esistenza è stata accertata giudizialmente, solo il luogo di nascita degli imputati o il territorio in cui gli stessi hanno posto in essere le condotte oggetto di esplorazione processuale, con una sorta di mutazione genetica determinata dal mutamento dell'oggetto sociale, sicché il ragionamento seguito dal giudice di appello si risolve in un ragionamento di tipo assertivo nella parte in cui finisce per sovrapporre la necessaria individuazione degli indefettibili elementi strutturali di una compagine associativa rispetto alle condotte ascrivibili ai singoli imputati in relazione allo specifico periodo temporale oggetto di contestazione. I giudici di merito sono, peraltro, incorsi in un palese errore tecnico giuridico nel momento in cui hanno finito per confondere, operando un'inammissibile sovrapposizione, la condotta associativa con l'attività illecita svolta dagli odierni imputati nel contesto territoriale e temporale di riferimento senza alcun momento di condivisione di interessi di tipo criminale associativo; 2) alla partecipazione del ricorrente al "clan dei Batanesi", che, nell'impostazione del giudice di appello, costituisce la fisiologica prosecuzione dell'originario sodalizio mafioso la cui esistenza è stata accertata con sentenze passate in giudicato, laddove nella motivazione della sentenza impugnata non è possibile individuare alcun consapevole contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'indicata associazione mafiosa, in quanto, da un lato, alla conversazione tra il suocero [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], svoltasi all'interno dell'autovettura con la quale il ricorrente accompagna il suocero dal carcere di Sulmona a Tortorici, dopo la sua scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] assiste quale spettatore silente; dall'altro, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riguardano fatti attinenti a rapporti di parentela o di affinità tra gli imputati ovvero all'estrinsecazione 38degli interessi illeciti nel settore del narcotraffico, estraneo alle finalità dell'associazione mafiosa; 3) alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti contestata nel capo 4), di cui difettano gli elementi costitutivi; 4) alla ritenuta partecipazione dell'imputato a tale ultima associazione, posto che le risultanze processuali hanno evidenziato solo una spasmodica attività di ricerca di sostanza stupefacente di tipo vegetale da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del suocero [OSCURATO:PERSONA], mai concretizzatasi in provati acquisti o trasporti; 5) alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 476, cod. pen. di cui ai capi 236) e 237), in quanto alcuna risposta la corte territoriale ha fornito ai rilievi difensivi con cui si evidenziava come il reato di falso, nel caso in esame, debba ritenersi integrato solo rispetto alla formazione dei contratti di comodato o di affitto dei terreni sottoscritti con firma apocrifa non riconosciuta dai relativi proprietari e non nel successivo momento di inserimento nella formazione del fascicolo aziendale, con la conseguenza che i falsi contratti vanno ricondotti alla fattispecie originariamente prevista dall'art. 485, cod. pen., oggi abrogata; 6) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 7) all'errore di calcolo operato nella determinazione della pena finale (che deve essere pari ad anni 12 e mesi e non ad anni 12 e mesi otto come erroneamente indicato in sentenza) e alla mancanza di motivazione in punto di determinazione dell'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione. Identiche doglianze, sempre in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione, vengono prospettate nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1); alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tale sodalizio; alla sussistenza dell'associazione ex art. 74, d.P.R. 309/90 e di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tale ultimo sodalizio; al mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. 309/90; alla dosimetria della pena. 2.31. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 1), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza oggetto di ricorso, in cui la corte territoriale, consapevole per sua stessa ammissione della difficoltà di inquadrare giuridicamente la condotta del ricorrente, ne ha affermato la responsabilità su elementi che appaiono scarsamente rilevanti, se non del tutto estranei alla contestazione specifica, ampliando impropriamente il perimetro del giudizio, anche sotto il profilo temporale, in quanto il giudice di appello fa riferimento a vicende ricomprese tra il 2014 e il 2018, laddove il periodo contestato riguarda l'anno 2017, sino al 15 gennaio 2020, quando venne eseguita la misura cautelare. 39In particolare, premesso che la Corte di Cassazione, con due sentenze, la n. 7181 del 2021 e la n. 23156 del 2021, ha annullato, prima con rinvio e poi senza rinvio, il titolo cautelare emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al clan mafioso dei "Batanesi" denuncia il ricorrente che la Corte territoriale ne ha affermato la responsabilità nei termini innanzi indicati, sia richiamando gli stessi episodi giudicati dalla stessa Corte di Cassazione irrilevanti ai fini della conferma dell'ipotesi accusatoria, sia valorizzando altri episodi, che, tuttavia, non appaiono direttamente collegati al ruolo che l'imputato avrebbe effettivamente svolto. Osserva, in particolare, l'imputato come non possano essere utilizzati a sostegno della tesi accusatoria, né gli esiti del procedimento penale n. 2822/16 RGNR, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione aggravata da finalità mafiose in danno di [OSCURATO:PERSONA] e con pronuncia di condanna ancora sub iudice per il reato di truffa in danno dell'AGEA, né la vicenda estorsiva che ha per protagonista [OSCURATO:PERSONA], il quale sporse denuncia in data 4.9.2018, in relazione alla quale nessuna imputazione è stata elevata a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] stesso tempo nemmeno il contenuto delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], dal figlio di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA], consente di ritenere fondato l'assunto accusatorio che erroneamente attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di punto di riferimento del clan dei "Batanesi", che grazie a lui avrebbe sostituito la cosca mafiosa dei Barcellonesi sul territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla conversazione captata il 9.8.2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due presunti affiliati del medesimo sodalizio mafioso ritenevano [OSCURATO:PERSONA] inadatto a sanare una controversia tra allevatori, a differenza del fratello dotato di ben altre capacità, il ricorrente osserva che la medesima conversazione è già stata giudicata in sede cautelare dalla Corte di Cassazione inidonea a dare concretezza al quadro accusatorio, dimostrando, peraltro, quanto l'intervento del ricorrente fosse stato fallimentare, mentre la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] intervenne con la sua presenza. Il ricorrente, infine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, ritenuta eccessivamente severa. 2.32. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis, cod. pen. di cui al capo 1), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1), non avendo la corte territoriale adeguatamente spiegato se abbia ritenuto che la suddetta associazione 40si ponga o meno in continuità con la già accertata associazione o costituisca, invece, una nuova struttura associativa, avente in comune con le precedenti associazioni, la cui esistenza è stata accertata giudizialmente, solo il luogo di nascita degli imputati o il territorio in cui gli stessi hanno posto in essere le condotte oggetto di esplorazione processuale, con una sorta di mutazione genetica determinata dal mutamento dell'oggetto sociale, sicché il ragionamento seguito dal giudice di appello si risolve in un ragionamento di tipo assertivo nella parte in cui finisce per sovrapporre la necessaria individuazione degli indefettibili elementi strutturali di una compagine associativa rispetto alle condotte ascrivibili ai singoli imputati in relazione allo specifico periodo temporale oggetto di contestazione. I giudici di merito sono, peraltro, incorsi in un palese errore tecnico giuridico nel momento in cui hanno finito per confondere, operando un'inammissibile sovrapposizione, la condotta associativa con l'attività illecita svolta dagli odierni imputati nel contesto territoriale e temporale di riferimento senza alcun momento di condivisione di interessi di tipo criminale associativo; 2) alla partecipazione del ricorrente al clan dei "Batanesi", che, nell'impostazione del giudice di appello, costituisce la fisiologica prosecuzione dell'originario sodalizio mafioso la cui esistenza è stata accertata con sentenze passate in giudicato, laddove nella motivazione della sentenza impugnata non è possibile individuare alcun consapevole contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'indicata associazione mafiosa, essendo al riguardo insufficienti gli elementi rappresentati dalla accertata frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate nell'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA]; 3) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Identiche doglianze sempre in termini violazione di legge e vizio di motivazione vengono prospettate nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso di cui al capo 1); alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, tenuto conto che la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe circoscritta agli anni dal 2007 al 2012, allo stesso andava inflitta una pena conforme alla disciplina allora vigente, che, per la semplice partecipazione, prevedeva una pena edittale massima pari a sei anni di reclusione, laddove il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tacere che con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 415-bis, cod proc. pen. e 24 Cost., stante la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis, cod proc. pen., all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. presso la casa circondariale dove quest'ultimo era ristretto. 412.33. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati ex art. 416-bis, cod. pen. di cui al capo 1), per la, per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo 8) e per la truffa tentata di cui al capo 100), nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione di cui al capo 11 bis, in danno di [OSCURATO:PERSONA], vicenda alla quale il ricorrente è estraneo, senza che la corte territoriale abbia spiegato in che termini si sia estrinsecato il concorso dello stesso nelle dinamiche illecite oggetto di esplorazione processuale, dalla quale è emerso, tra l'altro, che, in relazione alla fornitura di legna oggetto di imputazione il [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato in dibattimento di non avere intrattenuto rapporti diretti con l'imputato; 2) al reato ex art. 73, co. 4, d.P.R. 309/0, di cui al capo 8), non avendo la corte territoriale spiegato le ragioni per cui dalla conversazione intercettata del 19.10.2016, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abbia potuto estendere la detenzione dello stupefacente anche al [OSCURATO:PERSONA]; 3) al compiuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui al capo 8) e del reato ex artt. 56 e 640 bis, c.p., di cui al capo 100); 4) alla ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1) non avendo la corte territoriale adeguatamente spiegato se abbia ritenuto che la suddetta associazione si ponga o meno in continuità con la già accertata associazione o costituisca, invece, una nuova struttura associativa, avente in comune con le precedenti associazioni, la cui esistenza è stata accertata giudizialmente, solo il luogo di nascita degli imputati o il territorio in cui gli stessi hanno posto in essere le condotte oggetto di esplorazione processuale, con una sorta di mutazione genetica determinata dal mutamento dell'oggetto sociale, sicché il ragionamento seguito dal giudice di appello si risolve in un ragionamento di tipo assertivo nella parte in cui finisce per sovrapporre la necessaria individuazione degli indefettibili elementi strutturali di una compagine associativa rispetto alle condotte ascrivibili ai singoli imputati in relazione allo specifico periodo temporale oggetto di contestazione. I giudici di merito sono, peraltro, incorsi in un palese errore tecnico giuridico nel momento in cui hanno finito per confondere, operando un'inammissibile sovrapposizione, la condotta associativa con l'attività illecita svolta dagli odierni imputati nel contesto territoriale e temporale di riferimento senza alcun momento di condivisione di interessi di tipo criminale associativo; 5) alla partecipazione del ricorrente al clan dei "Batanesi", che, nell'impostazione del giudice di appello, costituisce la fisiologica prosecuzione dell'originario sodalizio mafioso la cui esistenza è stata accertata con sentenze passate in giudicato, laddove nella motivazione della sentenza impugnata non è possibile individuare alcun consapevole 42contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'indicata associazione mafiosa, essendo al riguardo insufficienti gli elementi utilizzati dalla corte territoriale; 6) al preteso ruolo di vertice del sodalizio mafioso attribuito all'imputato; 7) alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata; 8) alla dosimetria della pena, in considerazione delle avvenute assoluzioni in appello. Identiche doglianze sempre in termini violazione di legge e vizio di motivazione vengono prospettate nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso di cui al capo 1) in posizione apicale; 2) al riconoscimento nei suoi confronti della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata; 3) al reato di estorsione di cui al capo 11 bis), vicenda in relazione alla quale il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto indimostrato; 4) alla violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., risultando del tutto indimostrato che nella conversazione del 19.10.2016 i conversanti, nel riferirsi a tale Ianu, intendessero fare riferimento proprio a [OSCURATO:PERSONA]. 2.34. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1) alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.35. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) motivazione discorde rispetto al dispositivo (assoluzione per insussistenza del dolo nella motivazione, condanna nel dispositivo); 2) il contrasto sussiste anche in ordine alla confisca, teoricamente revocata (accanto alla cifra oggetto di confisca, tra parentesi la corte scrive "revocata") ma sostanzialmente ancora in essere. 2.36. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) vizio di motivazione circa la colpevolezza dell'imputato, stante l'omessa valutazione delle emergenze dibattimentali e dei documenti prodotti dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili alla luce della condotta di collaborazione tenuta dall'imputato; 2.37. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: vizio di motivazione, essendo stato rigettato dalla Corte territoriale il motivo principale con il quale si chiedeva l'assoluzione dell'imputata, mentre veniva accolto il motivo subordinato. 2.38. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 431) violazione di legge in ordine alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) motivazione apparente in merito al primo motivo; 3) motivazione contraddittoria in merito al riconoscimento della colpevolezza; 4) erronea qualificazione giuridica del fatto (la difesa evidenzia che si sarebbe dovuto applicare il 316-ter c.p. invece del 640-bis c.p.); 5) carenza di motivazione relativa al primo motivo; 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche relativamente al profilo soggettivo dell'imputato. 2.39. Con unico ricorso, a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono: 1) entrambi, violazione di legge in ordine alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) [OSCURATO:PERSONA] difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poiché autorizzate per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ed invece poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati di truffa, nonostante già la sentenza di primo grado avesse escluso il vincolo di continuazione tra il reato mezzo ed i reati fine per cui è intervenuta condanna; 3) entrambi vizio della motivazione, da ritenersi illogica in punto di ritenuta sussistenza di una condotta di concorso, valorizzando elementi insufficienti per irrogare una condanna (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenuti dalla Corte stessa generiche e incerte, e la prevedibilità dell'illecito da parte dell'imputato) e, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi omessa, nella parte in cui non affronta e giustifica il diverso trattamento riservatogli rispetto ai coimputati assolti; 4) [OSCURATO:PERSONA] mancanza di una motivazione rafforzata. 2.40. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1) alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., deducendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e delle prove documentali e dichiarative fornite dalla difesa); 3) all'eccessivo rigore della pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.41. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 441) violazione di legge in ordine al ribaltamento della pronuncia assolutoria della sentenza di primo grado in relazione al capo 148), senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa costituita dalla testimonianza del luogotenente [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'illogicità della motivazione, posto che la colpevolezza dell'imputata per il reato di cui al capo 148) si desume dall'ipotesi di truffa di cui al capo 146), reato dichiarato estinto per prescrizione. Inoltre, rileva la ricorrente, la motivazione è silente riguardo all'elemento psicologico del reato, limitandosi la Corte d'appello a desumere che l'imputata fosse a conoscenza delle truffe, anche in relazione al vincolo matrimoniale che la legava al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione della condotta di collaborazione serbata dalla ricorrente. 2.42. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1) alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 23), che andava ricondotto al paradigma normativo di cui all'art. 316-ter cod. pen., piuttosto che alla previsione dell'art. 640-bis cod. pen.; 3) all'elemento psicologico del reato. 2.43. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce: 1) violazione di legge in ordine alla sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione disposta anche per gli imputati non sottoposti alla misura custodiale; 2) vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. art. 640-bis e 479 cod. pen., posto che la Corte territoriale ha affermato che la condotta contestata al prevenuto sarebbe solo potenzialmente provata, sicché la sua colpevolezza non può ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.44. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: 1) all'assenza di motivazione rafforzata, imposta dal ribaltamento della decisione di primo grado; 2) alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., in punto di dosimetria della pena; 3) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione della condotta di collaborazione serbata dalla ricorrente. 3. Con istanza tempestivamente depositata, le difese hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi. 454. Sono stati depositati tempestivamente motivi nuovi. 4.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con nota del 14 novembre 2025, l'[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria, insistendo sul primo motivo del ricorso principale. Il 5 novembre 2025, l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del medesimo ricorrente, ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, allegando la sentenza n. 763 del 10 ottobre 2024 del Tribunale di Patti. 4.2. Il 22 ottobre 2025, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2025, irrevocabile 1'8 settembre 2025, con la quale il medesimo è stato assolto dal delitto di cui all'art. 423 cod. pen. così qualificato lo stesso fatto per cui si procede nel presente giudizio al capo 136), chiedendo emettersi declaratoria di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. 4.3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire il 17 novembre, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], motivi nuovi, con i quali si ribadiscono le censure già proposte. [OSCURATO:PERSONA] Alla disamina dei ricorsi vanno premesse talune considerazioni di carattere generale ed esaminati i temi investiti dalle comuni censure dei ricorrenti. 1. Parte generale. Si procederà ad esaminare l'ammissibilità e la fondatezza dei singoli motivi di ricorso articolati dagli imputati, che, ove necessario, verranno ulteriormente specificati affrontando le singole posizioni dei ricorrenti. Prima di procedere nel senso ora indicato, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale relativamente a una serie di principi che il [OSCURATO:PERSONA] intende seguire nel proprio percorso argomentativo, trattandosi di principi destinati ad avere efficacia generale sulle posizioni di tutti i ricorrenti, anche in relazione a questioni di diritto ad essi comuni. Tale tecnica espositiva consente di evitare inutili ripetizioni e di avere immediata contezza dei criteri interpretativi utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione dei ricorsi sottoposti alla sua attenzione. 1.1. Limiti del sindacato di legittimità. 461.1.1. Il primo tema che si pone è quello della inammissibilità dei motivi di ricorso. Al riguardo, occorre ribadire il consolidato principio, secondo cui nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 1.1.2. In conclusione, come è stato messo in luce con limpido argomentare, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione presenta un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato 47argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005). Particolare attenzione, in questo contesto, va data al vizio di "travisamento della prova", che chiama in causa, come è stato correttamente osservato, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370) Ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, in particolare, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, essendo comunque necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, in quanto astrattamente idoneo a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017; Rv. 272406; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). 1.1.3. Va, inoltre, ribadito, essendo frequente nei ricorsi degli imputati la doglianza della mancata considerazione dei rilievi difensivi da parte della Corte territoriale, che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione 48(compreso il giudice di legittimità, dunque) non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Ove, poi, ricorra un caso di "doppia conforme" che si verifica quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), la possibilità di eccepire il vizio di travisamento della prova incontra un ulteriore limite. In tale ipotesi, infatti, resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a dire per travisamento della prova, se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155), spettando al ricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777). 1.1.4. In secondo luogo, va ribadito anche il principio alla luce del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Una declinazione di questo principio è quella secondo la quale il ricorso per cassazione è inammissibile laddove fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa 49reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 1.1.5. Non va taciuto, inoltre, che diversi ricorsi denunziano, contestualmente e genericamente, mancanza o apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e sollecitano una rivalutazione in fatto dietro le mentite spoglie di una denunzia di violazione di legge. Avuto riguardo alla prima delle anomalie lamentate, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei ( motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi a oggetto tutti i vizi della '- motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Venendo al secondo aspetto, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la medesima pronunzia delle Sezioni Unite (sul punto nnassimata, Rv. 280027) ha altresì sancito che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. In questa prospettiva vanno considerati inammissibili anche quei motivi con cui si denuncia la violazione di altre norme processuali come quelle di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 1.2. Ulteriore premessa di metodo attiene al rilievo che l'eventuale inammissibilità dei motivi di appello può avere su quelli di ricorso per cassazione ad essi collegati. 50In questo senso, nell'esame dei ricorsi oggi al vaglio del [OSCURATO:PERSONA] si è talvolta rilevato che le relative doglianze si innestano su motivi di appello che erano aspecifici, disattendendo il principio pure sancito dalla richiamata sentenza Galtelli delle Sezioni Unite secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. In questi casi, è stato conseguenziale reputare inammissibili anche i motivi di ricorso, giacché l'inammissibilità dell'impugnazione di merito va rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, Galtelli, Rv. 268823, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Come è stato opportunamente evidenziato è, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 2. La valutazione della prova. 2.1. La chiamata in correità Un ulteriore tema che s'impone all'analisi investe la valutazione delle plurime chiamate in correità, che concorrono a delineare la trama probatoria del presente procedimento. 2.1.1. Al riguardo, vanno richiamati i principi già espressi da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192465, che ha delineato il metodo logico-ricostruttivo trifasico della predetta valutazione, declinata: nella credibilità del dichiarante; nell'attendibilità intrinseca del narrato; nell'individuazione di "riscontri esterni". 51Quanto al primo segmento, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] mette in luce che lo scrutinio inerente la credibilità del dichiarante deve svolgersi avendo riguardo «alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, etc., e alla genesi remota o prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici». In linea con l'impostazione di fondo delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, il giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244). Il secondo "momento" della valutazione della chiamata di correo attiene, progressivamente, alla verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, attraverso la delibazione dell'«intrinseca consistenza e delle caratteristiche» del narrato, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] proietta nella direzione individuata dall'esperienza giurisprudenziale, ossia verso lo scrutinio circa la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità del racconto. La sintesi dei predetti canoni - e la loro tendenziale priorità logica - è stata ulteriormente precisata da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, che ha affermato come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, debba verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. La terza tappa deve condurre - come si è anticipato - all'individuazione dei riscontri, i cui connotati sono stati messi a fuoco già da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da «convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa dell'incolpato». Del resto, il carattere necessariamente individualizzante dell'elemento di riscontro era già stato sostanzialmente riconosciuto (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190648), laddove si era rimarcato l'«inestensibilità a tutta la narrativa del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole propalazioni», così prendendo le distanze, come si osservò in dottrina, da operazioni patologiche di "credibilità per traslazione". La già citata Sez. U, Aquilina ha riconosciuto, in primo luogo, la c.d. libertà dei riscontri, nel senso che «questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento 52probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»; fermo restando — hanno puntualizzato le Sezioni unite - che dato certo, evincibile da un corretta interpretazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., «è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab extemo - rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità», così confermando un indirizzo già accreditato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, Avila, Rv. 211625, secondo cui i riscontri necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare). Ha rilevato, ancora, la sentenza Aquilina come non sia necessario che «il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente». In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 ha sottolineato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf. Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301); in altri termini, gli altri elementi di riscontro da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528), ossia che siano realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212). Qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle 53imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744). 2.1.2. Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dai giudici di merito, esso - ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). Invero, il confine tra prerogative del giudice di merito e limiti cognitivi del giudice di legittimità fa sì che il sindacato di quest'ultimo investa la razionalità della struttura del discorso giustificativo della decisione, al fine di verificarne la coerenza argomentativa e l'ancoraggio alle risultanze del quadro probatorio nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (cfr. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014). 2.2. La valenza probatoria delle intercettazioni. 2.2.1. Quanto al vaglio dei contenuti delle disposte intercettazioni, alcuni dei ricorrenti ne rappresentano una loro reinterpretazione, entrando in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte — che il [OSCURATO:PERSONA] intende in questa sede ribadire —secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01). Va, inoltre, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150 - 04). 54Come da tempo chiarito dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, infatti, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01, Sebbar; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). In riferimento alla valenza probatoria del significante, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex multis Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272558). 2.2.2. Sotto altro profilo, va ribadito come, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590 - 02); in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611, che, in motivazione, ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). 2.3. I limiti del controllo di legittimità sul risultato della prova. 2.3.1. I rilievi appena svolti suggeriscono l'opportunità di una puntualizzazione più generale sui limiti della cognizione del giudice di legittimità, che, anche dopo l'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l'intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto il «persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 55Secondo l'insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all'imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discorso giustificativo svolto nella sentenza impugnata. Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, cit.). Come si vedrà, non sempre i ricorrenti hanno articolato le proprie censure all'interno del perimetro cognitivo di pertinenza del giudice di legittimità. In questa cornice di riferimento, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente, pertanto, di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Deve solo aggiungersi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione 56del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 2.3.2. Nel quadro così delineato, va rilevato come siano inammissibili le doglianze che si risolvono in una contestazione del significato probatorio e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 3. I reati associativi. 3.1. L'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3.1.1. Inquadramento generale. Sempre ragioni di economia espositiva impongono altresì di premettere, in via generale, alcune considerazioni sui principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati in materia di sostanze stupefacenti, a partire dalla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, come si vedrà in prosieguo, diversi sono gli imputati che hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità per la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito commercio di sostanze stupefacenti (quella di cui al capo 4) e per la consumazione di singoli reati in materia di stupefacenti. L'attività interpretativa di questa Corte, infatti, ha fissato una serie di principi, costituenti approdi ermeneutici da tempo consolidati in subiecta materia, che appare opportuno riepilogare, sia pure sinteticamente. 3.1.2. In particolare, si è affermato, con riferimento all'attività di procacciamento e di spaccio di sostanze stupefacenti, che il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non richiede una struttura articolata e complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile ovvero rudimentale, su cui i 57compartecipi possono fare affidamento (cfr. Sez. 6, 12.3.2007, n. 22698; Sez. 1, n. 1008 del 12/11/1992, Rv. 195102). Come è stato ripetutamente evidenziato nel corso degli anni, la fattispecie di cui si discute non si sottrae a quanto già affermato in generale in tema di reato associativo, per la cui configurabilità l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (costituente l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato). Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente, perché il reato si perfezioni, anche un'organizzazione minima, dotata di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Rv. 255491; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677). Struttura organizzativa, che, per quanto, rudimentale, non può mai mancare, posto che, come ribadito anche di recente, l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738, nonché, nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396). 3.1.3. Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale esplicitamente manifestato, ma può essere anche non espresso e costituirsi "di fatto" fra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune, con la conseguenza che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati scopo, specie se protratti per un tempo apprezzabile, ovvero da comportamenti significativi, che si concretino in un'attiva 58e stabile partecipazione (cfr. Sez. 6, 12/3/2007, n. 22698, L. e altro; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). Particolare attenzione, in siffatto contesto, merita l'elemento temporale, posto che, come evidenziato in un condivisibile arresto, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). 3.1.4. Ciò posto, premesso che i reati in materia di sostanze stupefacenti non sono necessariamente condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni (cfr. Sez. 6, 13/10/2010, n. 40163, C.A. e altro), si osserva che la prova del vincolo permanente tra i consociati, nascente dall'accordo associativo, può anche essere data per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso, la loro ripetitività e le loro specifiche modalità esecutive (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 7/2/2007, n. 25471; Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, Rv. 255312; Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610). La prova dello svolgimento di un'attività continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta, pertanto, anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime 59persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Rv. 281138). In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito che, qualora gli elementi raccolti a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299; Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251), potendosi ritenere raggiunta la prova dell'attività di cessione e acquisto di sostanze droganti quando gli esiti dei disposti servizi di intercettazione delle conversazioni abbiano messo in luce, rapporti che coinvolgono le medesime persone, omogenei nei loro scopi e modalità di svolgimento, nonché avvinti tra loro da continuità cronologica. Ciò non esclude, tuttavia, che, la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 14.1.2008, n. 6867, P.). E invero la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va pur sempre desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente puntuale e rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, con particolare riferimento alla prova della volontà del singolo di partecipare alla associazione (cfr. Sez. 5, 24/09/1997, n. 9457, C. e altro; Sez. 6, 23/01/1997, n. 5970, R.). 3.1.5. In conclusione può dunque, affermarsi, che nel caso di associazione a delinquere finalizzata al commercio illecito di sostanze stupefacenti, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati associativi, secondo cui l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato fine, purché sia dimostrato che il ruolo 60svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (cfr. Sez. 1, 20.1.2010, n. 6308, Rv. 246115 Sez. 3, 16.10.2008, n. 43822, Rv. 241628; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). Il vincolo associativo, naturalmente, può unire tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata, di una delle condotte criminose previste dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ne consegue che l'associazione in parola è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Sez. 6, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, in particolare, può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (cfr., per tutte, Sez. 6, 11.2.2008, n. 20069, 0. ed altro). Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450, secondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di 61un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso). Va, infine, chiarito che, la commissione di più reati fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (cfr. Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838). 3.1.6. La fattispecie di cui agli artt. 73, comma quinto, e 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Sempre in via generale, occorre soffermarsi brevemente su due questioni poste in diversi dei ricorsi esaminati: i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché della meno grave fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3.1.6.1. Con particolare riferimento al primo profilo, come è noto, la giurisprudenza di questa Corte in passato ebbe modo di affermare che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. Tale principio, pur nella mutata natura giuridica della citata previsione normativa, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, essendosi affermato, in continuità con il precedente arresto, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (cfr. Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076). In questa prospettiva è stato opportunamente chiarito che in tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva della offensività della condotta, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50305 del 20/07/2018, Rv. 274001). 62Ne consegue che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina: cfr. Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, Rv. 278615). Decisiva, ai fini della valutazione che sul punto deve compiere il giudice di merito, è l'esatta comprensione del contesto in cui viene svolta l'attività di illecito commercio della sostanza stupefacente, dovendosi escludere il riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: 1) nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (cfr. Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023 Rv. 285997); 2) allorquando, anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi (quali l'accertata fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente), alla individuazione di un significativo dato ponderale (cfr. Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391); 3) ogniqualvolta si esuli dall'ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149). 3.1.6.2. Con riferimento, invece, all'altro tema in precedenza indicato, appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098). 633.2. L'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.2.1. Con particolare riferimento al reato associativo, di cui sono chiamati a rispondere diversi degli attuali ricorrenti, va preliminarmente osservato che la sussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416-bis, co. 1, cod. pen.) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416-bis, co. 2, cod. pen.), prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo [OSCURATO:PERSONA], la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Sez. 1, 1.7.1987, n. 9859, Rv. 176676; Sez. 1, 21.10.1986, n. 6330, Rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso, limita al piano probatorio la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo (cfr. Sez. 2, 13.7.1999, Amaro; Sez. 5, 14.9.1991, Monaco; Sez. 6, 23.11.2004, Tahiri). Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato ex art. 416-bis, cod. pen., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo; sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416-bis, cod. pen., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale del terzo comma dell'art. 416- bis, cod. pen., possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 416, cod. pen. anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Sez. 1, 10.2.1992, n. 3223, Rv. 189665; Sez. 1, 1.4.1992, n. 6784, Rv. 190539). 3.2.2. Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, per cui qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è 64costitutiva della materialità del fatto (cfr. Sez. 1, 27.1.1986, Scala), che la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso può configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, costituenti, al tempo stesso, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere. La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può, tuttavia, esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo, invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa (cfr. Sez. 2, 21.12.2004, n. 2350, Rv. 230718). Può, dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore", rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Sez. V, 21.11.2003, n. 6101, rv. 228058) Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del [OSCURATO:PERSONA], che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis, c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] nella sua più autorevole espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Precisa, inoltre, la Corte, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, 65esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Sez. U., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Sez. Il 11.12.2007, n. 1470, Rv. 238839). In questo solco interpretativo si inseriscono più recenti decisioni, in cui si è evidenziato come, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia". Non è, pertanto, necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, precisandosi che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale (cfr. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122). Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, invero, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (cfr. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897). Se ciò è vero, è, tuttavia, altrettanto vero che il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., pur nella sua peculiarità, resta pur sempre un reato associativo, trovando, pertanto applicazione anche in relazione a tale fattispecie, il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel 66programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126). Va, infine, segnalato un recente arresto delle Sezioni Unite, in cui si è ribadito il principio, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, giungendo ad affermare che anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (cfr. Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889). In questa prospettiva, si è ulteriormente precisato che l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). Va del pari ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni. (cfr. Sez. 2, n. 35185 del 21.09.2020, Rv. 280458, Sez. 2, n. 34147 del 30.04.2015, Rv. 264625). 8.2. Un altro punto sul quale occorre soffermarsi in via generale riguarda la funzione di promozione, direzione e organizzazione del sodalizio mafioso di cui al capo 1), contestata nell'editto accusatorio agli imputati [OSCURATO:PERSONA], cl. '89; [OSCURATO:PERSONA], cl. '72; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 67Al riguardo va ribadito l'ormai consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale l'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa (cfr., ex plurimis, da ultima Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, Rv. 287446 - 01). Un altro punto sul quale occorre soffermarsi in via generale riguarda la funzione di promozione, direzione e organizzazione del sodalizio mafioso di cui al capo 1), contestata nell'editto accusatorio agli imputati [OSCURATO:PERSONA], cl. '89; [OSCURATO:PERSONA], cl. '72; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'interpretazione giurisprudenziale nel corso degli anni ha avvertito la necessità di operare una distinzione tra le diverse e più gravi forme di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso contemplate dall'art. 416 bis, co. 2, cod. pen., che le accomuna dal punto di vista del trattamento sanzionatorio. In particolare, si è affermato che: 1) nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella fattispecie, sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. a carico dell'indagato che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di lavori edili ed attività di "movimento terra"). (cfr. Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 - 01); 2) in tema di associazione di tipo mafioso, la qualità di organizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nell'ambito del sodalizio, una branca o un settore dell'attività propria della compagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine (cfr. Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, Rv. 289232 - 01); 3) in tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale (cfr. Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, Rv. 284389 - 6804); 4) in tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, né l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 - 01). Può, in conclusione, affermarsi che l'art. 416 bis, co. 2, cod. pen., prevede tre forme di partecipazione qualificata all'associazione a delinquere di stampo mafioso, per integrare le quali si richiede un quid pluris rispetto alla semplice messa a disposizione del singolo, caratterizzate, pur nella diversità che ciascuna di esse assume nella vita concreta del sodalizio, dall'esercizio di poteri decisionali, di coordinamento delle attività illecite o di rappresentanza verso l'esterno della compagine mafiosa, che implica il riconoscimento di un apprezzabile grado di autonomia da parte di chi ne è investito, quale che sia la dimensione, rigidamente verticale ovvero duttilmente orizzontale, in cui si articola la struttura organizzativa dell'associazione. 3.3. L'associazione armata. Un'altra questione prospettata attiene alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 416-bis, co. 4, cod. pen., dell'essere l'associazione armata. Anche in questo caso, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità consente di affermare alcuni principi, dai quali il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di doversi discostare. Come affermato, in particolare, da un recente e condivisibile arresto, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "cosa nostra"), per la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio: cfr. Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Rv. 284761, nonché, nello stesso senso, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908). 4. L'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. 694.1. Inquadramento generale. 4.1.1. In riferimento al reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., ritenuto - in luogo dell'originaria contestazione di associazione mafiosa - al capo1), vanno premesse le coordinate ermeneutiche elaborate da questa Corte, alle quali saranno misurate le comuni censure dei ricorrenti, incentrate sulla contestazione degli elementi costitutivi della fattispecie così riqualificata. Al riguardo, va preliminarmente osservato che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva, idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche successivamente alla commissione dei singoli reati; il che vale a dire come alla categoria dei delitti associativi resti estraneo il modello del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultimo il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01). In altri termini, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato va individuato nella stabilità dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati: mentre nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso; elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01), ben potendo, tuttavia, la "societas sceleris" essere progettata per operare anche per un tempo determinato (Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108 - 01) e per la sola realizzazione di delitti-fine di un medesimo tipo o natura, in quanto essa non attiene necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati, bensì al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi degli illeciti, integranti eventualmente anche la "Ì(:: violazione di un'unica norma incriminatrice (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 - 02). 704.1.2. Pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, al giudice è consentito dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01), ma è altresì vero che la prova dell'esistenza dell'associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità dei reati-fine, lì dove a questi abbiano partecipato esclusivamente alcuni dei presunti associati, senza che tali reati siano rappresentativi di un programma delittuoso comune e che vi sia quanto meno la consapevole connivenza degli altri sodali (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370 - 01). Va, infine, ribadito che la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 03). 4.2. La qualificazione del capo 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen.: il principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4.2.1. Altro tema ricorrente nelle censure degli imputati (secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; terzo motivo del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) investe la qualificazione giuridica assegnata dal giudice di primo grado ai fatti sub 1), originariamente contestati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e riqualificati, invece, nel delitto di associazione per delinquere "comune", all'esito della ritenuta mancata dimostrazione dell'impiego del metodo mafioso, della finalizzazione dell'attività di illecita locupletazione in danno di A.G.E.A. al sostegno del "gruppo dei batanesi"e della condizione di assoggettamento e di omertà; elementi ritenuti, in tesi d'accusa, e risultati, invece, non provati all'esito dell'istruttoria dibattimentale. In via generale, i rapporti tra l'art. 416 cod. pen. e l'art. 416-bis cod. pen. siatteggiano in termini di specialità (art. 15 cod. pen.), poiché la seconda fattispecie, ferma la comune matrice associativa, postula l'ulteriore connotazione dell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà. Ne deriva che, quando il fatto associativo sia integralmente sussumibile nell'art. 416-bis cod. pen., la contestazione ex art. 416 cod. pen. resta assorbita, non essendo consentita una duplicazione sanzionatoria in presenza della medesimezza del fatto; 71laddove, invece, difetti la dimostrazione del metodo mafioso, la condotta può essere ascritta - ricorrendone gli elementi costitutivi - al paradigma dell'art. 416 cod. pen. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità (V. amplius § 3) ha rimarcato, nel delineare la fisionomia della partecipazione al sodalizio mafioso, la necessità di un accertamento effettivo dei requisiti qualificanti della fattispecie, e segnatamente del metodo mafioso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Il concorso tra i due delitti è, infine, configurabile solo in presenza di sodalizi diversi e autonomi per struttura, compagine e programma, non essendo sufficiente che un segmento operativo sia meramente strumentale ad un unico organismo associativo (ex multis Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, dep. 2024, Tegano, Rv. 286005 - 01; Sez. 6, n. 11356 del 08/11/2017, dep. 2018, Ardente, Rv. 272524 - 01, nel solco dei principi affermati da Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 - 01). Con orientamento autorevolmente sostenuto, e conformemente applicato, questa Corte ha ritenuto come non violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione. Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dai momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, PG. in proc. Rugolino, Rv. 289571 - 01); il che rende ragione dell'applicazione dello stesso principio anche quando non si tratti di distinte modalità della partecipazione criminosa, bensì di fatti in rapporto di continenza, tali da condividere un nucleo comune e distinguersi, invece, per elementi specializzanti, come accade nel raffronto tra i delitti di associazione per delinquere comune ed associazione qualificata ex art. 416-bis cod. pen. La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, invero, ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. 724.2.2. I ricorrenti denunciano, con diverse accentuazioni, la lesione del diritto di difesa discendente dall'operata qualificazione, assumendo che essa avrebbe determinato un'immutazione del fatto e precluso alternative iniziative defensionali, sul presupposto che il discrimen tra le due fattispecie risieda nel quid pluris del metodo mafioso. Va, al riguardo, in primis rilevato come la trama delle censure richiamate in premessa rende ragione del pieno dispiegarsi del contraddittorio sull'originaria contestazione, sul nucleo essenziale della fattispecie associativa e sulla invocata qualificazione, in termini di concorso nel reato continuato, in tal guisa rendendo evidente come gli elementi dell'organizzazione stabile e dell' "affectio societatís" siano rimasti al centro del dibattito processuale, alimentati dalle contrapposte deduzioni delle parti. Alcuno dei ricorrenti ha, inoltre, anche solo enunciato quale vulnus alle prerogative difensive avrebbe determinato, in concreto, siffatta qualificazione dei fatti, ponendo le doglianze nell'alveo della aspecificità. La sentenza di primo grado dà, invero, atto di un'analisi specifica e circostanziata dell'operata qualificazione, cogliendo i rilievi difensivi svolti nel dibattimento, in tal modo manifestando che il contraddittorio sulle opzioni definitorie del fatto si è articolato in tutte le sue declinazioni, rendendo ragione di come la qualificazione giuridica assegnata sia stata non solo prevedibile, ma, anzi, prospettata dagli stessi ricorrenti, che hanno, peraltro, ampiamente argomentato riguardo il discrimen — con questione riproposta in questa sede (V. primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui analisi si rimanda) - che traccia la linea di demarcazione tra il reato associativo ed il concorso nel reato continuato. Ne discende che alcuna immutazione imprevedibile è dato riscontrare tra i fatti contestati e quelli per cui è intervenuta condanna. Per altro verso, la specificità per addizione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contiene, al suo interno, tutti gli elementi identitari del delitto associativo comune che, pertanto, non può ritenersi estraneo al tema di prova delineato dall'originaria formulazione dell'imputazione. Ne consegue che alcuna lesione del diritto di difesa può, anche in astratto, prospettarsi allorchè, a fronte della contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice sussuma il fatto in concreto accertato nell'ipotesi base prevista e punita dall'art. 416 cod. pen. 4.3. La qualificazione del capo 1) ai sensi dell'art. 416 cod. pen.: limiti e condizioni. 4.3.1. I ricorrenti (terzo motivo del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e correlato motivo nuovo) pongono l'ulteriore questione della legittimità della stessa qualificazione giuridica operata dal giudice, anche in 73presenza dell'identità del substrato fattuale, denunciandone l'inammissibilità secondo il quadro delle garanzie delineato dal diritto dell'unione europea, chiedendo che sia posta la questione pregiudiziale sull'art. 521 cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente e, in subordine, la devoluzione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della medesima norma. 4.3.2. L'art. 521 cod. proc. pen., nel dare attuazione al principio della correlazione tra accusa e sentenza, consente al giudice di attribuire al fatto, anche d'ufficio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (comma 1); quando, invece, il fatto risulti diverso da come descritto nell'imputazione originaria, ovvero da come modificato ai sensi degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve disporre, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero (comma 2). La disposizione, tradizionalmente ricondotta al canone iura novit curia, non è stata incisa, nel suo impianto, dalla riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: il legislatore è intervenuto, in modo significativo, sulla disciplina delle contestazioni suppletive e sulle correlate garanzie, ma non ha modificato la norma cardine che governa, in sentenza, l'alternativa tra diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto e diversità del fatto. Ne consegue che, ove la modifica incida sul dato storico (e cioè sul fatto in senso naturalistico), l'imputato dispone di rimedi espressi (termine a difesa, richieste istruttorie, accesso ai riti alternativi e, nei casi previsti, regressione del procedimento mediante restituzione degli atti al pubblico ministero); viceversa, quando la questione attenga alla sussunzione giuridica del medesimo fatto, la diversa qualificazione può essere attribuita anche con la decisione, salva la possibilità di dedurre sul punto e di contestarla con i mezzi di impugnazione, ferma la necessità di assicurare il contraddittorio ove la riqualificazione sia prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità. 4.3.3. La Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la ragionevolezza, rispetto al diritto di difesa, del modello così delineato, ha ribadito la disomogeneità tra mutamento del fatto (quale dato storico-naturalistico) e mutamento della sua qualificazione giuridica. In particolare, il mutamento del dato storico, legato alle risultanze probatorie, non consente di ritenerne prevedibile lo sviluppo perché l'imputato possa modulare le proprie scelte processuali; diversa è, invece, la sussunzione del fatto, rimasto immutato, sub specie iuris, rispetto alla quale l'imputato può interloquire sul nucleo ontologico contestato, nell'esercizio del diritto di difesa (Corte cost., sent. n. 98 del 2021). 4.3.4. [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto ferma siffatta impostazione pur a fronte del consolidato indirizzo della Corte EDU, che, valorizzando l'art. 6, § 1 e § 3, lett. a) e b), 74della Convenzione Europea dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, tende ad accomunare, sotto il profilo delle garanzie difensive, la riqualificazione giuridica del fatto alle modifiche in fatto dell'imputazione. Secondo i giudici di Strasburgo, il diritto dell'accusato ad essere informato dell'accusa implica la conoscenza non solo dei fatti materiali, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica attribuita; ne consegue che, quando il giudice interno disponga del potere di riqualificare il fatto, deve assicurare all'imputato un'opportunità concreta ed effettiva di difendersi sul punto (Corte EDU, Drassich c. Italia, ric. n. 25575/04, 11.12.2007). Nondimeno, l'approccio casistico della Corte EDU, orientato a verificare l'equità complessiva del procedimento in concreto, ha consentito alla giurisprudenza interna di ritenere, in determinate ipotesi, che la tutela possa risultare assicurata anche attraverso le impugnazioni, ove non sia dimostrata una specifica compromissione delle prerogative difensive. Anche con riguardo alla possibilità di accesso postumo ai riti alternativi a seguito di riqualificazione giuridica, la Corte EDU non ha enunciato una regola generale, limitandosi a valutazioni riferite alle specifiche vicende devolute al suo esame. In tale solco si colloca anche la giurisprudenza interna che, con riferimento alla sola diversa qualificazione del fatto, immutato nella sua dimensione storica, ha escluso l'esistenza di un diritto alla rimessione in termini per l'accesso ai riti alternativi, in assenza di una specifica previsione normativa (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga, Rv. 282435 — 01). 4.3.5. La Corte di giustizia ha, a sua volta, affermato che l'art. 6, § 4, della direttiva 2012/13/UE e l'art. 48 CDFUE non impongono che, in caso di sola riqualificazione giuridica, debba essere riconosciuta all'imputato la possibilità di chiedere l'applicazione di una pena su richiesta alle stesse condizioni previste per le modifiche in fatto (CGUE, Moro, C-646/17, 13.6.2019). La sentenza della Corte di giustizia 9 novembre 2023, BK (causa C-175/22), invocata dal ricorrente, ha affrontato il tema dell'obbligo di informare l'imputato della diversa qualificazione giuridica che il giudice intenda attribuire ai fatti, alla luce dell'art. 6, §. 4, della direttiva 2012/13/UE, enunciando il principio secondo cui la comunicazione della riqualificazione deve intervenire in un momento in cui l'imputato abbia ancora la possibilità di interloquire in modo effettivo, prima della deliberazione, non essendo la prevedibilità della diversa sussunzione criterio idoneo a surrogare la garanzia dell'informazione tempestiva. La Corte di giustizia ha chiarito che l'art. 6, §. 4, cit., osta ad una prassi nazionale che consenta al giudice di merito di adottare una qualificazione giuridica diversa da quella 75originariamente contestata senza informare tempestivamente l'imputato - o il difensore - della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni tali da consentire la predisposizione efficace della difesa e l'esercizio concreto dei diritti difensivi. La Corte ha precisato, altresì, che la garanzia opera anche quando la nuova qualificazione non introduca elementi costitutivi "nuovi" rispetto al reato originariamente contestato e anche quando non comporti l'applicazione di una pena più severa, essendo la misura della pena estranea al tema dell'effettività del contraddittorio. Alla luce di tali coordinate, la questione di conformità dell'art. 521 cod. proc. pen. al diritto dell'Unione può essere affrontata, in astratto, mediante: - l'interpretazione conforme, nei limiti del dato testuale e del diritto vivente; - il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia; - l'incidente di costituzionalità ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost., secondo l'impostazione inaugurata da Corte cost. n. 269/2017; - la disapplicazione della norma interna contrastante, ove ne ricorrano i presupposti e in presenza di una disposizione eurounitaria dotata di efficacia diretta, nel rispetto del principio di primato. In ogni caso, il ricorso a siffatti strumenti presuppone la rilevanza della questione nel giudizio e la non manifesta infondatezza della prospettazione, da apprezzarsi alla luce della concreta incidenza della riqualificazione sul contraddittorio e sulle facoltà difensive esercitabili nel processo. 4.3.6. Ora, se è vero che il dictum in rassegna, nel valorizzare l'informazione tempestiva anche in caso di mera riqualificazione, va riguardato in relazione all'assetto interno che distingue, ai fini delle garanzie, tra modifiche in facto dell'imputazione e diversa qualificazione in iure, nondimeno va rilevato come la stessa Corte di giustizia abbia ribadito che spetta agli Stati membri determinare le modalità procedurali di attuazione dell'obbligo informativo, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Ne discende che la sentenza BK non impone, in via automatica, un'unica tecnica di adeguamento del diritto interno, né consente di prescindere dal perimetro applicativo delle norme processuali nazionali; essa richiede, piuttosto, che l'ordinamento assicuri, in concreto, un contraddittorio effettivo sulla diversa qualificazione, prima della decisione, con gli strumenti previsti dal diritto nazionale. La sentenza BK si colloca, peraltro, in un quadro eurounitario nel quale la Corte di giustizia, nella precedente causa Moro, aveva adottato un approccio maggiormente aderente alla logica dell'armonizzazione "minima", anche attraverso richiami alla giurisprudenza della Corte EDU (CGUE, Moro, C-646/17, 13.6.2019). La diversa impostazione seguita in BK - che accentua l'esigenza di una regola chiara e uniforme, funzionale al rafforzamento della fiducia reciproca - segna, dunque, 76un'evoluzione interpretativa, ma non trasforma ipso facto ogni profilo di disciplina interna della riqualificazione in un caso di disapplicazione automatica; resta, infatti, rimesso al giudice nazionale il compito di verificare, nel caso concreto, l'incidenza della riqualificazione sul dispiegarsi delle prerogative difensive e le modalità con cui l'ordinamento interno ha assicurato un effettivo contraddittorio. 4.3.7. Come già rilevato, nel caso all'odierno vaglio anche sotto tale prospettiva le censure dei ricorrenti sono infondate, poiché la qualificazione giuridica del capo 1) si rivela non solo prevedibile (in tal senso deve richiamarsi l'orientamento ampiamente consolidato: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278143 - 01), ma del tutto allineata alle stesse eccezioni difensive svolte sin dal primo grado e ribadite con l'impugnazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 27320 - 01). Deve, peraltro, sul punto meglio precisarsi che siffatta dialettica processuale deve ritenersi sufficiente soprattutto alla luce dell'omessa prospettazione di alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi introducendo mezzi di prova, in quanto le deduzioni sono formulate sotto il profilo giuridico o, comunque, concernono la ricostruzione operata, ma i senza che sia stata prospettata la concreta possibilità di addurre elementi di prova idonei atti a smentire la legittimità della riqualificazione. In tal senso, non può che richiamarsi quanto osservato dalla Corte EDU, allorché, dovendo esaminare la correttezza della riqualificazione operata nel caso Drassich da parte di questa Corte di cassazione dopo la riapertura del giudizio alla luce della precedente sentenza, ha escluso qualsivoglia vulnus difensivo, rilevando come «non risulta neppure che la difesa del ricorrente avesse chiesto in un determinato momento la riapertura dell'istruzione al fine di ottenere nuove prove a discarico» (cfr. Corte EDU, 22/02/2018, Drassich, cit.). Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che il giudizio della Corte territoriale si sottragga alle censure formulate in punto di riqualificazione, in quanto è stato dato conto (ff.gg. 1093 sent. primo grado) della dialettica processuale nel cui ambito l'attribuzione ai fatti del diverso nomen iuris è stata operata. 5. La qualificazione giuridica dei reati in danno dell'Unione Europea. 5.1. Contestata nei ricorsi (sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) è la qualificazione giuridica dei fatti relativi alle indebite percezioni delle sovvenzioni A.G.E.A., di cui si lamenta la sussunzione nell'alveo dell'art. 640-bis cod. 77pen. rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen. Il tema impone di tracciare le coordinate ermeneutiche elaborate sui rapporti tra le predette norme incriminatrici. 5.1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Rv. 287649 - 01) hanno ulteriormente precisato l'ambito di applicazione delle fattispecie in comparazione, richiamando i principi progressivamente delineati dalla Corte costituzionale e dal diritto vivente. Con l'ordinanza n. 95 del 8 marzo 2004, la Corte costituzionale ha affermato il carattere sussidiario e residuale del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche rispetto all'affine fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-bis cod. pen., ponendo in rilievo come, alla luce della finalità generale del provvedimento legislativo che ha introdotto la nuova fattispecie e del dato normativo, «assolutamente inequivoco», rappresentato dalla clausola di salvezza dell'art. 640-bis cod. pen., la norma introdotta nell'art. 316-ter cod. pen. assicuri una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella offerta agli stessi interessi tutelati dalla prima disposizione, "coprendo" in particolare gli eventuali "margini di scostamento" - per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Con la richiamata decisione, inoltre, è stato rimesso al compito interpretativo del giudice ordinario l'accertamento, in concreto, del se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie dell'art. 316-ter cod. pen., integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis cod. pen., dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest'ultima. 5.1.2. Siffatta prospettiva interpretativa si muove in linea di continuità con le sentenze delle Sezioni Unite Carchivi e Pizzuto che proprio dalle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale hanno preso le mosse per chiarire il contenuto del precetto normativo e la portata applicativa delle fattispecie in esame, delimitandone il rapporto con altre figure di reato. Con la prima delle richiamate decisioni (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01) è stato risolto il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sulla qualificazione giuridica della condotta di indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. Muovendo dal rilievo che il discrimen tra la fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può essere tracciato in ragione della natura delle erogazioni, poiché entrambi i reati sono destinati a reprimere la percezione indebita dei contributi e risultano applicabili, in quanto 78tali, anche ad erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali, come i contributi assistenziali, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 316-ter cit. e non quello di cui all'art. 640-bis cit. «l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237». Sotto tale profilo, in particolare, le Sezioni Unite hanno valorizzato il rapporto di sussidiarietà già evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata ordinanza n. 95 del 2004, facendo rientrare nella sfera dell'art. 316-ter cit. «...solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore». Fermi, dunque, i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, «l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. si riduce [...] a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ne consegue che il residuale e meno grave delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa, dovendosi pertanto ritenere assorbiti «...i delitti di falso ideologico previsto dall'art. 483 cod. pen. e di uso di atto falso previsto dall'art. 489 cod. pen., in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce elemento essenziale per la configurazione del fatto tipico dell'indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato». Con la successiva decisione, le Sezioni Unite hanno risolto l'ulteriore contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in ordine alla qualificazione giuridica della condotta di indebita fruizione dell'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario, conseguita mediante false dichiarazioni circa le condizioni di reddito indicate dalla legge (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104 - 01). In siffatto contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato la nozione di erogazione, stabilendo il principio secondo cui integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. «la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa». Nel ribadire quanto affermato dalla sentenza Carchivi sulla necessità di tener conto delle effettive modalità di svolgimento del procedimento che viene di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato come la truffa «va ravvisata solo ove l'ente erogante sia stato in concreto 'circuito' nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi» e che elementi significativi in tal senso possono trarsi sia dalla collocazione topografica della fattispecie di indebita 79percezione che dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica quanto nel testo della norma, «chiaramente evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata». L'ambito di applicazione dei principi affermati dalla sentenza Carchivi è stato ulteriormente arricchito dalla sentenza Pizzuto in relazione alla sfera di rilevanza dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, precisando che «nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità». Con la richiamata decisione, inoltre, questa Corte ha ribadito la necessità di interpretare la locuzione «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo» in senso non strettamente tecnico ed ancorato alla legislazione di settore, bensì attribuendole un'ampia estensione semantica, ritenuta congeniale al perseguimento delle finalità che avevano portato il legislatore ad introdurre nel sistema la fattispecie di reato in esame. Al riguardo, in particolare, la nozione di "contributo" è stata intesa «quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante», precisando che «tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro». Le Sezioni unite sono state nuovamente chiamate a confrontarsi con l'interferenza tra le due fattispecie in disamina. Rispondendo al quesito del «[S]e la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.», il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, all'udienza del 26 febbraio 2026 (come si legge nell'Informazione provvisoria diramata) che la condotta è sussunnibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.. Si tratta di decisioni che hanno risolto il concorso apparente di norme, in astratto convergenti verso la stessa fattispecie concreta, a differenza del concorso di reati che si configura, invece, nei rapporti tra il reato di malversazione ai danni dello Stato ed il delitto 80di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell'autonomia delle due fattispecie (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269667 - 01). 5.2. I principi delineati dalle Sezioni Unite hanno ricevuto una costante ed uniforme applicazione nella successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in riferimento alla condotta dell'addetto al centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, attraverso l'inserimento delle domande volte a ottenere gli aiuti per l'agricoltura dell'Unione europea, faccia ricevere indebitamente il contributo eurounitario, ritenuta sussumibile nella fattispecie incriminatrice prevista all'art. 640-bis cod. pen. in considerazione degli specifici oneri di controllo e di identificazione del produttore e di verifica dell'esistenza del titolo per la conduzione dell'azienda agricola, sul medesimo gravanti ai sensi dell'art.2 d. m. (MIPAAF) 27 marzo 2008 (Sez. 2, n. 6772 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287584 - 01). 5.2.1. Siffatta opzione ermeneutica valorizza il ruolo, la qualifica e le competenze del soggetto addetto al C.A.A. nell'inserimento delle domande volte ad ottenere gli aiuti comunitari per l'agricoltura, ricorrendo specifici "oneri di controllo, sussistenti in capo ai CM, di identificazione del produttore e dell'esistenza del titolo della conduzione dell'azienda agricola, di cui all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 (Mipaaf)" (Sez. 5, n. 47251 del 10/06/2019, Cambareri, non massimata). L'interpretazione dell'art. 2, comma 2, pone, invero, a carico dei C.A.A., per le attività previste dal comma 1, lettere a) e b), la responsabilità dell'identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, nonché della corretta immissione dei dati, del rispetto - per quanto di competenza - delle disposizioni comunitarie, oltre alla legittimazione ad accedere alle banche dati S.I.A.N. ([OSCURATO:PERSONA]) esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. In particolare, i requisiti formali, necessari per definire un'azienda agricola "in attività" e, dunque, per ritenerla legittimata a ricevere i contributi che qui interessano, di cui al D.M. n. 6513 del 2014, rimandano nel loro complesso ad un'attività in esercizio effettivo ed in essere al momento della domanda (si pensi al piano colturale, all'esistenza di determinate percentuali di produzione o, ancora, al requisito dell'iscrizione all'Inps, che presuppongono lo svolgimento di attività effettive ed in atto). 5.2.2. Valorizzando il medesimo dato normativo, questa Sezione (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, Roccazzella, Rv. 288432 - 01) ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei 81requisiti per ottenere i predetti contributi, nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro. Al riguardo, si è precisato come i "C.A.A." operino in funzione della convenzione stipulata con A.G.E.A., alla quale l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico, con la conseguenza per cui, nel momento in cui l'Agenzia trasferisce i propri poteri ai C.A.A., questi ultimi vengono, di fatto, a sostituirsi alla stessa e, pertanto, gli operatori abilitati rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). In siffatto contesto, la norma espressamente attributiva della fidefacienza è stata individuata nell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 10 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento». Ne discende come il controllo rimesso agli operatori dei "C.A.A." non sia solo di natura formale, atteso che l'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999, ha espressamente disposto che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati». 5.3. Nel quadro così delineato, le censure proposte dai ricorrenti sono manifestamente infondate, sia - per le ragioni dianzi esposte - in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, che all'affermazione di responsabilità. Le plurime fattispecie all'odierno vaglio sono state ricondotte entro l'alveo di una pianificazione unitaria, che ha avvinto in un'unica determinazione concorsuale l'ideazione e l'esecuzione di una serie di condotte fraudolente finalizzate all'erogazione di contributi eurounitari, in favore di identificati centri d'interesse e grazie all'infungibile contributo degli operatori C.A.A., attraverso la creazione di società fantasma, la cui apparente effettività è stata illusoriamente sostenuta dall'impiego di titoli fittizi, sovente precostituiti all'insaputa degli ignari proprietari dei fondi, strumentali all'esercizio delle attività d'impresa. 82In tale prospettiva, accolta dalla sentenza impugnata, gli operatori suddetti, nell'esercizio del pubblico servizio espletato, hanno chiaramente violato i doveri ai medesimi riferibili, attestando falsamente (con ciò dovendosi ritenere integrato con piena consapevolezza sia l'elemento oggettivo, che quello soggettivo, del delitto contestato) la presenza nei fascicoli degli atti prescritti, invece smentiti dagli accertamenti espletati. Siffatto corredo documentale, necessario a dare avvio al procedimento, destinato a concludersi con il pagamento delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, avrebbe dovuto essere, invero, sottoposto ad un'autonoma attività di accertamento da parte dei funzionari pubblici abilitati che, in base all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 188/2000 e all'art. 8 della convenzione tra l'AGEA e i C.A.A., avevano l'obbligo di accertare l'esistenza effettiva dei titoli di conduzione delle aziende. Invero, occorre osservare che, come già affermato in modo condivisibile da questa Corte, non è possibile sostenere che l'esistenza, nell'ambito di un procedimento amministrativo, di più fasi distinte tra loro, sia condizione di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta fraudolenta dell'agente ed il profitto illecito conseguito; né, ai fini della conclusiva affermazione della responsabilità, rileva la circostanza che il deceptus sia tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, e comunque abbia la possibilità di effettuarli utilmente: la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene, infatti, meno per il sol fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché, in siffatta situazione, la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01; Sez. 5, n. 17919 del 18/12/2017, dep. 2018, Guerrera, non massimata; Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Nei casi all'odierno vaglio, risulta come la Corte di appello abbia ricostruito compiutamente le plurime condotte poste in essere dagli imputati, collocandole nel generale quadro del delitto associativo ed evidenziando - di volta in volta - dati risolutivi quanto all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'effettiva operatività delle società istanti; alla disponibilità giuridica dei relativi fondi; all'erogazione delle somme richieste, così realizzandosi l'ingiusto profitto e il correlativo danno. Nel valorizzare la stabile e duratura compiacenza degli operatori alle iniziative poste in essere dagli imputati, la sentenza impugnata ha reputato - con motivazione non censurabile in questa sede - che non dispiegasse rilievo alcuno la estrinseca riconoscibilità o meno della fittizietà dei titoli, assumendo invece decisiva consistenza l'adozione di comportamenti assolutamente conseguenti per il raggiungimento 83dell'obiettivo, consistente nel trarre in inganno l'ente pagatore, così facendo apparire sussistenti le condizioni per l'erogazione delle provvidenze, nella consapevolezza della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio. Ne consegue all'evidenza come, in presenza di un compendio tanto significativo, considerato dalla Corte di appello con motivazione del tutto immune da illogicità, non possano trovare spazio le censure svolte con le impugnazioni di merito, invece evidentemente disattese dalla Corte territoriale, in assenza di qualsivoglia violazione di legge sul punto. Invero, la Corte di appello, nel ricostruire in modo articolato e puntuale la condotta dei ricorrenti, ha chiarito con motivazione del tutto congrua, come le condotte accertate non si fossero limitata al mero inserimento delle domande, ma avessero avuto una portata causale determinante, in modo decisivo, al fine di integrare il delitto contestato. In conclusione - e salvo quanto si dirà in riferimento ai singoli ricorsi - si deve osservare come sia manifestamente infondata, e superata dalle considerazioni della Corte di appello, la ricorrente doglianza secondo la quale il controllo rimesso sarebbe stato solo di natura formale, con la conseguenza che l'operatore C.A.A. non sarebbe stato tenuto a verificare le veridicità della documentazione prodotta dai richiedenti. In senso contrario depone, senza incertezze, la lettera della norma istitutiva dei Centri di [OSCURATO:PERSONA] già sopra richiamata, in quanto l'art. 3-bis, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 1990, espressamente dispone che: per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del S.I.A.N., esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. 5.4. In riferimento, infine, alla natura del reato, va nuovamente qui richiamata Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (n. 11969 del 2024, dep. 2025, Rv. 287649 - 02, cit.) che ha opportunamente distinto i casi in cui il diritto alle agevolazioni previste sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, che configura un reato unitario a consumazione prolungata, quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, dai casi in cui ogni erogazione postuli autonome condotte decipienti, a consumazione istantanea. A siffatta indicazione andrà, di volta in volta, parametrato il computo della prescrizione dei reati. 6. La sospensione del dibattimento e della prescrizione. 846.1. Secondo le comuni linee di censura dei ricorrenti (primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), le conformi sentenze di merito avrebbero esteso la sospensione dei termini di prescrizione, conseguente alla sospensione del decorso temporale dei termini custodiali relativi agli imputati detenuti, nei confronti di tutti i coimputati, fuori dei casi previsti dalla legge. Siffatta statuizione è stata impugnata in questa sede sia in relazione alla motivazione resa, che all'applicazione delle norme - sostanziali e processuali - coinvolte. 6.1.1. Quanto al dedotto vizio della motivazione, va qui ribadito come, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01), con conseguente inammissibilità - in parte qua - delle questioni proposte secondo tale direttrice. 6.1.2. La questione è, de iure, infondata. 6.1.2.1. Per quanto di rilievo in questa sede, nel sistema delineato dall'art. 159 cod. pen., la sospensione del corso della prescrizione consegue, nei casi ivi previsti, all'operatività di una disposizione di legge che impone la sospensione dei termini di custodia cautelare: siffatta evenienza ricorre quando la sospensione sia disposta ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen., tanto nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), quanto in quella di cui al comma 2, connessa alla particolare complessità del dibattimento. In tali casi, l'evento processuale che determina la sospensione - e che si innesta su un unico processo, in quanto globalmente complesso - produce effetti oggettivi e non 85frazionabili tra le singole posizioni, atteso che la scansione procedimentale e i tempi del giudizio restano comuni, sicché non è consentito distinguere, ai fini dell'art. 159 cod. pen., tra imputati detenuti e imputati liberi, né tra reati collegati o meno ad una misura custod iale. Siffatta soluzione si impone, sol che si consideri l'intima connessione che caratterizza il processo cumulativo, quale che sia il nesso che avvince le plurime imputazioni confluite nel medesimo accertamento giurisdizionale. 6.1.2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la questione in relazione al procedimento soggettivamente cumulativo, in cui opera la connessione derivante dall'art. 110 cod. pen. Si è, in tal senso, affermato che la sospensione del corso della prescrizione opera, per il periodo considerato, nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, ancorché non sottoposti a misura custodiale, secondo il principio enunciato da Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220510, e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità richiamata, anche con specifico riguardo all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.: la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 04; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise ed altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino ed altri, Rv. 258967). E come pure precisato da questa Corte, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 304 comma 2, cod. proc. pen., ma con argomentazioni estensibili a quella prevista dal comma 1 lett. c) dello stesso articolo, la sospensione della prescrizione di cui trattasi opera per tutti i reati per cui si procede e per tutti gli imputati, a prescindere, pertanto dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665 - 01; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Rv. 258967). In particolare, il termine di prescrizione è sospeso ex art. 159, comma 1, cod. pen. in presenza di cause di sospensione della custodia cautelare che non comportino la sospensione del procedimento (ovvero, per la particolare complessità del dibattimento, 86oppure in pendenza dei termini per la redazione della sentenza) «solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di una custodia cautelare in corso di esecuzione» (in precedenza, nel medesimo senso si erano pronunciate Sez. 5, n. 12862 del 21.9.1999, Rv. 214889; Sez. 6, n. 13643 del 6.11.1998, Rv. 211964; Sez. 5, n. 12756 del 22.10.1998, Rv. 211963). E' noto al [OSCURATO:PERSONA] che Sez. I, n. 5950 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243351 (peraltro sulla base di una motivazione priva di riferimenti alle pur presupposte disposizioni del codice di rito in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare) ha del tutto escluso la possibilità di sospendere i termini di prescrizione in pendenza dei termini per il deposito dei motivi, poiché si tratterebbe di una causa di sospensione facoltativa e non prevista ex lege. Siffatta affermazione non può, tuttavia, essere condivisa, poiché l'art. 159, comma 1, cod. pen. prevede che «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (...)»; e detta disposizione di legge va, nel caso di specie, necessariamente individuata nell'art. 304, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., che riguarda la pendenza dei termini per la redazione della motivazione ex art. 544 cod. proc. pen., mentre soltanto la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è facoltativa (comma 1: «sono sospesi»; comma 2: «possono essere altresì sospesi»). 6.1.2.3. Nel quadro così delineato, i ricorrenti pongono la questione dell'estensione degli effetti sospensivi anche nei confronti degli imputati che, nell'unico procedimento cumulativo, non rispondano, a titolo di concorso, dello stesso reato per il quale il decorso dei termini di durata della custodia cautelare sia stata sospesa relativamente ad altra posizione. La questione non è fondata. Sez. 6, n. 15477 del 2014, cit., in motivazione (in diversa fattispecie, peraltro rientrante nell'ambito di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e quindi di sospensione facoltativa: ma il dato è stato espressamente ritenuto in motivazione - f. 87 SS. - ininfluente, e ciò sembra a fortiori rilevare anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.) ha affermato, con indirizzo che il [OSCURATO:PERSONA] condivide ed al quale intende dare continuità, che «la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse 87posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso» (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261557 - 01). Siffatte indicazioni, ad avviso di questo [OSCURATO:PERSONA], sono pienamente condivisibili Ed invero, le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare sono, salvo il caso di situazioni transitorie eccezionalmente disciplinate, solo quelle previste dall'art. 304 cod. proc. pen.: escludere, quindi, a priori, tali ipotesi dal novero delle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare rilevanti a norma dell'art. 159, primo comma, cod. pen. significherebbe di fatto vanificare il significato di questo inciso normativo. Nel caso di pendenza del termine per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado, a norma dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sospensione opera, peraltro, sulla base di una mera verifica della fissazione di un termine per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen: è perciò ragionevole concludere che, in questa ipotesi, la sospensione è «imposta da una particolare disposizione di legge». Identica conclusione deve essere accolta nel caso di sospensione dei termini per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato. Sul punto, si riportano le persuasive osservazioni di Sez. 6, n. 15477 del 2014, cit.: «L'efficacia della sospensione dei termini di custodia cautelare sul corso della prescrizione dei reati non è diversa nei tre casi disciplinati dal primo comma [dell'art. 304 cod. proc. pen.] e nel caso della particolare complessità del giudizio, disciplinato dal secondo comma [del medesimo articolo]. In particolare, nessuna differente conseguenza può derivare dall'utilizzazione della voce verbale "sono", del primo comma, e di quella "possono essere", del secondo comma. Concorrono a fondare la conclusione tre rilievi. Innanzitutto l'interpretazione letterale (che deve constatare come il "possono essere" è seguito da un "altresì" che collega immediatamente la previsione del secondo comma a quelle del primo, rendendo il caso del secondo comma il quarto di omogenea disciplina, e non un caso autonomo e diverso, come sarebbe stato ove l' "altresì" fosse stato un "invece", la diversa collocazione trovando spiegazione nelle differenti modalità di attivazione: d'ufficio, i primi tre casi, su richiesta del pubblico ministero il quarto). In secondo luogo, la constatazione sistematica dell'assoluta omogeneità dello strumento con il quale la sospensione va deliberata: un'ordinanza motivata impugnabile ex art. 310 cod. proc. pen. E proprio tale omogeneità di disciplina del/'iter introduce al terzo, e più rilevante, anche sostanzialmente assorbente rilievo, costituito dalla constatazione che in tutti e quattro i casi la sospensione opera dopo che vi è stato il riconoscimento motivato della sussistenza delle condizioni di fatto espressamente previste dal legislatore perché il fenomeno giuridico "sospensione dei termini di custodia cautelare" (dalle evidenti e 88delicate implicazioni di natura costituzionale) possa verificarsi, a quel punto operando anche (e tutt'altro che irrazionalmente) sul corso della prescrizione del reato». In altri termini, nessuno dei quattro casi prevede una libera discrezione del giudice nella scelta dei presupposti e nella deliberazione della sospensione. Sono preziose, sul punto, alcune delle argomentazioni di ordine sistematico svolte dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 1021/2002, Cremonese, cit. Nell'affrontare una parzialmente diversa prospettiva del tema sui rapporto tra sospensione dei termini di custodia cautelare e sospensione del corso della prescrizione, le Sezioni unite hanno, tuttavia, chiarito che il concetto di sospensione del procedimento "imposta dalla legge" va inteso nel senso di una valutazione giudiziale non discrezionale ma vincolata, e vincolata sulla base di una "particolare" disposizione di legge che espressamente la prevede. Non è, quindi, il giudice che decide discrezionalmente, a suo 'arbitrio' (inteso nel senso di libera selezione e riconoscimento dei presupposti contingenti della scelta, delle ragioni di opportunità); ma è il giudice che delibera se sussistono le condizioni cui la legge ha ricondotto l'operare del fenomeno della sospensione: e, ciò, con una valutazione soggetta ad impugnazione e, pertanto, con un rito 'dedicato' che garantisce il controllo del rispetto della sussunzione della fattispecie concreta nel modello astratto che il legislatore ha previsto, nella sua discrezionale ed alla stregua di una non palesemente irragionevole opzione dell'equilibrio più opportuno tra gli interessi individuali e collettivi che vengono in contatto. ( Le Sezioni unite evidenziano, poi, che non vi è automatismo tra l'assegnazione di un maggior termine per la redazione della sentenza e la sospensione del corso della prescrizione: il punto si manifesta determinante per disattendere la tesi della diversità ontologica tra le cause di sospensione previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen. La sospensione del corso della prescrizione, infatti, non si verifica, pur se il maggior termine è assegnato, se non interviene anche una specifica deliberazione, con apposita ordinanza (ciò in conformità al secondo principio di diritto enunciato nella sentenza 1021/2002); il che, appunto, ulteriormente priva di rilievo dirimente il richiamo alla locuzione "imposta per legge" (contenuta nell'art. 159 cod. pen.) quale discriminante delle fattispecie disciplinate nel primo e nel secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen. Nessun automatismo, dunque, anche per le cause previste dal primo comma, ma pure per esse è sempre necessaria una deliberazione specifica del giudice che, con ordinanza impugnabile ex art. 310 cod. proc. pen., attesti che sussistono le condizioni di legge per procedere alla sospensione e che le stesse sono rilevanti nel caso concreto. 89Resta, allora, da precisare che la sospensione del termine di prescrizione del reato non opera solo nei confronti degli imputati per i quali è disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, poiché essa, in forza di quanto previsto dall'art. 161, primo comma, cod. pen., ha «effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato», senza ulteriori distinzioni. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione, pur quando sia determinata dalla sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di alcuni soltanto degli imputati di un reato, si estende necessariamente non solo agli altri concorrenti nel medesimo fatto illecito, anche se non sottoposti a misura custodiale a causa dello stesso, ma anche agli imputati che siano, a diverso titolo, simultaneamente giudicati. Siffatta soluzione, imposta dalla lettera della legge (art. 161, primo comma, cod. pen.: «effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato») e dalla ratio che siffatta estensione degli effetti sottende nel simultaneus processus, non si presta a frizioni rispetto al principio di ragionevolezza, potendo l'imputato che non intenda subire il predetto effetto estensivo attuare specifici strumenti di tutela, chiedendo la separazione della propria posizione processuale o rappresentando il proprio interesse all'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. dell'ordinanza che dispone la sospensione dei termini di durata della misura cautelare, nella misura in cui ne subisca gli effetti sospensivi; impugnazione che i ricorrenti non sottoposti a misura cautelare non deducono di aver azionato. Non può, pertanto, essere condivisa la comune prospettazione dei ricorrenti sul punto. 6.1.2.4. La natura, legale ed automatica, della sospensione della prescrizione derivata dissolve le censure relative sia ad un asserito vizio di ultrapetizione, che agli effetti del deposito anticipato della motivazione. Da un lato, va rilevato come alcuna disposizione rimetta all'iniziativa esclusiva del pubblico ministero l'attivazione della procedura incidentale sospensiva, che può, invece, essere senz'altro disposta ex officio dal giudice, titolare di ampi poteri cognitivi circa la complessità del giudizio o dei tempi necessari per il deposito della motivazione. Dall'altro, va rilevato come - una volta deliberata - la sospensione del decorso dei termini di durata della custodia cautelare e, conseguentemente, del decorso dei termini di prescrizione, resta disancorata dalle vicende che attengono alla misura cautelare (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268961 - 01 in fattispecie relativa alla revoca), così come dalla data in cui la motivazione è effettivamente depositata (Sez. U, n. 33217 del 25/05/2016, Cozzolino, Rv. 267354 - 01, che ha affermato il principio per cui «la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 90e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve»). Deve essere, pertanto, qui affermato che tra le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare imposte da una particolare disposizione di legge che sospendono, ex art. 159, comma 1, cod. pen., rientra anche la sospensione in pendenza del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 cod. proc. pen., nel caso di specie pari, nel complesso, a giorni 180 (essendo stato fissato, per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado, il termine di giorni 90). 7. Bis in idem La censura che lamenta la violazione dell'art. 649 cod. pen. è stata posta, con differenti accentuazioni, sia in riferimento al reato di incendio di cui al capo 136), che in relazione al delitto associativo sub 1). 7.1. La prima doglianza è fondata. 7.1.1. Con sentenza del 7 luglio 2025, irrevocabile l'8 settembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 423 cod. pen., così contestato: "perché, in concorso morale e materiale tra loro, dopo essersi recati presso un terreno agricolo sito in territorio di [OSCURATO:PERSONA], SS 417 - C. da Racinesi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed appiccando il fuoco all'interno dello stesso, cagionavano un incendio su cosa propria dal quale derivava pericolo per l'incolumità pubblica, attesa la vasta entità del fuoco e la sua rapida diffusività, con le fiamme che si erano sviluppate a ridosso di un capannone all'interno del terreno, e stavano già interessando parte dello stesso e dei beni ivi contenuti, nonché circa n. 50 di rotoballe di paglia. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Trattasi di fatto coincidente, nei suoi elementi identitari, con la fattispecie contestata al capo 136) della rubrica a sensi dell'art. 424 cod. pen., sicchè deve emettersi declaratoria di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. Invero, la verifica della preclusione derivante da precedente giudicato deve essere operata senza dare rilievo alla diversità del reato, intesa come diversa qualificazione giuridica della condotta (cd. idem legale), ma deve in concreto porsi il problema di verificare se i fatti storici oggetto della prima pronuncia siano gli stessi, nella loro consistenza empirica, rispetto alla regiudicanda, senza confondere la verifica dell'idem factum con il diverso piano della differenza strutturale ed astratta delle fattispecie penali prese in considerazione nei due distinti giudizi; e tanto poiché è irrilevante la diversità 91del titolo di reato, ponendosi su piani distinti l'indagine che deve essere compiuta ai fini della delimitazione della preclusione derivante dal giudicato e quella svolta, invece, per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta. Anche laddove le prove utilizzate fossero diverse ed ulteriori, per effetto di nuove acquisizioni probatorie, il problema si porrebbe sempre negli stessi termini, non essendo possibile superare la preclusione del giudicato rispetto agli stessi fatti storici sulla base delle sopravvenienze probatorie, che potrebbero essere utilizzate solo per la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile, e non già per superare una pronuncia liberatoria. 7.1.2. Siffatta impostazione trae fondamento dalla sentenza del 21 luglio 2016 n. 200, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la illegittimità dell'art. 649 cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, che escludeva la preclusione del giudicato nel caso di concorso formale di reati, ammettendo che un nuovo giudizio potesse essere celebrato sui medesimi fatti storici, anche soltanto per verificare se ne fosse corretto l'inquadramento giuridico in una diversa fattispecie. È stato, invero, chiarito in tale pronuncia che «sulla base della triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze». [OSCURATO:PERSONA] ha, perciò, ritenuto sussistente il contrasto tra l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta, invece, di procedere nuovamente quando il fatto storico sia il medesimo. Si è, quindi, preso atto di come il diritto vivente si ponesse in contrasto con la regola del giudicato di cui all'art. 4 citato, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui è ravvisabile il divieto di un secondo giudizio quando il fatto storico, considerato sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, sia il medesimo per il quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata (cfr. Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, Zolotoukhine v. Russia), a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti. 92Nella delineata prospettiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che l'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. proc. pen., per il quale 'V'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare - ha precisato la Corte Costituzionale - che, per i giudici di Strasburgo, la nnedesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Non v'è nessuna ragione logica - ha però precisato la Corte Costituzionale - per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, "all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente". Parimenti - ha proseguito la Corte Costituzionale - nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta: anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni siano in grado di mettere in discussione una sentenza - favorevole all'imputato - già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale imponga agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Al contrario - ha concluso la Corte Costituzionale - sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per i quali l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati, Rv 231799). Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. In tal modo, è assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di garanzia sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., senza compronnissione di altri principi di rilievo costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa - cui è chiamato il giudice investito del secondo 93giudizio - sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i singoli reati. Del resto, ad una valutazione sostanzialistica dell'idem factum questa Corte si è già conformata, affermando come ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502, N. 459 del 1997 Rv. 207729, N. 31446 del 2008 Rv. 240895, N. 4103 del 2013 Rv. 255078, N. 18376 del 2013 Rv. 255837, N. 32352 del 2014 Rv. 261937, N. 52215 del 2014 Rv. 261364, N. 19712 del 2015 Rv. 263543), al fine di presidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare. 7.1.3. Nel quadro così delineato, l'identità del fatto emerge, all'evidenza, dalla mera comparazione delle imputazioni, a nulla rilevando il diverso titolo di reato contestato nei diversi procedimenti. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti ai medesimi ascritti al capo 136) della rubrica, poiché improcedibili ex art. 649 cod. proc. pen. 7.2. Non colgono, invece, nel segno le censure svolte in riferimento al capo 1). 7.2.1. Ne bis in idem e reato permanente. 7.2.1.1. Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U. n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799-01, cit. impostazione definitivamente consacrata da Corte cost. n. 200 del 2016). In particolare, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, PG in proc. Laudani, Rv. 283371 - 01 in fattispecie relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già 94definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257992). Il reato permanente, quale quello di partecipazione alle fattispecie associative, è integrato dal protrarsi della condotta illecita, dalla quale discende l'offesa al bene protetto; il peculiare carattere del reato permanente evidenzia come la condotta non possa essere scomposta in ciascun singolo istante o frammento di essa, ma debba essere considerata in modo unitario. Il tema del rapporto tra bis in idem e reato permanente trova chiara sistematizzazione nella sentenza Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, che espone i passaggi argomentativi di seguito ripercorsi. Il reato permanente non consta di un'unica dimensione spaziotemporale, sicchè - nel caso della partecipazione ad associazione criminale - assume rilievo la concreta delimitazione temporale di tale partecipazione come configurata nell'imputazione, che definisce l'ambito del giudizio e, prima ancora, cristallizza il concreto esercizio dell'azione penale. Tuttavia, data la natura del fenomeno associativo, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall'imputazione. Nonostante l'unitarietà del reato permanente, deve allora escludersi che, in casi siffatti, si determini una preclusione anche in relazione a periodi non espressamente inclusi, assumendo invece rilievo la precisa definizione spazio-temporale della condotta partecipativa, giacché altrimenti si assicurerebbe l'impunità, a fronte di condotte ulteriormente protrattesi, anche oltre i fisiologici limiti di durata della fase di accertamento penale. In tale prospettiva, si è consolidato un orientamento favorevole alla formulazione di contestazioni aperte, cioè caratterizzate dalla compiuta descrizione della condotta partecipativa e dal riferimento al suo termine iniziale, ma senza indicazione di quello finale: in casi siffatti, senza necessità di ulteriori specificazioni, e peraltro senza che si determini un vulnus alle facoltà difensive, deve ritenersi ricompreso nell'accertamento anche il protrarsi della condotta illecita oltre il limite dell'originario esercizio dell'azione penale, avendosi riguardo al concreto divenire e al concreto sviluppo di quella condotta in epoca successiva (sul punto Sez. U. n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199170). In questo caso, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può essere unitariamente formulato anche in relazione al protrarsi del reato permanente, sempreché questo protrarsi venga concretamente accertato e non sia genericamente presunto (sul punto Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano, Rv. 267080). Il limite temporale "estremo" coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado, che interrompe la permanenza dell'unitario reato, ferma restando la possibilità di 95un nuovo autonomo accertamento avente ad oggetto il fatto nella sua dimensione temporale non inclusa già in quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (cfr. Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, 12 L, Rv. 263546; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514; Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278534). Siffatta impostazione - frutto di elaborazione giurisprudenziale, ma saldamente ancorata alla natura e struttura del reato permanente e ai limiti fisiologici dell'accertamento giudiziale - ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale (Corte cost. n. 53 del 2018), che ha ritenuto legittima la scomposizione, dovuta ad esigenze molteplici, dell'unitario reato in separati accertamenti connotati dalla non coincidenza del periodo preso in considerazione, e ha rilevato altresì la legittimità di una contestazione c.d. aperta, tale da consentire l'accertamento del protrarsi della condotta illecita fino alla sentenza di primo grado. 7.1.2.2. Ne bis in idem e contestazione aperta. Gli assunti difensivi muovono da una affermazione formulata in termini "assoluti": nel reato associativo a contestazione "aperta" la permanenza cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado. La tesi non può essere condivisa. Se è vero che la pronuncia della sentenza di primo grado costituisce il limite temporale "invalicabile" per la "chiusura" della contestazione aperta, tuttavia la verifica della cessazione della permanenza va effettuata in concreto, caso per caso. Anche nell'affrontare questo profilo, la citata sentenza Iazzetta (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018) si dimostra particolarmente lucida. La contestazione riflette un accadimento storicamente percepibile e accertabile e dunque, così come la condanna, non può che aver ad oggetto un fatto pregresso o tutt'al più coevo, non essendo concepibile un accertamento riferito a condotte future (in tal senso si richiama anche quanto rilevato da Corte cost. n. 53 del 2018, al punto 3 del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto»). Correlativamente, deve ritenersi che una contestazione aperta legittimi l'accertamento del protrarsi di una condotta permanente, entro il limite della sentenza di primo grado. Ma, al contempo, ciò non implica che la contestazione, in base all'iniziativa spettante al pubblico ministero non possa essere successivamente modificata attraverso 96la precisazione del termine finale, senza arrecare un vulnus alle facoltà difensive dell'imputato. 7.2. Il potere del pubblico ministero di "chiudere" la contestazione aperta. 7.2.1. Secondo l'opinione di gran lunga maggioritaria, condivisa da questo collegio: «La delimitazione del "tempus commissi delicti" del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso inizialmente contestato in forma "aperta", operata dal pubblico ministero in udienza, quale forma anticipata di interruzione giudiziale della permanenza, non integra una ritrattazione dell'azione penale, atteso che per tale deve intendersi solo l'iniziativa unilaterale del pubblico ministero volta ad eliminare elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione sottoposta al vaglio del giudice con l'esercizio dell'azione penale» (cfr. Sez. 1 n. 8759 del 25/10/2022, dep. 2013, Crea, Rv. 284212, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015; Sez. 5, n. 37850 del 03/04/2019, Crea, n.m.). In queste sentenze si osserva che: «è, invero, consentito al titolare della funzione d'accusa, operare scelte processuali funzionali a detto esercizio, esplicandosi in tal modo un potere-dovere che, nella fattispecie in esame, non ha inciso, violandolo, sul principio di irretrattabilità dell'azione penale di cui all'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. E' noto, infatti, che è inibito, al pubblico ministero, di procedere alla "riduzione" del fatto contestato ad ipotesi meno grave, in modo autonomo, mediante un'attività di mera correzione o di riqualificazione delle condotte. Ciò in quanto è precluso al rappresentante della pubblica accusa, nel corso del dibattimento, intervenire mediante una formale modificazione del capo di imputazione, formulato con il rinvio a giudizio, sostituendosi ad un potere proprio del giudice, riqualificando in modo autonomo l'imputazione (Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743 - 01; Sez. 2, n. 6905 del 11/11/2009, Rv. 246451; Sez. 4, n. 26653 del 22/04/2009, Pinna, Rv. 244505 - 01; Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Casagrande, precedenti tutti relativi a modifica dell'imputazione inerente all'esclusione di aggravanti contestate con l'originaria imputazione). Nella specie, tuttavia, aver precisato il dies ad quem di una condotta associativa, già contestata come permanente, senza formale modificazione dell'imputazione, che resta, per come circostanziata, la medesima nel senso sopra precisato, non integra la denunciata indebita "riduzione" del fatto, da parte del pubblico ministero». Solo di recente si è manifestata una diversa opinione a seguito della decisione con cui la Prima sezione con la sentenza n. 36330 del 01/06/2022, Crea, Rv. 283625 - 01 ha escluso che il pubblico ministero, una volta esercitata l'azione penale, possa delimitare il tempus commissi delictí del delitto associativo originariamente contestato in forma "aperta", in quanto ciò determina la sottrazione al vaglio del giudice di una porzione temporale dell'imputazione. 97La frattura, però, è stata immediatamente ricucita in forza del successivo intervento di Sez. 1 n. 8759 del 25/10/2022, dep. 2023, Crea, che ha ribadito l'orientamento maggioritario. A siffatte indicazioni ci si conformerà, nel prosieguo, nella delibazione dei motivi svolti riguardo la latitudine temporale del reato associativo sub 1) rispetto ai fatti, già irrevocabilmente giudicati, di cui sono stati chiamati a rispondere, in separati giudizi, alcuni dei ricorrenti. 8. Riforma della sentenza di assoluzione: rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e motivazione rafforzata. Plurime censure dei ricorrenti investono i capi per i quali gli imputati sono stati condannati dalla Corte di merito, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso le statuizioni liberatorie rese in primo grado. Al riguardo, si contesta tanto l'omessa riassunzione di prove dichiarative, che la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, imposta in ipotesi di overtuming sfavorevole. 8.1. Alla disamina delle censure - che saranno partitannente richiamate nella valutazione analitica dei relativi motivi di ricorso - va premesso come la Corte di merito abbia proceduto alla anzidetta riforma elaborando un'autonoma ratio decidendi, alla luce della quale ha reputato che la valutazione delle condotte illecite di truffa e falso in danno di A.G.E.A. non dovesse essere delibata al metro, prescelto dal giudice di primo grado, della riconoscibilità estrinseca del difetto delle condizioni di ammissione alle pubbliche provvidenze, bensì alla luce del quadro di collusioni complessivamente affiorato nell'istruttoria, reputando in tal guisa che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha selezionato le condotte secondo il principio evocato, fosse incorsa in un travisamento per omissione. Siffatta opzione decisoria sgombra, all'evidenza, il campo da qualsivoglia delibazione delle prove dichiarative, trovando applicazione il principio per cui «Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). La regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", che pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica, delinea una stretta correlazione, dinamica e strutturale, con le coesistenti garanzie proprie del processo penale: presunzione di innocenza dell'imputato, onere della prova a 98carico esclusivo dell'accusa, obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse. La stessa regola non viene, invece, in gioco nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa non si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante. Nel caso in esame, si verte proprio in tale ultima situazione, che - non involgendo la portata dimostrativa di prove dichiarative - rende ultroneo ogni rilievo mosso al riguardo. 8.2. Le ragioni del ribaltamento anzidette debbono essere riguardate anche in riferimento all'obbligo della motivazione rinforzata, che si impone per il giudice di appello in ogni caso di riforma della decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, PG in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, PG in proc. Nicastri, Rv. 287858). Sezioni Unite Troise (n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430-01) hanno evidenziato "asimmetria" della soglia probatoria richiesta dalle diverse regole di giudizio in relazione, rispettivamente, alla pronuncia liberatoria ed alla statuizione di condanna, affermando che: «[...] presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione [...]», correlandovi una diversa qualità della relativa motivazione. Come ormai può dirsi acquisito, a prescindere dalla previsione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., quando il giudice di appello deve rendere una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 2018, Rv. 272480, cit.; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). In siffatto contesto, "motivazione rafforzata" è quella dotata di una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità argomentativa possibile. 99Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta. Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma 100riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229). Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"). Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948). Nel quadro così delineato, la sentenza all'odierno vaglio ha esplicato una ratio decidendi senz'altro maggiormente persuasiva rispetto all'opzione esposta nella sentenza di primo grado. Come già rilevato, il Tribunale ha selezionato - sul punto del dolo di concorso - le condotte degli operatori C.A.A. alla stregua del parametro della riconoscibilità, o meno, della fittizietà della documentazione, prodotta dagli interessati, necessaria al buon esito delle istanze di ammissione agli aiuti; a siffatta argomentazione, la Corte d'appello ha apposto una diversa prospettiva, che ha valorizzato i consolidati rapporti correnti tra le 101parti; il numero - davvero imponente - delle pratiche trattate per conto di società riferibili ai medesimi centri d'interesse; la complessiva piattaforma probatoria che ha evidenziato, analiticamente, come gli operatori C.A.A. avessero scientemente abdicato a qualsivoglia controllo, ai medesimi demandato dalla legge, al fine di assicurare agli interessati il buon esito delle pratiche. In tal modo, alla valutazione meramente astratta esposta nella sentenza di primo grado, la Corte di merito ha opposto un incedere argomentativo che esprime senz'altro un grado di persuasività rafforzato, nella misura in cui colma - secondo cadenze non sindacabili in questa sede - la visione solo parziale e non completamente aderente al contesto, posta a fondamento della pronuncia liberatoria di primo grado. 9. Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio. 9.1. Con riferimento, infine, al versante sanzionatorio, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di attestarsi, rispetto alle doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull'esegesi secondo cui il giudice, quando nega il riconoscimento del benefico in parola, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, altri, Rv. 248244), giustificandosi, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali o della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 10. Le conclusioni della Corte. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in riferimento ai fatti che, alla data odierna, sono estinti per prescrizione, come analiticamente individuati nel prosieguo, con conseguente rinvio per nuovo esame per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine alle imputazioni superstiti e, per [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio sui residui capi. La medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio in riferimento ai fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato e, limitatamente al capo 136), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto. Sono, invece, infondati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '82), [OSCURATO:PERSONA] 102Destro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'58), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl.'50). 1) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova e di preterizione di allegazioni difensive, in riferimento all'affermazione di responsabilità, è complessivamente infondato. 1.1.1. Va, invero, preliminarmente rilevato come i ricorrenti rubrichino le censure richiamando la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ed argomentino sul dedotto vizio della motivazione, laddove, invece, le proposte doglianze attengono a vizi di natura essenzialmente processuale, rivelando già una modalità censoria impropriamente indirizzata, poiché richiede a questa Corte una inammissibile rielaborazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01). Disaminate le doglianze nella loro essenza, le stesse sono comunque nel complesso infondate. Il punto che contesta l'utilizzazione della sentenza, resa nel procedimento "terreni in comune", e con la quale è stata dichiarata la prescrizione dei reati in quella sede ascritti ai ricorrenti, è inammissibile per genericità, poiché il ricorso non circostanzia neppure la trama delle imputazioni ivi contestate, né argomenta sulle implicazioni che la Corte di merito vi ha ritratto, limitandosi a generiche contestazioni, che non spiegano quale incidenza il riferimento al precedente abbia dispiegato sulla conferma della condanna per i capi per cui ora si procede. I ricorrenti non deducono neppure se la declaratoria di estinzione dei reati, già pronunciata nel procedimento richiamato, sia stata resa all'esito di una mera constatazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) o se il giudice abbia comunque delibato funditus la regiudicanda per la presenza della parte civile (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01, nel solco dei principi già affermati da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918 - 01 e Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885 - 01) o per la confisca (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02), comportando le diverse opzioni decisorie inevitabili conseguenze sul contenuto argomentativo della sentenza di cui si contesta, in questa sede, l'utilizzazione. Per altro verso, va qui rilevato che anche le sentenze irrevocabili di proscioglimento per prescrizione sono acquisibili ex art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, 103n. 1397 del 11/12/2007, dep. 2008, Coletta, Rv. 239430 - 01), quantomeno ai fini della dimostrazione del fatto storico della formulazione delle imputazioni ivi contestate. Ed è proprio in tali termini (fg. 107 sentenza impugnata) che la Corte di merito ha, descrittivamente, collocato i fatti in esame sulla stessa scia di quelli separatamente giudicati e dichiarati estinti per prescrizione, peraltro in un punto della motivazione indirizzato ad escludere i tratti del concorso esterno nell'associazione mafiosa "dei batanesi" ai medesimi ricorrenti originariamente ascritto. In ogni caso, i ricorrenti non argomentano sulla decisività del dato probatorio contestato, relegando pertanto il punto di censura nell'alveo della genericità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 1.1.2. Analoga genericità si riscontra nel tessuto contestativo riservato alla valutazione dei collaboratori di giustizia, delle cui dichiarazioni la Corte di merito ha sancito la genericità sempre sul fronte del tema di prova relativo alla partecipazione concorsuale dei ricorrenti all'associazione mafiosa, valorizzando, invece, quanto al ruolo assegnato ai predetti nel circuito delle frodi orbitante intorno alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riscontro, "il sorprendente (r)apporto di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di imprese fittiziamente create da [OSCURATO:PERSONA], in particolare [OSCURATO:PERSONA], con il quale il rapporto è personale e confidenziale", documentato da intercettazioni (ff. 86 e 109 sentenza impugnata), e, per [OSCURATO:PERSONA], dalla imponente serie di pratiche dalla stessa curate in favore del medesimo gruppo d'interessi, tale da escludere ogni profilo di negligenza e fondare, invece, il dolo di concorso, anche alla luce del precedente procedimento che, quantomeno sotto il versante della emersione del modus procedendi delle frodi A.G.E.A., divenuto ormai notorio, arricchisce la base cognitiva dell'elemento soggettivo del reato, escludendo - nel discorso giustificativo della sentenza impugnata - la plausibilità di incolpevoli affidamenti riguardo la regolarità formale delle pratiche di ammissione alle pubbliche provvidenze e, nel contempo, il ricorso al criterio della riconoscibilità estrinseca delle false attestazioni dei richiedenti, accolta dal giudice di primo grado. Trattasi di argomentazione che non si espone alle censure proposte dai ricorrenti, nella misura in cui valorizza dati oggettivi e non contestati, dai quali è stata ritratta - con linearità inferenziale - la prova storica di rapporti consolidati e la prova logica della intraneità degli imputati nella strategia fraudolenta perseguita dai [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.3. La sentenza impugnata incorre, invece, nel denunciato travisamento della ricostruzione sia del rapporto corrente tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legati da vincoli di affinità in quanto cognati e non già - come indicato - da rapporto di coniugio, sia - conseguentemente - nel collocare presso la residenza della coppia la custodia dei fascicoli sequestrati, invece rinvenuti in altro sito, comunque riconducibile ai predetti; trattasi, tuttavia, di travisamento non decisivo, nella misura in 104cui l'erronea ricostruzione dei dettagli indicati non inficia la ratto decidendi della sentenza impugnata, che ha rinvenuto tratti identitari comuni in tutta la serie di fascicoli curati dai predetti imputati, aventi quali beneficiarie società fittizie riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata valorizza, altresì, le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito della movimentazione di circa 303 titoli A.G.E.A., a partire dall'aprile 2014, in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]", nonostante la stessa sia stata costituita solo il 20 marzo 2014, né il ricorso si confronta con la evidente falsità del timbro, riferito all'Agenzia delle Entrate, apposto sulle pratiche trattate, tale da non poter accreditare - neppure in astratto - la buona fede dei ricorrenti che, in virtù della consolidata esperienza, ne avrebbero senz'altro rilevato la fittizietà. A fronte di tanto, il punto di censura è, pertanto, complessivamente infondato, alla luce del principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). 1.1.4. Sussiste anche la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui acquisizione non risulta che la difesa dei ricorrenti abbia prestato consenso. Se è vero, infatti, che il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 cod. proc. pen.), gli atti esclusi dalle letture vietate in virtù della clausola derogatrice ex art. 514 stesso codice rientrano nel novero delle prove legittimamente acquisite. Nella specie, la lettura e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno inteso sottoporsi all'esame dibattimentale, erano consentite nei confronti dei predetti, con conseguente legittimità della relativa acquisizione, e, provenendo la relativa produzione dal PM - parte costituita in contrapposizione, per l'intrinseca funzione di accusa pubblica, a tutti gli imputati - era prevedibile che la stessa fosse finalizzata all'utilizzo degli atti anche nei confronti dei coimputati. Al riguardo, questa Corte ha, nondimeno, affermato come, ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che abbiano rifiutato di sottoporsi a esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., non implica che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, sicché potrà essere desunto in via 105implicita dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689 - 01); Avendo, tuttavia, i ricorrenti formulato esplicita opposizione a siffatto utilizzo, sia al momento dell'acquisizione che all'esito dell'istruttoria dibattimentale segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione, delle stesse dichiarazioni, effettivamente, non può farsi uso contra alios. Anche al riguardo, tuttavia, i ricorrenti omettono di operare la doverosa prova di resistenza, verificando se, al netto delle richiamate dichiarazioni, la piattaforma probatoria residua sia ancora adeguata a sostenere la ragionevolezza della motivazione, limitandosi a richiamare la circostanza per cui, a seguito della chiusura del C.A.A. di Tortorici, non furono rilevate anomalie formali, come prospettato nella memoria difensiva prodotta all'udienza del 29 giugno 2022, rimasta ignorata; circostanza che, all'evidenza e per le argomentazioni rassegnate al paragrafo che precede, non dispiega, neppure argomentativamente, un'incidenza decisiva sulla rassegna degli elementi a carico esposti dalla Corte di merito. Va qui solo richiamato - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - il corredo dimostrativo evincibile dalle intercettazioni (ff. 86 e 109 della sentenza impugnata), che ne delineano non solo la collusione con i mandanti, ma finiscono per descriverne un ruolo di attiva promozione. 1.1.5. Quanto ai punti del primo motivo che si soffermano sui singoli capi (163), 164), 210), 368), 392), 401), 418), 420), 438), 377), ne va rilevata la direzione rivalutativa dei fatti, nella misura in cui si propone una rilettura della presenza o meno dei contratti - elemento indifferente ai fini dell'attestazione della completezza della pratica che, come rilevato in premessa, gli imputati erano tenuti a rendere - o si insiste sulla inidoneità degli atti a rivelare ictu °cui/ la fittizietà dell'iniziativa, senza confronto alcuno con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, diversamente dalla decisione di primo grado, ha proceduto alla lettura unitaria dei fatti, reputati dimostrativi dell'incondizionata disponibilità degli imputati all'inserimento delle pratiche, quale che fosse la documentazione allegata, disattendendo il criterio della "non manifesta macroscopicità delle anomalie" che il giudice di primo grado aveva privilegiato, con motivazione immune da censure e qui non sindacabile. 1.1.6. La complessiva infondatezza del motivo impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata alla data odierna limitatamente al capo 87), ai fatti contestati al capo 377) consumati sino al 19 ottobre 2015 e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ai capi 164), 368), 392), 438), ai fatti contestati al capo 418) consumati sino al 3 dicembre 2014, ai fatti contestati al capo 420) consumati sino al 19 ottobre 2015. 1.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile per genericità. 106I ricorrenti si limitano a contestare l'omesso esame del motivo d'appello concernente il diniego di applicazione delle attenuanti generiche, senza indicare quali specifici indicatori, reputati decisivi nella prospettiva invocata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01), gli imputati avrebbero introdotto e la Corte di merito, invece, ingiustificatamente ignorato. Per altro verso, le motivazioni rassegnate nella determinazione del trattamento sanzionatorio rendono ragione dell'implicita reiezione di ogni deduzione tesa al ridimensionamento dei fatti, in tal guisa dovendo reputarsi disattese le proposte censure (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01). 1.3. Il terzo motivo resta assorbito. 1.4. La declaratoria di estinzione dei reati indicati impone - all'esito dell'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni - la prosecuzione del procedimento davanti al giudice d'appello per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati superstiti; devoluzione che assorbe, senza precluderne l'esame, le censure svolte sul punto della determinazione della pena base e degli aumenti disposti a titolo di continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è, complessivamente, infondato. 2.1.1. La Corte territoriale, nel trattare il capo 1) come riqualificato, ha individuato, quale comune denominatore delle impugnazioni, la contestazione, da un lato, della legittimità dell'operazione qualificatoria e, dall'altro, in via subordinata, della stessa configurabilità di un'associazione per delinquere aggregata attorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo profilo, è stato ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per un diverso sodalizio associativo, purché non si determini una trasformazione radicale dell'addebito, richiamandosi il principio affermato da Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022. Nel caso di specie, l'oggetto dell'accordo criminoso è stato enunciato, in modo esclusivo, con riferimento alle truffe in danno di A.G.E.A., sicché l'esclusione del metodo mafioso rendeva ontologicamente erronea la qualificazione ex art. 416-bis cod. pen., dovendosi ricondurre i medesimi elementi fattuali al paradigma dell'art. 416 cod. pen. Quanto allo spessore associativo, la sentenza d'appello ha evidenziato come la compagine rinvenisse le proprie radici in pregresse vicende del medesimo contesto territoriale: 107(i) il procedimento "Terreni in comune", definito con sentenza n. 792/2020 del Tribunale di Patti, che aveva già disvelato uno schema operativo di frodi A.G.E.A. ruotante attorno al C.A.A. [OSCURATO:PERSONA] di Tortorici e alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; (ii) il procedimento, definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (esito assolutorio irrevocabile), avente ad oggetto un'associazione ex art. 416 cod. pen. promossa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per frodi A.G.E.A. in altri territori. Nel presente giudizio, la partecipazione associativa è stata ricostruita, in modo prevalente, in chiave familistica e mediante il ricorso a prestanomi compiacenti, con una compagine di soggetti gravitanti attorno a capi e promotori, inseriti nella gestione delle pratiche e nella disponibilità delle imprese strumentali. Alla luce di tali premesse, la Corte ha confermato il giudizio del Tribunale di Patti circa la sussistenza di un accordo a valenza associativa, strutturato per la commissione di una serie indeterminata di delitti di truffa e falso in danno di A.G.E.A., individuando in [OSCURATO:PERSONA] il capo o promotore del sodalizio e delineando, già in via generale, il ruolo attivo di alcuni congiunti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ferma restando la necessità di apprezzare in concreto, nelle singole posizioni, la consistenza del contributo partecipativo e l'eventuale natura meramente strumentale di talune intestazioni o condotte. 2.1.2. A fronte di siffatta argomentazione, le censure dei ricorrenti si rivelano infondate, poiché risulta adeguatamente esplicata l'origine e l'evoluzione del programma criminoso; la strutturazione progressiva mediante l'affinamento delle tecniche di realizzazione dei reati scopo; lo scambio di informazioni e know-how; il sostrato organizzativo comune e condiviso, sebbene articolato in una duplice direzione operativa, rispettivamente facente capo agli [OSCURATO:PERSONA] ed ai [OSCURATO:PERSONA]. Premesso - come già anticipato nella parte introduttiva - che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01), la sentenza impugnata ha dato conto, con argomentazione che resta indenne dalle censure dei ricorrenti, di un modulo operativo collaudato, di un vincolo stabile di solidarietà reciproca, di un mutuo supporto per la realizzazione di un programma criminoso omogeneo e diretto ad uno specifico settore, in tal modo 108respingendo la tesi difensiva, qui riproposta, del concorso di persone nel reato continuato, caratterizzato da un programma criminoso determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno. Per altro verso, l'esistenza di interessi autonomi tra gruppi facenti capo al sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (V. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep.2019, Morabito, Rv. 276068 - 02; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01). Ne discende che le censure dei ricorrenti sono, sul punto, complessivamente infondate. 2.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per non avere la Corte d'appello esplicato una motivazione rafforzata per la riforma del verdetto assolutorio di primo grado in ordine ai reati di cui ai capi 835) e 836), è infondato. 2.2.1. Nel trattare unitariamente le posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata (foll. 242-243) ha disaminato le vicende relative alla società "[OSCURATO:PERSONA]" e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha ravvisato la responsabilità degli imputati per aver dichiarato la disponibilità di terreni invece già inclusi, per la stessa campagna 2014, da [OSCURATO:PERSONA] in altra pratica, alla luce di siffatto rilievo riformando l'assoluzione resa in primo grado, fondata sul travisamento per omissione del dato della duplicazione da parte del Tribunale. In tal senso, il discorso giustificativo posto a fondamento dell'overruling si rivela del tutto adeguato, posto che non si tratta di verificare il grado di persuasività dell'argomentazione, quanto, piuttosto, di riformulare la motivazione alla luce del dato probatorio omesso dal giudice dell'assoluzione. Deve essere, pertanto, qui ribadito come, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia ignorato un dato probatorio, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata. 2.3. La complessiva infondatezza dei motivi impone di prendere atto della prescrizione dei reati ascritti: 109a [OSCURATO:PERSONA], maturata alla data odierna limitatamente al capo 379 e ai fatti contestati al capo 377), consumati sino al 19 ottobre 2015; a [OSCURATO:PERSONA], ai capi 369), 395), 396), 368), 370), 373), 379), 392 e ai fatti contestati al capo 272) consumati sino al 6 novembre 2015 e al capo 377), consumati sino al 19 ottobre 2015; a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 158-bis) e 159), 186), 158), limitatamente ai fatti consumati sino al 10 luglio 2015, 184), 385) limitatamente ai fatti consumati sino al 19 ottobre 2015, e 386), limitatamente ai fatti consumati sino al 31 luglio 2015. 2.4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile per genericità. I ricorrenti si limitano a contestare il diniego di concessione delle attenuanti generiche, senza prospettare quali specifici indicatori, reputati decisivi nella prospettiva invocata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01), gli imputati avrebbero introdotto e la Corte di merito, invece, ingiustificatamente ignorato. La declaratoria di estinzione dei reati indicati impone - all'esito dell'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni - la prosecuzione del procedimento davanti al giudice d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati superstiti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'inopponibilità al ricorrente, libero nel corso del processo, della sospensione dei termini di prescrizione, è infondato alla luce delle argomentazioni supra rassegnate, alle quali si rimanda. 3.2. Il secondo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità in riferimento ai capi 254), 258), 263), 272) e 286) è aspecifico, nella misura in cui non si confronta con il ruolo assegnato all'imputato nella sentenza impugnata, che lo ha individuato come uno dei referenti principali della complessiva strategia perseguita da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, dopo aver dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati contestati sino al 28 novembre 2014 e aver rideterminato la pena per le residue imputazioni, ha ritenuto che, nei limiti dei capi superstiti 254), 258), 263) e 286), l'apporto dell'imputato nel segmento operativo delle pratiche A.G.E.A. non potesse essere degradato a mera attività materiale di trasmissione, valorizzandone la collocazione nel circuito di inoltro-gestione delle domande e la riconducibilità delle stesse al contesto fraudolento accertato nei confronti del gruppo promotore. Ne consegue che le censure odierne, incentrate sia sul difetto di prova del dolo, sia sulla pretesa motivazione cumulativa, risultano infondate alla luce del quadro complessivo valorizzato dalla sentenza impugnata. 1103.2. La complessiva infondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata alla data odierna limitatamente al capo 263), ai fatti contestati al capo 254) consumati sino al 6 novembre 2015, ai fatti contestati ai capi 258) e 272), consumati fino al 19 ottobre 2015. La declaratoria di estinzione dei reati indicati impone - all'esito dell'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni - la prosecuzione del procedimento davanti al giudice d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati superstiti. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'inopponibilità della sospensione dei termini di prescrizione al ricorrente, libero nel corso del processo, è infondato alla luce delle argomentazioni supra rassegnate, alle quali si rimanda. 4.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 1), come qualificato, è infondato alla stregua delle argomentazioni esposte in premessa al § 4.2. 4.3. E' inammissibilmente formulato il terzo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione al reato associativo. La Corte territoriale ha ricostruito il ruolo dell'imputato quale figura apicale del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], valorizzandone - anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - la stabile dedizione alle frodi in danno di A.G.E.A. e la collocazione in un contesto unitario di solidarietà familiare e delinquenziale, nel quale la distribuzione dei ruoli - anche solo cartolari - e l'intestazione delle imprese risultano funzionali alla seriale presentazione delle domande. In tale prospettiva, la sentenza ha ritenuto recessiva la linea difensiva del "truffatore solitario", osservando come l'ammissione di responsabilità resa dall'imputato (con la contestuale tendenza a scagionare i congiunti) non si concili con la complessità tecnica e organizzativa del meccanismo fraudolento, già emerso in pregresse vicende del medesimo territorio (procedimento "Terreni in comune" e c.d. "Terra bruciata") e con l'evidenza di un circuito operativo condiviso con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai singoli capi di truffa e falso, la Corte ha richiamato la motivazione di primo grado, reputando generiche le contestazioni difensive e ribadendo che, nell'ambito della gestione "familiare" delle pratiche, risultano ininfluenti le difformità grafiche delle sottoscrizioni o le ricostruzioni parcellizzate delle attività di presentazione. Con siffatta argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a mere manifestazioni di dissenso. 4.4. Il quarto motivo è proposto fuori dei casi consentiti. 111Il ricorrente si limita a contestare l'omesso esame del motivo d'appello concernente il diniego di applicazione delle attenuanti generiche, senza indicare quali specifici indicatori, reputati decisivi nella prospettiva invocata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01), gli imputati avrebbero introdotto e la Corte di merito, invece, ingiustificatamente ignorato. Per altro verso, le motivazioni rassegnate nella determinazione del trattamento sanzionatorio rendono ragione dell'implicita reiezione di ogni deduzione tesa al ridimensionamento dei fatti, in tal guisa dovendo reputarsi disattese le proposte censure (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01). 4.5. La complessiva infondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata alla data odierna limitatamente al capo 433), ai residui fatti di cui ai capi 438), 451), 477), ai fatti contestati al capo 422) consumati sino al 19 ottobre 2015, ai fatti contestati ai capi 423) e 432) consumati fino al 6 luglio 2015, ai fatti contestati ai capi 431), 447), 450), 466), 476), consumati sino al 19 ottobre 2015, ai fatti contestati al capo 467) consumati sino al 3 luglio 2015. La declaratoria di estinzione dei reati indicati impone - all'esito dell'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni - la prosecuzione del procedimento davanti al giudice d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati superstiti. 5. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato. Come emerge nitidamente dalla stessa sentenza impugnata e dalle allegazioni difensive, i reati contestati all'imputato ai capi 455) e 457) erano già estinti per prescrizione alla data della deliberazione della decisione, con conseguente annullamento senza rinvio delle relative statuizioni. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'inopponibilità al ricorrente, libero nel corso del processo, della sospensione dei termini di prescrizione, è infondato alla luce delle argomentazioni supra rassegnate al §.6, al quale si rimanda. 6.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 1), come qualificato, è infondato alla stregua delle argomentazioni esposte in premessa al §. 4.2. 6.3. E' inammissibilmente formulato il terzo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione al reato associativo. 112La Corte territoriale ha ricondotto la posizione dell'imputato al contesto di gestione "familiare" e collettiva delle frodi A.G.E.A. nel sottogruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ritenendo ininfluenti, a fronte della ripartizione dei ruoli anche solo cartolari, le deduzioni difensive sull'asserita estraneità alle domande presentate e sulle difformità grafiche delle sottoscrizioni. Sono stati, inoltre, valorizzati elementi di riscontro indicativi di una partecipazione non occasionale alle dinamiche operative (contatti e scambi informativi con esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], utilizzo di società e intestazioni nell'orbita familiare, rinvenimento di timbri aziendali e documentazione), con esclusione che l'apporto potesse essere degradato a condotta meramente passiva o inconsapevole. Sul piano sanzionatorio, preso atto dell'estinzione per prescrizione dei fatti consumati entro il 28 novembre 2014 e della prescrizione integrale del capo 462), la pena è stata rideterminata; ed è stato, altresì, confermato il diniego delle attenuanti generiche, non reputandosi valorizzabile la confessione in quanto parziale e funzionale alla linea difensiva. 6.4. Il quarto motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] richiama, in via generale, con valenza anche per gli ulteriori, analoghi motivi che si porranno in altri ricorsi, che il provvedimento impugnato ha argomentato la mancata concessione del beneficio sia avuto riguardo alla gravità delle condotte commesse, sia all'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili dalla personalità del ricorrente, a parte lo stato di incensuratezza. L'impostazione seguita corrisponde all'opzione interpretativa di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv. 260610). La ragione fondante della concessione delle circostanze attenuanti generiche ruota intorno all'esigenza, di cui si è fatto carico il legislatore, di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Pertanto, la nneritevolezza di un siffatto adeguamento tra sanzione e disvalore del fatto commesso non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza 113che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Al giudice del merito chiamato a decidere, dunque, di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Ed infine, costituisce orientamento indiscusso sostenere che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha escluso che, a fronte della sistematicità della condotta, potessero essere ritenute circostanze atte a ridimensionare la gravità dei fatti, in tal guisa mostrando di aver preso in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ha ritenuto prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, poiché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 6.5. La complessiva infondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata alla data odierna limitatamente al capo 433), ai residui fatti di cui ai capi 451) e 450), ai fatti contestati al capo 431), consumati sino al 19 ottobre 2015, ai fatti contestati al capo 432), consumati fino al 6 luglio 2015. La declaratoria di estinzione dei reati indicati impone - all'esito dell'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni - la prosecuzione del procedimento davanti al giudice d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati superstiti. 7. [OSCURATO:PERSONA]. 1147.1. E' manifestamente infondato il primo motivo del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce nullità della sentenza in conseguenza della mancata astensione di un componente della Corte di merito. L'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., anche nel caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, A., Rv. 289032 - 01). 7.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] (ripreso nei motivi nuovi), con i quali si deduce l'inopponibilità al ricorrente, libero nel corso del processo, della sospensione dei termini di prescrizione, è infondato alla luce delle argomentazioni supra rassegnate al §.6, al quale si rimanda. 7.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] (richiamato nei motivi nuovi), con i quali si contesta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 1), come qualificato, sono infondati alla stregua delle argomentazioni esposte in premessa al §. 4.2. 7.4. Il terzo motivo proposto nel ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. In ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere sub 1), vanno richiamate le considerazioni già svolte al § 3.2. (V. motivo primo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), proponendo il ricorrente i medesimi argomenti di censura. In particolare, risulta destituita di fondamento l'obiezione intesa a negare l'esistenza di un nucleo organizzativo unitario sol perché si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un'ampia autonomia organizzativa, poiché - come già rilevato - la duplice articolazione operativa non pregiudica l'esistenza di un nucleo organizzativo comune, orientato all'attuazione di un programma criminoso indeterminato, alimentato dalla mutua condivisione di metodi ed abilità. Nel resto, il motivo si produce in una rilettura alternativa del compendio probatorio, espressiva di mero dissenso rispetto alla ricostruzione resa, con incedere argomentativo incensurabile, nelle sentenze di merito. La sentenza impugnata - nel confermare l'impianto ricostruttivo del giudice di primo grado nei limiti delle imputazioni superstiti - ha, invero, valorizzato il quadro 115complessivo degli elementi dimostrativi, ritenendo recessive le censure che tendono a frammentare l'analisi in una serie di episodi isolati e ad attribuire alle singole intestazioni societarie una valenza esclusivamente formale, là dove la gestione, anche "cartolare", delle imprese risulta funzionale alla seriale presentazione delle domande di contribuzione. La Corte territoriale ha, inoltre, preso atto dell'estinzione per prescrizione intervenuta per i fatti commessi sino al 28 novembre 2014 e, in particolare, dei capi dichiarati estinti (418, 419, 439, 441, 462 e 490), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio per le residue imputazioni; ed ha valutato la condotta collaborativa-confessoria nei limiti della sua effettiva incidenza, senza ritenerla, tuttavia, idonea - in difetto di specifica confutazione del quadro complessivo valorizzato in sentenza - a imporre ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio. Il motivo è, pertanto, infondato. 7.5. E', invece, inammissibilmente formulato il quarto motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità per i capi relativi alle società "[OSCURATO:PERSONA] individuale [OSCURATO:PERSONA]", "Sociatà agricola s.s. s.r.l.s.", "[OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di [OSCURATO:PERSONA] e c.", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.s.", "[OSCURATO:PERSONA] agricola l'airone s.r.l.", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", "Lula s.a.r.l.s." e "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché alle ditte paterne "[OSCURATO:PERSONA]". In relazione alle pratiche relative alle indicate società, per le quali l'imputato non ha ammesso gli addebiti, si contesta che la Corte di merito abbia attribuito al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto di "[OSCURATO:PERSONA]", di cui, invece, il medesimo era socio, trascurandone la formale partecipazione, in tal guisa incorrendo nell'errore, definito "fatale per l'intera appostazione colpevolista", di ritenere sussistenti tutti i reati contestati al ricorrente. Il motivo passa in rassegna, quindi, ciascun capo, evidenziando aporie e sottolineando il coinvolgimento meramente formale dell'imputato. Trattasi, all'evidenza, di censura che, da un lato, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, esplicitamente orientata nel fondare la responsabilità del ricorrente a prescindere dei dati formali relativi alle partecipazioni societarie; dall'altro, deduce il travisamento di dati del tutto irrilevanti, non comprendendosi perché l'omesso rilievo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nelle predette società comprometterebbe il ragionamento giudiziale, rendendo illogica l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] gestisse, di fatto, per conto delle imprese indicate, l'ammissione ai finanziamenti A.G.E.A. 7.6. Il settimo motivo di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'omologa censura (quarto motivo) dell'impugnazione a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 116Il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulla gravità delle plurime condotte reiterate, rispetto alla quale è stata reputata recessiva la - parziale - ammissione degli addebiti, resa, peraltro, in presenza di un quadro probatorio già consolidato. Ne discende che siffatta statuizione si rivela incensurabile in questa sede. 7.7. Il quinto motivo è generico. 7.7.1. Dalla formulazione della censura, non è dato comprendere se il ricorrente avesse chiesto alla Corte di merito di ritenere avvinti ex art. 81 cod. pen. i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Patti 458/2018 (continuazione esterna), se avesse eccepito la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. o se si duole del quantum di pena, disposto a titolo di continuazione (interna), riferibile ai capi 418), 419), 426) e 427), contestati nel presente procedimento. La perplessità della censura non devolve, quindi, con la necessaria specificità, una violazione apprezzabile in questa sede. 7.7.2. Con i motivi nuovi, depositati il 5 novembre 2025, l'[OSCURATO:PERSONA] deduce, al primo punto, "Violazione di legge, inosservanza della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità. Art. 606, lett. b) e c). Mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e 649 cod. proc. pen." Premesso che nelle more della celebrazione dell'odierno giudizio sono divenute irrevocabili le sentenze n.214/2024 e n. 763/24 del Tribunale di Patti, il ricorrente assume la sovrapponibilità dei fatti ivi giudicati con i capi 414), 415), 438), 439), 435) e 438) all'odierno vaglio, chiedendo a questa Corte di applicare la continuazione, ovvero di rinviare alla Corte di merito o al giudice dell'esecuzione. Con ulteriore nuovo motivo, chiede di eliminare la relativa pena. Trattasi di censure inammissibili per plurime ragioni. In primis, va ribadito come l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 03; Vedi Sezioni Unite n. 4683 del 1998 Rv. 210259 - 01); ne consegue che a nulla vale, rispetto all'aspecificità del motivo principale, aver precisato la censura in termini di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente, peraltro, non trae da siffatta eccezione le conseguenti implicazioni, reiterando la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione che, all'evidenza, esula del tutto dal tema delle preclusioni correlate al giudicato che la norma processuale evocata implica. 117In secondo luogo, il ricorrente richiede a questa Corte un improprio accertamento di merito in ordine all'idem factum, che postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità. In ordine alla deducibilità della violazione del bis in idem si registra, invero, un - apparente - contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo il più risalente e consolidato orientamento, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (da ultimo Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01); altro indirizzo interpretativo sottolinea, invece, che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione, ma ha cura di precisare come siffatta deduzione sia ammissibile, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 - 01). Nel caso in esame, al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque una incursione nei fatti giudicati nei diversi procedimenti che, pertanto, esula dall'orizzonte cognitivo di questa Corte di legittimità. 7.8. E', invece, in parte fondato il sesto motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. Come reso evidente dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato anche per i capi 455) e 457), consumati fino al 3 luglio 2014 e già prescritti alla data di deliberazione della sentenza impugnata. Il resto del motivo ritorna sui capi 418), 419), 426) e 427), senza sciogliere, tuttavia, i nodi segnalati al paragrafo che precede. La parziale fondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, già maturata in epoca antecedente alla sentenza impugnata (capi 455) e 457), cosi come dell'estinzione, compiuta alla data odierna, limitatamente ai reati di cui ai capi 433), 434), 435), 456), nonché per i residui fatti di cui ai capi 416), 438), 451), 460), 477), nonché per i fatti commessi sino al 15.7.2015 di cui al capo 417), sino al 19.10.2015 di cui al capo 420), sino al 8.7.2015 di cui al capo 421), sino al 19.10.2015 di cui al capo 422), sino al 6.7.2015 di cui al capo 423), sino al 19.10.2015 di cui al capo 431), sino al 6.7.2015 di cui al capo 432), sino al 19.10.2015 di cui al capo 440), sino al 6.7.2015 di cui ai capi 436) e 437), sino al 16.7.2015 di cui al capo 443), sino al 19.10.2015 di cui ai capi 447), 450), 452), sino al 3.6.2015 di cui al capo 453), sino al 19.10.2015 di cui 118al capo 459), sino al 27.7.2015 di cui al capo 464), sino al 19.10.2015 di cui ai capi 466) e 476), sino al 3.7.2015 di cui al capo 467). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 8. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è fondato. La disamina della relativa posizione si limita, nella sentenza impugnata, al contenuto dispositivo della decisione, senza che in alcun punto risulti confutato, anche implicitamente, il motivo d'appello proposto sull'affermazione di responsabilità. Tanto impone, da un lato, di prendere atto della prescrizione maturata alla data odierna e, dall'altro, di devolvere all'esame della Corte di merito il motivo rimasto ignorato. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 254), sino al 10.10.2015 di cui al capo 257), sino al 19.10.2015 di cui al capo 272), sino al 10.7.2015 di cui ai capi 273) e 275) per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e, con rinvio, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 9.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, è infondato per le ragioni esplicate al § 6. 9.2. Il secondo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità dei predetti si risolve in una mera mozione di dissenso, evocando il ragionevole dubbio senza confronto alcuno con la sentenza impugnata. La censura si risolve in una solipsistica petizione d'innocenza che omette in toto il dialogo critico con la sentenza impugnata, nei termini richiesti per la valida instaurazione del rapporto processuale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 9.3. Le censure rivolte alle statuizioni civili sono, allo stesso modo, meramente assertive. 9.4. La complessiva infondatezza dei ricorsi impone di prendere atto della prescrizione dei reati ascritti, maturata alla data odierna: a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 175), nonché agli ulteriori fatti di cui ai capi 174), 186), ed i fatti sino al 19.10.2015 di cui al capo 184); 119- a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 175), nonché per gli ulteriori fatti di cui ai capi 174), 186), ed i fatti sino al 19.10.2015 di cui ai capi 180) e 184), e sino al 10.7.2015 di cui al capo 182). 10. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato solo in parte. 10.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, prot. 7, CEDU, è infondato. 10.1.1. La Corte d'appello, nel respingere l'eccezione di improcedibilità per ne bis in idem, proposta dal ricorrente in relazione al precedente giudizio, definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza irrevocabile del 26 marzo 2021, ha affermato come la preclusione non opera poichè il giudicato "non tocca" il fatto contestato nel presente procedimento né sul piano temporale, né su quello dell'identità del fatto (idem factum), ritenendo non accettabile fondare la coincidenza temporale sulla formula "aperta" dell'imputazione e sui ritardi del processo di [OSCURATO:PERSONA], precisando come, ai fini delle preclusioni correlate al giudicato, occorra guardare alle concrete dinamiche temporali e ai dati probatori effettivamente disponibili: ha richiamato, a conforto, il principio per cui la regola processuale che collega la cessazione della permanenza alla pronuncia della sentenza non equivale ad una presunzione di protrazione della condotta fino a tale data, spettando all'accusa provare il protrarsi della partecipazione fino al limite considerato e all'imputato allegare eventuali fatti interruttivi (richiamando Sez. 6, n. 30305 del 5 giugno 2024), sicché, se le risultanze si arrestano ad una certa epoca, di ciò deve tenersi conto; in tale prospettiva, ha evidenziato come l'inchiesta di [OSCURATO:PERSONA] si fermasse comunque alle truffe commesse fino al 2011 e che, in ogni caso, sia illogico far discendere l'identità temporale da "meccanicismi" legati a imprecisioni di contestazione, dovendosi ritenere che l'associazione del precedente processo sia cessata al più tardi nel 2014, all'atto dell'esecuzione delle misure cautelari, così come quella oggetto del presente procedimento, sul "versante [OSCURATO:PERSONA]", debba ritenersi cessata al più tardi il 15 gennaio 2020, sempre alla data dell'esecuzione delle misure cautelari, con conseguente esclusione della preclusione da giudicato. 10.1.2.Nel censurare siffatta argomentazione, il ricorrente evidenzia come il reato associativo irrevocabilmente giudicato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 2021 fosse stato contestato come commesso "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lentini ed altre parti del territorio nazionale, dal 2008 in permanenza", conseguendone la cessazione alla data della richiamata decisione e, quindi, finendo per ricomprendere il perimetro temporale dell'odierna contestazione, con conseguente preclusione ex art. 649 cod. pen. Contesta, pertanto, l'opzione prescelta dalla Corte d'appello, che ha circoscritto 120arbitrariamente la cessazione della permanenza del reato associativo già giudicato all'anno 2014, in ragione dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, ed ha delimitato l'imputazione del diverso procedimento ai soli territori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lentini, senza confrontarsi con la latitudine ambientale ivi descritta, atta a ricomprendere anche il territorio peloritano, e della comune origine delle indagini, come attestato dalla confluenza dell'informativa "Terra bruciata" nel presente giudizio. Deduce, pertanto, la violazione dei criteri di identificazione dellwidem factum", nella nozione consegnata all'interprete dal [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, recepita dal diritto vivente. In altri termini, alla tesi patrocinata dalla Corte di merito, che ha ravvisato la cessazione della permanenza nell'esecuzione delle misure cautelari, la difesa oppone il diverso limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado nel procedimento pregiudicante. Nei termini indicati, la censura devolve a questa Corte la questione dell'accertamento della cessazione della permanenza di un reato associativo "a contestazione aperta" e ad estensione territoriale allargata, rispetto alla contestazione di altro reato associativo, consumato in prosecuzione al precedente. 10.2. Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che la questione non possa porsi nei termini assiomatici indicati. 10.2.1. La giurisprudenza di questa Corta ha più volte affrontato il problema dei rapporti tra reato permanente e cessazione della permanenza, con particolare riferimento al reato associativo, avendo cura di precisare che l'accertamento contenuto nella sentenza, di condanna o di assoluzione, delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione, ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado. Con riferimento alle contestazioni "aperte" (ovvero a quelle non delimitate temporalmente quanto al momento di cessazione della permanenza), si è affermato che in tal caso è la pronuncia della sentenza di primo grado a segnare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (cfr. Sez. 1, 8.4.2008 n. 17.265, Zavettieri, resa in una fattispecie relativa a lamentata duplice condanna per il medesimo fatto associativo, oggetto di contestazione cosiddetta "aperta" nell'ambito di un primo procedimento e "chiusa" nell'ambito di un secondo, definito in primo grado con sentenza deliberata sei mesi dopo quella intervenuta nel primo processo; conf., Sez. 6, 3.10.2013 n. 13085, Amato, resa ancora in tema di reato associativo, in cui si è ribadito che laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile 121della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio; conf., ancora, Sez. 2, 22.3.2012 n. 23695, Pmt in proc. Foti). In altri termini, al di là di considerazioni di ordine terminologico, la necessità, sul piano processuale di "definire" una condotta permanente sul piano temporale entro i limiti della contestazione (in caso di contestazione "chiusa") ovvero entro quelli fissati dalla sentenza di primo grado (in caso di contestazione "aperta"), implica la necessità di dare rilievo alle condotte sopravvenute che, sul piano processuale, non possono essere "assorbite" in quelle già giudicate dovendosi perciò escludere il "bis in idem"; né, per altro verso, sul piano sanzionatorio. Proprio in tema violazione del principio del "ne bis in idem", questa Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione (cfr. Sez. 6, 1.2.2018 n. 19486, Bumbaca, in cui si è precisato che per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quello coperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione). Ed ancora, si è spiegato che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (cfr. Sez. 6, 5.3.2015 n. 20315, L.; cfr., anche, Sez. 3, 13.3.2001 n. 15.441, Migliorato, secondo cui il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere). Non è in definitiva ed in alcun modo possibile ritenere che la ulteriore "frazione" di condotta di partecipazione al medesimo sodalizio criminoso possa integralmente ritenersi "assorbita" nella condanna relativa ad una frazione temporale diversa. Nel quadro così delineato e laddove si tratti - come nel caso all'odierno vaglio - di prosecuzione senza soluzione di continuità di una fattispecie associativa, la risposta al quesito posto dal ricorrente non può che essere fondata, in concreto, sugli elementi 122probatori emersi nel procedimento pregiudicante, definito con sentenza irrevocabile (di condanna o di assoluzione), e nel procedimento nel cui ambito la preclusione sia eccepita, non potendosi fare ricorso a criteri astratti o meramente presuntivi. In particolare, la cessazione della permanenza si identifica nella deliberazione della sentenza di primo grado, quale "limite invalicabile" in funzione di garanzia dell'imputato, solo e soltanto quando non emerga dagli atti un evento risolutivo, che consenta - ed anzi imponga - al giudice di delimitare precisamente il momento conclusivo. 10.2.2. Al lume di siffatta precisazione, le eccezioni del ricorrente - ribadite con i motivi nuovo depositati il 22 ottobre 2025 - si rivelano generiche, poiché pretendono di risolvere la questione in via puramente astratta, contestando l'assunto della Corte territoriale ed opponendovi assertivamente il limite della deliberazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicando quale dogma quella che altro non è che una presunzione relativa, sottoposta alla verifica in concreto dell'effettività della cessazione della permanenza. Si vuol dire che il ricorrente, nel proiettare la cessazione dell'associazione originaria - e nel rivendicare la perdurante vitalità della stessa anche sull'ambito temporale e spaziale delimitato dall'odierna contestazione - sino all'anno 2021, epoca della deliberazione del verdetto liberatorio, non ha fatto riferimento a specifici dati fattuali, probatoriamente sostenuti, ma ha assunto, sic et simpliciter, che il reato associativo per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto si è protratto sino all'anno 2021, senza specificare in concreto che si tratti di un consesso organizzato proseguito senza soluzione di continuità tra i medesimi soggetti, orientati all'attuazione dello stesso programma Lì criminoso. Per contro, se è vero che la sentenza impugnata assegna, a sua volta, all'esecuzione della misura cautelare un effetto risolutivo della permanenza che è, altrettanto assertivamente, affermato, nondimeno nel complessivo contesto della motivazione non ha mancato di rimarcare come all'originaria associazione se ne sia avvicendata altra. Nel procedimento definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza irrevocabile del 26 marzo 2021, richiamato dalla Corte d'appello quale "antecedente" per inquadrare la genesi ed il successivo sviluppo delle frodi A.G.E.A. sul "versante [OSCURATO:PERSONA]", la Corte evidenzia che quel processo aveva ad oggetto un'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. finalizzata a truffe ai danni di A.G.E.A., operante nei territori indicati nel capo d'imputazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lentini e altre aree) e fondata su uno schema operativo in parte diverso rispetto a quello oggetto del processo "Nebrodi", con un ruolo centrale di un unico CAA (quello di Lentini) e di operatori ben individuati (tra i quali 123vengono richiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché con una proiezione temporale che, pur formalmente descritta nell'imputazione con formula "aperta" ("dal 2008 in permanenza"), viene ricondotta dalla Corte d'appello a un contesto comunque anteriore ai fatti qui giudicati, sottolineando come l'inchiesta di [OSCURATO:PERSONA] si arrestasse a truffe commesse fino al 2011 e come, in ogni caso, l'assetto operativo non sarebbe ragionevolmente proseguito oltre la disarticolazione derivante dall'esecuzione delle misure cautelari del 2014, sicché quel precedente è stato utilizzato come antecedente "storico", segnalando la continuità del know-how, la replicazione e l'affinamento dello schema fraudolento, ma non come sovrapposizione piena del medesimo fatto associativo nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, alla luce della complessiva ricostruzione in fatto, il riferimento alla data di deliberazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non s'appalesa sostenibile ed il ricorso è, sul punto, generico, avendo la Corte d'appello ben delineato un fenomeno di successione di un'associazione ad altra, caratterizzata dal patto di mutua collaborazione stretto con la famiglia Arnneli, da un evidente salto di qualità nelle tecniche di falsificazione, dall'utilizzo sistematico di spettri societari poliedrici, dal ricorso ad altri referenti presso i C.A.A. Deve essere, pertanto, qui ribadito che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, costituisca un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva (Sez. 2, n. 202 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257992). Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato. 10.2. Il secondo motivo è, invece, meramente enunciativo e del tutto aspecifico, e si risolve in una anodina mozione negatoria della sussistenza del reato associativo. 10.3. Il terzo motivo, ribadito con i motivi nuovi, è fondato. Nel quadro dei principi illustrati in parte generale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo 136) della rubrica, ascritto (anche) a [OSCURATO:PERSONA], per essere stato il medesimo giudicato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2025, irrevocabile 1'8 settembre 2025, in ordine allo stesso fatto, diversamente qualificato (V. §.7). 10.4. Il quarto motivo, che deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 603-comma 3-bis cod. proc. pen. relativamente alla riforma dell'esito liberatorio di primo grado in riferimento ai capi 148), 159), 260), 346), 352), 358), 359) e 360) è manifestamente infondato. Richiamando quanto già osservato (§ 8. di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto) in merito alla ratio decidendi del ribaltamento, statuito non già all'esito della rivalutazione di prove 124dichiarative decisive, ma alla stregua di una riconsiderazione in diritto, va qui solo osservato come il ricorrente neppure indichi quale contributo orale, reputato determinante dal giudice di primo grado e diversamente valutato dalla Corte di secondo grado, avrebbe dovuto essere nuovamente escusso, così incorrendo nella genericità della censura. 10.5. Il quinto motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, è reiterativo di doglianze incensurabilmente respinte, laddove si è ritenuta recessiva la ammissione degli addebiti rispetto alla gravità dei fatti. 10.6. il sesto motivo, relativo alla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato, alla luce di quanto illustrato supra al § 5 di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto). 10.7. La parziale fondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai capi 143), 148), 151), 170), 175), 212), 217), 225), 232), 237), 240), 248), 249), 260), 262), 266), 267), 278), 288), 289), 291), 293), 307), 308), 320), 331), 332), 336), 338), 339), 340), 343), 346), 349), 352), 353), 354), e per i residui fatti di cui ai capi 174), 186), 195), 208), 214), 222), 263), 280), 286), 298), 299), 319) e sino al 6.11.2015 di cui al capo 254), sino al 10.7.2015 di cui ai capi 141), 158), 159), 164), 166), 182), 255), 257), 273), 275), 276); sino al 12.7.2015 di cui al capo 234), sino al 19.10.2015 di cui ai capi 169), 180), 184), 190), 201), 272), sino al 18.7.2015 di cui al capo 191), 194), sino al 15.6.2015 di cui al capo 227), sino al 24.7.2015 di cui al capo 219), sino al 16.7.2015 di cui al capo 251); sino al 27.5.2015 di cui al capo 258), sino al 20.7.2015 di cui ai capi 283), 284) e 285). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 10.8. Il settimo motivo resta assorbito. 11. [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del principio di correlazione in riferimento al reato associativo è infondato, alla luce delle considerazioni già supra rassegnate (§ 4.2.). 11.2. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, è, invece, inammissibilmente formulato poiché - a fonte della analitica motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata, si limita a predicare, in via puramente astratta, l'esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, in termini analoghi alle generiche deduzioni già proposte sul punto con l'appello. 125Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 12. [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. I primi tre motivi sono infondati, alla luce delle considerazioni supra rassegnate ai §. 4, 6 e 8 della parte introduttiva di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto, alle quali si rimanda. 12.2. Il quarto motivo, che deduce vizio della motivazione in riferimento ai "reati di truffa dichiarati erroneamente riconducibili al ricorrente", evidenzia plurimi profili di inammissibilità. Oltre a sottoporre impropriamente a questa Corte una rivalutazione in fatto riguardo le vicende societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s, il ricorrente non si confronta con gli esiti delle intercettazioni, riportate a fol. 237 della sentenza impugnata, che - al di là dei rilievi difensivi relativi agli esiti delle perquisizioni - confutano non illogicamente la tesi difensiva. Si legge nella sentenza impugnata: "La piena intraneità dell'imputato alle frodi si coglie con certezza dal contenuto di quelle intercettazioni di conversazioni intercorse soprattutto con la moglie [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e la suocera in occasione delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nelle date del 19 e 27 maggio 2016, dalle quali emerge la preoccupazione delle due donne circa l'esito delle attività di indagine e la necessità di occultare vari documenti. Le intercettazioni mostrano anche con assoluta evidenza i contatti di [OSCURATO:PERSONA] col fratello [OSCURATO:PERSONA] ed i dialoghi collegati tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti significativi della affectio societatis plasticamente evidenziando la piena intesa di tutti i componenti di queste famiglie per raggiungere lo scopo comune del conseguimento del profitto dei delitti di truffa. Va notato come quando [OSCURATO:PERSONA] chiede alla sorella quali pratiche la Finanza abbia preso, nel corso dei successivi dialoghi è proprio l'imputato che vorrebbe "fermarsi" ("... mi scantu a ris(i)cari. Capisti?") nel timore che la presentazione di quelle domande che gli stessi hanno ormai preparato possa definitivamente provocarne il loro arresto. I coniugi, annota efficacemente il Tribunale, "erano, quindi, dilaniati dall'alternativa fra rischiare, formulando ulteriori domande il cui termine era di prossima scadenza, peraltro utilizzando il nome "pesante" (per le implicazioni familiari) di [OSCURATO:PERSONA] (mentre ben diverso sarebbe stato spendere il nome della moglie [OSCURATO:PERSONA] la quale, come emerge cristallino dalla conversazione, lungi dal ricoprire un ruolo di mero prestanome, partecipava più che attivamente al meccanismo criminale) ma esponendosi così al rischio di andare incontro ad una "rovina", ovvero restare più cauti e attendere l'annata successiva, quando si fossero calmate le acque, ciò che comunque implicava conoscere con esattezza se si potesse attendere tale lasso temporale senza conseguenze, nel senso 126di mantenere intatti i titoli PAC (diritti all'aiuto), aspetto tecnico sul quale i coniugi non avevano certezze". [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dopo la perquisizione del 27.5.2016 provvederanno a svuotare i conti correnti delle società loro riferibili, iniziando i preparativi dalla sera della medesima giornata". Trattasi di argomentazione del tutto elusa nel ricorso, così come non è in alcun modo contestata la genericità dei motivi d'appello rivolti ai capi ai capi 397, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, qui solo parzialmente attinti da una alternativa rilettura dei fatti. 12.5. Il quinto motivo, che contesta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è, al contempo, astrattamente formulato e intrinsecamente generico, nella misura in cui omette di indicare il rilievo decisivo della - parziale - ammissione degli addebiti, a fronte del complessivo apprezzamento di gravità ostativa della condotta, reso dalla Corte di merito. 12.6. La parziale fondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui al capo 403), per l'ulteriore fatto di cui al capo 408), sino al 31.7.2015 di cui al capo 386), sino al 19.10.2015 di cui ai capi 385), 404) e 407), sino al 25.7.2015 di cui al capo 405). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio. 13. [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., è infondato. 13.1.1. Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art.603, comma 1, cod. proc. pen. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923 - 01). 127In altri termini, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273577 - 01). 13.1.2. Nel caso in esame, la difesa contesta il diniego di rinnovazione dell'istruttoria mediante esame del teste [OSCURATO:PERSONA], volto a comprovare il titolo sotteso all'emissione, in favore dell'imputato, di un assegno, dell'importo di euro 25.000,00, da [OSCURATO:PERSONA] girato in favore dei promissari alienanti di un fondo in parziale pagamento del prezzo, nel resto adempiuto attraverso lecite risorse derivanti dalle attività d'impresa Nel quadro così delineato, la Corte d'appello ha respinto la richiesta specificamente argomentando - diversamente da quanto assume il ricorrente - come siffatta fonte di prova integrativa fosse ininfluente, a fronte della complessiva entità del prezzo di acquisto, finanziato attraverso fondi provenienti dagli ingenti profitti conseguiti dal nucleo familiare attraverso le frodi; assunto con il quale il ricorrente non si confronta, e che resta immune da censure una volta operato il giudizio controfattuale di decisiva rilevanza della prova di cui è stata negata l'assunzione. 13.2. Il secondo motivo contesta la mancata riassunzione della prova dichiarativa relativamente alla riforma della sentenza liberatoria di primo grado relativamente ai reati di cui al capo 148). Al riguardo, vanno richiamate anche sul punto in esame le considerazioni già rassegnate riguardo la ratio decidendi del ribaltamento, fondato - lo si ribadisce - non già sulla rivalutazione d'attendibilità di fonti orali - e, per quanto qui rileva, del teste [OSCURATO:PERSONA] citato nel ricorso - quanto, piuttosto, su un diverso percorso epistemologico, che ha reputato non condivisibile il rilievo liberatorio assegnato dal giudice di primo grado all'inattività dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi" rispetto alla strumentalizzazione della predetta società a fini frodatori. 13.3. Il terzo motivo, che rivolge censure alla ritenuta sussistenza del delitto associativo e alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, è infondato. Richiamando quanto già osservato in premessa in riferimento al primo punto, va qui solo rilevato che la Corte di merito ha delineato compiutamente (f. 238-239) i lineamenti della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione sub 1), rimarcando la disponibilità del predetto a coadiuvare i coimputati nell'attività truffaldina secondo indici rivelatori ravvisati negli esiti di intercettazioni e in fonti documentali, dalle quali 128emerge - con motivazione che non evidenzia profili di criticità - la prestazione di un apporto stabile e continuativo, come peraltro affermato anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, il ricorrente trascura di leggere in sinergia la motivazione rassegnata in ordine al reato sub 148) che, nel manifestare ancora una volta l'esecuzione di una (tentata) truffa, secondo un modulo seriale consolidato, definisce vieppiù l'intraneità del ricorrente, in linea con il principio per cui l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo; condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311 - 01; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589 - 01). 13.4. Il quarto motivo, che contesta la ritenuta sussistenza dei reati di cui al capo 148) è inconducente. La censura è tesa a privilegiare l'opzione liberatoria di primo grado che, come già rilevato, è stata incensurabilnnente confutata dalla Corte d'appello, e non articola, nel resto, contestazioni in diritto, apprezzabili in questa sede. 13.5. Il quinto motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifesta, in chiave meramente ottativa, l'aspirazione al mitigannento sanzionatorio, senza indicare quali elementi, decisivi nella prospettiva invocata, sarebbero stati dedotti ed ingiustificatamente disattesi dalla Corte di merito. 13.6. La complessiva infondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione del reato sub 148), maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, con eliminazione della relativa quota di pena pari a mesi due di reclusione. Alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 1) può procedere questa Corte, poiché l'eliminazione dell'incremento di pena relativo al reato prescritto, disposto a titolo di continuazione, non involge accertamenti di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, in parte qua annullata senza rinvio. 14. [OSCURATO:PERSONA]. 14.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, è infondato per le ragioni esplicate al § 6 della parte introduttiva di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto. 12914.2. Il secondo motivo, che rivolge censure alla ritenuta sussistenza del delitto associativo e alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, è inammissibilmente formulato. Richiamando quanto già osservato in premessa in riferimento al primo punto, va qui solo rilevato come il motivo si risolva in una mera rassegna di principi giurisprudenziali ed esibisca una visione riduttiva e atomistica dei reati scopo, in tesi insuscettibili di una unitaria valutazione indiziante della partecipazione associativa. 14.3. E', del pari, inammissibilmente formulato il terzo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di truffa e falso. La Corte d'Appello di Messina, nel ricostruire i capi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e i correlati falsi ideologici attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, in particolare, i capi 368, 369, 372, 375, 377, 385, 389, 392, 395 e i reati di falso collegati), valorizza il suo ruolo non già di mero "beneficiario" delle pratiche, bensì di gestore di fatto e regista operativo del sistema fraudolento, fondato sulla creazione e gestione di imprese agricole fittizie o, comunque, schermate; sull'uso di prestanome (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) e sulla predisposizione e l'impiego di titoli di conduzione e documentazione (contratti, deleghe, mandati, attestazioni), rivelatisi inesistenti o strumentali. In tale quadro, l'artificio e raggiro viene individuato nella presentazione di domande di pagamento recanti la falsa riconducibilità all'impresa richiedente di particelle ammissibili e la disponibilità dei terreni, con conseguente induzione in errore di A.G.E.A. e realizzazione dell'ingiusto profitto, con correlativo danno pubblico, mentre i falsi ex art. 479 cod. pen. sono stati ricondotti alle attestazioni mendaci e alla formazione e validazione di atti pubblici fidefacenti, funzionali alla procedura di erogazione. Emblematica, secondo la Corte, è la vicenda di "[OSCURATO:PERSONA] S.C.A." (capi 385-386), qualificata come impresa in concreto fittizia e strumentale, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ammette di operare e gestire di fatto, pur dietro rappresentanti formali, e rispetto alla quale le intercettazioni (tra cui i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per "sistemare" il prestanome e per superare le criticità del mandato presso il CAA) dimostrano la piena consapevolezza del meccanismo e la piena disponibilità di persone, ruoli e documenti; la Corte sottolinea, inoltre, come la - pur astrattamente neutra - interlocuzione sulla nomina del rappresentante e sull'uso di codice fiscale e partita IVA assuma un significato univoco, se letta nel contesto complessivo di imprese-schermo, contratti dubbi, anomalie strutturali e disconoscimenti dei titoli, costituendo «spia indiscutibile della frode». La responsabilità del ricorrente è stata, dunque, affermata mediante una valutazione unitaria del compendio probatorio (riscontri documentali e bancari delle erogazioni, esiti di perquisizioni e sequestri, materiale informatico, dichiarazioni e 130conversazioni intercettate), da cui emerge la sistematicità delle condotte e la finalizzazione dei falsi alla captazione fraudolenta delle sovvenzioni, con riconduzione dei singoli episodi all'interno di un medesimo schema operativo seriale. A siffatta ricostruzione, il ricorrente oppone una generica mozione di dissenso e - quanto ai capi per i quali è stata affermata la responsabilità in accoglimento del gravame della pubblica accusa - il difetto di motivazione rafforzata, senza, tuttavia, indicare su quali punti la Corte di merito avrebbe omesso di confutare l'avversa tesi liberatoria accolta in primo grado. 14.4. Il quarto motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità relativamente al reato di contraffazione dei sigilli al medesimo ascritto al capo 374) è inammissibile per genericità, poiché non esplica su quale punto la motivazione della Corte di merito avrebbe eluso il correlativo motivo d'appello. La doglianza difensiva non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale ha, invero, ritenuto "assolutamente pacifica" la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei timbri contraffatti, chiarendo come la censura si risolvesse nella pretesa - non necessaria - di individuare "in quali documenti" i timbri sarebbero stati apposti. Una volta accertata la materiale disponibilità dello "strumento", il giudizio di responsabilità risulta, allora, correttamente fondato sulla sua intrinseca destinazione funzionale all'operatività fraudolenta del sistema A.G.E.A.: la detenzione dei timbri falsi, nel contesto unitario delle condotte contestate (truffe seriali, titoli di conduzione fittizi e documentazione strumentale), integra un indice univoco di consapevole partecipazione al meccanismo illecito, essendo logicamente riferibile allo scopo di utilizzarli "a fini di frode", senza che sia richiesto, ai fini dell'affermazione di responsabilità, dimostrare per ciascun atto l'avvenuta apposizione materiale. La stessa difesa, del resto, riconosce che l'apposizione di falsi timbri di registrazione sui titoli di conduzione agraria costituisce, nel procedimento, una chiara manifestazione delle condotte materiali tipiche delle falsità: ne consegue che la censura, limitata a contestare l'assenza di prova dell'uso in singoli documenti, resta eccentrica rispetto all'accertamento operato, che valorizza la disponibilità del mezzo illecito come segmento coerente e funzionale dell'intero modus operandi fraudolento. 14.5. E', invece, fondato il quinto motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al delitto sub 136), per le ragioni sopra esposte in riferimento all'analogo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della relativa statuizione (V. § 7). 14.6. La parziale fondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai capi 369), 395), 396) e per i residui fatti di cui ai capi 368, 370, 373, 374, 379, 389, 390, 392, per i fatti 131commessi sino al 19.10.2015 di cui ai capi 377, 385, sino al 6.11.2015 di cui al capo 372 e sino al 31.7.2015 di cui al capo 386. Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 14.7. Il sesto motivo resta assorbito. 15. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 15.1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti, a firma del comune difensore, possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'omogeneità delle censure. 15.1.1. Il primo punto del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al capo 14) in conseguenza dell'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 30 marzo 2016, è infondato, pur evidenziando profili di inammissibilità. Nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, deducendo la violazione degli artt. 268, co. 3, 271 e 191 cod. proc. pen., sul presupposto che la prova a suo carico fosse fondata su captazioni (in particolare l'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il carcere di Sulmona) eseguite mediante impianti esterni ai locali della Procura, contestando, quindi, la legittimità della scelta tecnica e la carenza dei presupposti richiesti per derogare alla regola generale; la Corte d'Appello ha riassunto tale doglianza osservando che essa si traduce, "in modo del tutto generico", nella lamentata mancata utilizzazione degli impianti interni e nel richiamo a principi di "effettività" della motivazione dei decreti, aggiungendo come non sia sindacabile, se non nei limiti della prospettazione di falsità, l'attestazione circa l'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura e che, comunque, le "eccezionali ragioni di urgenza" sarebbero insite nella natura dei colloqui in carcere, potendo i familiari fungere da "latori di messaggi" per la commissione immediata di gravi reati, concludendo come la censura resti astratta e sterile e, in ogni caso, come il quadro probatorio non dipendesse in modo esclusivo da quella specifica captazione. Siffatta argomentazione è stata contestata, con il ricorso di legittimità, assumendo la necessaria ricorrenza di entrambi i requisiti dell'insufficienza degli impianti e delle eccezionali ragioni d'urgenza, deducendo l'illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello. 15.1.2. Trattasi di deduzione infondata in diritto ed inammissibilmente proposta quanto al denunciato vizio della motivazione. 132Sotto il versante da ultimo evocato, invero, va qui ribadito che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01). Quanto alla questione di inutilizzabilità, va richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia delle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, Primavera (n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664 - 01) e Gatto (n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Rv. 226485 - 01), per cui le motivazioni dei provvedimenti in materia di intercettazione possono ben essere operate anche per relabbnem alla richiesta del Pubblico Ministero ed alle annotazioni di polizia giudiziaria, purché consentano di ricostruire il percorso cognitivo e valutativo seguito dal giudice. Ed ancora, è stato affermato che le ragioni di urgenza possono essere agevolmente desunte anche dalla natura del reato per il quale si procede - come avvenuto nel caso di specie, procedendosi ab origine per il reato di associazione di tipo mafioso, che ha carattere di reato permanente - e possono desumersi anche dagli atti del procedimento nel loro complesso. In particolare, si è affermato che le "ragioni di urgenza" richieste dall'art.267, comma 2, cod. proc. pen., affinché il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione e perché possa avvalersi, ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod, proc. pen. di impianti esterni a quelli installati nella Procura della Repubblica, trovano giustificazione implicita là dove siano desumibili dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (ex plurimis: Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273594 - 01; Sez. 6, n. 45986 del 16/10/2013, Foddi, Rv. 258159; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101; Sez. 2, n. 5103/10 del 17/12/2009, Canizzaro, Rv. 246435; Sez. 6, n. 15396/08 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239633). Ed ancora, va ricordato che in tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, legittimamente il decreto di autorizzazione del giudice si fonda su informative di polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 20262 del 22/04/2010, Serafino, Rv. 247209 - 01). Nel quadro così delineato, il richiamo operato dalla difesa alle pronunce n. 30637 del 2016, n. 49664 del 2014 e n. 6439 del 2014, espressive di un orientamento rimasto 133isolato e costantemente confutato, si rivela inconducente, a fronte del principio di diritto per cui la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso, indicata nel provvedimento del pubblico ministero, ovvero complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (Sez. 1, n. 25098 del 19/03/2025, Cicino, Rv. 288445 - 01). L'eccezione è, infine, generica nella misura in cui predica l'esito della prova di resistenza (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01), in via del tutto assertiva, assumendo l'irrilevanza di altra captazione, di cui si minimizza la eloquenza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01) senza evidenziarne travisamenti decisivi. 15.1.2. Il secondo punto del primo motivo del medesimo ricorso ed il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono violazione di legge e vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento, in ordine "alla valenza giuridica dell'avvenuto ritiro della D.U.P.", sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge e sono, comunque, manifestamente infondati. Oltre a proporre un'alternativa lettura dei dati probatori e a lamentare il difetto di motivazione su una prospettazione defensionale (frequentazione promiscua dell'abitazione dell'imputato in cui è stato rinvenuto il fascicolo riferibile alla domanda di [OSCURATO:PERSONA]) intrinsecamente esplorativa, i ricorrenti deducono il travisamento del fatto relativo al ritiro della D.U.P., già inoltrata con le credenziali del [OSCURATO:PERSONA] e riproposta presso altro CAA, che sarebbe stato ricostruito, invece, sotto forma di "trasferimento" della pratica, inferendone l'insussistenza del reato di truffa in forma tentata. Siffatta prospettazione, invero formulata secondo una linea di censura di non immediata chiarezza, finisce per richiedere a questa Corte un inammissibile accesso ai fatti; per altro verso, non specifica perché il trasferimento di una pratica tra CAA assuma rilevanza diversa dall'inserimento sull'apposita piattaforma della stessa domanda, seguita dal suo ritiro, ai fini dell'integrazione del reato tentato; non precisa se la proposta eccezione intenda accreditare un'ipotesi di desistenza volontaria; non considera che l'inserimento della domanda e degli allegati esprime ex se l'idoneità degli atti, diretti in modo non equivoco, alla percezione delle pubbliche erogazioni, ponendosi il ritiro oltre la consumazione del reato tentato. 15.2.1. Il secondo motivo, che svolge - nel primo punto - analoghe censure in riferimento ai capi 18) e 19), incorre nella stessa inammissibilità, mentre il secondo punto - che lamenta vizio della motivazione sulla questione, posta con l'appello, della valenza della sentenza del Tribunale di Catania del 27 febbraio 2022 - è intrinsecamente 134aspecifico poiché non esplica in che termini la valutazione della sentenza richiamata avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. 15.3. I motivi da tre a sette sono tutti reiterativi e versati in fatto. 15.3.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di merito - letta in modo unitario - individua un contributo causale concreto alla realizzazione delle frodi A.G.E.A. e dei correlati falsi, collocando l'imputato non come mero soggetto "periferico", ma come referente operativo del circuito fraudolento. In particolare, il giudizio valorizza la serialità e l'omogeneità del modus operandi, la riconducibilità delle pratiche a un medesimo schema di indebita captazione (fittizia disponibilità dei terreni, gestione dei titoli e delle "domande uniche", strumentalità dei fascicoli aziendali), nonché la presenza di riscontri documentali esterni e non meramente congetturali. Per alcuni episodi la responsabilità è affermata in forza di elementi "autonomi" rispetto alle intercettazioni: emblematicamente, per i capi 42-43, la prova è ancorata alla produzione di screenshot di chat WhatsApp intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati, ritenuta utilizzabile come documentazione ex art. 234 cod. proc. pen., dalla quale emergono accordi, istruzioni operative e ripartizioni di somme ("adesso sono arrivate...", "25 sono di tua sorella"), nonché l'utilizzo di coordinate bancarie anche estere; per i capi 48-49 e 59-60, la motivazione valorizza ulteriori riscontri oggettivi (rinvenimenti documentali in sede di perquisizione, presenza e gestione di fascicoli aziendali e materiale SIAN), che si inseriscono coerentemente in un quadro di "capacità operativa" dell'imputato e di regia nella predisposizione delle pratiche. Parimenti, con riferimento ai capi 23-24 (impresa [OSCURATO:PERSONA]), la Corte sottolinea la logica del "terminale" di canalizzazione e immediata redistribuzione del profitto, nonché i collegamenti con soggetti stabilmente gravitanti nell'orbita del [OSCURATO:PERSONA], sicché la condotta truffaldina e la falsità funzionale alla validazione ed alla tenuta del fascicolo non risultano isolate, ma integrate in una trama di condotte convergenti. Ne consegue che la motivazione, lungi dall'appiattirsi su formule astratte, fonda l'affermazione di responsabilità su una valutazione complessiva del compendio probatorio, che collega i singoli episodi a un metodo stabile di frode e giustifica il riconoscimento dei falsi quali segmenti strumentali al buon esito dell'induzione in errore dell'ente pagatore. Per contro, il ricorrente si produce in una analitica rilettura dei fatti contestati, ponendosi su di una direttrice di censura dissenziente e rivalutativa. 15.3.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello - nel rigettare le censure difensive sulla sua pretesa estraneità al sistema - ancora la responsabilità ai capi 20-21-22 - imperniati sull'operatività telematica tramite le credenziali relative 135all'utenza "RAMARINO" e sul canale del C.A.A. [OSCURATO:PERSONA] Bari 006 di Acquaviva delle Fonti - e ricostruisce la vicenda del cd. "furto d'identità" come prospettazione strumentale e non convincente, alla luce di riscontri oggettivi e convergenti. In particolare, viene valorizzata la sequenza amministrativa (abilitazione dell'operatore "RAMARINO" su richiesta inserita nella procedura riconducibile all'orbita [OSCURATO:PERSONA]; successiva emersione di anomalie e revoca cautelativa delle credenziali), che colloca le operazioni contestate nel periodo in cui l'account risulta attivo e utilizzato per la gestione di pratiche A.G.E.A.; si sottolinea, inoltre, come l'eventuale apporto di terzi, in termini di connivenze interne o uso materiale delle credenziali da parte di altri, non elide la rilevanza della condotta, perché la piattaforma probatoria dimostri comunque l'impiego della specifica identità digitale quale snodo funzionale per la realizzazione delle domande e delle operazioni strumentali. Con riferimento ai capi 20-21-22, la Corte richiama poi l'omogeneità del modus operandi rispetto alle altre frodi del procedimento (fittizia disponibilità di titoli, particelle e terreni; trasferimenti e gestione dei titoli), evidenziando come la riconducibilità delle operazioni all'operatore "RAMARINO" si inserisca in una trama coerente, nella quale i benefici economici e la circolazione dei titoli risultano allineati al medesimo schema fraudolento; il quadro è rafforzato da riscontri documentali (fascicoli SIAN e materiale cartaceo riconducibile alle pratiche del circuito), che rendono implausibile la tesi del "furto d'identità" e sorreggono, con motivazione non meramente congetturale, la conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i predetti capi. Ne discende che le censure del ricorrente non prospettano vizi deducibili in questa sede. 15.3.3. Merita di essere approfondita solo la questione - proposta nel primo e secondo punto del quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] - dell'utilizzabilità e dell'affidabilità degli screenshot delle chat whatsapp, acquisiti all'udienza del 7 maggio 2021. 15.3.3.1. Il primo punto del quinto motivo è generico, nella misura in cui asserisce che i messaggi di testo di cui si contesta l'acquisizione siano stati introdotti in giudizio da un soggetto terzo, senza indicarne l'identità, ed è contraddittorio laddove dubita dell'identificazione degli interlocutori e non chiarisce i rapporti tra i soggetti, tra i quali le conversazioni sono intercorse, ed il latore degli stessi. Tanto pregiudica già ab imis lo scrutinio della censura, diverso essendo il regime di utilizzabilità a seconda di chi siffatti documenti abbia prodotto in giudizio. Nondimeno, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha affermato, per i capi 42) e 43), che «la prova è evidente grazie alla acquisizione al dibattimento di alcuni screenshot provenienti dalla coimputata relativi ad una chat di whatsapp intercorsa tra 136Marino [OSCURATO:PERSONA] - inteso [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale tra il giugno 2017 e il giugno 2019», da cui emergono «ampiamente gli accordi e le informazioni scambiate per l'esecuzione della frode»; ha aggiunto che «nessun dubbio può esservi quanto alla legittima utilizzazione» degli screenshot «consegnati liberamente» dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e che, a fronte della contestazione difensiva sulle modalità di "formazione" e acquisizione, si tratta comunque di prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., osservando anche che sarebbe stato "agevole" per la difesa mettere in crisi l'affidabilità indicando i dati dell'utenza o chiedendo l'escussione dell'interlocutore; infine ha valorizzato il contenuto dei messaggi (es. «adesso sono arrivate 50 ... 25 sono di tua sorella») e richiamato persino la presenza di un IBAN lituano come ulteriore indice della "ingegnosità" e operatività del sistema. Può, quindi, ritenersi che siffatte conversazioni siano prodotte in giudizio da una coimputata non conversante. Si pone, dunque, il tema del regime di utilizzabilità della messaggistica prodotta in giudizio da un soggetto diverso dall'interlocutore. 15.3.3.2. Questa Corte ha, invero, già affermato come, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746), né l'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M. Rv. 282771 - 01). Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha, per vero, affermato come i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico"; il rilievo, tuttavia, che di siffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti, la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poichè la tutela dell'art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti. Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque 137autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allo stesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione di comunicazioni telematiche (es. chat WhatsApp) non involge le garanzie dell'art. 254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi. Sono, invece, affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2337039). 15.3.3.3. Ora, nel caso in cui la documentazione di una conversazione sia messa a disposizione da un soggetto estraneo alla stessa, rilevano le modalità di acquisizione dei reperti, sicchè - salvo che gli stessi siano stati appresi illecitamente, mediante accesso abusivo al dispositivo elettronico o informatico (Sez. 5, n. 18284 del 25/03/2019, Zumbo, Rv. 275914 - 01 - non può che ritenersi che sia stato uno degli interlocutori a diffonderne il contenuto, disponendo della propria corrispondenza. In altri termini, la disponibilità della riproduzione documentale del contenuto della nnessaggistica intercorsa su una chat da parte di un terzo non può che derivare - salve le ipotesi di abusiva captazione - dall'iniziativa divulgativa di uno dei conversanti, che ne abbia liberamente condiviso il contenuto. Ne consegue che, nel caso in esame, poiché non risulta neppure prospettata l'indicata condizione ostativa, deve ritenersi utilizzabile, quale documento, la rappresentazione del contenuto di una chat Whatsapp, divulgata da uno dei corrispondenti ([OSCURATO:PERSONA]) a terzi (la sorella), e da questi depositata agli atti del processo. Quanto al secondo punto del quinto motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'inaffidabilità della predetta prova, la Corte di merito ha incensurabilmente dato atto che alcuna iniziativa, intesa alla ricusazione della paternità dei messaggi da parte dell'imputato è stata, in concreto, articolata, a fronte dell'archiviazione del nome del predetto nella chat e del contenuto inequivocabile dei medesimi, riferiti all'attività svolta dallo stesso imputato nel settore delle sovvenzioni A.G.E.A. 15.4. Il nono motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'opponibilità al ricorrente della sospensione della prescrizione, sono infondati alla luce delle considerazioni già rassegnate supra (V. § 6). 13815.5. Il quinto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto di motivazione riguardo il diniego di concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Le ragioni di siffatta statuizione, risolta dalla Corte di merito con il seguente passaggio "Sul trattamento sanzionatorio, va subito detto che del tutto improponibile, a fronte di una attività criminale di robustissimo spessore, protratta nel tempo, con imponente locupletazione ed occultamento anche all'estero di ricchezza, è la richiesta di concedere le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] sia, come dice il difensore, sostanzialmente incensurato, risultando nel casellario giudiziale soltanto due lontanissime condanne (per pascolo abusivo commesso nel 1985 e una ricettazione risalente al 1992), non rileva affatto", rimandano, all'evidenza, al complessivo costrutto motivazionale riguardo alla gravità dei fatti, come ricostruita attraverso la pluralità delle condotte ed il contributo infungibile dell'imputato, senza alcun appiattimento tra le due posizioni, avendo solo ritenuto il giudice del merito di rimarcare - per la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - il dato dell'incensuratezza. 15.6. Il decimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'illegittimità della confisca del profitto del reato, sono, invece, fondati. La misura ablatoria è stata disposta in ordine a "tutte le somme indicate nei capi di imputazione per cui sono stati condannati" gli imputati. Trattandosi di confisca di somme di denaro reputate profitto del reato, la soluzione delle questioni poste con il motivo deve essere indirizzata dai principi affermati delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 13783 del 26 settembre 2024, dep. 2025, Massini, Rv. Rv. 287756 - 02), che hanno operato una complessiva rimeditazione circa la natura della confisca del profitto del reato e del sequestro di somme di denaro ad essa funzionale. La sentenza Massini - per quanto qui d'interesse - ha affermato come, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. Alla luce di siffatto principio, le statuizioni della Corte territoriale - che ha affermato la conferma della regola della solidarietà (fol. 348), rimettendone lo scioglimento alla fase esecutiva - s'appalesano erroneamente assunte, con conseguente annullamento della sentenza di condanna sul punto e rinvio, per nuovo esame, alla Corte d merito. 15.7. La parziale fondatezza dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] impone: 139per il primo, di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai 18) e 19), nonché per gli ulteriori fatti di cui al capo 29); per il secondo, di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai capi 22), 27), 79) e 81). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 15.7. L'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito. 16. [OSCURATO:PERSONA]. 16.1. Il primo motivo è inammissibilmente formulato. Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte d'appello — dopo averne ricostruito il ruolo apicale quale responsabile del servizio domande PAC-AGEA presso il CAA [OSCURATO:PERSONA] e avere dato conto della linea difensiva, finalizzata a rivendicare la mera natura estrinseca e formale dei controlli rimessi all'agente ed il "travaso" dei fascicoli dal CAA di Tortorici, con conseguente asserita impossibilità di verificare il cartaceo — ha evidenziato come l'appello del Pubblico Ministero fosse fondato, limitatamente ai casi in cui alle anomalie oggettive delle pratiche si unisse la prova di una relazione funzionale e collusiva dell'imputato con i reali gestori del sistema fraudolento; per tale ragione, in accoglimento del gravame, la Corte di merito ha riformato le statuizioni liberatorie di primo grado in ordine ai capi 180), 442), 450), 451), 466) e 467), rimarcando come lo "scarico" sul precedente centro di assistenza non fosse idoneo ad elidere la responsabilità del titolare del CAA provinciale, poiché era onere di [OSCURATO:PERSONA] attivarsi per un corretto trasferimento e per verifiche non meramente cartolari; soprattutto, la Corte ha sottolineato come - diversamente da altre posizioni, per le quali il quadro dimostrativo era di tipo prevalentemente documentale - per [OSCURATO:PERSONA] emergessero rapporti diretti e di intensa confidenza con soggetti baricentrici del circuito illecito (in particolare [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]), in tal guisa enucleando elementi incompatibili con la figura del mero "operatore ingannato" e idonei, unitamente alla macroscopicità delle anomalie (imponenti lotti di terreno riconducibili ai medesimi centri d'interesse; dispersione territoriale; titoli, firme e timbri anomali; gestione di fatto dei beneficiari), a fondare il ribaltamento della decisione assolutoria. In siffatta prospettiva, la Corte ha indicato come, ai fini dell'accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, siano risultati decisivi i casi in cui alla abnormità delle pratiche si era saldata la prova di interlocuzioni operative e della consapevole gestione delle criticità documentali: così, per il capo 180), la Corte ha evidenziato l'incompatibilità 140logica tra la rilevanza strategica dell'impresa per gli interessi del gruppo e la tesi dell'estraneità del ricorrente; per i capi 450)-451) e 466)-467) ha valorizzato il dato della gestione di fatto dei soggetti beneficiari, la serialità del metodo e la macroscopica anomalia delle conduzioni, concludendo come proprio in tali ipotesi il gravame della parte pubblica dovesse essere accolto, perché l'insieme degli indici ha superato la soglia del ragionevole dubbio e giustificato la riforma delle assoluzioni. A siffatto incedere argomentativo, che non esibisce alcuna aporia, rilevante in questa sede, il ricorrente oppone una propria ricostruzione dei fatti, una rilettura degli esiti delle intercettazioni ed una mozione di dissenso sul punto della "collusione" che si pone oltre l'orizzonte cognitivo di questa Corte. 16.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 16.2.1. Oltre a contestare la qualificazione giuridica dei fatti, il ricorrente assume la lesione del diritto di difesa per riqualificazione dell'atto falso. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata ha precisato come la struttura delle relative imputazioni sia impostata in forma omissiva, sub specie di omessa effettuazione dei dovuti controlli, in tal guisa immutando l'atto falso, identificato nel provvedimento della pubblica amministrazione, e non già in quello formato dall'operatore, in violazione del principio di correlazione. Trattasi di deduzione manifestamente infondata. 16.2.2. Come illustrato al §. 5 della parte introduttiva di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi, nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro. Ne discende come la condotta di falso, che vede nell'atto pubblico conclusivo il corpus documentale, si caratterizzi per una serie di azioni strumentali, di tipo misto, tutte finalizzate all'induzione in errore dell'ente erogatore riguardo la ricorrenza dei requisiti necessari per l'accesso alle pubbliche erogazioni. In siffatta prospettiva, va ribadito come la responsabilità dell'autore mediato, prevista dall'art. 48 cod. pen., esuli dalla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., raffigurando una partecipazione necessaria a cui è ricondotto un caso particolare di esclusione della punibilità del soggetto indotto, pur oggettivamente artefice del fatto tipico del reato; ma, per quanto attiene alla valutazione del comportamento del determinatore dell'altrui inganno, non vi è dubbio che questi realizzi un particolare e 141qualificato comportamento di induzione alla commissione dell'illecito, il quale è del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula dell'art. 110 cod. pen. Non è, pertanto, dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella sottesa dalla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato. Invero la lesione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti per cui è pronunciata la condanna risultano diversi nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, non quando essi si legano all'addebito in rapporto di continenza e compatibilità. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, invero, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (ex multis Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928 - 01). Ne discende che l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, peraltro in linea con le indicazioni di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01 quanto alla natura fidefaciente dell'atto pubblico in discorso, non ha implicato alcuna novazione del fatto come contestato. Nel resto, il motivo si sofferma su una minuziosa scomposizione dei capi d'imputazione, offrendone una personale rielaborazione. 16.2.3. Quanto ai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (in particolare i capi indicati nel ricorso 186), 390), 408), 417), 423), 435), 451) e 467), oltre agli altri falsi "di sistema"), la motivazione d'appello li ha inquadrati in termini di falsità funzionali e seriali, commesse nell'esercizio dell'attività del C.A.A., non riducibili a mere irregolarità: [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del servizio domande PAC-AGEA del CAA [OSCURATO:PERSONA], avrebbe attestato, anche mediante schede di validazione e gestione del fascicolo aziendale, la regolarità e completezza delle pratiche e la conformità alle prescrizioni, pur in presenza di titoli di conduzione e documentazione mendaci o comunque strumentali, e tanto in un contesto nel quale - secondo la Corte di merito - le anomalie non erano "neutre", ma inserite in un meccanismo fraudolento riconoscibile per abnormità oggettive (estensione e dispersione dei terreni; firme e timbri falsificati; numero e identità dei concedenti..) e, soprattutto, per i rapporti di intensa confidenza e collusione con i gestori di fatto delle domande, sì da rendere innplausibile la tesi difensiva dell'incolpevole affidamento o del 142ruolo dell'operatore limitato alla consultazione del fascicolo telematico; la Corte, inoltre, ha respinto l'argomento del "travaso" dal CAA Tortorici come schermo generalizzato, rilevando come, anche a voler ammettere difficoltà sul cartaceo, fosse onere del responsabile attivarsi per regolarizzare e verificare, e non utilizzare dati non riscontrati, sicché i falsi vengono letti come segmenti del metodo, causalmente e funzionalmente collegati alle domande AGEA e alla loro tenuta amministrativa. 16.3. Il terzo motivo - che contesta la motivazione resa in relazione al delitto di truffa aggravata sub 184) - si articola in mere censure in fatto, esplicitamente rivolte ad una rilettura di merito della vicenda. 16.4. Il quarto motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha condannato l'imputato in ordine al capo 442), sul quale il giudice di primo grado non aveva statuito, è infondato. La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa (Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 252837 - 01); tuttavia, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 - 02). Nella delineata prospettiva, il ricorrente non si confronta con la sentenza di primo grado e con l'implicita statuizione liberatoria in essa contenuta, né ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul punto. 16.5. Il quinto motivo, che deduce l'inopponibilità al ricorrente della sospensione della prescrizione, e il sesto motivo, che contesta la qualificazione giuridica ex art. 316- ter, sono infondati alla luce delle argomentazioni supra rassegnate ai §.§. 5 e 6 della parte introduttiva di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto, 16.6. L'infondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai capi 434) e 435), nonché per gli ulteriori fatti di cui ai capi 186), 389), 390), 408), 451), ed i fatti sino 143al 19.10.2015 di cui ai capi 180), 184), 407), 422), 450), 466), e sino al 6.7.2015 di cui al capo 423), sino al 3.7.2015 di cui al capo 467). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 17. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 17.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ribadito con i motivi nuovi, è fondato, al pari dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Nel quadro dei principi illustrati nella premessa di questo "[OSCURATO:PERSONA] in diritto", la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo 136) della rubrica, ascritto (anche) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere stati i medesimi giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2025, irrevocabile 1'8 settembre 2025, in ordine allo stesso fatto, diversamente qualificato (V. § 7). Ne consegue l'annullamento senza rinvio del relativo capo. 18. [OSCURATO:PERSONA]. 18.1. Il primo motivo, con il quale si contesta vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è reiterativo e versato in fatto. 18.1.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corte d'appello ha valorizzato una piattaforma probatoria plurima e convergente, che rende non credibile la prospettazione difensiva di mera "disattenzione" o di estraneità alle frodi: [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, qualificato come figura peculiare tra i responsabili dei CAA, perché - a differenza di altre posizioni - risulta dimostrato un collegamento stabile e consapevole con [OSCURATO:PERSONA], inquadrato in termini di accordo finalizzato a convogliare su un centro "nuovo" la gestione delle pratiche; e siffatta conclusione è stata corroborata sia da dati documentali e informatici (in particolare il rinvenimento presso il CAA di un elenco di aziende "riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]" affidate alla struttura, nonché la presenza di file dedicati, del tipo "FASCICOLI GIANNI1" con foglio "[OSCURATO:PERSONA]", in cui compaiono ditte collegate), sia dalla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la Corte di merito, sono entrate legittimamente nel compendio probatorio, anche per effetto di un consenso quantomeno implicito ricavabile dalla condotta processuale della difesa e dallo stesso esame dell'imputato, il quale si è confrontato con quel materiale accusatorio, accettandone l'utilizzazione nel contraddittorio). La Corte di merito ha, inoltre, reputato 144recessive le giustificazioni fondate sulla pretesa assenza di [OSCURATO:PERSONA] dall'ufficio, o sul trasferimento di responsabilità sui collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando come la gestione di un flusso massivo di fascicoli e pratiche riferibili al circuito [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla competenza professionale dell'imputato e alla natura delle anomalie, fosse incompatibile con un ruolo meramente occasionale o inconsapevole, sicché l'insieme di tali elementi ha consentito di affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di sostenere la riforma - nei limiti di cui al dispositivo - delle statuizioni liberatorie di primo grado, con specifico riferimento al capo 346), oggetto di accoglimento dell'appello del pubblico ministero. A siffatta trama argomentativa, che non evidenzia aporie rilevabili in questa sede, il ricorrente oppone una ricostruzione alternativa minimizzante dei fatti, ponendo la censura nell'alveo della inammissibilità. 18.2. Il secondo motivo è infondato. 18.2.1. Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha - come anticipato - risolto la censura evidenziando, anzitutto, che il consenso richiesto per l'acquisizione "contra alios" delle dichiarazioni predibattimentali di imputati che siano rimasti assenti o che si siano sottratti all'esame non deve necessariamente essere espresso, potendo desumersi implicitamente dalla mancata specifica opposizione all'acquisizione; e ha aggiunto, in chiave "sostanziale", come nel processo di primo grado [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottoposto ad esame (udienza 07/02/2022), confrontandosi apertamente con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e accettandole, quindi, implicitamente anche per fornire spiegazioni (in particolare sull'elenco rinvenuto e sequestrato presso il CAA), sicché tali dichiarazioni sono entrate nella piattaforma probatoria, restando recessiva la doglianza difensiva che pretende di escluderle per la sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio. 18.2.2. Trattasi di argomentazione non censurabile. Come già osservato al § 1.1.4. che precede, ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che abbiano rifiutato di sottoporsi a esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., non implica che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, sicché potrà essere desunto in via implicita dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689 - 01). Ne consegue come, in assenza della formulazione di esplicita opposizione a siffatto utilizzo, sia al momento dell'acquisizione che all'esito dell'istruttoria 145dibattimentale, tardiva deve ritenersi la proposizione della relativa questione con l'appello. Ed invero, non essendo il consenso - anche in forma implicita - revocabile, all'imputato era - ed è - ormai preclusa ogni questione sul punto. 18.3. Il terzo motivo è infondato. 18.3.1. Nel coltivare un approccio selettivo all'impugnazione di merito della parte pubblica, la Corte d'appello ha distinto chiaramente tra (i) i punti dell'appello del P.M. effettivamente affetti da carenze di specificità e (ii) il punto 49, che è stato, invece, esaminato autonomamente e ritenuto fondato limitatamente al capo 346), non prescritto. Nel merito, la Corte ha ricostruito il predetto capo 346) come ulteriore episodio di frode, con gestore di fatto [OSCURATO:PERSONA] (impresa individuale intestata a "[OSCURATO:PERSONA]"), in cui [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto come operatore per la campagna 2015, attestando falsamente la riconducibilità di particelle ammissibili e indicando falsi contratti, dando poi atto di come la domanda fosse rimasta ferma per ragioni non accertate; ha aggiunto come la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" fosse compresa nell'elenco rinvenuto presso il CAA di [OSCURATO:PERSONA] ed ha affermato come l'accoglimento dell'appello sul capo 346) non richiedesse alcuna rinnovazione istruttoria, conseguendo la riforma ad un chiaro travisamento della prova da parte del giudice di primo grado. 18.3.2. A fronte di siffatta articolazione delle statuizioni della Corte territoriale, il ricorrente denuncia non già l'intrinseca genericità dell'impugnazione, ma le ragioni dell'accoglimento del gravame, in tal guisa ponendo la doglianza nell'alveo della inammissibilità. 18.4. Il quarto motivo, con il quale si deduce errore su legge extrapenale in riferimento alla normativa relativa al funzionamento CAA, è manifestamente infondato. Premesso che l'errore invocato è deducibile solo laddove si traduca in un errore sul fatto e richiamato lo statuto dei responsabili CAA delineato in premessa al § 5 di questo [OSCURATO:PERSONA] in diritto, va qui solo affermato come, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell'AGEA, ai responsabili dei CAA è richiesto un grado di conoscenza ed esperienza nella materia tale da escludere la scusabilità dell'ignoranza o dell'errore su norma extra-penale incidente su quella penale, essendo essi tenuti a controllare la conformità delle domande alla vigente normativa in materia. 18.5. Il quinto motivo, che contesta l'opponibilità al ricorrente della sospensione della prescrizione, è infondato alla luce delle considerazioni già rassegnate supra (V paragrafo 6). 18.6. Il sesto motivo è inammissibile per genericità. 146Il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa per non essere stata ammessa la produzione di un report AGEA ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e per la revoca di testi già ammessi ex art. 507 cod. proc. pen. Al riguardo, mette conto ribadire come - quanto alla decisività della prova oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria - il ricorrente affida alla trascrizione di tre stralci di verbali di prove orali assunte in primo grado il rilievo dell'indispensabilità della prova, finendo in tal guisa per rimettere, direttamente ed impropriamente, a questa Corte la relativa delibazione; per altro verso, non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249906 - 01 in fattispecie relativa alla revoca dell'audizione del consulente tecnico della difesa non presentatosi all'udienza per impedimento). 18.7. Il settimo motivo è fondato solo in parte. Se generici ed assertivi possono qualificarsi i punti di censura rivolti al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta, invece, come - nel confermare sul punto la sentenza di primo grado - la Corte di merito abbia stabilizzato la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nella misura - illegale - statuita in primo grado per relationem alla pena detentiva ultraquinquennale. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento della relativa statuizione, con rinvio per la relativa determinazione nei limiti previsti dall'art. 32-ter cod. pen. ed all'esito dell'ulteriore ridefinizione della pena principale. 18.8. La parziale fondatezza del ricorso impone di prendere atto della prescrizione dei reati, maturata in epoca antecedente all'odierna decisione, di cui ai capi 338) e 346), ed i fatti del 24.7.2015 di cui al capo 219) e sino al 16.7.2015 di cui ai capi 251), 319) e sino al 6.11.2015 di cui al capo 254); sino al 10.7.2015 di cui ai capi 255), 257), 273), sino al 19.10.2015 di cui al capo 272), sino al 20.7.2015 di cui ai capi 283) e 285). Ne consegue l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 19. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1950, e [OSCURATO:PERSONA]. 147Inammissibili devono ritenersi i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1950, e [OSCURATO:PERSONA]. 19.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti si osserva che la Corte di appello ha pronunciato nei loro confronti sentenza di non doversi procedere per essere il reato di cui al capo 122) estinto per sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, una volta esclusa la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti. Trova, pertanto, applicazione il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in presenza di una causa di estinzione del reato la formula di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.). Come è stato più volte ribadito in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale (cfr. Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679 - 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445 - 01), circostanze che non possono ritenersi sussistenti nel caso in esame, in ragione della complessità della vicenda portata all'attenzione del [OSCURATO:PERSONA] e delle stesse articolate doglienze prospettate dagli imputati attraverso il loro difensore, che, peraltro, si appalesano come rilievi in punto di fatto, dunque inammissibili in questa sede di legittimità, come già evidenziato nella parte generale della presente motivazione alla cui lettura si rimanda. 19.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], cl. 1950, esso risulta inammissibile per genericità. Al riguardo si osserva che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza 148del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). Orbene l'inammissibilità del ricorso si apprezza alla luce della circostanza che il ricorrente nemmeno indica quale delle fattispecie di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulterebbe integrata nel caso in esame, apparendo la sua richiesta in realtà volta a sollecitare una diversa e inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. Si tratta, invero, di una lacuna non di poco momento. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, come nella fattispecie in esame, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto (cfr. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657 - 01). 19.3. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, attinente al trattamento sanzionatorio, la [OSCURATO:PERSONA] non indica quale sia il suo interesse a ricorrere, posto che la corte territoriale, dopo avere rideterminato la dosimetria della pena a suo carico in relazione al reato di cui al capo 100) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, ha dichiarato la pena in questione interamente espiata. Si tratta in ogni caso di motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio articolati da entrambi i ricorrenti in termini del tutto generici. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi 149ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 20. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infondati appaiono i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], da trattare congiuntamente, che, a ben vedere, si collocano ai confini dell'inammissibilità, perché con essi i ricorrenti sollecitano in larga parte una generica rilettura del contenuto delle risultanze processuali e, in particolare, delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda i principi da seguire nella valutazione del contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazioni debitamente autorizzate, aventi, come si è detto, valore di piena prova, senza necessità di riscontri esterni. 20.1. Premesso che, con riferimento ai reati di cui ai capi 8) e 9) ci troviamo di fronte a una "doppia conforme", si osserva che sul punto la Corte territoriale ha proceduto ad un'attenta interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione poste a carico dei prevenuti, sottolineando con motivazione logicamente coerente come da esse si evinca il diretto coinvolgimento di entrambi gli imputati nell'attività di commercio illecito di sostanze stupefacenti oggetto di entrambe le contestazioni. Esclusa la loro partecipazione all'associazione a delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 contestata nel capo 10), sodalizio di cui i giudici di merito hanno negato l'esistenza, in ordine al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 contestato al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 8), la Corte di appello evidenzia che nel corso del dialogo intercettato il 19.10.2016 [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento a un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana par a quasi un chilogrammo, da lui detenuta per la vendita, proveniente, quanto meno in parte, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto anche a pesare la droga ricavata dalla coltivazione da destinare allo smercio, ragione per la quale egli si trovava in difficoltà nell'eseguire l'ordine impartitogli da [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", di procedere alla vendita dello stupefacente estromettendo dall'operazione proprio il soggetto che aveva procurato la droga, vale a dire [OSCURATO:PERSONA]. Di particolare importanza risulta, inoltre, con riferimento al reato di cui al capo 9), di cui sono chiamati a rispondere entrambi i ricorrenti, la conversazione intercorsa il successivo 25.10.2026 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 150avente a oggetto il furto di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente (almeno quaranta chilogrammi) detenuto dai "Ruspa" (soprannome con cui nell'ambiente criminale dove agivano erano noti i ricorrenti) ad opera di veri e propri "professionisti", evento che aveva danneggiato non solo i [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava, ponendola in diretta conseguenza di quanto accaduto, una perdita di diecimila euro, come riferito al fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso della successiva conversazione intercettata tre giorni dopo (cfr. pp. 60-62 della sentenza di secondo grado). Dal contenuto delle citate conversazioni, come coerentemente interpretate e valutate dalla Corte territoriale, emerge con assoluta evidenza il ruolo di soggetti dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti e, in particolare, di marijuana, svolto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], trovando in esse diretto riscontro quanto rivelato nei loro confronti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Muzzuni", le cui dichiarazioni al riguardo non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte dei ricorrenti. Quest'ultimo ha indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti dediti alla produzione e alla vendita di marijuana, che pur non facendo parte dell'articolazione mafiosa dei "Batanesi", avevano ottenuto il permesso di svolgere la loro attività illecita nel territorio sottoposto al controllo del sodalizio mafioso, condividendo una parte della loro produzione di sostanza stupefacente con alcuni esponenti della suddetta famiglia mafiosa, come [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, soprannominato "Uappu", [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, soprannominato "Biondino" e [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", scelta che, come chiarito dal collaboratore di giustizia, si presentava, dal lato dei [OSCURATO:PERSONA], "come una forma di benevolenza per poterla vendere in tranquillità". Trova conferma, pertanto, l'assunto della Corte territoriale, secondo cui dal complesso delle risultanze processuali è possibile affermare che i ricorrenti, nel periodo preso in considerazione dalle indagini fossero dediti a "coltivare per proprio conto estese piantagioni di cannabis", intessendo rapporti d'affari con [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", e [OSCURATO:PERSONA], di natura estemporanea, "senza che possa apprezzarsi una strutturazione di questo rapporto tale da costituire una filiera organizzata per la immissione in commercio dello stupefacente" (cfr. pp. 58- 59 della sentenza di appello). Nessun dubbio sussiste sulla identificazione dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato nelle conversazioni intercettate con il suo nome di battesimo o con il soprannome di "Barrotta", come si evince con assoluta 151certezza dalla conversazione intercettata il 21.10.2016, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] lo chiama con questo soprannome, passandogli il fratello [OSCURATO:PERSONA], che gli si rivolge con il nome di "[OSCURATO:PERSONA]". Nella lunga conversazione del 25.10.2016 [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], veniva indicato con il soprannome di "Ruspa" accanto al nome di battesimo del figlio, sicché appare del tutto logico dedurre che quando nelle conversazioni intercettate si parla al plurale dei "Ruspa" si faccia riferimento quanto meno ai componenti maschili della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], dunque sicuramente allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a suo figlio [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ad ulteriore conferma della corretta identificazione, si osserva che sempre nel corso della medesima conversazione si faceva riferimento a tal "zio [OSCURATO:PERSONA]", indicato anche con il termine "cognato", come al soggetto al quale era del pari riferibile lo stupefacente nella disponibilità dei ricorrenti, identificato in [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], in quanto fratello della moglie di quest'ultimo, e, di conseguenza, anche zio di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 1647 della sentenza di primo grado). La motivazione dei giudici di merito risulta, pertanto, del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata", riassunti nella parte generale della presente motivazione alla cui lettura si rimanda, avendo gli esiti dei disposti servizi di intercettazione delle conversazioni messo in luce lo svolgimento di un'omogenea attività di detenzione illecita a fini di spaccio di apprezzabili quantitativi di marijuana da parte dei ricorrenti, evidenziata da una serie di conversazioni intercettate ravvicinate nel tempo. La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello risulta, infine, al principio affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini dell'integrazione del concorso nel delitto di illecita detenzione si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, Rv. 287403 - 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02). 20.2. Inammissibili appaiono i rilievi sulla dosimetria della pena, perché manifestamente infondati, oltre che generici. Con particolare riferimento al tema del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione una valutazione complessiva della gravità dei fatti e 152della capacità a delinquere di entrambi gli imputati, alla quale ha ancorato anche la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che per [OSCURATO:PERSONA] comprende anche l'aumento, invero contenuto, di mesi sei di reclusione e di euro 2000,00 di multa a titolo di continuazione sulla pena-base irrogata per il reato di cui al capo 9). Valutazione fondata, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, sul carattere non occasionale della condotta dei prevenuti e sul notevole quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della detenzione di cui al capo 9), pari con certezza ad almeno quaranta chilogrammi, nonché sul loro inserimento nel contesto criminale dominato dalla famiglia mafiosa dei "Batanesi", con alcuni esponenti della quale essi non disdegnavano di avere rapporti, facendo, pertanto, corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., conformemente ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte indicati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 20.3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. 21. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1958. Deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1958, condannato per il reato ex art. 73, d.P.R. 309/90 di cui al capo 9), in quanto sorretto da motivi infondati, che si collocano, a ben vedere, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, ai confini dell'inammissibilità, in quanto con essi si sollecita una diversa lettura delle risultanze processuali, in particolare del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. 21.1. Della vicenda di cui al capo 9), si è già diffusamente parlato nelle pagine precedenti, in sede di esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, anche per quel che riguarda l'identificazione del ricorrente. Come si è detto, nel corso della lunga conversazione intercettata il 25.10.2026 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], veniva indicato con il soprannome di "Ruspa" accanto al nome di battesimo del figlio, sicché appare del tutto logico dedurre che quando nelle conversazioni intercettate si parla al plurale dei "Ruspa" si faccia riferimento quanto meno ai componenti maschili della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], dunque sicuramente allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a suo figlio [OSCURATO:PERSONA]. 153Nella medesima conversazione si faceva riferimento a tal "zio [OSCURATO:PERSONA]", indicato anche con il termine "cognato", come al soggetto al quale era del pari riferibile lo stupefacente nella disponibilità dei ricorrenti, identificato in [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], in quanto fratello della moglie di quest'ultimo, e, di conseguenza, anche zio di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, trattandosi di cd. doppia conforme, avendo la Corte territoriale confermato il ruolo attribuito al ricorrente di custode della sostanza stupefacente detenuta dai [OSCURATO:PERSONA], appare opportuno richiamare quanto affermato dal giudice di primo grado. "In particolare, nel corso del dialogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano la disperazione dei [OSCURATO:PERSONA] per la perdita subita ed indicano colui che era stato incaricato di custodire lo stupefacente, facendo riferimento a "[OSCURATO:PERSONA]" e a "Pettinisi". Al riguardo, va rilevato che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha specificato che erroneamente il soggetto menzionato nei colloqui, in un primo momento, era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], classe 1977, cognato di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto coniugato con la sorella), a causa di una errata interpretazione della parentela in cui erano incorsi i militari e del numero di telefono rinvenuto in una rubrica accanto alla dicitura "Pittinissa". Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che l'utenza fosse intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], inteso "Ruspa" e sorella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 luglio 1958 ([OSCURATO:PERSONA], quindi, è il cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché lo zio di [OSCURATO:PERSONA]). D'altra parte, ulteriore conferma che il soggetto deputato alla custodia dello stupefacente fosse il [OSCURATO:PERSONA], classe 1958, risulta, altresì, dal fatto che, durante i colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due fanno riferimento proprio allo "zio [OSCURATO:PERSONA]" ed "al cognato", gradi di parentela perfettamente coerenti con quelli intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA], classe 1958 ed i [OSCURATO:PERSONA], già descritti" (cfr. p. 1647 della sentenza di primo grado). Siffatta ricostruzione viene condivisa dalla Corte territoriale (cfr. pp. 253-255 della sentenza di appello), la cui decisione sul punto viene contestata dal ricorrente, il quale ha sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA], escusso in qualità di teste per riferire sullo svolgimento delle indagini, abbia escluso che il "Pittinissa" sia identificabile nel [OSCURATO:PERSONA], cl. '58, avendo accertato che il suddetto soprannome era riferibile a [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], per avere sposato la figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 154Orbene, in disparte la considerazione che, in violazione del principio della cd. "autosufficienza", non risulta allegato al ricorso, né trascritto in esso il contenuto in forma integrale della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che il rilievo difensivo trascuri alcuni elementi e si presenti come sostanzialmente versato in fatto (come sembra essere consapevole lo stesso difensore, laddove a p. 9 del ricorso denuncia un "travisamento del fatto" in cui sarebbe incorsa la Corte di appello). La stessa annotazione dei Carabinieri di Centuripe, di cui è stato riportato un breve estratto nel ricorso (cfr. pp. 5-6) dà atto che il numero di cellulare intestato alla [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, pacificamente zio di [OSCURATO:PERSONA], rivenuto nel corso della perquisizione innanzi indicata, corrispondeva ad un'utenza telefonica mobile in uso al suddetto [OSCURATO:PERSONA], cl. '58. [OSCURATO:PERSONA], nello stralcio della sua deposizione riportato nel corpo del ricorso, ha solo escluso che "Pittinissa" fosse il soprannome del ricorrente, attribuendolo, invece, a [OSCURATO:PERSONA], indicato dal teste come "il cognato di [OSCURATO:PERSONA], perché ha sposato la figlia di [OSCURATO:PERSONA]", ma, al tempo stesso, precisando che "abbiamo riferimenti "zio [OSCURATO:PERSONA]" che ci portano a [OSCURATO:PERSONA] e anche il telefono ci porta a [OSCURATO:PERSONA] classe '58" (cfr. p. 8 del ricorso), riferimenti che il ricorrente sembra ignorare. Nel corso della conversazione intercettata di cui si discute, inoltre, si rinvengono riferimenti sia a "Pittinissa" o "Pettinissa" che dir si voglia, sia a "zio [OSCURATO:PERSONA]" e, come si evince da tale conversazione e dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], negli stretti limiti in cui il contenuto di tali atti è stato riportato nei motivi di ricorso, i soggetti nella cui disponibilità vi era la sostanza stupefacente di cui parlano i due interlocutori sono quattro, dovendosi ricomprendere in essi anche "zio [OSCURATO:PERSONA]", che non può identificarsi in "Pittinissa" per le ragioni già indicate, ma che logicamente può essere identificato, come fatto dai giudici di merito e come indicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] classe '58, proprio in ragione del suo rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, può, dunque, affermarsi che le censure sollevate dal ricorrente esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni che si svolgeranno in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 21.2. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente propone un'inammissibile censura sul merito del trattamento sanzionatorio, avendo la corte territoriale, nell'affermare la mancanza di ragioni specifiche diverse da quelle già valutate per contenere, in accoglimento dell'appello dell'imputato, la I 55dosimetria della pena in misura lievemente superiore al minimo edittale, ritenuto implicitamente, ma con assoluta chiarezza, che la gravità dei fatti per cui si procede, ridimensionata, ma comunque sussistente, fosse del tutto incompatibile con l'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte indicati nella parte generale della presente motivazione alla cui lettura si rimanda. 21.3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 22. [OSCURATO:PERSONA]. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha limitato le sue doglianze, come si è detto, all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "gruppo dei Batanesi", così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 1). 22.1. Al riguardo appare opportuno ribadire quanto già rilevato nella parte generale della presente motivazione a proposito del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (cfr. Sez. 2, n. 35185 del 21.09.2020, Rv. 280458, Sez. 2, n. 34147 del 30.04.2015, Rv. 264625). In altri termini, in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del soggetto che, pur non essendo organicamente a disposizione della compagine mafiosa, fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 - 02). Come è stato opportunamente precisato in tema di associazione di tipo mafioso, il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla 156conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (cfr. Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, Rv. 282770 - 01). Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, pertanto, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (cfr. Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654 - 01). Orbene, nel caso in esame risulta dimostrata l'esistenza di uno specifico e concreto contributo fornito dal ricorrente ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio mafioso di cui si discute, sulla base di un'autonoma determinazione volitiva, nella piena consapevolezza di fornire con il suo apporto un sostegno volto a rafforzare l'operatività della "famiglia mafiosa". Una volta escluso da parte dei giudici di merito che i reati in materia di armi e di cessione di sostanze stupefacenti abbiano la natura di reati-fine delle associazioni a delinquere contestate nei capi 1) e 4) e che, come evidenziato dalla corte territoriale, il negozio di barbiere gestito dall'imputato, frequentato come clienti da alcuni dei componenti del sodalizio, possa essere considerato una "base logistica" del sodalizio mafioso (cfr. p. 186-189), non può non rilevarsi l'assoluta consistenza degli altri elementi su cui si fonda l'ipotesi accusatoria. Si tratta, in particolare, da un lato, del rapporto di "comparaggio" esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 69, come si vedrà in seguito, esponente di vertice dell'associazione mafiosa (sul valore probatorio nell'ambito del ragionamento logico-induttivo del rapporto di comparaggio cfr. Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Rv. 216635 - 01); dall'altro, dell'affermazione che il ricorrente abbia operato come "osservatore" dei movimenti del territorio e, al tempo stesso, "messaggero" tra i sodali. Si tratta di un convincimento maturato dalla Corte di appello, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, soprannominato "Uappu", nei cui confronti si è proceduto separatamente, collocato al vertice della famiglia dei "Batanesi", come evidenziato dalle molteplici risultanze istruttorie su cui si è soffermato il giudice di primo grado, non oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente, e condannato in tale veste dal Tribunale di Messina con sentenza resa in esito al giudizio abbreviato, confermata in sede di gravame innanzi 157alla Corte d'Appello distrettuale, acquisita al fascicolo per il dibattimento (cfr. p. 791 della sentenza del Tribunale), aveva fornito al [OSCURATO:PERSONA] periodiche piccole forniture di cocaina, accompagnate da istruzioni e consigli circa lo smercio, ritenute dal giudice di secondo grado una sorta di ricompensa per essere stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avvisato dal ricorrente in più occasioni in cui si era recato presso il negozio di barbiere della presenza "in giro" di appartenenti alle forze dell'ordine , allerta che si spiega razionalmente alla luce della consapevolezza della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA]. A ciò va aggiunto che senza una plausibile giustificazione il "Biondino", vale a dire [OSCURATO:PERSONA], classe '72, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di procurargli due schede telefoniche, una intestata a sua moglie e l'altra a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Belloccio", altro componente di primo piano del menzionato sodalizio mafioso (cfr. pp. 188-189). Infine, come osservato dal giudice di primo grado, numerosi sono i contatti telefonici tra il ricorrente e una serie di componenti della cosca mafiosa, oltre al capo [OSCURATO:PERSONA], ci. '69. Si tratta, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", di [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, soprannominato "Biondino" e di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82 (cfr. p. 933 della sentenza di primo grado). In conclusione è ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale una congrua verifica del nesso causale tra le evidenziate condotte del ricorrente e la finalità, consapevolmente perseguita dall'imputato, della conservazione e del rafforzamento del sodalizio mafioso nei termini fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, apparendo tali condotte in grado di oltrepassare i limiti di un semplice rapporto personale tra il [OSCURATO:PERSONA] e i singoli esponenti del sodalizio mafioso. 22.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 23. [OSCURATO:PERSONA]. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 23.1. Infondato appare il primo motivo di ricorso, sulla base delle considerazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, con riferimento al tema della sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione 158disposta anche nei confronti degli imputati non sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere come il [OSCURATO:PERSONA] (V. § 6). 23.2. Inammissibile per manifesta infondatezza appare il secondo motivo di ricorso, posto che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale ha indicato specificamente le ragioni che ostano al riconoscimento delle invocate circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., individuandole nella negativa personalità dell'imputato e nella sua elevata capacità a delinquere, desunte con logico argomentare dai suoi precedenti penali e dal ruolo di primo piano da egli svolto nell'ideazione della truffa aggravata di cui al capo 14), rendendo una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rinvia. Sicché sul punto il motivo di ricorso si appalesa anche come una censura sul merito del trattamento sanzionatorio non consentita in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 24. [OSCURATO:PERSONA]. Va parzialmente accolto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo fondato il primo motivo di ricorso, mentre gli altri motivi di impugnazione articolati in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 8); 9) e 12), appaiono infondati, dovendosi rigettare nel resto il ricorso. 24.1. Partendo da questi ultimi motivi, si osserva che essi si pongono ai confini dell'inammissibilità, sollecitando in larga parte una generica rilettura del contenuto delle risultanze processuali e, in particolare, delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda i principi da seguire nella valutazione del contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazioni debitamente autorizzate, aventi, come si è detto, valore di piena prova, senza necessità di riscontri esterni. Premesso che, con riferimento ai reati di cui ai capi 8) e 9) ci troviamo di fronte a una "doppia conforme", si osserva che sul punto la Corte territoriale ha proceduto ad un'attenta interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione poste a carico del prevenuto, come si è già detto in sede di esame delle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando con motivazione logicamente coerente come da esse si evinca il diretto 1 59coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di commercio illecito di sostanze stupefacenti oggetto di entrambe le contestazioni. Con particolare riferimento al reato di cui al capo 8), la Corte di appello evidenzia che nel corso del dialogo intercettato il 19.10.2016 [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento a un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a quasi un chilogrammo, da lui detenuta per la vendita, proveniente, quanto meno in parte, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto anche a pesare la droga ricavata dalla coltivazione di canapa indiana da destinare allo smercio, ragione per la quale egli si trovava in difficoltà nell'eseguire l'ordine impartitogli da [OSCURATO:PERSONA], cl. 7'72, soprannominato "Biondino", di procedere alla vendita dello stupefacente estromettendo dall'operazione proprio chi aveva procurato la droga detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], vale a dire [OSCURATO:PERSONA]. Di particolare importanza risulta, inoltre, con riferimento al reato di cui al capo 9), la conversazione intercorsa il successivo 25.10.2026 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il furto, ad opera di veri e propri "professionisti", di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente (almeno quaranta chilogrammi) detenuto dai "Ruspa" (soprannome con cui nell'ambiente criminale dove agivano erano noti i [OSCURATO:PERSONA]), evento che aveva danneggiato, si badi bene, non solo questi ultimi, ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava, presentandola in diretta conseguenza di quanto accaduto una perdita di diecimila euro, come riferito al fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso della successiva conversazione intercettata tre giorni dopo (cfr. pp. 60-62 della sentenza di secondo grado). Dal contenuto delle citate conversazioni, coerentemente interpretate e valutate dalla corte territoriale, emerge con assoluta evidenza come in entrambe le occasioni il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente concorso con i [OSCURATO:PERSONA], del cui ruolo di trafficanti di droga era pienamente a conoscenza, in una specifica attività di commercio illecito di sostanza stupefacente di tipo marijuana, in un caso (capo 8), detenendo la droga destinata ad essere immessa nel mercato della tossicodipendenza fornitagli dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche provveduto a pesarla; nell'altro (capo 9), concorrendo (quanto meno a titolo di concorso morale) nella detenzione del quantitativo di sostanza stupefacente a lui destinato, andato perso a causa del furto subìto dai [OSCURATO:PERSONA], non apparendo affatto manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione della Corte di appello che individua in diecimila euro il valore della sostanza stupefacente di cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata consegna da parte dei suoi fornitori. 160Si tratta di una conclusione logicamente coerente proprio in ragione della illiceità dei rapporti di "affari" intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che la conversazione con cui l'imputato si duole con il fratello della perdita patita avviene a soli tre giorni di distanza da quella in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato il furto subìto dai suoi fornitori, quando ormai egli era consapevole di non potere fare più affidamento sulla fornitura garantitagli. La motivazione dei giudici di merito risulta, pertanto, del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata", riassunti nella parte generale della presente motivazione alla cui lettura si rimanda, avendo gli esiti dei disposti servizi di intercettazione delle conversazioni messo in luce lo svolgimento di un'omogenea attività di detenzione a fini di spaccio di apprezzabili quantitativi di marijuana da parte del ricorrente, evidenziata da una serie di conversazioni intercettate ravvicinate nel tempo. Siffatta motivazione, inoltre, deve ritersi conforme anche a un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009, Rv. 245293 - 01; Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, Rv. 284604 - 01), come accaduto nel caso in esame in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con i [OSCURATO:PERSONA] un evidente accordo sulla sostanza da acquistare e sul prezzo da pagare in relazione al quantitativo ordinato. 24.2. Manifestamente infondato appare anche il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che trova la sua ragione d'essere nel complesso della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, apparendo le condotte del [OSCURATO:PERSONA] in tutta evidenza incompatibili con la sussistenza di tali ipotesi. Nel rimandare, sul punto alle considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, appare sufficiente in questa sede sottolineare come sia da ostacolo all'invocato riconoscimento l'accertata individuazione, in riferimento a entrambi i reati per cui si procede, di un significativo dato ponderale dello stupefacente detenuto (cfr. Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391), sintomatico di una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149), che non consente di configurare un caso di "piccolo spaccio". 161Identiche considerazioni valgono per il tentativo di estorsione aggravato ex art. 416 bis.1 nelle sue duplici manifestazioni del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, di cui al capo 12). Sul punto il ricorrente propone una lettura atomizzata delle risultanze processuali, non prendendo in considerazione il contesto in cui si inserisce la richiesta di cinquemila euro che, come riferito dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nella definitiva versione dei fatti resa in dibattimento, correggendo le iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, l'imputato gli aveva formulato nel corso di un incontro casuale, senza alcuna giustificazione che potesse fondare una pretesa di tal fatta, se non quella di soddisfare un'immediata esigenza del [OSCURATO:PERSONA]. A tale richiesta, infatti, che, come rilevato dalla Corte di appello, aveva comunque turbato il [OSCURATO:PERSONA], determinando in lui uno stato di forte agitazione, avevano fatto seguito, nella notte tra il 18 ed il 19 agosto 2016, il furto di un trattore cingolato e di un autocarro, patito dall'imprenditore in un cantiere di Floresta, mezzi che erano stati subito ritrovati lo stesso 19 agosto, e, la sera successiva alla consumazione del furto, la circostanza che, come riferito dalla persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era recato a bordo di un'autovettura davanti al cancello della sede dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso senza un'apparente motivazione valida, replicando uno dei fratelli Taranto alla richiesta di spiegazioni della persona offesa delle ragioni della loro presenza in quel luogo, che essi "parcheggiavano dove gli pareva". Infine, ma non da ultimo, il giorno successivo, vale a dire il 21 agosto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato per caso presso l'azienda del cugino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, soprannominato "Biondino", che lo aveva rimproverato di avere contattato i Carabinieri con una frase ("Nuatri simu allergici ai Carabinieri") dal significato inequivocabile (cfr. pp. 65-66 della sentenza di appello). Al riguardo si osserva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come 162persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Rv. 212945 - 01; Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048; Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 18/11/2015, Rv. 265821 - 01). Naturalmente le concrete circostanze oggettive alla luce delle quali deve essere valutata la connotazione minacciosa di una determinata condotta e la sua idoneità a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo possono consistere in qualsiasi elemento di fatto preesistente, concomitante o successivo alla condotta stessa che ne illumini la natura minacciosa e la sua capacità intimidatoria, in grado di coartare la volontà del soggetto passivo del reato. Orbene la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, attraverso un'analisi puntuale delle dichiarazioni della persona offesa, come è noto da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato senza bisogno di riscontri esterni (cfr., ex plurimis, Sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214), dichiarazioni che nel caso in esame non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente in punto di credibilità soggettiva del propalante e di attendibilità intrinseca, se non nei termini assolutamente generici con cui l'imputato ha evidenziato la correzione operata in dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto riferito in prima battuta alla polizia giudiziaria. Gli elementi dai quali è possibile desumere la natura estorsiva della condotta del [OSCURATO:PERSONA] sono quelli individuati dalla Corte territoriale con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica e, precisamente: 1) l'improvvisa richiesta di una somma di denaro, certo non di modesta entità, priva di reale giustificazione, avanzata nel convincimento che ad essa il [OSCURATO:PERSONA] non potesse sottrarsi, ché altrimenti non avrebbe avuto nessun senso formularla, proprio in ragione della fama criminale del richiedente, 2) l'effetto di tale richiesta sul [OSCURATO:PERSONA], consistente in uno stato di forte agitazione, che non avrebbe dovuto insorgere se si fosse trattato di una richiesta in qualche modo giustificabile; 3) il concatenarsi di una serie di eventi immediatamente successivi alla formulazione della richiesta non spiegabili se non nella prospettiva di un'indebita pressione da esercitare nei confronti dell'imprenditore per intimorirlo allo scopo di costringerlo ad accettare quanto preteso dal ricorrente. Al riguardo, ove anche si volesse escludere, ma non si vede come, dalla catena degli eventi finalizzati a intimidire l'imprenditore, l'episodio del furto degli automezzi del cantiere di Floresta, fatto per il quale non si è proceduto a carico dell'imputato, resterebbe pur sempre l'episodio della sera del 20 agosto 2016 al quale prese parte 163direttamente il [OSCURATO:PERSONA] e il commento con cui il [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo aveva stigmatizzato la decisione della persona offesa di denunciare i fatti ai Carabinieri, in tal modo riconoscendo implicitamente la natura illecita della richiesta formulata dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] appena pochi giorni prima e, al tempo stesso, apponendo il "placet" dell'organizzazione mafiosa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era uno dei principali esponenti alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento, poi, alle ritenute circostanze aggravanti a effetto speciale, si rammenta che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (cfr. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). [OSCURATO:PERSONA] stesso tempo la giurisprudenza di legittimità appare attestata, nelle sue pronunce più recenti, sul condivisibile principio, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1, c.p., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (cfr. Sez. 3 Sentenza n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199). Punto di arrivo di un'elaborazione giurisprudenziale che, partendo dalla natura soggettiva della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha evidenziato come quest'ultima richieda la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità, tuttavia, che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615; Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, Rv. 276150). Orbene la motivazione della corte territoriale sul punto appare del tutto conforme a tali principi, in quanto l'attività di intimidazione realizzata nei confronti del 164Gulino era per sua natura tale da evocare nella vittima di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici non di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, in grado di esercitare un controllo stringente del territorio, dove era in grado di muoversi con assoluta padronanza. Di ciò la persona offesa aveva avuto immediata contezza in quanto la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] aveva creato nell'imprenditore un evidente turbamento, rafforzato dai successivi atti intimidatori e dall'avvertimento di evidente stampo mafioso con cui [OSCURATO:PERSONA] lo aveva redarguito per la sua scelta di denunciare i fatti alle forze dell'ordine. La "reprimenda" del [OSCURATO:PERSONA], essendo stata correttamente interpretata dai giudici di merito come un intervento volto a riconoscere la "legittimità" dal punto di vista mafioso della condotta del [OSCURATO:PERSONA] e ad assicurarne l'impunità, in quanto chiaramente allusiva dell'esistenza di un gruppo criminale in grado di imporre la sua egemonia sul territorio in ragione della sua forza intimidatrice, plasticamente resa dall'uso del pronome plurale "Nuatri", anche in considerazione dello spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] noto all'imprenditore (cfr. p. 64 della sentenza di appello), ha rafforzato nel [OSCURATO:PERSONA] il convincimento che la pretesa estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] provenisse da un'associazione a delinquere di stampo mafioso, dimostrando al tempo stesso, come la condotta estorsiva fosse specificamente e dolosamente finalizzata al rafforzamento del suddetto sodalizio criminale, senza che ciò ovviamente dimostri di per sé l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa dei "Batanesi". A tale proposito non può non rilevarsi la fondatezza del primo motivo di ricorso, in esso assorbite le questioni relative alla dosimetria della pena, che inevitabilmente in conseguenza dell'annullamento parziale dovrà formare oggetto di giudizio da parte del giudice del rinvio. Al riguardo, nel rimandare alle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione del disposto dell'art. 416 bis cod. pen., va ribadito che, ai fini della partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso, rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono anche da significativi "facta concludentia". Non è, pertanto, necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga 165riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, precisandosi che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale (cfr. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571, Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122). Orbene nel caso che ci occupa, una volta esclusa la responsabilità del ricorrente per i fatti di cui ai capi 7) e 10) perché il fatto non sussiste; escluso che i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 8) e 9) assumano, come sottolineato dalla corte territoriale, "dirette valenze di tipo mafioso"; evidenziato il carattere "abbastanza isolato" del tentativo di estorsione attribuito al ricorrente (cfr. pp. 118-119 della sentenza di appello), non si comprende quali siano le attività significative che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere nell'interesse dell'associazione criminale in grado di metterne in luce oltre ogni ragionevole dubbio il suo organico inserimento in essa. Restano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo zio [OSCURATO:PERSONA], che ne esclude l'affiliazione, indicandolo come soggetto vicino al gruppo dei "Batanesi" dediti allo spaccio e, in particolare, in questo contesto, a [OSCURATO:PERSONA], rivelando come egli abbia sempre voluto mantenere il nipote lontano dal gruppo mafioso, e [OSCURATO:PERSONA], che ne parla non come associato, ma come soggetto attivo nel traffico di droga e nell'ambito dei furti di bestiame commessi con [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, che, a sua volta, lo indicherebbe come coinvolto in due furti di bestiame commissionati direttamente da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, di elementi del tutto evanescenti per la loro genericità, da soli insufficienti a dimostrare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso in parola nei termini più volte evidenziati, imponendosi di conseguenza sul punto un annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in tema di partecipazione del singolo ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso indicati nella presente motivazione. 24.3. La non completa soccombenza dell'imputato fa sì che egli non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 25. [OSCURATO:PERSONA], ci. '82. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ci. '82, soprannominato "Carretta" o "Carretteri", essendo i relativi motivi 166in parte infondati, in parte inammissibili, a fronte di una motivazione della sentenza di appello invero articolata e approfondita (cfr. pp. 195-201). 25.1. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, sotto un duplice profilo. Da un lato, esso risulta meramente reiterativo di identica doglianza puntualmente disattesa dalla Corte territoriale, attraverso una compiuta motivazione con cui il ricorrente non si confronta realmente (cfr. pp. 24; 196-197). Corretto appare, al riguardo, il richiamo operato dal giudice di secondo grado ai condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (cfr. Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Rv. 263401 - 01; Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Rv. 279564 - 01). Dall'altro, la genericità del motivo di ricorso si apprezza anche sotto un diverso profilo, in quanto il ricorrente opera un generico riferimento a trentaquattro decreti di proroga della durata delle intercettazioni ambientali e a dodici decreti di proroga della durata delle intercettazioni telefonica, senza nemmeno indicarne la data, ad eccezione dell'unico che, pur privo a suo avviso di adeguata motivazione, egli ritiene comunque dotato di maggiore specificità degli altri decreti, di cui afferma apoditticamente l'assenza di un'adeguata motivazione. A fronte dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità indicato dalla Corte territoriale sarebbe stato compito del ricorrente indicare nel dettaglio i motivi per i quali i decreti di proroga oggetto di censura siano del tutto privi di quel minimo contenuto motivazionale che si risolve nella condivisione delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. 25.2. Ai limiti dell'inammissibilità si pongono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali l'imputato propone in massima parte una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro in una prospettiva parziale e atomizzata delle risultanze stesse, non consentita in questa sede di legittimità, come si è già detto nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura sul punto si rimanda. La partecipazione del ricorrente all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute risulta coerentemente ricostruita dalla Corte territoriale sulla base del compendio probatorio rappresentato principalmente dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emerge con assoluta evidenza come [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto 167un ruolo attivo, in quanto, pur non escludendo di prendere parte a singoli episodi criminali riconducibili all'operatività del sodalizio mafioso, come nel caso dell'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 11 bis), egli si era ritagliato il ruolo di stretto collaboratore e fiduciario dei vertici del sodalizio, "tanto da essere utilizzato nelle relazioni dell'associazione con altre consorterie mafiose operanti in Sicilia". Il ricorrente, come si evince dagli atti dell'operazione "[OSCURATO:PERSONA]" acquisiti al presente procedimento, in particolare, sin dal marzo del 2013 era stato contattato da esponenti dei gruppi palermitani mafiosi di [OSCURATO:PERSONA], al fine di organizzare un incontro con [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", esponente di vertice della famiglia mafiosa, allo scopo di raggiungere un accordo tra i due gruppi per l'esecuzione di estorsioni. Lo stabile inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso di cui si discute viene messo in luce dalla Corte territoriale con logico argomentare, evidenziando, inoltre, due episodi significativi, emersi dalle disposte intercettazioni. In uno il ricorrente, in data 28.7.2027, aveva accompagnato il menzionato [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" al quale avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del sodalizio mafioso, e alcuni allevatori, che rappresentavano il settore produttivo su cui si era concentrata l'iniziativa criminale dei "Batanesi"; nell'altro, come rivelato al cugino [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un conversazione intercettata, quest'ultimo aveva preso parte, in data 15.1.2018, sempre con il suddetto [OSCURATO:PERSONA], a un incontro avvenuto la sera precedente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], inteso "[OSCURATO:PERSONA]", con esponenti della famiglia mafiosa catanese dei [OSCURATO:PERSONA], i quali, "all'esito dell'incontro, avevano riconosciuto la supremazia territoriale dei Batanesi, scusandosi con [OSCURATO:PERSONA] per la loro irruenza". Nel corso di tale conversazione, intercettata in ambientale, rileva la Corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, [OSCURATO:PERSONA] lodava, come in altri occasioni, lo spessore criminale dello zio [OSCURATO:PERSONA], il rispetto del quale, ribadito dai "Catanesi", "aveva determinato che costoro riponessero fiducia nel di lui nipote" (cfr. pp. 50-51). Se a ciò si aggiunge la comprovata conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche interne al sodalizio (come, ad esempio, le tensioni esistenti tra [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", e il [OSCURATO:PERSONA]); il personale intervento del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'associato [OSCURATO:PERSONA] per comporre un conflitto sorto tra i fratelli Taranto e tale [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo dei terreni del c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" assegnati dall'amministrazione 168comunale agli allevatori e, infine, l'affermazione del controllo del territorio anche con metodi violenti da parte del proprio gruppo operata dal prevenuto nel corso della conversazione intercettata il 21.12.2017 ("a Centuripe....può avvicinare qualcuno gli dobbiamo fare il culo....ora la cosa è la nostra..."), risulta più che compiutamente delineata la messa a disposizione del ricorrente in una prospettiva dinamica in favore della compagine mafiosa di riferimento. Né va taciuta la chiamata di correo operata nei confronti dell'imputato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha indicato come "cugino di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa operante a Centuripe, a questi particolarmente vicino nel compimento delle varie attività criminali di interesse della famiglia e presente a vari incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e il citato [OSCURATO:PERSONA]", particolarmente "attivo nel settore dei furti di bestiame e di autovetture e delle estorsioni. Chiamata di correo che non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, in relazione alla quale va comunque riaffermato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che, come quella del [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa e non esigono riscontri esterni ulteriori. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Rv. 289277 - 02). O Ciò posto appare opportuno ribadire, ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a dimostrare l'intraneità al sodalizio criminale, non solo la messa disposizione del singolo in favore dell'associazione mafiosa, ma anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 - 01). Al tempo stesso il rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, può essere legittimamente desunto anche dalla partecipazione a 169riunioni ed incontri con esponenti di altre cosche operanti nel medesimo territorio (cfr. Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 01). Per le ragioni sino ad ora esposte, nessuno spazio può essere accordato alla tesi difensiva esposta nel terzo motivo di ricorso, in quanto, trattandosi di soggetto messosi organicamente a disposizione della compagine mafiosa, la condotta del ricorrente non può essere qualificata in termini di mero concorso esterno, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, indicati nella parte della presente motivazione dedicata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. La difesa contesta l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, fornendone una lettura secondo la quale in esse vengono affrontati temi del tutto innocui, quali semplici discussioni tra allevatori, questioni familiari, semplici richieste di informazioni, evidenziando come il ruolo di accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] fosse imposto dalla circostanza che quest'ultimo, in quanto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, era ed è privo della patente di guida, per cui aveva bisogno di un familiare incensurato per i suoi spostamenti a bordo di un'automobile (cfr. pp. 7-47 del ricorso). Tali argomentazioni rivelano la sostanziale inammissibilità delle doglianze del ricorrente, non solo perché, come si è già detto, non è consentita in questa sede di legittimità una rivalutazione delle risultanze processuali, ma anche alla luce dei principi in tema di c.d. doppia conforme, tali essendo le sentenze di primo e di secondo grado. Come si è già detto, il vizio di travisamento della prova, al quale sono riconducibili le censure articolate dal ricorrente, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" solo nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 - 01), circostanze entrambe non configurabili nel caso in esame. Il già robusto quadro accusatorio a carico dell'imputato si rafforza ulteriormente alla luce della sua accertata partecipazione all'estorsione di cui al capo llbis), consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a cedere una fornitura di legna del valore compreso tra i settecento e gli ottocento euro, senza ricevere alcun 170corrispettivo, il cui destinatario era [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", esponente di vertice della "famiglia batanese". In questo caso rileva la diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], che richiese al [OSCURATO:PERSONA] la fornitura di un "camion" di legna in favore dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Vanno ribaditi, al riguardo, i principi già espressi in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al tentativo di estorsione posto in essere da quest'ultimo sempre in danno del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si osserva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Rv. 212945 - 01; Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048; Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 18/11/2015, Rv. 265821 - 01). Naturalmente le concrete circostanze oggettive alla luce delle quali deve essere valutata la connotazione minacciosa di una determinata condotta e la sua idoneità a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo possono consistere in qualsiasi elemento di fatto preesistente, concomitante o successivo alla condotta stessa che ne illumini la natura minacciosa e la sua capacità intimidatoria, in grado di coartare la volontà del soggetto passivo del reato. Orbene la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, attraverso un'analisi puntuale delle dichiarazioni della persona offesa, come è noto da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato senza bisogno di riscontri esterni (cfr., ex plurimis, Sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214), dichiarazioni che nel caso in esame non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente in punto di credibilità soggettiva del propalante e di attendibilità intrinseca, se non nei termini assolutamente generici con cui l'imputato 171ha evidenziato, dopo avere riportato nel corpo del ricorso, peraltro in violazione del principio della c.d. autosufficienza, non tutto il contenuto della deposizione testimoniale del [OSCURATO:PERSONA], ma solo la parte relativa alle risposte da quest'ultimo fornite alle domande del difensore dell'imputato, come nelle prime dichiarazioni rese ai Carabinieri la persona offesa non avesse fatto riferimento al ricorrente, mettendo in collegamento, in maniera suggestiva, questo dato alla circostanza che l'imprenditore si è costituito parte civile nei confronti del prevenuto. Gli elementi dai quali è possibile desumere la natura estorsiva della condotta del [OSCURATO:PERSONA] sono quelli individuati dalla Corte territoriale con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica e, precisamente: 1) l'improvvisa richiesta di un carico di legna di quantità tale da riempire un "camion", dunque certo di non modesta entità, priva di reale giustificazione, avanzata nel convincimento che ad essa il [OSCURATO:PERSONA] non potesse sottrarsi, ché altrimenti non avrebbe avuto nessun senso formularla, 2) l'effetto di tale richiesta sul [OSCURATO:PERSONA], che, dopo un'iniziale resistenza, fu costretto a cedere, anche su consiglio del cugino [OSCURATO:PERSONA], perché, come spiegato dalla persona offesa, consapevole della fama criminale del "Biondino", esponente della malavita di Tortorici, egli aveva deciso che sarebbe stato "meglio consegnare al [OSCURATO:PERSONA] la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari"; 3) l'incontro nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva stigmatizzato la decisione della persona offesa di rivolgersi alle forze dell'ordine, di cui si è già parlato in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, incontro che, come affermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], l'aveva del pari spinto a sottostare alla pretesa estorsiva. 25.3. Infondato appare il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale avrebbe potuto rigettare la richiesta difensiva di esclusione della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, semplicemente facendo riferimento al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, mentre per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" occorre l'accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (cfr. Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 - 05). 172Orbene non appare revocabile in dubbio che la famiglia mafiosa dei "Batanesi" sia una mafia "storica", in quanto, seppur ridimensionata, essa si pone in continuità con una "storica organizzazione mafiosa" la cui esistenza è stata già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria per affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, a differenza del caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche", che si presentano come organizzazioni autonome ed originali operanti in un territorio limitato, cd. "mafia locale" (cfr. Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 - 02). La Corte territoriale, tuttavia, è andata oltre questo dato (cfr. pp. 52-53), riconoscendo la sussistenza della circostanza aggravante in questione solo agli imputati, tra i quali l'attuale ricorrente, che risultano avere partecipato al sodalizio mafioso in un momento (per il [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al 15 gennaio del 2020, data dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per tale reato nei suoi confronti) in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sul punto non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente, e le sentenze passate in giudicato convergevano nell'indicare una specifica disponibilità di armi da parte del gruppo mafioso, conformemente all'orientamento maturatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie ‘ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 02). Inammissibile appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente propone un'inammissibile censura sul merito del trattamento sanzionatorio, avendo la corte territoriale, nell'affermare la mancanza di ragioni specifiche diverse da quelle già valutate per mantenere la pena prossima al minimo edittale, ritenuto implicitamente, ma con assoluta chiarezza, che la gravità dei fatti per cui si procede fosse del tutto incompatibile con l'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte indicati nella parte generale della presente motivazione alla cui lettura si rimanda. Si tratta di un epilogo decisorio conforme al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia 173adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 - 01). 25.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 26. [OSCURATO:PERSONA]. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Belloccio", essendo fondato su motivi in parte inammissibili e in parte infondati. 26.1. Infondati appaiono i motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti sub n. 1) e n. 2), che risultano comuni ai ricorsi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (cfr. Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Rv. 283770 - 01). In questo solco interpretativo si inserisce una più recente e condivisibile decisione, in cui si è affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la valutazione di continuità tra un sodalizio ed altro, la cui esistenza sia stata già accertata con sentenza irrevocabile, richiede la verifica di uno sfruttamento di rendita, da parte della nuova formazione, del capitale intimidatorio del primo, attraverso il recupero e l'utilizzo, in un lasso di tempo ragionevole, della sua fama criminale, radicata nel contesto territoriale di riferimento, nonché delle sue modalità operative (cfr. Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Rv. 288783 - 01). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, condivisi dal [OSCURATO:PERSONA], indicando, con motivazione approfondita e logicamente coerente, le ragioni per le quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1), formata tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, soprannominato "Biondino" o "Dubbiuni", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Belloccio", [OSCURATO:PERSONA] 174Giuseppe, cl. '82, [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], e che vede al suo vertice [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Uappu", nei confronti del quale, come si è già detto, si è proceduto separatamente, debba considerarsi come la continuazione di un sodalizio "storico", noto come gruppo dei "Batanesi", originariamente sorto all'interno della c.d. "famiglia mafiosa" di Tortorici, in provincia di Messina, gruppo la cui esistenza "storica" non è messa in discussione dagli imputati, ivi compreso l'attuale ricorrente, che, invece, contestano l'assunto accusatorio secondo cui tale sodalizio sarebbe ancora attivo e operante nel territorio nebroideo. Si tratta di un rilievo, come si è detto, non condivisibile. Nell'uniformarsi ai principi giurisprudenziali in precedenza indicati, infatti, la Corte territoriale, premesso che le sentenze passate in giudicato hanno evidenziato come nel suddetto territorio siano sorti "storicamente fin dagli anni 80-90 due gruppi autonomi, anche in conflitto tra loro per certi periodi, costituiti dai sodali della famiglia in senso proprio dei "[OSCURATO:PERSONA]" e dal gruppo dei c.d. "Batanesi", dal nome di una frazione di Tortorici", ha osservato che solo quest'ultimo gruppo ha continuato a operare nello stesso territorio e con le medesime modalità intimidatorie, sia pure con una potenzialità offensiva ridotta, ma non certo esclusa, rispetto al passato, mentre alla luce delle risultanze processuali raccolte non è possibile giungere alle medesime conclusioni per il gruppo dei "[OSCURATO:PERSONA]", scomparso dalla scena mafiosa. Sottolinea, al riguardo, la Corte territoriale che "l'indagine ha...colto con ricchezza di particolari il momento in cui, con l'uscita dal carcere nel 2016, dopo una lunga detenzione di due capi come [OSCURATO:PERSONA], uappu, e [OSCURATO:PERSONA], belloccio, gli stessi si diano da fare per riorganizzare il gruppo, riaffermando la presenza di esso in zone territoriali contigue, riprendendo i contatti con [OSCURATO:PERSONA] quale referente della famiglia mafiosa per il territorio di [OSCURATO:PERSONA], interessandosi di traffico di stupefacenti con la gestione di piantagioni di cannabis e l'acquisto nel messinese di droghe di diverso tipo". "Di questo gruppo", rileva la Corte territoriale, "la caratterizzazione mafiosa, pur di minore peso e intensità, è evidente, occorrendo distinguere tra la forza pregressa e quella attuale", meno massiva, ma del pari significativa, "essendo emerse forme diverse di egemonia mafiosa specificamente nella soluzione di contrasti tra allevatori (si vedrà trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) o nel recupero di bestiame e mezzi rubati, con la sostanziale cessazione di attività estorsive ad imprese" (cfr. p. 50). Decisivo, nel ragionamento seguito dal giudice di appello, è il dato di come "la riconoscibilità esterna sia pure in ambiti specifici (quali quelli delle contese tra 175proprietari ed allevatori) del gruppo mafioso batanese resti immutata, prova eloquente essendo data da quelle occasioni di incontro con gruppi mafiosi territorialmente contigui che si impegnano a rispettare gli spazi territoriali dei batanesi". Si tratta, per l'appunto, di un argomento di particolare importanza nel percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello. Invero, gli incontri ai quali partecipano in prima persona esponenti del sodalizio come [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è già parlato e si parlerà più diffusamente in seguito esaminando la posizione dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esponenti di altri gruppi mafiosi, come quello palermitano di [OSCURATO:PERSONA] o quello catanese dei [OSCURATO:PERSONA], come rivelato anche dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente proprio della famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] (ma vi sono contatti e rapporti anche con altri soggetti di spicco delle organizzazioni mafiose limitrofe sui cui la Corte territoriale si sofferma a p. 51), per affrontare questioni di comune interesse nella definizione delle rispettive aree di "competenza" criminale, testimoniano come il sodalizio mafioso dei "Batanesi" abbia mantenuto intatta la propria capacità operativa, organizzativa e intimidatoria nel territorio che rappresenta il suo tradizionale campo d'azione. Non troverebbe altrimenti, sotto il profilo logico, una plausibile spiegazione, come rileva il giudice di secondo grado con motivazione intrinsecamente coerente, la partecipazione a tali incontri di esponenti delle altre "famiglie" mafiose operanti nello stesso territorio, che non avrebbero avuto la necessità di confrontarsi con i "Batanesi" se questi ultimi non fossero stati un gruppo organizzato in guisa tale da conservare la loro storica capacità di intimidazione nel territorio di riferimento. Al riguardo non può non rilevarsi, a ulteriore conferma della correttezza del ragionamento giuridico seguito dalla Corte territoriale, che proprio la partecipazione a riunioni ed incontri con esponenti di altre cosche operanti nel medesimo territorio è un elemento da tempo valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, come si è già detto esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, alla cui lettura si rimanda, per dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e la partecipazione ad essa (cfr. Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 01). Non va, inoltre, taciuta la condotta di cui si è reso responsabile [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], già evidenziata nella parte della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, dedicata all'esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, con riferimento alle vicende estorsive di cui ai capi 11 bis) e 12). 176Come si è visto, nel rimproverare il [OSCURATO:PERSONA] per la sua scelta di rivolgersi alle forze dell'ordine, il [OSCURATO:PERSONA] gli si era rivolto nei seguenti termini: "Nuatri simu allergici ai Carabinieri". Inserito nel contesto sopra delineato, l'uso del pronome personale in prima persona plurale evoca la sussistenza di un gruppo organizzato volto ad imporre la propria egemonia criminale sul territorio in ragione della sua forza intimidatoria, e, al tempo stesso, l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in tale gruppo e come tale è stato percepito dalla persona offesa. E invero da tempo la giurisprudenza di legittimità valuta l'uso del pronome personale in prima persona plurale valida prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ovviamente, come si è detto, alla luce del contesto in cui tale uso risulta accertato (cfr. Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Rv. 263270 - 01). Va, infine, sottolineato come, con particolare riferimento al punto contestato dal [OSCURATO:PERSONA], sul quale, come si vedrà in seguito, insistono anche altri ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il condivisibile principio, secondo cui il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie "[OSCURATO:PERSONA]"), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso (cfr. Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111 - 01). La storia della "famiglia mafiosa" dei "Batanesi", come ricostruita dalla Corte territoriale, risulta conforme a queste coordinate ermeneutiche, in considerazione dell'accertata ricostituzione del gruppo criminale, dopo la loro scarcerazione, intorno a figure come [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, soprannominato "Uappu", la cui caratura criminale, che lo colloca al vertice del sodalizio, non è mai stata messa in discussione, e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La partecipazione di quest'ultimo all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, infatti, risulta coerentemente ricostruita dalla Corte territoriale sulla base del compendio probatorio rappresentato principalmente dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emerge con assoluta evidenza come [OSCURATO:PERSONA] sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto un ruolo attivo, pur abdicando, osserva il giudice di appello, alla posizione di comando che aveva rivestito in passato, prima di essere arrestato e sottoposto a un lungo periodo di 177detenzione. Non a caso, all'atto della sua scarcerazione, avvenuta in data 13.11.2016 dopo venticinque anni di detenzione, egli era stato prelevato da [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Salvuccio", fratello di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", per essere riaccompagnato a casa. Sarà sempre "Salvuccio" nei giorni successivi a fungere da autista per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] nei suoi giri sul territorio per partecipare a una serie di incontri, tra cui spicca quello con [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, posto al vertice della cosca mafiosa dei "Batanesi". Orbene, grazie ai congegni di captazione collocati a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile captare una serie di conversazioni nel corso delle quali quest'ultimo informava il [OSCURATO:PERSONA] di questioni relative alle attività del sodalizio mafioso, ad esempio rivelandogli: il ruolo di supporto del gruppo criminale svolto da [OSCURATO:PERSONA], alias Pippo", del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", luogo di ritrovo abituale dei componenti della cosca e dei loro familiari, in un contesto in cui era possibile fidarsi solo di quest'ultimo, posto che tutti gli altri erano "un pugno di sbirri"; i contrasti insorti sul territorio con la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere manifestato l'intenzione di sparare alla testa [OSCURATO:PERSONA], rappresentandogli il "Salvuccio", nel contempo, la preoccupazione che insuccessi come quello determinato dalla mancata individuazione da parte del gruppo mafioso dell'autore di un furto di bestiame subìto da tale "[OSCURATO:PERSONA]" potessero compromettere il prestigio del sodalizio. Di particolare rilievo appare, poi la conversazione intercettata il 19.11.2016, sempre a bordo dell'autovettura in uso al "Salvuccio", che in quel frangente stava accompagnando [OSCURATO:PERSONA] a un incontro con [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", per reclamare la parte spettante a [OSCURATO:PERSONA], figlia del ricorrente, di quanto ricavato da una truffa in danno dell'A.G.E.A., che quest'ultima aveva perpetrato con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tenuto per sé l'intero profitto. Nel corso del tragitto, infatti, i due uomini convengono nell'affermare che il [OSCURATO:PERSONA] si era mosso di sua iniziativa, senza ricevere la necessaria autorizzazione, lamentando il mancato controllo al riguardo esercitato dal "Biondino" e dal [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Muzzuni", quest'ultimo collaboratore di giustizia, reo confesso di appartenere alla cosca dei Batanesi. Orbene appare evidente che argomenti così delicati non si sarebbero potuti affrontare con tale naturalezza se gli interlocutori non fossero stati parti di un rapporto basato su interessi (illeciti) comuni, cementato da una reciproca fiducia, che escludeva in radice la possibilità che i loro commenti fossero resi noti all'esterno. 178Sicché deve ritenersi logicamente coerente la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del "Salvuccio" sia rivelatore, al tempo stesso, del controllo operato dal gruppo mafioso sul territorio e della necessità di ripristinare quello che si potrebbe definire con una metafora "l'ordine mafioso delle cose", in cui coincidono l'interesse del sodalizio e quello, per così dire, privato del ricorrente di assicurare alla figlia la riparazione del torto subìto. Né va taciuto che dopo la scarcerazione, come si vedrà in seguito, il ricorrente si è dedicato all'attività di traffico illecito di stupefacenti in forma organizzata, dando vita ad un'autonoma organizzazione ex art. 74, d.PR. 309/90, che, tuttavia, è sorta e ha operato sotto l'egida del gruppo mafioso di riferimento (cfr. pp. 177-180). In conclusione l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso appare del tutto conforme ai principi dedicati al tema nella parte generale della presente motivazione e al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a dimostrare l'intraneità al sodalizio criminale, la completa messa a disposizione in favore del sodalizio mafioso del singolo e anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 - 01). Sotto altro profilo i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda e, al tempo stesso, esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 26.2. Manifestamente infondato appare il terzo motivo di ricorso articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte di appello ha espressamente escluso che possa essere riconosciuta al ricorrente la qualifica di capo o promotore del sodalizio mafioso, non tenendone conto ai fini della determinazione dell'aumento operato a titolo di continuazione sulla pena-base di anni quattordici di reclusione fissata per il reato correttamente ritenuto più grave di cui al capo 4) (cfr. pp. 180-181). 17926.3. Infondato deve ritenersi il quarto motivo di impugnazione proposto nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo appare sufficiente rimandare alla lettura delle osservazioni svolte in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha sollevato identica censura. Anche in questo caso, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] risulta avere partecipato al sodalizio mafioso in un momento (dal 7.11.1995 al 15 gennaio del 2020, data dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per tale reato nei suoi confronti) in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sul punto non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente, e le sentenze passate in giudicato convergevano nell'indicare una specifica disponibilità di armi da parte del gruppo mafioso. Si aggiunga che lo stesso ricorrente dimostra di avere disponibilità di armi, nel momento in cui, come si è già detto, ha ammesso di avere manifestato l'intenzione di sparare alla testa [OSCURATO:PERSONA]. 26.4. Anche il quinto motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno. [OSCURATO:PERSONA]episodio si è già parlato nelle pagine precedenti perché sintomatico dell'esistenza del sodalizio mafioso dei "Batanesi" e del ruolo di associato del [OSCURATO:PERSONA]. Che si tratti di un'estorsione non è revocabile in dubbio e, a ben vedere, sul punto i rilievi difensivi non appaiono specifici, avendo il ricorrente nel quinto e nel sesto motivo di ricorso concentrato le proprie doglianze sulla violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. e sull'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. Premesso che la Corte di appello si sofferma diffusamente sull'estorsione di cui al capo 15) nelle pagine da 179 a 180 della sentenza impugnata, sicché risulta del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dal ricorrente che nella parte generale la vicenda non è stata "ampiamente" trattata, a differenza di quanto affermato dal giudice di secondo grado all'inizio del punto 3. di pagina 179, va innanzitutto rilevata l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. L'imputato risulta condannato esattamente per la condotta oggetto di contestazione, un'estorsione avente a oggetto una somma di 200,00 euro, che la Corte territoriale ha considerato un anticipo della somma che il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a restituire, pari a 24.000,00, euro, evidenziando come quest'ultimo si fosse anche impegnato "a favorire [OSCURATO:PERSONA] nella successiva campagna agricola, mediante il 180"reclutamento" di ragazzi ai quali fare presentare domande uniche di pagamento e disposti a trattenere per sé solo una arte delle somme percepite mediante le truffe", circostanze tutte emerse dalla conversazione intercettata all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 180). In questo approfondimento del contenuto della pretesa estorsiva operata dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non è ravvisabile da parte della Corte di appello una violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato solo quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, circostanza non rinvenibile nel caso in esame in quanto l'approfondimento operato dalla Corte di appello non incide in modo significativo sul fatto contestato e ritenuto in sentenza, consentendo, piuttosto, di comprenderne l'esatta portata, senza che l'imputato ne abbia avuto alcun pregiudizio nelle sue possibilità di difesa dell'imputato, potendo venirne a conoscenza sulla base degli atti di indagine (cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01). 26.5. Infondato appare anche il sesto motivo di ricorso. Sul punto le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, presentandosi, con particolare riferimento all'estorsione di cui al capo 15), come una "doppia conforme". Tanto premesso la motivazione integrata dei giudici di merito risulta del tutto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui si discute richiamati nella parte della presente motivazione dedicata all'esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. L'attività di intimidazione realizzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era per sua natura tale da evocare nella vittima di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici non di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, di cui il latore della pretesa estorsiva, per l'appunto il [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato l'esistenza, sottolineando al suo interlocutore come i lunghi anni passati in carcere non avevano minato la sua capacità di comprensione delle condotte altrui. Il passato criminale del ricorrente era stato immediatamente collegato dal [OSCURATO:PERSONA] all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca dei "Batanesi", in quanto, come rileva con logico argomentare il giudice di primo grado, la persona offesa aveva accettato senza remore la richiesta estorsiva, mettendo immediatamente a disposizione del suo interlocutore "il danaro contante subito disponibile e la sua abilità 181di truffatore", comprendendo quale fosse la natura del pericolo da fronteggiare, tanto da richiamare i suoi rapporti amichevoli con "Uappu", vale a dire a dire [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, posto al vertice del sodalizio mafioso (cfr. pp. 954-959 della sentenza di primo grado; 180 della sentenza di secondo grado). Quanto alla circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, si osserva che, una volta ritenuta configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso, è venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una risposta al riguardo non derivando per lui dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (cfr. Sez. 6, n. 550 del 31/10/2018, Rv. 274936 - 01). In ogni caso si tratta di un rilievo infondato, in quanto la sussistenza anche di questa ulteriore circostanza aggravante si desume dal complesso della motivazione dei giudici di merito. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Orbene la motivazione dei giudici di merito ha tenuto ben presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, evidenziando come la pretesa estorsiva formulata in danno del [OSCURATO:PERSONA] sia stata sorretta da una duplice finalità: rimediare a un torto subìto dalla figlia del ricorrente e riaffermare il predominio del sodalizio sul territorio, i cui vertici si erano dimostrati disattenti nel consentire al [OSCURATO:PERSONA] di agire liberamente. In questo senso correttamente il Tribunale di Patti ha sottolineato una circostanza di notevole valore probatorio, non considerata dal ricorrente. Si tratta dell'incontro avvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, "Uappu", all'esito del quale quest'ultimo, manifestando in maniera inequivocabile il suo ruolo di capo del sodalizio mafioso, aveva autorizzato il "Belloccio" ad occuparsi della vicenda che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 958 della sentenza di primo grado). 182Appare, pertanto, evidente come l'estorsione in parola fosse finalizzata al rafforzamento del sodalizio mafioso. 26.6. Infondati sono i rilievi di entrambi i difensori in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 e della partecipazione del ricorrente in posizione di vertice a tale associazione. Va sul punto ribadito quanto già affermato nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, richiamando i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, attraverso una motivazione approfondita e immune dai denunciati vizi. Gli elementi salienti che denotano l'esistenza dell'associazione in parola, come indicati e valutati dalla Corte di appello, possono sinteticamente individuarsi: 1) nell'intervenuta condanna passata in giudicato del [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Uappu", nei confronti del quale si è proceduto separatamente, per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90; 2) nell'esistenza di un nucleo originario di soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che, dopo la scarcerazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", nel maggio del 2016, fa capo a lui per dare vita a un traffico di sostanze stupefacenti; 3) nella decisione del [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato scarcerato poco dopo il [OSCURATO:PERSONA], di aprire canali di rifornimento di droga, anche sfruttando la sua nuova dimora in Messina, intento manifestato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata nell'autovettura di quest'ultimo, utilizzata, come si è già detto, per i suoi spostamenti, e concretizzatosi nei contatti costanti che il ricorrente e suo genero [OSCURATO:PERSONA] mantengono con [OSCURATO:PERSONA]; 4) nell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del compito di curare i contatti col gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] (noti trafficanti messinesi) e con altri fornitori, oltre che di rivenditore della sostanza presso alcuni spacciatori come [OSCURATO:PERSONA], che viene sistematicamente rifornito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale informa puntualmente il suocero [OSCURATO:PERSONA] dei suoi affari con il suddetto [OSCURATO:PERSONA]; 5) nella circostanza, invero significativa, che in data 8 marzo 2017 il "Belloccio", violando l'obbligo di soggiorno impostogli con la sorveglianza speciale, si era recato a bordo di un'autovettura, a Carcaci, località del Comune di Centuripe, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] per parlare di forniture di droga, discutendo, intercettato, di significativi acquisti di sostanza stupefacente (tra i cento e i duecento chilogrammi), di cui i due commentavano il prezzo e la quantità; 1836) nella conversazione intercettata il successivo 10 marzo 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano i prezzi dello stupefacente praticati dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli eccessivi, mentre facevano ritorno a bordo di un'autovettura, da Regalbuto, dove si erano incontrati presso un agriturismo con un loro lontano parente, tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalle forze dell'ordine coinvolto nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, come sembrerebbe dimostrato dalla circostanza che in data 11 aprile 2017 i Carabinieri di Nicosia, a seguito di una perquisizione eseguita presso l'agriturismo, vi avevano rinvenuti 300 grammi di marijuana, traendo in arresto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]; 7) nell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto maggio 2017 in Messina, dove i due imputati si erano recati, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che era riuscito a sfuggire all'arresto, per prelevare da [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di Kg 2,066, caduta in sequestro, episodio che il [OSCURATO:PERSONA], una volta divenuto collaboratore di giustizia, inseriva in una serie di forniture periodiche da lui assicurate quasi ogni settimana al gruppo di Tortorici, di cui individuava i componenti nei suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni, quelle del Selvaggi, che non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente; 8) nella circostanza che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente, se non in temini assolutamente generici, hanno tutti individuato [OSCURATO:PERSONA] come "persona di fiducia" dello zio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], descrivendolo come soggetto stabilmente dedito al traffico di droga, di cui si riforniva a Messina ed in Calabria, per poi spacciarla in Tortorici, Castell'Umberto, Rocca di Caprileone, Capo d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Militello (cfr. pp. 54-58; 95-98; 273 della sentenza di secondo grado). In conclusione, può dunque affermarsi che sul punto la Corte di appello abbia reso una motivazione del tutto conforme ai principi richiamati nella parte generale della motivazione della presente sentenza in termini di partecipazione associativa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, cui si rimanda. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] partecipasse a pieno titolo all'attività dell'associazione a delinquere di cui si discute, pur non essendo stati raccolti a suo carico elementi tali da consentire di qualificare il ruolo da egli svolto all'interno del sodalizio in termini di capo o di organizzatore. Un sodalizio, come emerso dai plurimi episodi esaminati, caratterizzato da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari 184approvvigionamenti di droga in apprezzabili quantitativi; autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato; telefoni mobili per assicurare i contatti tra i consociati; suddivisione dei ruoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, al quale il ricorrente ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quali fossero gli scopi del sodalizio. A fronte di tale articolato percorso argomentativo i rilievi difensivi non colgono nel segno. Deve escludersi, in particolare, che la condotta dell'imputato possa ritenersi circoscritta alla spasmodica ricerca di sostanza stupefacente con la collaborazione del genero. L'attività del ricorrente, infatti, come quella del [OSCURATO:PERSONA], si inserisce nel quadro complessivo già delineato in cui costanti sono i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], il genero e [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", registrati dall'attività investigativa (i tre si incontreranno nell'abitazione del "Uappu" in diverse occasioni il 6, il 12 e il 16 marzo del 2018). In questa prospettiva assumono valore decisivo i diversi incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrati dalle forze dell'ordine Messina tra il dicembre e il maggio del 2017, dunque nei mesi precedenti l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto il traffico di droga da essi avviato, come emerge con assoluta chiarezza da una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informava il suocero di avere rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] che se fosse incappato in un posto di controllo mentre trasportava droga, non avrebbe esitato a forzarlo. Di tali incontri e del loro contenuto, su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], veniva costantemente informato [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", che aveva deciso di convocare presso di sé a Tortorici il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con il quale si era incontrato in ulteriori occasioni prima del suo arresto (cfr. pp. 97-98). Le risultanze processuali evidenziate da ultime, con cui le difese del ricorrente non si confrontano, delineano plasticamente l'esistenza di un sodalizio dedito al commercio illecito di sostanze stupefacenti, rifornito regolarmente, tra gli altri, dal [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito uno specifico contributo nella ricerca dei fornitori e, attraverso il genero, nell'assicurare alla rete di spacciatori facente capo allo [OSCURATO:PERSONA] la droga da smerciare, nella piena consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati verso la realizzazione del fine comune. 185Ci troviamo, pertanto, di fronte alla predisposizione di una struttura organizzata stabile, che consente la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738, nonché, nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396), caratterizzata da un patto associativo, di cui il ricorrente è partecipe a pieno titolo, costituitosi fra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (cfr. Sez. 6, 12/3/2007, n. 22698, L. e altro; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). Anche in questo caso, peraltro, sotto diverso profilo, i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, e, al tempo stesso, esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 26.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 27. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini, dovendosi rigettare nel resto. 27.1. Infondati appaiono i motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti proposti nell'interesse dell'imputato, come sinteticamente riportati nelle pagine precedenti ai punti sub 1), 2) 3) e 4) del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coincidenti con i primi tre motivi del ricorso a firma dell'avv. avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla contestata sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1), per evitare inutili ripetizioni che appesantirebbero ulteriormente una motivazione già massiva, si rimanda alle considerazioni già svolte sul punto, con le quali è stato disatteso identico motivo di impugnazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Ciò posto, la partecipazione del ricorrente all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute risulta correttamente ricostruita dalla Corte territoriale 186sulla base del compendio probatorio rappresentato dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emerge con assoluta evidenza come il [OSCURATO:PERSONA] sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto un ruolo attivo, anche se non di vertice, evidenziato dal giudice di secondo grado con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica. Al riguardo va rilevato, innanzitutto, come egli abbia partecipato in prima persona a un evento di particolare rilievo per la vita del sodalizio, circostanza che, nel ragionamento seguito dalla Corte di appello, trova logica e coerente giustificazione solo in ragione della sua appartenenza all'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come si è visto trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Salvuccio", fratello di uno dei principali della consorteria mafiosa, [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", a prelevare [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua scarcerazione, avvenuta, in data 13.11.2016, dopo venticinque anni di detenzione, per riaccompagnarlo dal carcere di Sulmona a Tortorici. Nell'occasione, grazie ai congegni di captazione collocati a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], è stato possibile captare una conversazione nel corso della quale quest'ultimo, alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], informava il [OSCURATO:PERSONA] di questioni relative alle attività del sodalizio mafioso, ad esempio rivelandogli il ruolo di supporto del gruppo criminale svolto da [OSCURATO:PERSONA], alias "Pippo, del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", luogo di ritrovo abituale dei componenti della cosca e dei loro familiari, in un contesto in cui era possibile fidarsi solo di quest'ultimo, posto che tutti gli altri erano "un pugno di sbirri". Orbene, appare evidente che argomenti così delicati non si sarebbero potuti affrontare con tale naturalezza, se i partecipi alla conversazione non fossero stati parti di un rapporto basato su interessi (illeciti) comuni, cementato da una reciproca fiducia, che escludeva in radice la possibilità che i loro commenti fossero resi noti all'esterno. Inoltre, i servizi di osservazione predisposti dalle forze di polizia hanno consentito di accertare che nel 2018, in diverse occasioni, il [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato con personaggi di spicco del sodalizio, come [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", e [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 a ispezionare l'autovettura del suocero, rinvenendovi un congegno elettronico in grado di rivelarne la posizione a distanza, che lo stesso ricorrente aveva provveduto a far rimuovere, recandosi presso un'autofficina ubicata in Tortorici, così determinando l'interruzione dell'attività di 187intercettazione e dimostrando in tal modo che la sua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", non era dovuta a ragioni esclusivamente legate ai rapporti di parentela e di amicizia che lo legavano a questi ultimi, ma che, anzi, era proprio all'interno dei suddetti rapporti (da soli insufficienti a dimostrare l'affiliazione mafiosa, ma, valutati alla luce delle condotte esaminate, tali da corroborare ulteriormente il quadro accusatorio a suo carico, secondo i principi richiamati nella parte generale della presente motivazione) che l'imputato aveva fornito un contributo di non poco momento per favorire gli spostamenti sul territorio dei componenti della "famiglia" mafiosa. Né va taciuto che, come si vedrà in seguito, il ricorrente si è dedicato all'attività di traffico illecito di stupefacenti, partecipando all'autonomo sodalizio ex art. 74, d.P.R. 309/90, organizzato dal [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, è sorto e ha operato sotto l'egida del gruppo mafioso di riferimento. Ad irrobustire ulteriormente il quadro probatorio, già di per sé esaustivo, contribuiscono, infine, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di censure da parte del ricorrente se non in temini del tutto generici, che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto incaricato di assicurare i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in modo da eludere i controlli di polizia ai quali questi ultimi erano sottoposti (cfr. pp. 164-167). In conclusione l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso appare del tutto conforme ai principi dedicati al tema nella parte generale della presente motivazione e al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a dimostrare l'intraneità al sodalizio criminale la completa messa a disposizione in favore del sodalizio mafioso del singolo e anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 - 01). Sotto altro profilo i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, e, al tempo stesso, esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si 188rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 27.2. Infondati sono i rilievi di entrambi i difensori in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 e della partecipazione ad essa del ricorrente. Va sul punto ribadito quanto già affermato nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, richiamando i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, attraverso una motivazione approfondita e immune dai denunciati vizi. Vanno, altresì, ribadite, le osservazioni già svolte sul punto, con le quali è stato disatteso identico motivo di impugnazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Come si è già detto, la Corte di appello, sulla base di un'approfondita motivazione, dotata di intrinseca coerenza logica, ha osservato come le risultanze processuali abbiano evidenziato l'esistenza di un nucleo originario di soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che, dopo la scarcerazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", nel maggio del 2016, fa capo a lui per dare vita a un traffico di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato scarcerato poco dopo il suddetto [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di aprire nuovi canali di rifornimento di droga, anche sfruttando la sua nuova dimora in Messina, intento manifestato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata nell'autovettura di quest'ultimo, utilizzata, come si è già detto, per i suoi spostamenti, e concretizzatosi nei contatti costanti che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mantengono con [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto a [OSCURATO:PERSONA] era stato affidato il compito di curare i contatti col gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] (noti trafficanti messinesi) e con altri fornitori, oltre che di rivenditore della sostanza presso alcuni spacciatori come [OSCURATO:PERSONA], che veniva sistematicamente rifornito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale informava puntualmente il suocero [OSCURATO:PERSONA] dei suoi affari con il suddetto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, inoltre, sottolineava la circostanza, invero significativa, che in data 8 marzo 2017 il "Belloccio", violando l'obbligo di soggiorno impostogli con la sorveglianza speciale, si era recato a bordo di un'autovettura, a Carcaci, località del Comune di Centuripe, insieme proprio al [OSCURATO:PERSONA] per parlare di forniture di droga, discutendo, intercettato, di significativi acquisti di sostanza stupefacente (tra i cento e i duecento chilogrammi), di cui i due commentavano il prezzo e la quantità, 189senza tacere la conversazione intercettata il successivo 10 marzo 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano i prezzi dello stupefacente praticati dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli eccessivi, mentre facevano ritorno a bordo di un'autovettura, da Regalbuto, dove si erano incontrati presso un agriturismo con un loro lontano parente, tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalle forze dell'ordine coinvolto nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, come sembrerebbe dimostrato dalla circostanza che in data 11 aprile 2017 i Carabinieri di Nicosia, a seguito di una perquisizione eseguita presso l'agriturismo, vi avevano rinvenuti 300 grammi di marijuana, traendo in arresto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Va, poi, rilevato che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni sottoposte dal ricorrente a rilievi del tutto generici, hanno individuato [OSCURATO:PERSONA] come "persona di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", e di [OSCURATO:PERSONA], descrivendolo come soggetto stabilmente dedito al traffico di droga, di cui si riforniva a Messina ed in Calabria, per poi spacciarla in Tortorici, Castell'Umberto, Rocca di Caprileone, Capo d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Militello (cfr. pp. 54-58; 95-98; 273 della sentenza di secondo grado). In conclusione, può dunque affermarsi che sul punto la Corte di appello abbia reso una motivazione del tutto conforme ai principi richiamati nella parte generale della motivazione della presente sentenza in termini di partecipazione associativa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, cui si rimanda. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] partecipasse a pieno titolo all'attività dell'associazione a delinquere di cui si discute, che, come emerso dai plurimi episodi esaminati, è caratterizzata da una non rudimentale organizzazione di uomini e mezzi (denaro per assicurarsi i necessari approvvigionamenti di droga in apprezzabili quantitativi; autovetture per il trasporto dello stupefacente venduto e acquistato; telefoni mobili per assicurare i contatti tra i consociati; suddivisione dei ruoli) in grado di assicurare uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, al quale il ricorrente ha apportato un contributo causalmente rilevante, nella piena consapevolezza di quali fossero gli scopi del sodalizio. A fronte di tale articolato percorso argomentativo i rilievi difensivi non colgono nel segno. Deve escludersi, in particolare, che la condotta dell'imputato possa ritenersi circoscritta alla spasmodica ricerca di sostanza stupefacente con la collaborazione del suocero. 190L'attività del ricorrente, infatti, come quella del [OSCURATO:PERSONA], si inserisce nel quadro complessivo già delineato in cui costanti sono i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], il genero e [OSCURATO:PERSONA], 'cl. 69, registrati dall'attività investigativa (i tre, come si è già detto, si incontreranno nell'abitazione del "Uappu" in diverse occasioni il 6, il 12 e il 16 marzo del 2018). In questa prospettiva assumono valore decisivo anche i diversi incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrati dalle forze dell'ordine in Messina tra il dicembre e il maggio del 2017, dunque nei mesi precedenti l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto il traffico di droga da essi avviato, come emerge con assoluta chiarezza da una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informava il suocero di avere rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] che se fosse incappato in un posto di controllo mentre trasportava droga, non avrebbe esitato a forzarlo. Di tali incontri e del loro contenuto, su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], veniva costantemente informato [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", che aveva deciso di convocare presso di sé a Tortorici il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con il quale si era incontrato in ulteriori occasioni prima del suo arresto (cfr. pp. 97-98). Le risultanze processuali evidenziate da ultime, con cui le difese del ricorrente non si confrontano, delineano plasticamente l'esistenza di un sodalizio dedito al commercio illecito di sostanze, rifornito regolarmente, tra gli altri, dal [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito uno specifico contributo nell'assicurare alla rete di spacciatori facente capo allo [OSCURATO:PERSONA], la droga da smerciare, nella piena consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati verso la realizzazione del fine comune. Ci troviamo, pertanto, di fronte alla predisposizione di una struttura organizzata stabile, che consente la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738, nonché, nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396), caratterizzata da un patto associativo, di cui il ricorrente è partecipe a pieno titolo, costituitosi fra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (cfr. Sez. 6, 12/3/2007, n. 22698, L. e altro; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). Anche in questo caso, peraltro, sotto diverso profilo, i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non 191consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, e, al tempo stesso, esulano dal novero dei vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). Manifestamente infondato appare il rilievo articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. 309/90, la cui configurabilità va radicalmente esclusa, alla luce dei principi già richiamati nella parte generale della presente motivazione, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098), circostanze non rinvenibili nel caso in esame, dove, a tacere d'altro, il [OSCURATO:PERSONA] e il suocero discutono dell'acquisto di centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente. 27.3. Infondato appare il quinto motivo di ricorso articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] posto che, come si è già spiegato nella parte generale dedicata al tema, il reato di falso di cui all'art. 476, cod. pen., risulta integrato all'atto dell'inserimento nel sistema, da parte dell'operatore a ciò preposto, dei dati falsamente rappresentati, sicché non vi è spazio per la tesi difensiva secondo cui la condotta dell'imputato andrebbe ricondotta alla previsione dell'art. 485, cod. pen., oggi non più in vigore, perché abrogato. La sentenza impugnata per le ragioni già esposte affrontando il tema della prescrizione, va, invece, annullata senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 237), perché estinto per compiuto decorso dei termini massimi di prescrizione anche in relazione ai fatti successivi al 28 novembre 2014, con conseguente eliminazione della relativa pena e rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale nella misura di anni tredici di reclusione. Restano, pertanto, assorbiti i rilievi articolati dal ricorrente sull'entità finale del trattamento sanzionatorio, con cui si chiede la rideterminazione della pena finale nella misura di anni tredici e mesi sei di reclusione in presenza di un evidente errore di calcolo materiale da parte della Corte di appello, mentre appaiono del tutto generici i rilievi sulla mancata motivazione degli aumenti operati a titolo di continuazione. 19227.4. Inammissibile appare il rilievo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che con esso il ricorrente propone una non consentita censura sul merito del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato la mancanza di ragioni specifiche che giustifichino tale riconoscimento, affermazione contestata dal ricorrente in termini di assoluta genericità, attraverso un richiamo, per l'appunto generico, ai motivi di appello sul punto. 27.5. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 28. [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato per le seguenti ragioni. 28.1. Inammissibile per genericità appare il primo motivo di ricorso articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente reiterativo di una doglianza già disattesa dalla Corte territoriale con motivazione del tutto congrua, avendo il giudice di appello evidenziato, innanzitutto, come l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso, ex art. 415 bis cod. proc. pen. emesso il 6 agosto del 2020, regolarmente notificato ai difensori di fiducia del prevenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], fosse giustificata dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], per poi nuovamente nominarlo in data 12 giugno 2020, stigmatizzando l'ambiguità con cui quest'ultimo aveva definito "temporanea" tale revoca (cfr. p. 122) Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, dovendo pertanto trovare applicazione il principio già richiamato, secondo cui le censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito devono considerarsi non specifiche, ma apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimís, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Ma vi è di più. Incontestato che nel procedimento di cui si discute il [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato assistito da almeno due difensori (come sottolineato dalla stessa Corte territoriale: cfr. pp. 122-123), non può non rilevarsi come il ricorrente non tenga nel dovuto conto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o I 9)giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (cfr. Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244188). Principio ribadito da Sez. 2, n. 41729 del 18/07/2014, Rv. 260685 - 01, secondo cui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (dunque, del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti ad esso conseguenti) derivante dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari. Orbene con tale principio il ricorrente non si confronta, avendo nel suo motivo omesso di dedurre l'eventuale proposizione, in sede di udienza preliminare, da parte del codifensore dell'imputato, dell'eccezione relativa alla mancata notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., rendendo il ricorso generico anche sotto questo profilo. Ciò posto, infondati appaiono i motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti proposti nell'interesse dell'imputato, come sinteticamente riportati nelle pagine precedenti ai punti sub 1) e 2) del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coincidenti con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla contestata sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1), per evitare inutili ripetizioni che appesantirebbero ulteriormente una motivazione già massiva, si rimanda alle considerazioni già svolte sul punto, con le quali è stato disatteso identico motivo di impugnazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Ciò posto, la partecipazione del ricorrente, soprannominato "Salvuccio", fratello di uno dei principali componenti della consorteria mafiosa, [OSCURATO:PERSONA], cl '72, soprannominato "Biondino", all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute risulta coerentemente ritenuta dalla Corte territoriale sulla base del compendio probatorio rappresentato principalmente dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emerge con assoluta evidenza come il [OSCURATO:PERSONA] sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto un ruolo attivo, anche se non di vertice, evidenziato dal giudice di secondo grado con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica. Al riguardo va rilevato, innanzitutto, come egli abbia partecipato in prima persona a un evento di particolare rilievo per la vita del sodalizio, circostanza che, nel ragionamento seguito dalla Corte di appello, trova logica e coerente giustificazione solo in ragione della sua appartenenza all'associazione mafiosa. 194Bontempo [OSCURATO:PERSONA], infatti, come si è visto trattando le posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme con il [OSCURATO:PERSONA], si era recato a prelevare [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua scarcerazione, avvenuta, in data 13.11.2016, dopo venticinque anni di detenzione, per riaccompagnarlo dal carcere di Sulmona a Tortorici. Sarà sempre "Salvuccio" nei giorni successivi a fungere da autista per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] nei suoi giri sul territorio per partecipare a una serie di incontri, tra cui spicca quello con [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, "Uappu", uno dei vertici della cosca mafiosa dei "Batanesi", di cui si dirà in seguito. Orbene, grazie ai congegni di captazione collocati a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile captare una serie di conversazioni nel corso delle quali quest'ultimo informava il [OSCURATO:PERSONA] di questioni relative alle attività del sodalizio mafioso, rivelandogli il ruolo di supporto del gruppo criminale svolto da [OSCURATO:PERSONA], alias Pippo", del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", luogo di ritrovo abituale dei componenti della cosca e dei loro familiari, in un contesto in cui era possibile fidarsi solo di quest'ultimo, posto che tutti gli altri erano "un pugno di sbirri", nonché rendendolo edotto dei contrasti insorti sul territorio con la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] e rappresentandogli, nel contempo, la preoccupazione che insuccessi come quello determinato dalla mancata individuazione da parte del gruppo mafioso dell'autore di un furto di bestiame subìto da tale "[OSCURATO:PERSONA]" potessero compromettere il prestigio del sodalizio. Di particolare rilievo appare, poi, la conversazione intercettata il 19.11.2016, sempre a bordo dell'autovettura in uso al "Salvuccio", che in quel frangente stava accompagnando [OSCURATO:PERSONA] a un incontro con [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", per reclamare la parte spettante a [OSCURATO:PERSONA], figlia del [OSCURATO:PERSONA], di quanto ricavato da una truffa in danno dell'A.G.E.A., che quest'ultima aveva perpetrato con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tenuto per sé l'intero profitto. Nel corso del tragitto, infatti, i due uomini convengono nell'affermare che il "[OSCURATO:PERSONA]" si è mosso di sua iniziativa, senza ricevere la necessaria autorizzazione, lamentando il mancato controllo al riguardo esercitato dal "Biondino" e dal [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Muzzuni", quest'ultimo collaboratore di giustizia, reo confesso di appartenere alla cosca dei Batanesi. Orbene appare evidente che argomenti così delicati non si sarebbero potuti affrontare con tale naturalezza, se tutti i partecipanti alle indicate conversazioni non fossero stati parti di un rapporto basato su interessi (illeciti) comuni, cementato da una 195reciproca fiducia, che escludeva in radice la possibilità che i loro commenti fossero resi noti all'esterno. Sicché deve ritenersi logicamente coerente la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del "Salvuccio" nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia rivelatore, al tempo stesso, del controllo operato dal gruppo mafioso sul territorio e della necessità di ripristinare quello che si potrebbe definire con una metafora "l'ordine mafioso delle cose", in cui coincidono l'interesse del sodalizio e quello, per così dire, privato del ricorrente di assicurare alla figlia la riparazione del torto subìto. A conferma ulteriore di come il [OSCURATO:PERSONA] si muovesse ponendo l'interesse del sodalizio di appartenenza al centro del proprio agire, il giudice di appello, con rilievo dotato di intrinseca coerenza dimostrativa, ha inoltre evidenziato come sia stato proprio il ricorrente a occuparsi, dopo la conclusione di una cena presso il più volte menzionato ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", nel luglio del 2016, alla quale avevano partecipato alcuni dei consociati, di coordinare l'attività di ricerca di possibili microspie, della cui installazione era sorto il sospetto tra gli affiliati a causa dell'improvvisa mancanza di energia elettrica nel locale (cfr. pp. 122-124). Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si osserva che, come rilevato dalla Corte territoriale, il solo [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come affiliato al sodalizio mafioso di cui si discute, con dichiarazioni che non hanno formato oggetto di doglianze da parte dal ricorrente se non in termini del tutto generici e che, pertanto, contribuiscono a fondare il quadro accusatorio a suo carico, comunque già esaustivamente integrato sulla base delle risultanze processuali in precedenza evidenziate. In particolare, non si condivide l'osservazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i giudici di merito non avrebbero attribuito rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel senso che da esse "non è possibile enucleare alcun elemento di attualizzazione delle pregresse manifestazioni di mafiosità" del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 4 del relativo ricorso). La Corte territoriale, invero, ha quanto meno distinto nettamente il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello degli altri propalanti, sottolineando come il narrato dei collaboratori, dunque anche di quest'ultimo, trovi oggettivi riscontri negli esiti delle disposte intercettazioni (cfr. p. 123), trovando applicazione, con riferimento al propalato del suddetto collaboratore di giustizia, il già richiamato principio, alla luce del quale, in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che, come quella del [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono la 196prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa e non esigono riscontri esterni ulteriori. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Rv. 289277 - 02). In conclusione l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso appare del tutto conforme ai principi dedicati al tema nella parte generale della presente motivazione e al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a dimostrare l'intraneità al sodalizio criminale, la completa messa a disposizione in favore del sodalizio mafioso del singolo e anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 - 01). Sotto altro profilo i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, e, al tempo stesso, esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 28.2. Non condivisibili appaiono le censure articolate dal ricorrente attraverso i suoi difensori di fiducia in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, nel rimandare alle osservazioni già svolte sul tema nella parte generale della presente motivazione, si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali dell'imputato o della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), avendo individuato l'ostacolo al riconoscimento delle menzionate circostanze attenuanti nella gravità della condotta, in considerazione del radicamento dell'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso di appartenenza (cfr. p. 125). 197Sul punto i rilievi difensivi appaiono del tutto generici e volti, in ultima analisi, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non essendo certo sufficiente, ai sensi dell'art. 62 bis, co. 3, cod. pen., a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sola dedotta mancanza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], perché, come si evince dal capo d'imputazione, dal corpo della motivazione e come ammesso in fondo dallo stesso ricorrente nell'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 2 del relativo ricorso), la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) è stata contestata e accertata sino al 15 gennaio del 2020, data di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico dell'imputato per tale reato (cfr. p. 1000 della sentenza di primo grado), trovando, pertanto, applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la disciplina prevista dall'art. 5, I. 27 maggio 2015, n. 69. 28.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 29. [OSCURATO:PERSONA], cl. '72. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, soprannominato "Biondino" o "Dubbiuni", termine con cui viene indicato nel linguaggio dialettale un campanaccio per bovini, è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini, dovendosi rigettare nel resto. Al riguardo si osserva che il ruolo dell'imputato in relazione ai reati oggetto dei motivi di ricorso risulta più che esaustivamente delineato alla luce delle osservazioni già svolte nelle pagine precedenti in sede di esame delle posizioni di una serie di altri ricorrenti, dovendosi valutare i relativi motivi di ricorso al riguardo infondati o inammissibili, come si vedrà in prosieguo. Appare, pertanto, sufficiente, per evitare inutili ripetizioni, richiamare le considerazioni già svolte. Senza tacere che, come osservato dal giudice di primo grado, al ricorrente è "già stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato la qualità di intraneo all'associazione dei "Batanesi" rilevante ex art. 416 bis c.p. fino al 6.11.1995 e poi, con la sentenza sull'operazione "ICARO", dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.4.2003; dal che si comprende anche il tempo del commesso delitto contenuto nella contestazione "10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020" (cfr. p. 905 della sentenza di primo grado). 19829.1. Tanto premesso infondati appaiono i rilievi articolati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quinto e nel sesto motivo del ricorso a sua firma, in parte coincidenti con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla contestata sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1), si rimanda alle considerazioni già svolte sul punto, con le quali è stato disatteso identico motivo di impugnazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Ciò posto, la partecipazione del ricorrente all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute risulta correttamente ricostruita dalla Corte territoriale sulla base del compendio probatorio prevalentemente rappresentato dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, dalle quali emerge con assoluta evidenza come il [OSCURATO:PERSONA], cl.'72, sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto un ruolo attivo, non marginale, evidenziato dal giudice di secondo grado con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica (cfr. pp. 126-131). Al riguardo non possono non rammentarsi le valutazioni già operate sull'importanza, al fine di dimostrare l'esistenza del sodalizio mafioso di cui si discute e della partecipazione ad esso del [OSCURATO:PERSONA], della plastica espressione utilizzata dal ricorrente per rimproverare il [OSCURATO:PERSONA], l'imprenditore edile sottoposto alle richieste estorsive di cui ai capi 11 bis) e 12), della sua decisione di presentare denuncia ai Carabinieri. Si rimanda, al riguardo, a quanto già osservato in sede di esame delle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], cl. '82 e [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire che la "reprimenda" del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], estrinsecatasi nell'espressione dal significato inequivocabile "Nuatri simu allergici ai Carabinieri", inserita nel contesto criminale mafioso evidenziato in sede di esame delle posizioni, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, si traduce nella rivendicazione da parte del "Biondino" della sussistenza di un gruppo organizzato volto ad imporre la propria egemonia criminale in ragione della sua forza intimidatrice sul territorio e, al tempo stesso, del suo inserimento a pieno titolo in tale gruppo in posizione di vertice, chiaramente percepito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si è visto, proprio in ragione della consapevolezza dello spessore criminale del suddetto 199Bontempo [OSCURATO:PERSONA], anche su consiglio del cugino [OSCURATO:PERSONA], aveva accondisceso alla richiesta estorsiva di fornire un carico di legno al ricorrente, contestata nel capo llbis). E invero da tempo la giurisprudenza di legittimità valuta l'uso del pronome personale in prima persona plurale valida prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ovviamente, come si è detto, alla luce del contesto in cui tale uso risulta accertato (cfr. Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Rv. 263270 - 01). L'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso è stata, inoltre, desunta dalla Corte territoriale con logico argomentare anche dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che hanno per protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è ampiamente trattato in sede di esame delle posizioni di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. In tali conversazioni, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], nell'informare il [OSCURATO:PERSONA], all'atto della scarcerazione di quest'ultimo, in presenza del [OSCURATO:PERSONA], delle attuali dinamiche della vita del sodalizio mafioso di cui i tre uomini sono partecipi, gli rappresentava l'esistenza di un conflitto interno tra il fratello [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", e [OSCURATO:PERSONA], conflitto, peraltro, di cui, come si ricorderà, era a conoscenza anche [OSCURATO:PERSONA], cl. '82. Paradigmatica, inoltre, del ruolo svolto dall'attuale ricorrente è la vicenda, di cui si è già ampiamente trattato in sede di esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, che vede questi ultimi recarsi, a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], a un incontro con [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", per reclamare la parte spettante a [OSCURATO:PERSONA], figlia del [OSCURATO:PERSONA], di quanto ricavato da una truffa in danno dell'A.G.E.A., che quest'ultima aveva perpetrato con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tenuto per sé l'intero profitto. Nel corso del tragitto, infatti, come si è già detto, i due uomini convengono nell'affermare che il "[OSCURATO:PERSONA]" si era mosso di sua iniziativa, senza ricevere la necessaria autorizzazione, lamentando il mancato controllo al riguardo esercitato dal "Biondino" e dal [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Muzzuni", quest'ultimo collaboratore di giustizia, reo confesso di appartenere alla cosca dei "Batanesi". L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], come si è già detto autorizzato dall'indiscusso capo del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, "Uappu", assume rilievo, nel logico percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, anche per dimostrare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, "Biondino", alla "famiglia mafiosa" dei "Batanesi". 200Come si è già osservato, infatti, tale intervento appare sintomatico del controllo operato dal gruppo mafioso sul territorio, rivendicato come si è detto dal "Biondino", e della necessità di ripristinare quello che si potrebbe definire con una metafora "l'ordine mafioso delle cose", il cui mantenimento, incrinato dall'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], era stato affidato proprio a [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", e a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", e [OSCURATO:PERSONA] erano stati detenuti. Altrettanto sintomatica dell'appartenenza del ricorrente in posizione di vertice al sodalizio mafioso, è la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", all'estorsione consumata in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], contestata nel capo llbis), di cui si è parlato diffusamente in precedenza e in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], ci. '82, alla cui lettura si rimanda. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tale vicenda (quanto meno a titolo di concorso morale: cfr. Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998, Rv. 211492 - 01) viene dedotta dalla Corte territoriale sulla base di un ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, apparendo del tutto coerente con il contesto mafioso in cui tale vicenda si inserisce ritenere che la richiesta estorsiva di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è fatto portatore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] provenisse direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario del carico di legno. A suffragare tale assunto contribuisce la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si è già evidenziato, dopo un'iniziale resistenza, fu costretto a cedere, anche su consiglio del cugino [OSCURATO:PERSONA], perché, come spiegato dalla persona offesa, consapevole della fama criminale del "Biondino", esponente di spicco della malavita di Tortorici, egli aveva deciso che sarebbe stato "meglio consegnare al [OSCURATO:PERSONA] la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari", convincimento rafforzato dall'incontro, successivo alla formulazione della richiesta estorsiva, nel corso del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva stigmatizzato la decisione della persona offesa di rivolgersi alle forze dell'ordine, di cui si è già parlato diffusamente, rivendicando in tal modo la provenienza mafiosa delle richieste estorsive rivolte al [OSCURATO:PERSONA]. Dalle valutazioni operate dalla Corte territoriale, risulta fondata anche la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate nel capo llbis). Nel rimandare ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nelle pagine precedenti in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA] 201Carmelo, si osserva che nel caso in esame appare evidente la sussistenza delle suddette circostanze aggravanti. E invero in quanto l'attività di intimidazione realizzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era per sua natura tale da evocare nella vittima di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici non di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, in grado di esercitare un controllo stringente del territorio, dove era in grado di muoversi con assoluta padronanza. Di ciò la persona offesa aveva avuto immediata contezza in quanto la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] aveva creato nell'imprenditore un immediato turbamento, rafforzato dall'avvertimento di evidente stampo mafioso con cui il "Biondino" lo aveva redarguito per la sua scelta di denunciare i fatti alle forze dell'ordine. La "reprimenda" del [OSCURATO:PERSONA], in quanto chiaramente allusiva dell'esistenza di un gruppo criminale in grado di imporre la sua egemonia sul territorio in ragione della sua forza intimidatrice, plasticamente resa dall'uso del pronome plurale "Nuatri", anche in considerazione dello spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] noto all'imprenditore (cfr. p. 64 della sentenza di appello), ha rafforzato nel [OSCURATO:PERSONA] il convincimento che la pretesa estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] provenisse da un'associazione a delinquere di stampo mafioso, dimostrando al tempo stesso, come la condotta estorsiva fosse specificamente e dolosamente finalizzata al rafforzamento del suddetto sodalizio criminale. Vanno, infine, prese in considerazione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oggetto di puntuale disamina da parte del giudice di primo grado (cfr. pp. 905- 931 della sentenza di primo imo grado ), tutte convergenti nell'attribuire al [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", il ruolo di soggetto pienamente partecipe del sodalizio mafioso di cui si discute, dichiarazioni che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente, se non in termini del tutto generici, e in relazione alle quali vale il più volte richiamato principio secondo cui, in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa e non esigono riscontri esterni ulteriori. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Rv. 289277 - 02). In conclusione, l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, "Biondino" per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso appare del tutto conforme ai principi dedicati al tema nella parte generale della 202presente motivazione e al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a dimostrare l'intraneità al sodalizio criminale la completa messa a disposizione in favore del sodalizio mafioso del singolo e anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 - 01). Sotto altro profilo i rilievi difensivi appaiono finalizzati a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce dei principi richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, e, al tempo stesso, esulano dal novero vizi che possono essere dedotti in un caso, come quello in esame, di cd. "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 29.2. Non possono condividersi le censure articolate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (settimo motivo di ricorso), volte a contestare la posizione di vertice all'interno della compagine mafiosa attribuita al [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, apparirebbe in contraddizione, nella prospettiva difensiva, con l'affermazione del giudice di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe ricoperto un ruolo apicale nel sodalizio mafioso di cui si discute, pur se in forme affievolite (in questo senso si esprime la sentenza di appello a p. 131). Invero, come si è già avuto modo di evidenziare, il ruolo di vertice svolto all'interno del sodalizio dal [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, emerge con chiarezza: 1) dalla netta e orgogliosa rivendicazione da parte sua dell'operatività della cosca mafiosa sul territorio, contenuta nella più volte citata reprimenda da lui rivolta all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA]; 2) dalla circostanza di essere il [OSCURATO:PERSONA] destinatario del carico di legna oggetto della richiesta estorsiva contestata al capo n. 11bis), che il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto proprio in ragione della "fama" criminale mafiosa del "Biondino" e che trova la sua giustificazione ultima, anche ponendosi nella prospettiva degli affiliati, nel ruolo apicale del ricorrente (basti pensare, al riguardo, che la richiesta non venne formulata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], ma, nell'interesse di quest'ultimo, da [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, secondo quella che appare come una diversa 203collocazione dei due imputati nella scala gerarchica dell'associazione mafiosa, che prevedeva l'assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] di compiti esecutivi); 3) dal ruolo di controllo delle attività illecite sul territorio svolto dal "Biondino" nel periodo in cui erano detenuti [OSCURATO:PERSONA], "Uappu", e [OSCURATO:PERSONA], che logica impone non possa essere stato svolto senza il consenso, tacito od esplicito del capo "Uappu", compito sul quale si erano specificamente intrattenuti nel corso della conversazione in precedenza citata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel ritenerlo male esercitato, a giudizio di questi ultimi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Affermare che tale posizione sia affievolita, del resto, non significa escluderla, ma, nel logico ragionamento seguito dalla Corte territoriale, vale solo ad evidenziare la posizione di rango inferiore assunta dal ricorrente rispetto al capo assoluto, [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, "Uappu", al quale, in considerazione del suo prestigio, spettava il compito di dirimere eventuali contrasti insorti tra gli associati (cfr. p. 130 della sentenza di secondo grado). Può, in conclusione, affermarsi che la decisione resa dalla Corte di appello sul punto appare del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di interpretazione dell'art. 416 bis, co. 2, cod. pen., richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 29.3. Infondato è il rilievo articolato da entrambi i difensori (ottavo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si contesta la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata. Al riguardo appare sufficiente rimandare alle osservazioni già svolte sul punto nelle pagine precedenti in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In questa sede va ribadito che la Corte territoriale (pp. 53-54), ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in questione solo agli imputati, tra i quali l'attuale ricorrente, che risultano avere partecipato al sodalizio mafioso in un momento (per il [OSCURATO:PERSONA], "Biondino", dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15 gennaio del 2020, data dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per tale reato nei suoi confronti) in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sul punto non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente, e le sentenze passate in giudicato convergono nell'indicare una specifica disponibilità di armi da parte del gruppo mafioso, conformemente all'orientamento maturatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di associazione per delinquere di 204tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 02). Non va trascurato, inoltre, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato nella parte generale della presente motivazione, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", come appare non revocabile in dubbio nel caso in esame, il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi, come il ricorrente, rivestiva una posizione di vertice all'interno del sodalizio (cfr. Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Rv. 284761, nonché, nello stesso senso, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva di cui al capo 11bis), di cui si è diffusamente parlato in precedenza e in sede di esame della posizione [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, in relazione alla quale i rilievi articolati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo di ricorso appaiono inammissibili in quanto generici e versati in fatto. 29.4. Inammissibili devono ritenersi le censure operate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo di ricorso e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quarto motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato in tema di stupefacenti di cui al capo 8). Della vicenda si è già parlato nelle pagine precedenti, in sede di esame della posizione dei [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Invero, con riferimento al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 contestato al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 8), la Corte di appello evidenzia che nel corso del dialogo intercettato il 19.10.2016 [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento a un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana par a quasi un chilogrammo, da lui detenuta per la vendita, proveniente, quanto meno in parte, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto anche a pesare la droga ricavata dalla coltivazione da destinare allo smercio, ragione per la quale egli si trovava in difficoltà nell'eseguire l'ordine impartitogli da [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Biondino", di procedere alla vendita dello stupefacente 205estromettendo dall'operazione proprio il soggetto che aveva procurato la droga, vale a dire [OSCURATO:PERSONA]. L'ordine di procedere alla vendita dello stupefacente configura un evidente concorso morale del "Biondino" nella detenzione della sostanza stupefacente destinata ad essere venduta a terzi, sostanza che, nel momento in cui l'ordine venne impartito, era nella disponibilità materiale diretta del [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata procurata, dunque detenuta, da [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione risulta del tutto conforme ai principi in tema di "droga parlata", già richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, nonché al principio affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini dell'integrazione del concorso nel delitto di illecita detenzione si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, Rv. 287403 - 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02). Le difese contestano che nella menzionata conversazione intercettata il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento al "Biondino", posto che in essa il semplice riferimento a tale "Iano" non può ritenersi univocamente indicativo di [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come emerge anche dal testo dell'impugnata sentenza, lo stesso non è mai stato chiamato o evocato con tale nomignolo, che forse, si riferisce a [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, "Uappu, il capoclan, già condannato per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90. Si tratta di un rilievo con cui si propone una lettura alternativa e ipotetica del contenuto di una conversazione intercettata, che per le ragioni indicate nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è consentita in sede di legittimità. Identiche considerazioni valgono in relazione all'ulteriore rilievo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pretende di far discendere dall'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello nei confronti del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 73, d.P.R. 309/90, di cui al capo 7), identico epilogo decisorio anche per il reato di cui al capo 8), trascurando, tuttavia, che la menzionata assoluzione è stata giustificata per insussistenza del fatto e non perché vi fossero dubbi sulla partecipazione del "Biondino" e del [OSCURATO:PERSONA], emersa dalle conversazioni intercettate, ai fatti ritenuti dal giudice 206di appello privi di valore dimostrativo della detenzione da parte dei due imputati di un imprecisato quantitativo di marijuana (cfr. pp. 59-60). Il difensore fonda il suo assunto sul rilievo che nella conversazione intercettata il 29.9.2016, secondo l'impostazione accusatoria svoltasi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il "Biondino", i due interlocutori fanno riferimento a una terza persona, tal "Iano", che non può essere identificata in [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, in quanto partecipe alla conversazione, ragione per la quale deve ritenersi che il termine "Iano" o "Ianu" venisse utilizzato per indicare una persona diversa dal "Biondino". Il ricorrente propone una lettura alternativa e atomistica della suddetta conversazione, che, peraltro, non allega in forma integrale, in violazione del principio della cd. "autosufficienza" del ricorso. Essa, infatti, va considerata all'interno dei numerosi contatti telefonici intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e un'utenza telefonica in uso al "Biondino" (cfr. p. 59 della sentenza di appello"), che pur dimostrando quanto fossero intensi i rapporti tra i due nel periodo oggetto delle indagini, sono stati ritenuti dal giudice di secondo grado non idonei a dimostrare l'esistenza dell'associazione a delinquere in materia di stupefacenti di cui al capo 10), che secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe fatto capo a [OSCURATO:PERSONA], cl. '72. D'altra parte, non può non rilevarsi come il termine "Iano" o "Ianu" appaia in tutta evidenza essere il diminutivo di [OSCURATO:PERSONA] (nome che, peraltro, accomuna diversi imputati), ragione per la quale il suo utilizzo per fare riferimento a un soggetto diverso dall'attuale ricorrente non esclude di per sé che il "Biondino" sia stato indicato anche con questo diminutivo, laddove esso sia stato utilizzato nel contesto dell'attività di illecito commercio di sostanza stupefacente in cui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], con il quale il "Biondino" intratteneva numerosi contatti telefonici. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso volti a far valere l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui si discute, che il ricorrente individua nella data del 10.11.2023, quando il procedimento era ancora pendente innanzi alla Corte di appello, non tenendo conto che il termine di prescrizione è stato legittimamente sospeso dal tribunale per la durata di un anno nei confronti di tutti gli imputati, per cui, alla data di pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 5.9.2024, il termine in questione non era ancora perento, mentre l'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al capo 8), impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. La sentenza impugnata per le ragioni già esposte affrontando in generale il tema della prescrizione, va, invece, annullata senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 207Sebastiano, cl. '72, "Biondino", limitatamente al reato di cui al capo 100), perché estinto per compiuto decorso dei termini massimi di prescrizione anche in relazione ai fatti successivi al 28 novembre 2014, con conseguente eliminazione della relativa pena pari a mesi due di reclusione. 29.5. Inammissibili perché volti a sollecitare una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio appaiono i rilievi sulla dosimetria della pena articolati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo dei suoi motivi di ricorso, a fronte di una motivazione specifica, con cui la Corte territoriale, riducendo la pena inflitta all'imputato, in ragione dell'assoluzione dal reato associativo di cui al capo 10) e dell'intervenuta estinzione per prescrizione di numerosi reati, fondava la sua decisione sulla gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] e sul ruolo apicale da lui comunque svolto nel sodalizio mafioso. Infondata, infine, appare la denunciata violazione del principio della reformatio in peius, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur non dominante, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore, ma, anzi, minore come nel caso in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Rv. 284214 - 01; Sez. 2, n. 6100 del 15/01/2026, Rv. 289281 - 01) 29.6. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 30. [OSCURATO:PERSONA], cl. '69. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini, dovendosi rigettare nel resto. Al riguardo si osserva che il ruolo dell'imputato in relazione ai reati oggetto dei motivi di ricorso risulta più che esaustivamente delineato alla luce delle osservazioni già svolte nelle pagine precedenti in sede di esame delle posizioni di una serie di altri ricorrenti. L'esame del ricorso di cui si discute, pertanto, presuppone la lettura, cui si rimanda, delle osservazioni già svolte nelle pagine precedenti in sede di esame delle posizioni di alcuni ricorrenti come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 208Sebastiano e i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui è emerso con assoluta chiarezza il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. 30.1. Ciò posto, la partecipazione del ricorrente all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute risulta correttamente ricostruita dalla Corte territoriale sulla base del compendio probatorio rappresentato dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione e delle dichiarazioni accusatorie rese da diversi collaboratori di giustizia, dalle quali emerge con assoluta evidenza come il [OSCURATO:PERSONA], cl. '69, sia un soggetto messosi completamente a disposizione della suddetta associazione criminale, all'interno della quale aveva assunto un ruolo di vertice, evidenziato dai giudici di primo e di secondo grado (le rispettive sentenze vanno lette unitariamente costituendo una "doppia conforme"), con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica (cfr. pp. 255-257 della sentenza di appello; pp. 843-904 della sentenza di primo grado). Al riguardo va richiamato, ovviamente ponendosi nella prospettiva del ricorrente, quanto già osservato in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], a lui strettamente legato. Come si è visto, sin dal marzo del 2013 il [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da esponenti dei gruppi palermitani mafiosi di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di organizzare un incontro con [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a raggiungere un accordo tra i due gruppi per l'esecuzione di estorsioni, come documentato dagli atti del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", legittimamente acquisiti, che documentano la partecipazione del ricorrente e del nipote al suddetto incontro. Rilevano, inoltre, due episodi significativi, emersi dalle disposte intercettazioni. In uno [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" al quale avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del sodalizio mafioso, e alcuni allevatori, che rappresentavano il settore produttivo su cui si era concentrata l'iniziativa criminale dei "Batanesi"; nell'altro, come rivelato al cugino [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un conversazione intercettata, quest'ultimo aveva preso parte, la sera precedente, in data 15.1.2018, sempre con il suddetto [OSCURATO:PERSONA], a un incontro avvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], inteso "[OSCURATO:PERSONA]", con esponenti della famiglia mafiosa catanese dei [OSCURATO:PERSONA], i quali, "all'esito dell'incontro, avevano riconosciuto la supremazia territoriale dei Batanesi, scusandosi con [OSCURATO:PERSONA] per la loro irruenza". 209Nel corso di tale conversazione, intercettata in ambientale, rileva la Corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, [OSCURATO:PERSONA] lodava, come in altre occasioni, lo spessore criminale dello zio [OSCURATO:PERSONA], il rispetto del quale, ribadito dai "Catanesi", "aveva determinato che costoro riponessero fiducia nel di lui nipote" (cfr. pp. 50-51). Né va taciuto che, come si è già detto, in alcune conversazioni intercettate, sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], nell'affrontare questioni relative alle dinamiche criminali che attraversavano il sodalizio mafioso, si soffermavano esplicitamente sull'esistenza di contrasti esistenti all'interno del gruppo tra [OSCURATO:PERSONA], cl. '72, e il [OSCURATO:PERSONA]. Particolarmente significativo, al riguardo, è che la notizia di tale contrasto venisse data dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non appena quest'ultimo era uscito dal carcere di Sulmona, dopo avere patito un lungo periodo di detenzione, a riprova di quanto si trattasse di una vicenda di particolare importanza per la vita del sodalizio, proprio perché vi erano coinvolti due esponenti di vertice del gruppo mafioso, circostanza che imponeva che venisse subito informato del contrasto chi, come il [OSCURATO:PERSONA], in passato aveva svolto un ruolo di vertice nella "famiglia" dei Batanesi. La Corte territoriale valorizza anche altre risultanze a sostegno dell'assunto accusatorio (le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul potere di gestione dei terreni esercitato (/* dal [OSCURATO:PERSONA]; l'intervento del ricorrente per assicurare al [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, la disponibilità di alcuni Pascoli: cfr. pp. 256-257), ma si tratta di elementi di contorno, sottoposti a critiche sotto il profilo del significato loro attribuito dal giudice di appello dal ricorrente, non decisivi ai fini della tenuta dell'impianto accusatorio. Il cui "nocciolo duro" è costituito, da un lato, dal richiamato contenuto delle conversazioni intercettate, oggetto di valutazione logicamente coerente da parte dei giudici di merito, che il ricorrente non ha aggredito in maniera specifica, proponendo, in realtà, con particolare riferimento alle sotto-censure in cui si articola il primo motivo di ricorso, come sintetizzate nelle pagine precedenti, una lettura atomistica e versata in fatto delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità; dall'altro, dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di approfondita valutazione da parte del giudice di primo grado sotto i necessari profili della credibilità personale dei propalanti, nonché dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni (cfr. pp. 843 e ss. della sentenza di primo grado), 210che, per converso, non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. Va, al tempo stesso, evidenziato come i rilievi rappresentati da quest'ultimo esulino dal novero dei vizi che possono essere dedotti in un caso che, in relazione al capo della sentenza in esame, rientra nella nozione di "doppia conforme" (sul punto si rimanda alle osservazioni svolte in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]). 30.2. Infondati appaiono il secondo e il terzo motivo di ricorso. Non appare revocabile in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto all'interno del sodalizio mafioso la posizione di vertice che gli viene contestata. Come si è sottolineato nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 416 bis, co. 2, cod. pen., è possibile affermare che tale norma prevede tre forme di partecipazione qualificata all'associazione a delinquere di stampo mafioso, per integrare le quali si richiede un quid pluris rispetto alla semplice messa a disposizione del singolo, caratterizzate, pur nella diversità che ciascuna di esse assume nella vita concreta del sodalizio, dall'esercizio di poteri decisionali, di coordinamento delle attività illecite o di rappresentanza verso l'esterno della compagine mafiosa, che implica il riconoscimento di un apprezzabile grado di autonomia da parte di chi ne è investito, quale che sia la dimensione, rigidamente verticale ovvero duttilmente orizzontale, in cui si articola la struttura organizzativa dell'associazione. Tale era il ruolo svolto dal ricorrente, che i collaboratori di giustizia hanno indicato tra i soggetti che si occuparono direttamente della ricostituzione della "famiglia batanese", operando, dunque, come promotore od organizzatore, e che le conversazioni intercettate presentano come il rappresentante della suddetta famiglia nelle interlocuzioni con gli esponenti di altre compagini mafiose, che riponevano in lui assoluta fiducia, in ragione del suo prestigio criminale. 30.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, nel rilevarne l'infondatezza, deve ribadirsi quanto già affermato in precedenza per altri ricorrenti e, in particolare, in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], invero, la sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata trova il suo coerente fondamento, come rilevato dalla Corte territoriale (pp. 53-54), nella circostanza che egli risulta avere partecipato al sodalizio in un momento (dal 29 maggio 2009 al 15 gennaio del 2020, data dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per tale 211reato nei suoi confronti) in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sul punto non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente, e le sentenze passate in giudicato convergono nell'indicare una specifica disponibilità di armi da parte del gruppo mafioso, conformemente all'orientamento maturatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie ‘ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 02). Inoltre non va trascurato che, secondo un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato nella parte generale della presente motivazione, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", come appare non revocabile in dubbio nel caso in esame, il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi, come il ricorrente, rivestiva una posizione di vertice all'interno del sodalizio (cfr. Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Rv. 284761, nonché, nello stesso senso, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908). 30.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata, per le ragioni già esposte affrontando in generale il tema della prescrizione, va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 90), nonché per i residui fatti di cui al capo 87), perché estinti per compiuto decorso dei termini massimi di prescrizione anche in relazione ai fatti successivi al 28 novembre 2014, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio, non essendo possibile provvedervi in tale sede, implicando il relativo giudizio scelte di merito. Ciò determina sul punto relativo alla determinazione dell'entità della pena, l'assorbimento del quinto motivo di ricorso nel rinvio disposto per la rideterminazione della pena, che ovviamente non incide sul passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso in punto di affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati che gli sono stati attribuiti dai giudici di merito. Nel resto, il quarto motivo di ricorso va rigettato, ponendosi, a ben vedere, ai confini dell'inammissibilità, presentandosi come un motivo con cui si prospetta una 212lettura alternativa delle risultanze processuali, con riferimento ai reati di cui ai capi 89); 91) e 92). Il ricorrente, infatti, pur rilevando che i proprietari dei terreni, escussi in dibattimento, avevano riferito di non avere mai stipulato i contratti aventi a oggetto il godimento dei terreni dichiarati per ottenere i contributi dell'A.G.E.A., ha rilevato come non possa escludersi per ipotesi che i suddetti proprietari "abbiano avvertito l'esigenza di disconoscere la paternità e, quindi, l'autenticità degli atti concessori nell'errata convinzione di un loro possibile coinvolgimento nelle dinamiche investigative di cui erano venuti a conoscenza in sede di verbalizzazione" (cfr. p. 16 del ricorso). Sicché congetturale appare proprio il motivo di cui il ricorrente lamenta la mancanza di un'adeguata considerazione da parte del giudice di appello e non certo la risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale, che ha fondato, con logico argomentare, l'affermazione di responsabilità del ricorrente sull'accertata circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] gestisse l'impresa " L'[OSCURATO:PERSONA]", attraverso i suoi congiunti, con lo scopo di ottenere i contributi comunitari erogati da A.G.E.A., nonché per sottrarre i beni nella sua disponibilità a probabili provvedimenti di sequestro e successiva confisca. Il giudice di appello, con motivazione affatto apparente, ha, con logico argomentare, fatto risalire la responsabilità dell'imputato per i singoli episodi di truffa ex art. 640 bis cod. pen., in ragione della indubbia natura fraudolenta della fittizia conduzione di terreni di proprietà di enti pubblici e di imprese private posta a base delle domande di erogazione dei contributi pubblici, specificamente indicati nel loro ammontare e nell'anno di riferimento, presentate a nome della società di cui egli aveva il controllo (cfr. pp. 257-258 della sentenza di secondo grado). 30.5. Inammissibile, infine, per due ordini di ragioni deve considerarsi il sesto motivo di ricorso. Come sottolineato dalla Corte territoriale, con riferimento ai beni oggetto di confisca ritenuti dal giudice di primo grado riconducibili all'imputato (si tratta di un'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA], zia materna di [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, invalida e priva di patente di guida, e di un appartamento sito nel comune di Tortorici, intestato alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.") il rilievo difensivo, con cui si eccepiva che il tribunale non avrebbe tenuto conto della consulenza contabile del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell'assenza di una sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, era stato posto del tutto genericamente dalla difesa (cfr. pp. 345-346 della sentenza impugnata). 213L'originaria genericità del motivo di appello determina l'inammissibilità del motivo di ricorso articolato sul punto, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01). Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, infatti, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01). Sotto altro profilo non può non rilevarsi la violazione, da parte del ricorrente, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, di cui si è detto nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non avendo egli allegato al ricorso, né trascritto in esso in forma integrale il contenuto della consulenza tecnica di parte di cui lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale. 30.6. La non completa soccombenza del ricorrente, comporta che egli non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 31. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, va rigettato per le seguenti ragioni. 31.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, si colloca ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esso il ricorrente in definitiva reitera le medesime doglianze già disattese dal giudice di appello, con motivazione certo non lacunosa, manifestamente illogica o contraddittoria, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali (cfr. pp. 144-152 della sentenza di appello). Nel richiamare i principi già indicati in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, rileva il [OSCURATO:PERSONA] che la motivazione della sentenza di appello risulta del tutto immune dai denunciati vizi. Consapevole degli intervenuti annullamenti ad opera della Corte di Cassazione in fase cautelare, il giudice di secondo ha svolto un articolato ragionamento, incentrato su di una ricostruzione dettagliata del percorso criminale del ricorrente, che pur non 214consentendo di definirlo soggetto intraneo al sodalizio mafioso, ne delinea il contributo fornito alla "famiglia batanese" in termini, per l'appunto, di concorso esterno. In questa approfondita e logicamente coerente opera di ricostruzione, è vero, come lamenta l'imputato, che il giudice di appello ha fatto riferimento (anche) a vicende risalenti al periodo 2014-2015, laddove la contestazione si riferisce a un diverso periodo (2017-2018), ma ciò è avvenuto per dimostrare come il [OSCURATO:PERSONA] coltivasse un diretto interesse ad acquisire il controllo di un sempre maggior numero di terreni e zone di pascolo nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], come emerge con chiarezza dalle vicende relative ai terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e ai contrasti, anche aspri, avuti con [OSCURATO:PERSONA], altro allevatore della zona, sempre in ordine alla utilizzazione di pascoli, siti nelle località di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell'ex feudo di Polverello, questi ultimi, dopo la morte dell"assegnatario, riassegnati a diversi soggetti, tra i quali vi erano i fratelli Taranto, tal [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], tutti già assegnatari di fondi confinanti con quelli affidati ad altro allevatore, [OSCURATO:PERSONA], il quale, poco prima di morire, aveva venduto la sua azienda di allevamento di bovini al [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto vera è la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale era sorto un procedimento penale per truffa in danno dell'A.G.E.A. e per estorsione aggravata da finalità mafiose in danno di [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto con sentenza passata in giudicato dal reato di estorsione per insussistenza del fatto (ma condannato con sentenza del pari definitiva per il reato di truffa in danno dell'A.G.E.A.) e che, con riferimento ai fatti narrati dagli allevatori sentiti in qualità di testi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti riguardanti il controllo dei terreni e dei pascoli, non risultano sentenze di condanna a suo carico. Tuttavia ciò non impedisce, rileva la Corte territoriale con motivazione logicamente coerente, di valorizzare i fatti rappresentati nella sentenza di assoluzione passata in giudicato e il contenuto delle deposizioni dei testi indicati, allo scopo di valorizzare, come si è detto, il forte interesse dell'imputato ad acquisire il controllo dei terreni e delle zone di pascolo per i suoi bovini, di cui si è detto, che lo aveva condotto a scontrarsi aspramente, sia con il [OSCURATO:PERSONA] (il quale lo aveva denunciato per l'invasione dei terreni da pascolo in località [OSCURATO:PERSONA] da quest'ultimo presi in locazione, venendo pesantemente minacciato dal ricorrente), sia con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], a loro volta entrati in conflitto, sempre per l'utilizzo delle zone di pascolo, anche con i fratelli Taranto, vicini, a loro volta, al [OSCURATO:PERSONA]. Tali vicende, peraltro, avvenivano in un contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano subìto e denunciato reiterati furti, ad opera di ignoti, di decine (il 215Ferrari) e di centinaia ([OSCURATO:PERSONA]) di capi di bestiame (cfr. pp. 146-148 della sentenza di appello). Letto in questa prospettiva, assume un indubitabile rilievo accusatorio lo stretto rapporto, emerso con assoluta evidenza dalle disposte intercettazioni, esistente tra esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, come [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, e [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA], che va calato negli evidenziati contrasti tra allevatori sorti per il controllo delle terre da pascolo nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, in particolare, rappresenta un punto di riferimento per alcuni degli allevatori assegnatari dei terreni concessi dal Comune, come i già menzionati fratelli Taranto e il [OSCURATO:PERSONA], che a lui fanno capo per organizzare degli incontri ai quali partecipano anche il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (come quello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avvenuto in contrada Polverello, sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] o quello, di cui si dirà fra breve, del 28.7.2017). Di particolare importanza appare, al riguardo, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, il contenuto della conversazione intercettata il 3.7.2017, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, nel commentare con [OSCURATO:PERSONA] l'incontro che aveva avuto nello stesso giorno con il [OSCURATO:PERSONA], evidenziava come quest'ultimo "avesse perso il controllo di [OSCURATO:PERSONA]". La "debolezza" del ricorrente emergeva all'esito di un incontro che si svolgeva il successivo 28.7.2017 presso il ristorante "il [OSCURATO:PERSONA]", al quale avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Taranto, il [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti della "famiglia mafiosa" catanese dei [OSCURATO:PERSONA], venuti a sostenere le pretese del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli Taranto per l'uso dei terreni da pascolo e a chiedere conto al [OSCURATO:PERSONA] delle accuse rivolte nei suoi confronti dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], che lo ritenevano responsabile del furto di 269 pecore, di cui si è fatto cenno in precedenza. Come ricostruito da una serie di conversazioni intercettate, che vedono protagonista il [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, puntualmente esaminate dal giudice di appello (cfr. pp. 149-151), l'incontro era stato attraversato da momenti di forte tensione, tanto che i Taranto avevano cercato di picchiare il [OSCURATO:PERSONA], ma erano stati bloccati dai "Catanesi", che avevano puntato una pistola alla testa di uno dei fratelli Taranto. Il contrasto, tuttavia, era stato ricomposto, in quanto i "Catanesi" non intendevano entrare in conflitto con i "Batanesi", di cui riconoscevano l'autorità sul territorio in ragione del particolare prestigio criminale che attribuivano al [OSCURATO:PERSONA] 216Giordano [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza all'incontro, sottolineava in diverse conversazioni il [OSCURATO:PERSONA], 'cl. 82, era stata decisiva per evitare che il conflitto deflagrasse, volgendolo in favore dei Taranto. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], significativo appare, invero, un passaggio della conversazione intercettata in data 9.8.2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], "commentava negativamente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era dimostrato, soprattutto a confronto con il fratello [OSCURATO:PERSONA], inadeguato nella gestione degli interessi criminali della zona", tanto che, se non fosse stato per la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i [OSCURATO:PERSONA], e con loro il [OSCURATO:PERSONA], probabilmente sarebbero riusciti a imporsi sul [OSCURATO:PERSONA] ("magari a [OSCURATO:PERSONA] s'avevano anchianatu"), che, invece, si era giovato del sostegno dei "Batanesi". Sulla base di tali elementi, le conclusioni alle quali è giunta la Corte territoriale appaiono sorrette da una motivazione certo non manifestamente illogica o contraddittoria, né tantomeno lacunosa. La capacità del ricorrente di interloquire direttamente con il [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, tanto da indure quest'ultimo a recarsi a Casale per incontrarsi con lui il 3.7.2012, e, per il tramite di quest'ultimo, con [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza di essere percepito dagli allevatori come soggetto quanto meno vicino ai "Batanesi", tanto che [OSCURATO:PERSONA], in data 6.6.017, aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, proprio per organizzare nello stesso giorno un incontro, al quale avrebbe partecipato anche il [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA]; i commenti degli esponenti della "famiglia mafiosa batanese" sulla dimostrata incapacità del [OSCURATO:PERSONA] di curare gli interessi criminali dell'organizzazione, a differenza del fratello [OSCURATO:PERSONA], che, giova ricordare, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio e per avere fatto parte della compagine mafiosa definita "famiglia barcellonese", che attraverso di lui controllava il comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 145 della sentenza di appello); la presenza del ricorrente ad incontri che non possono non qualificarsi come "mafiosi", in considerazione della partecipazioni ad essi di esponenti di diverse "famiglie mafiose" direttamente interessati alla definizione delle rispettive zone di influenza territoriale e alla risoluzione dei conflitti tra gli allevatori in virtù della capacità di intimidazione da esse esercitata, sono tutti elementi che convergono nel rendere evidente, da un lato, ove ancora ce ne fosse bisogno, l'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui si discute e del ruolo in essa svolto da soggetti come [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, e [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro come il [OSCURATO:PERSONA] 217Labruzzo abbia fornito un consapevole contributo all'agevolazione o al rafforzamento del controllo operato sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] dalla "famiglia mafiosa dei Batanesi", che aveva sostituito quella dei "Barcellonesi", fungendo, come si è detto, da punto di riferimento dei "Batanesi" nei loro rapporti con gli allevatori della zona, ricevendo da questi ultimi sostegno nei contrasti che lo contrapponevano al [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore dei Taranto. Può, dunque, concludersi che nel caso in esame, in applicazione dei principi già richiamati esaminando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], risulta dimostrata l'esistenza di uno specifico e concreto contributo fornito dal ricorrente ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio mafioso di cui si discute, sulla base di un'autonoma determinazione volitiva, nella piena consapevolezza di fornire con il suo apporto un sostegno volto a rafforzare l'operatività della "famiglia mafiosa" di riferimento. 31.2. Inammissibili sono i rilievi sul trattamento sanzionatorio articolati con il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto l'adeguatezza della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trovano implicito riconoscimento nella gravità dei fatti e nella negativa personalità dell'imputato, a fronte di motivi di appello generici, che, per tale motivo, non richiedevano una risposta specifica. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., fra le molte, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01). 31.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 32. [OSCURATO:PERSONA]. Fondato è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per i reati di cui ai capi da 115) a 119), in relazione alle domande presentate dall'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]". In questo caso evidente appare l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che, nell'affrontare la posizione del ricorrente, unitamente a quella della madre [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dai reati contestatigli per difetto dell'elemento soggettivo, come spiegato in motivazione (cfr. pp. 259-262), per poi, in dispositivo, pervenire a una diversa decisione, dichiarando non doversi procedere nei confronti 218dell'imputato in ordine ai reati contestati, limitatamente ai fatti commessi entro il 28 novembre 2014, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. A tale errore occorre porre rimedio facendo prevalere la decisione come esplicitata nella motivazione sul dispositivo, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, con la conseguenza che in tale ipotesi è la motivazione a dovere prevalere sul dispositivo, (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690 - 01; Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 - 02), anche con riferimento ai reati di cui, in dispositivo, è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, essendo la formula assolutoria nel merito più favorevole per l'imputato. La sentenza impugnata va, pertanto, sul punto annullata senza rinvio, perché i fatti a lui addebitati non costituiscono reato per difetto del dolo, con revoca ovviamente della confisca, revoca che, tuttavia, sembra essere già stata disposta, anche se non materialmente eseguita al tempo di redazione del ricorso da parte del difensore del prevenuto. 33. [OSCURATO:PERSONA]. Fondato appare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente con l'atto di appello aveva specificamente esplicitato le ragioni di doglianza riguardo all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena, ma la Corte territoriale ha omesso del tutto di confrontarsi con i motivi di appello, se non nella misura in cui il giudice di secondo grado riconosceva in favore dell'imputata il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, modificando in senso a lei favorevole la dosimetria della pena, circostanza dalla quale correttamente la difesa desume l'accoglimento del motivo di appello subordinato, quello per l'appunto relativo alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, e il rigetto del motivo di appello principale, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputata. Si è pertanto verificata una nullità generale a regime intermedio, conseguente alla violazione del disposto dell'art. 125, co, 3, cod. proc. pen., che, in quanto 219tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione, impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, affinché provveda a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. 34. [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vanno svolte le seguenti considerazioni. 34.1. Va preliminarmente rilevato, sulla base delle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione in relazione al reato di falso di cui al capo 22), con la conseguenza che, in mancanza di elementi che consentano di giungere ad una formula più favorevole per l'imputato, la sentenza di appello va annullata senza rinvio, con esclusione della relativa pena, pari a mesi due di reclusione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina limitatamente al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, non generici, ma specifici e puntualmente elencati a p. 19 del ricorso, alla cui lettura si rimanda, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, osserva il ricorrente, il giudice di primo grado aveva negato con una formula cumulativa, senza procedere, come avrebbe dovuto, ad una valutazione personalizzata. Nel resto il ricorso va rigettato. 34.2. Infondati appaiono il primo e il secondo motivo di ricorso, volti a far valere vizio di motivazione violazione di legge riguardo alla sospensione dei termini di durata della prescrizione anche per gli imputati non sottoposti a misura cautelare, disposta nel corso del giudizio di primo e di secondo grado. Valgono sul punto le considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 34.3. Inammissibile, invece, appare il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, come si è già osservato, resta non deducibile nel giudizio di legittimità 220il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Va, pertanto, ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, evidenziando come la colpevolezza dell'imputato trovi adeguato fondamento nella circostanza che sul suo conto corrente è stato accreditato l'importo relativo alla Campagna 2015, ottenuto attestando falsamente nelle relative istanze la riconducibilità all'impresa individuale da lui fittiziamente creato in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], di particelle di terreno ammissibili al pagamento unico ubicate nei comuni pugliesi di Manfredonia, Galatina e Brindisi, mai realmente oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa (cfr. pp. 222-223 della sentenza di appello). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo 221profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e, in particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, si badi, non di fondare una valutazione alternativa delle risultanze processuali, ma inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Non può certo ritenersi tale l'assenza, evidenziata dalla difesa, di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'operatore CCA [OSCURATO:PERSONA], nonché tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini. In disparte la circostanza che presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della disposta perquisizione domiciliare, era stata rinvenuta "la copia del fascicolo aziendale, stampato dalla banca dati SIAN di [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. p. 222 della sentenza di appello), a dimostrazione dell'esistenza di un diretto interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'impresa del ricorrente, quel che rileva è l'accertato indebito conseguimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un contributo pubblico per un importo di 20.572,43 euro, di cui il ricorrente non è stato in grado di fornire adeguata giustificazione, in uno con l'accertato "immediato trasferimento dei titoli AGEA conseguiti ad altri soggetti per ulteriori frodi" (cfr. p. 222). Senza tacere che i vizi dedotti appaiono esclusi dal novero dei vizi deducibili, come si è già detto, nel caso, come quello in esame, di "doppia conforme". 34.4. Inammissibili, appaiono, infine, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di falso in atto pubblico, alla qualificazione del soggetto agente (operatore CAA) quale incaricato di pubblico servizio e alla mancata qualificazione del fatto in addebito, ricondotto alla previsione dell'art. 640 bis cod. pen., nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316 ter cod. pen., in quanto il ricorrente si limita a rimandare ai rilievi svolti al riguardo nei motivi di appello. Si tratta, in ogni caso, di motivi anche infondati alla luce delle considerazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 34.5. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 22235. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento ai ricorsi proposti congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. 35.1. Va, preliminarmente rilevato, sulla base delle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione in relazione al reato di cui al capo 433), nonché per i residui fatti costituenti reato di cui ai capi 373) e 427) e per i fatti commessi: sino al 6.11.2015 di cui al capo 372); sino al 19.10.2015 di cui ai capi 385), 420), 426), 447); sino al 31.7.2015 di cui al capo 386); sino al 3.12.2014 di cui al capo 418); sino al 3.7.2015 di cui al capo 419); sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui al capo 421); sino al 6.7.2015 di cui al capo 432), ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; allo stesso modo, analoga statuizione deve assumersi con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per i fatti commessi sino al 19.10.2015 per i capi 180, 190, 431, 440, 476. Ne consegue che, in mancanza di elementi che consentano di giungere ad una formula più favorevole per gli imputati, la sentenza di appello va annullata senza rinvio, con riferimento agli indicati fatti costituenti reato, perché estinti per il decorso del termine di prescrizione nella sua massima estensione, imponendosi il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto i ricorsi vanno rigettati. 35.2. Infondato appare il primo, comune, motivo di ricorso, volto a far valere il vizio di violazione di legge riguardo alla sospensione dei termini di durata della prescrizione anche per gli imputati non sottoposti a misura cautelare, disposta nel corso del giudizio di primo e di secondo grado. Valgono sul punto le considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 35.3. Inammissibilmente formulato è il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta omessa motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo, va rilevato, come il relativo motivo d'appello fosse genericamente formulato, nella misura in cui non chiariva l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato delle captazioni asseritamente inutilizzabili, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità 223originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). 35.4. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'inammissibilità, in quanto con essi si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentite in questa sede di legittimità, alla luce delle considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione e in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. Si tratta, in tutta evidenza, di vizi, che, trovandoci nel caso in esame di fronte a una "doppia conforme", esulano dal novero dei vizi deducibili. Senza tacere che, ad ulteriore conferma dell'inammissibilità dei motivi di cui si discute, che le relative censure si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, con motivazione affatto lacunosa, manifestamente illogica o contraddittoria (cfr. pp. 262-268 della sentenza di secondo grado), ha fondato la sua decisione, rispondendo ai rilievi difensivi reiterati di fatto con il ricorso per cassazione, sulla base di un ragionamento logicamente coerente il cui "centro gravitazionale" è rappresentato dall'asservimento del Centro di [OSCURATO:PERSONA] attivato dal ricorrente nel comune di Tortorici alle finalità illecite del [OSCURATO:PERSONA] e di membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], desunto non, come preteso dal ricorrente, dal semplice radicamento territoriale dell'imputato, ma dalla circostanza che alla luce di tale radicamento e della sua particolare competenza professionale, quest'ultimo era perfettamente in grado di comprendere l'evidente anomalia della "presenza di imprese agricole di così robusta consistenza fondiaria, apparentemente autonome l'una dall'altra, che erano in effetti tutte gestite da soggetti quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", nonché dall'esistenza di rapporti confidenziali con il [OSCURATO:PERSONA], testimoniati dalle intercettazioni telefoniche, e, non da ultimo, dalle anomalie formali e dalla similarità di redazione della documentazione formata dalle imprese per ottenere le erogazioni dei contributi pubblici, che pur nella loro evidenza e reiterazione, non erano state colte dal ricorrente. Paradigmatica dell'inammissibilità del motivo di ricorso di cui si discute, presentandosi come un caso di scuola di censura con cui si sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, è il rilievo sulla revoca dei mandati sollecitata nel 2016 dal [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha valorizzato, inserendola nel 224delineato contesto di attività illecite pacificamente consumate attraverso il Centro di Tortorici, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, in quanto dimostrativa della consapevolezza da parte dell'imputato dell'attività illecita perpetrata attraverso la creazione da parte sua del fascicolo telematico e alla immissione delle domande predisposte dalle imprese "fantasma", avendo fatto seguito soltanto all'esito della notifica di un decreto di perquisizione, seguito da un sequestro di alcuni fascicoli. Analoghe considerazioni debbono essere rassegnate in ordine ai rilievi svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che non si confrontano con il ruolo consapevolmente strumentale al medesimo ascritto nella gestione delle pratiche, secondo la linea di metodo prescelta dalla Corte territoriale. Del tutto generici, infine, appaiono i rilievi relativi ai singoli reati, in quanto i ricorrenti si limitano a fare riferimento alle doglianze prospettate in sede di appello, nonché, in quanto del pari generiche, le censure volte a far valere la violazione del principio della "motivazione rafforzata". Va solo aggiunto che il rinvio alla Corte di appello di Messina, vertendo esclusivamente sulla dosimetria della pena, non incide sull'affermazione di responsabilità degli imputati, che va ribadita in ordine a tutti i reati ai medesimi addebitati dai giudici di merito. 35.3. La non completa soccombenza degli imputati comporta che gli stessi non siano condannati al pagamento delle spese processuali. 36. [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rilevato, sulla base delle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione in relazione al reato di cui al capo 148), che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del suddetto reato, stante l'applicabilità del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. al giudizio di cassazione e l'assenza di elementi che consentano di giungere ad una formula più favorevole per l'imputata. 37. [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha assolto dai reati di cui ai capi 418) e 419), per non aver commesso il fatto, non rivestendo la prevenuta alcun ruolo anche solo formalmente direttivo nelle imprese beneficiarie dei contributi pubblici, dichiarando, nel contempo, 225non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 426) e 427), per l'esistenza di un precedente giudicato e dichiarando estinti per prescrizione i fatti costituenti reato relativi agli altri capi di imputazione, commessi entro la data del 28 novembre del 2014, rideterminando la pena finale in anni uno mesi otto di reclusione, così determinata: pena base, per il reato di cui al capo 429), anni uno di reclusione, aumentata di due mesi per ciascuno dei reati in continuazione. A tale epilogo decisorio si giungeva, perché la Corte territoriale accoglieva l'appello del Pubblico Ministero contro l'assoluzione dell'imputata dai reati di cui ai capi 428); 429) e 429 bis). 37.1. Orbene, quanto al primo motivo di ricorso, esso appare inammissibile per genericità, risolvendosi nell'affermazione di condivisibili principi in tema di "motivazione rafforzata", senza tuttavia calarli nel caso concreto, in cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla circostanza che l'imputata ha ammesso la sua responsabilità, con affermazione onnicomprensiva, che la ricorrente non ha contestato, con cui ha riconosciuto di prestarsi alla richiesta di finanziamenti con riferimento ad aziende che non avevano "effettiva proprietà di queste particelle", specificando che di ogni cosa si occupava il figlio [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a consentirgli di utilizzare il suo nome, a "mettere qualche firma" e a "dargli il documento" ogni tanto (cfr. p. 171). Corretta, dunque, appare la conclusione alla quale giunge il giudice di appello nel ritenere sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputata la circostanza che la stessa figurava legale responsabile di un'impresa fittizia, che aveva presentato titoli non validi. 37.2. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, non ha formato oggetto di specifiche deduzioni in sede di appello, dove la ricorrente si era lamentata solo dell'entità della pena (motivo accolto) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, peraltro, di un motivo di non facile comprensione, con cui si sollecita in definitiva una diversa determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede, pur in presenza di una decisione della Corte territoriale che ha accolto il motivo di appello relativo alla dosimetria della pena, in considerazione del ruolo marginale svolto dall'imputata. La ricorrente evidenzia, con riferimento ai reati di cui ai capi 426) e 427), di essere già stata giudicata dal Tribunale di Patti e proprio per tale ragione la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per tali fatti per precedente giudicato. 226La continuazione riconosciuta dalla precedente sentenza del Tribunale di Patti resa nell'ambito del procedimento penale n. 458/2018 per i reati per cui l'imputata è stata condannata, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Messina con sentenza passata in giudicato, non vincolava la Corte territoriale, del tutto libera di verificare la sussistenza dell'identità del disegno criminoso tra i reati per i quali ha affermato la responsabilità della prevenuta, dai quali sono per l'appunto esclusi quelli di cui ai capi 426) e 427). Se poi il motivo di ricorso riguarda il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto del procedimento definito dalla sentenza del Tribunale di Patti già passata in giudicato, si tratta di un motivo inammissibile, perché nuovo, non essendo stato dedotto in forma specifica innanzi al giudice di appello. Anche la censura, articolata sempre nel secondo motivo di ricorso, relativa alla sospensione condizionale della pena, appare inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale non ha disposto alcuna revoca della precedente sospensione condizionale della pena di cui ha goduto la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Patti divenuta definitiva, fondando, il giudice di appello, la sua decisione sul punto sulla precedente condanna riportata dalla prevenuta, ritenuta in tutta evidenza, con motivazione implicita, tale da impedire la formulazione della prognosi sulla circostanza che per il futuro l'imputa si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui è condizionato il riconoscimento del menzionato beneficio. 37.3. Del pari l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, risolvendosi, sotto altro profilo, in una sollecitazione a rivalutare il merito del trattamento sanzionatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l'incensuratezza della prevenuta, che, tuttavia, come si è visto esaminando il secondo motivo di ricorso, la stessa difesa esclude, laddove fonda il suddetto motivo proprio sull'intervenuta condanna della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale di Patti. E in ogni caso la semplice mancanza di precedenti penali come è noto non è elemento sufficiente per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha preso in considerazione anche l'ulteriore elemento evidenziato dalla ricorrente, le confessioni rese in sede di interrogatorio dalla [OSCURATO:PERSONA], 227ritenendole tardive e contrassegnate da genericità e se è pur vero che su di esse si è fondata l'affermazione di responsabilità della prevenuta, è altrettanto vero che non è manifestamente illogico o contraddittorio apprezzare tale genericità in senso negativo ai fini della valutazione della personalità dell'imputata, ritenendola non particolarmente collaborativa. 37.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest' ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 38. [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di truffa di cui ai capi 112) e 113), si osserva quanto segue. 38.1. Va, preliminarmente rilevato, sulla base delle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione in relazione agli ulteriori fatti di truffa cui al capo 112), rispetto a quelli già dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte territoriale perché commessi, tenuto conto del momento di percezione del contributo pubblico indebitamente erogato, entro il 28 novembre 2014. Sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti elementi in base ai quali potere pervenire a una pronuncia più favorevole nei confronti del prevenuto, disponendosi il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Va ribadito, al riguardo, che il rinvio alla Corte di appello di Messina non incide sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, che va ribadita in ordine a tutti i reati a lui addebitati dai giudici di merito, e che vertendo il rinvio sulla determinazione dell'entità della pena, restano assorbite nella decisione assunta le doglianze articolate dal ricorrente con l'ultimo motivo di ricorso, in punto di eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel resto il ricorso va rigettato. 38.2. Infondato appare il primo motivo di ricorso, volto a far valere il vizio di violazione di legge riguardo alla sospensione dei termini di durata della prescrizione 228anche per gli imputati non sottoposti a misura cautelare, disposta nel corso del giudizio di primo e di secondo grado. Valgono sul punto le considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda (V. § 6). 38.3. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso se ne deve rilevare l'infondatezza, pur ponendosi ai confini dell'inammissibilità, in quanto con essi in definitiva si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentite in questa sede di legittimità, alla luce delle considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione e in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. La Corte territoriale, con motivazione non lacunosa, né manifestamente illogica o contraddittoria (cfr. pp. 324-330), ha evidenziato come risultino adeguatamente provati i reati di cui ai capi 112) e 113), posto che "i titoli concessori appaiono in apparenza rilasciati da soggetti ed enti molto distanti dalla sede legale delle ditte, delle società e delle cooperative agricole istanti che tali terreni dovrebbero possedere e tenere in buono stato agricolo". Si tratta di un elemento valorizzato dal giudice di appello con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, volto a contestare l'effettivo possesso dei terreni agricoli da parte della "Geo-Zoot", la società istante riconducibile allo [OSCURATO:PERSONA], e, di conseguenza, la genuinità dei titoli di conduzione allegati dalla società stessa per ottenere l'erogazione dei finanziamenti, che non ha formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Inoltre, rileva la Corte territoriale che alla "Geo-Zoot" "si legano, attraverso le domande AGEA presentate, terreni in provincia di Cosenza e in [OSCURATO:PERSONA] con una "conduzione" assolutamente figurativa e fittizia", osservando, con riferimento ai fatti contestati al capo 112), come la stessa proprietaria dei terreni ubicati in Marzabotto e in Fiorenzuola, la signora [OSCURATO:PERSONA], sentita in dibattimento abbia disconosciuto qualsiasi operazione volta a far acquisire a terzi la disponibilità dei terreni di sua proprietà. Sul punto si è espresso negli stessi termini il giudice di primo grado, osservando, innanzitutto, come le ditte proprietarie dei terreni abbiano escluso di aver mai convenuto alcunché con la "Geo-Zoot". Con particolare riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], poi, il Tribunale di Patti ha sottolineato che quest'ultima, nel corso delle dichiarazioni rese in dibattimento, aveva affermato di non avere mai concesso in affitto i terreni e di avere lei stessa presentato domande volte all'ottenimento di contributi comunitari, aggiungendo di essere stata contattata, in passato, da tale geometra Gerbi, che le aveva presentato un signore, di cui non 229ricordava il nome, interessato all'acquisto dei terreni, senza che però l'affare si concludesse (cfr., in particolare, pp. 1834-1835 della sentenza di primo grado). In relazione ai terreni ubicati in Collesano, di cui al capo 113), il giudice di appello ha evidenziato come anche in questa caso sia configurabile una simulazione di conduzione agraria strumentale alla presentazione della domanda per il conseguimento dei contributi pubblici, posto che il terreno risulta essere stato subaffittato all'imputato dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta lo aveva affittato dal signor [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio, per poi subaffittarlo il giorno successivo al fratello, sulla base di un separato atto in deroga, con cui, secondo la tesi difensiva, era stato autorizzato il subaffitto, atto in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono state legittimamente acquisite, essendo successivamente deceduto, "non indica di avere sottoscritto a parte consapevolmente nessun patto di deroga, men che meno delle questioni inerenti il diritto alla presentazione della domanda PAC". Il ricorrente contesta la motivazione della Corte territoriale, deducendo un vero e proprio travisamento della prova, in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in realtà dichiarato di avere concesso in uso gratuito i terreni di sua proprietà al Gerbi, che, a sua volta, li avrebbe dati in locazione a [OSCURATO:PERSONA], il quale, infine, li avrebbe ceduti in virtù di comodato d'uso gratuito alla "Geo-Zoot"; dall'altro, che il Biunfo avrebbe dichiarato di avere concesso la deroga per i subaffitto e che in ogni caso la documentazione prodotta, allegata al ricorso dimostra l'effettiva esistenza di un contratto di locazione in favore della sorella dell'imputato, con separato atto di deroga, che testimoniano la validità del titolo di conduzione allegato dal prevenuto alla domanda per l'anno 2015, come rilevato dallo stesso teste [OSCURATO:PERSONA], senza tacere che l'assoluzione dell'imputato dall'analogo reato di cui al capo 114), relativo alla Campagna 2016, si fonda proprio sulla ritenuta legittimità di tale titolo di conduzione. Orbene tali rilievi non inficiano l'assunto accusatorio. Al riguardo va evidenziato, con particolare riferimento alla truffa di cui al capo 112), che i terreni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sono solo alcuni di quelli per i quali è stata presentata la domanda di erogazione dei contributi A.G.E.A. sulla base di titoli di conduzione falsi. Per gli altri (si tratta dei terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; dei terreni ubicati nel Comune di Marzabotto, di proprietà dell'"Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - [OSCURATO:PERSONA]; dei terreni siti nel Comune di Fiorenzuola, di proprietà della società "[OSCURATO:PERSONA]"), resta ferma la valutazione operata dal giudice di primo grado e condivisa dalla Corte di appello, secondo cui la società riconducibile allo 230Scinardo [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso di nessun valido titolo proveniente, direttamente o indirettamente, dai legittimi proprietari dei menzionati terreni. Il ricorrente contesta che la domanda di erogazione dei contributi riguardasse terreni diversi da quelli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ma tale affermazione non risulta supportata da una specifica e convincente dimostrazione, a fronte delle puntuali dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che, con riferimento alla domanda unica di pagamento per l'anno 2014, ha specificamente elencato i terreni indicati nella suddetta domanda, ben oltre quelli appartenenti alla Zanin (cfr. p. 1833 della sentenza di primo grado). Generici, poi, appaiono i riferimenti operati dall'imputato alle affermazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] (il ricorrente non indica a quali dei diversi terreni di sua proprietà quest'ultima si sarebbe riferita nel sostenere di averli conferiti in comodato gratuito al geometra Gerbi) e, in ogni caso, è da escludere che la [OSCURATO:PERSONA] volesse far pervenire legittimamente i suoi terreni alla "Geo-Zoot" per consentire a tale società di presentare la domanda per i contributi dell'anno 2014, nel momento in cui, come rilevato dal Tribunale di Patti, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere presentato domande volte all'ottenimento di contributi comunitari (cfr. p. 1834 della sentenza di primo grado). Altrettanto generici appaiono i riferimenti operati dall'imputato alle affermazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dovendosi al riguardo sottolineare, con particolare riferimento alla truffa di cui al capo 113), che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla circostanza che la sorella dell'imputato appena ottenuto in affitto il terreno lo aveva immediatamente concesso in subaffitto al fratello, sulla base di un disegno in tutta evidenza preordinato per consentirgli di presentare la domanda di erogazione dei contributi nel giugno del 2015, senza che sia emersa un'effettiva attività di godimento del terreno e di valorizzazione del suo rendimento agricolo da parte della "Geo-Zoot". Elementi tutti che convergono, nel ragionamento seguito dal giudice di appello, nel far ritenere meramente fittizia la conduzione da parte di quest'ultima società del suddetto terreno, indipendentemente dall'esistenza o meno di un separato atto di deroga realmente sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'intervenuta assoluzione dal reato di truffa tentata di cui al capo 114) perché il fatto non sussiste, essa risulta fondata sulla completa mancanza di prove, dichiarative e documentali, in grado di fondare l'ipotesi accusatoria, secondo la quale l'imputato avrebbe tentato di ottenere i contributi A.G.E.A. per la Campagna 2016 inoltrando la relativa domanda, con riferimento al terreno ubicato in Collesano di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 1840-1841 della sentenza di primo grado). 231Ne consegue che da tale circostanza non è possibile dedurre la validità del titolo allegato dal prevenuto per ottenere i fondi pubblici relativi alla Campagna 2015 oggetto della contestazione di cui al capo 113). 38.4. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 39. [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 469); 470); 471); 486); 487) e 488), si osserva quanto segue. 39.1. Va, preliminarmente rilevato, sulla base delle osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione, il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione in relazione al reato di cui al capo 487) e per i residui fatti di cui ai capi 486) e 488), rispetto a quelli già dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte territoriale perché commessi, tenuto conto del momento di percezione del contributo pubblico indebitamente erogato, entro il 28 novembre 2014. Sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti elementi in base ai quali potere pervenire in maniera evidente a una pronuncia più favorevole nei confronti del prevenuto, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari a cinque mesi di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato. 39.2. Premesso che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato assolto in primo grado dal reato ex art. 416-bis cod. pen., aveva ottenuto per tale ragione la revoca della misura cautelare originariamente applicata nei suoi confronti, infondato appare il primo motivo di ricorso, volto a far valere violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sospensione dei termini di durata della prescrizione anche per gli imputati non sottoposti a misura cautelare, disposta nel corso del giudizio di primo e di secondo grado. Valgono sul punto le considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. 39.3. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, peraltro generica, non consentita in questa sede di legittimità, alla luce delle considerazioni già svolte nella parte generale della presente motivazione e in sede di esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda. La decisione della Corte territoriale non appare manifestamente illogica, né contraddittoria nel valorizzare, al pari del Tribunale, il ruolo di gestore di fatto dell'impresa individuale del fratello [OSCURATO:PERSONA], che, come emerge dalle 232conversazioni intercettate, non solo non è a conoscenza delle particelle oggetto delle domande di pagamento, ma, soprattutto, lascia completamente all'imputato il compito di presentarle unitamente a [OSCURATO:PERSONA], operatore CAA. (cfr. pp. 174-175). La difesa contesta il valore dirimente delle conversazioni intercettate, ma senza indicarne specificamente le ragioni, osservando come la confessione dell'imputato sia limitata ai fatti commessi in qualità di titolare della propria ditta individuale, ma i reati su cui si concentrano le sue censure, peraltro estinti per prescrizione, risultano, per l'appunto commessi in qualità di gestore di fatto della ditta individuale del fratello. 39.4. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. 40. [OSCURATO:PERSONA]. Va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati e in parti inammissibili, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo, imparentato con [OSCURATO:PERSONA], cl. '82, esponente della "famiglia mafiosa dei Batanesi", di cui si è diffusamente parlato nelle pagine precedenti, sono stati addebitati i reati di truffa, di cui al capo 86), e di intestazione fittizia di beni, di cui al capo 128). Alla luce delle risultanze processuali, tra le quali spicca il contenuto di una conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], pur svolgendo effettivamente l'attività di allevatore, sia stato un mero intestatario fittizio dell'impresa individuale sorta a suo nome, che aveva presentato una domanda unica di pagamento per la Campagna 2017, nella quale egli, in qualità di rappresentante legale della suddetta impresa, "falsamente attestava la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A." di Centuripe e di tale [OSCURATO:PERSONA] mai rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa" formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà riconducibile al cognato (cfr. pp. 460 e ss. della sentenza di secondo grado). Anche in questo caso, dunque, per quel che riguarda la truffa, l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda sulla ritenuta falsità dei titoli di godimento delle particelle di terreno allegate alla domanda finalizzata all'ottenimento dei contributi pubblici, poi effettivamente conseguiti dalla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA]. 40.1. Infondato appare il primo motivo di ricorso, che si pone ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esso il ricorrente in definitiva propone una diversa lettura delle risultanze processuali, senza tacere che alcune delle censure racchiuse nel 233primo motivo di ricorso risultano meramente reiterative di quelle respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non manifestamente illogica né contraddittoria. Come si è visto il giudice di appello non contesta la qualità di allevatore dell'imputato, ma ritiene che, con riferimento alla truffa contestata nel capo 86), la disponibilità, formale e sostanziale, dei terreni in precedenza indicati in capo alla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA] sia soltanto formale, essendo viziato alla base il percorso che avrebbe condotto i terreni in questione dal legittimo proprietario alla suddetta ditta. Con particolare riferimento ai terreni della "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A." di Centuripe, il giudice di appello ha sottolineato come il teste [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", proprietaria di 300 ettari di terreno, abbia ammesso di avere concesso 30 ettari di terreno in comodato d'uso a [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato presentato come allevatore nel 2013, specificando, tuttavia, che a partire dal 2014 non vi fosse stato più nessun accordo scritto che rinnovasse il suddetto comodato, ragione per la quale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la Corte di appello riteneva falso il contratto di affitto di fondi rustici recante la data del 12.5.2017 stipulato dal prevenuto e dallo [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale responsabile dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.", prodotto dalla ditta del [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla domanda unica di pagamento per la Campagna 2017. Non risulta, dunque, corrispondente al vero l'affermazione del ricorrente secondo il quale il giudice di appello non avrebbe considerato l'esistenza di tale contratto: la Corte di appello lo ha considerato, ma lo ha ritenuto falso, alla luce delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l'interpretazione data dal giudice di appello alle dichiarazioni del teste, ma, in disparte l'evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto nel corpo dell'atto di impugnazione sono state trascritte solo una parte di tali dichiarazioni (mancano del tutto, ad esempio, quelle relative alle domande rivolte dal pubblico ministero), in tale interpretazione non è dato ravvisare un vizio di travisamento della prova, che, giova ricordare, è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (cfr. Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, Rv. 228844 - 01). Il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è, inoltre, ravvisabile solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di 234cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207 — 01). Come è stato opportunamente chiarito da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 — 01, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. La possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è, pertanto, limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (cfr. Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Rv. 239533 — 01). Letti alla luce di tali principi i rilievi difensivi non colgono nel segno, perché pretendono di arrivare alla conclusione, peraltro perplessa, che i terreni di cui si discute sarebbero stati dati dallo [OSCURATO:PERSONA] in concessione a [OSCURATO:PERSONA] (e non al [OSCURATO:PERSONA], soggetto completamente sconosciuto allo [OSCURATO:PERSONA]), laddove il suddetto [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni trascritte nel ricorso abbia più volte affermato di avere stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un solo contratto di comodato d'uso nel 2013, che non aveva mai più rinnovato su consiglio di un legale, interrompendo di fatto i rapporti con quest'ultimo in relazione all'uso dei suddetti terreni, nonostante le numerose chiamate telefoniche ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], sulle quali insiste il ricorrente, telefonate che, come dichiarato dal teste, erano rimaste senza risposta da parte sua. Identiche considerazioni valgono per il contratto di affitto di fondi rustici che risulta stipulato il 6 maggio 2017 dall'imputato con la proprietaria dei terreni, [OSCURATO:PERSONA], la cui falsità il giudice di appello desume, con logico argomentare, dalla circostanza che, come riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, in considerazione dell'età avanzata, nel 2017 non era in grado di apporre la propria firma a nessun atto (si tenga presente che quando il [OSCURATO:PERSONA] venne escusso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò che la sua cliente aveva cento anni). 235L'avv. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva riferito di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], mentre si era interessato per l'acquisto dei terreni da parte di [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva concluso, in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA], un contratto preliminare di compravendita. Del pari la figlia della proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], aveva negato ogni rapporto con il [OSCURATO:PERSONA]. Ora come si evince dalle stesse dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva seguito nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale la stipula del contratto preliminare di acquisto degli stessi terreni che, nelle more della definizione del rogito, risultano essere stati dati in locazione all'impresa dell'imputato, egli, come la [OSCURATO:PERSONA], era completamente all'oscuro di tale locazione e della stessa persona del [OSCURATO:PERSONA], avendo interloquito esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto di tali circostanze, in particolare della necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di un procuratore speciale per la vendita dei menzionati terreni, in quanto, come affermato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], egli, in considerazione dell'età della [OSCURATO:PERSONA], riteneva che non fosse prudente per quest'ultima procedere da sola alla firma di un contratto, la motivazione della Corte di appello risulta logicamente coerente laddove deduce da tali circostanze la falsità del contratto di locazione più volte citato, apprendo invero manifestamente contraddittorio che la [OSCURATO:PERSONA], la cui possibilità di firmare un atto era messa in dubbio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolta a quest'ultimo per la stipula del preliminare di compravendita, per poi provvedere personalmente alla stipula del contratto di locazione l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di cui al capo 128), suggestiva appare l'osservazione difensiva secondo cui dal contenuto della conversazione intercettata nel luglio del 2017 è possibile desumere solo la semplice intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di intestare fittiziamente al ricorrente un'azienda agricola, laddove l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] venne costituita nel 2014 e la domanda volta ad ottenere il conseguimento dei contributi venne presentata nel maggio del 2017. Tuttavia, i giudici di merito non hanno fondato la loro decisione su di un ragionamento manifestamente illogico o contraddittorio, né su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, evidenziando, alla luce della menzionata conversazione intervenuta a circa due mesi dalla presentazione della domanda unica di pagamento per la Campagna 2017, come il [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse di potere disporre a suo piacimento del cognato e della sua attività di allevatore di bovini, progettando di intestare un allevamento di bovini al [OSCURATO:PERSONA], avendo "valorizzato in una domanda unica di pagamento ben 230 ettari". 236Tale iniziativa ha logicamente senso solo se il [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre direttamente delle attività del cognato, dimostrando come esse, unitamente alla ditta che rappresentava lo strumento necessario per lo svolgimento di esse, fossero direttamente a lui riconducibili. 40.2. Infondato appare il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, il giudice di appello non è tenuto a fornire risposta a motivi di impugnazione palesemente generici come quelli articolati dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva fondato la sua richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti, come evidenziato dalla stessa difesa, sulla incensuratezza dell'imputato, inidonea di per sé a giustificare il suddetto riconoscimento, e sul corretto comportamento processuale dello stesso. 40.3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 41. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannata in ordine ai reati di cui ai capi 23) e 24), non può essere accolto per le seguenti ragioni. Si tratta di una vicenda già trattata in sede di esame della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, concorrente della [OSCURATO:PERSONA] nei reati in addebito. 41.1. Infondati devono ritenersi il primo e il secondo motivo di ricorso, per le ragioni già espresse in tema di sospensione dei termini di durata della prescrizione e di qualificazione giuridica nella parte generale della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda. Appare superfluo al riguardo evidenziare come, una volta esclusa la possibilità di qualificare la condotta dell'imputata ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen, risulta del tutto priva di pregio la tesi difensiva volta a sostenere l'assorbimento in tale reato di quello di falso ex art. 476, co. 2, cod. pen., di cui al capo 24). 41.2. Del tutto generico e meramente reiterativo di una doglianza rigettata dal giudice di appello, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado, lungi dall'adottare una motivazione apparente, ha escluso che nel caso in esame fosse configurabile un errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen., rilevando, con logico argomentare che l'erogazione indebita dei contributi pubblici è stata effettuata sul conto corrente dell'imputata senza che sia emerso un utilizzo indebito di tale conto corrente da parte di terzi soggetti, circostanza che 237dimostra il diretto interesse della prevenuta al conseguimento dei fondi pubblici sulla base di una documentazione la cui palese falsità esclude in radice ogni possibilità di errore. Del resto lo stesso motivo di appello articolato sul dall'imputata, come riportato nel corpo del terzo motivo di ricorso, si caratterizzava per assoluta genericità, non richiedendo pertanto una specifica risposta, in quanto con esso la difesa si limitava a tratteggiare un'ignoranza della prevenuta delle norme in tema di erogazione dei contributi comunitari, anche in ragione del suo scarso stato di alfabetizzazione, incompatibile con il suo ruolo di legale responsabile dell'omonima impresa individuale istante. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non vi è luogo per la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'82), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'58), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi sono infondati, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c1.50), i cui ricorsi sono inammissibili, alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza nel grado della parte civile Libera. Ass. Nomi e Numeri contro le mafie, difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha obiettivamente offerto, attraverso la memoria depositata, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M- annulla la sentenza impugnata relativamente ad [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i fatti commessi sino al 19.10.2015 di cui al capo 377 e per il residuo fatto di cui al capo 379 per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente ad [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 369, 395, 396, nonché per i residui fatti di cui ai capi 368, 370, 373, 379, 392 e per i fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 372 e sino al 19.10.2015 di cui al capo 377, per essere i suddetti reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 100, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i residui fatti di cui al capo 263 e per i fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 254, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 258, 272, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] per il capo 148 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i residui fatti di cui al capo 263 e per i fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 254, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 258 e 272, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] per il capo 237, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena complessiva in anni tredici di reclusione; rigetta nel resto il ricorso; -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 487 e per i residui fatti di cui ai capi 486 e 488, per essere tali reati 239estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi cinque di reclusione; rigetta nel resto il ricorso; -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui al capo 433, e per i residui fatti di cui ai capi 438, 451, 477, e per i fatti commessi sino al 19.10.2015 di cui al capo 422, sino al 6.7.2015 di cui ai capi 423 e 432, sino al 19.10.2015 di cui al capo 431, sino al 19.10.2015 di cui al capo 447, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 447, 450, 466, 476 sino al 3.7.2015 di cui al capo 467, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i residui fatti di cui ai capi 455 e 457 per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione. -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 433, per il residuo fatto di cui ai capi 451 e 450 e per i fatti commessi sino al 19.10.2015 di cui al capo 431, sino al 6.7.2015 di cui al capo 432, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 433, 434, 435, 456, nonché per i residui fatti di cui ai capi 416, 438, 451, 455, 457,460, 477, nonché per i fatti commessi sino al 15.7.2015 di cui al capo 417, sino al 19.10.2015 di cui al capo 420, sino al 8.7.2015 di cui al capo 421, sino al 19.10.2015 di cui al capo 422, sino al 6.7.2015 di cui al capo 423, sino al 19.10.2015 di cui al capo 431, sino al 6.7.2015 di cui al capo 432, sino al 19.10.2015 di cui al capo 440, sino al 6.7.2015 di cui ai capi 436 e 437, sino al 16.7.2015 di cui al capo 443, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 447, 450, 452, sino al 3.6.2015 di cui al capo 453, sino al 19.10.2015 di cui al capo 459, sino al 27.7.2015 di cui al capo 464, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 466 e 476, sino al 3.7.2015 di cui al capo 467, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 254, sino al 10.10.2015 di cui al capo 257, sino al 19.10.2015 di cui al capo 272, sino al 10.7.2015 di cui ai capi 273 e 275 per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione; annulla altresì la sentenza 240impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per le residue imputazioni; - annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 22 ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; -annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 175, nonché per gli ulteriori fatti di cui ai capi 174, 186, ed i fatti sino al 19.10.2015 di cui al capo 184, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 158 bis e 159, per i residui fatti di cui ai capi 186 e per i fatti commessi sino al 10.7.2015 di cui al capo 158, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 184 e 385 e sino al 31.7.2015 di cui al capo 386, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 403, per l'ulteriore fatto di cui al capo 408, sino al 31.7.2015 di cui al capo 386, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 385, 404 e 407, sino al 25.7.2015 di cui al capo 405, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 148 per essere tale reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati per i reati di cui 369, 395, 396 e per i residui fatti di cui ai capi 368, 370, 373, 374, 379, 389, 390, 392, per i fatti commessi sino al 19.10.2015 di cui ai capi 377, 385 sino al 6.11.2015, di cui al capo 372 e sino al 31.7.2015, di cui al capo 386, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] (cl.'69) senza rinvio per il reato di cui al capo 90, nonché per i residui fatti di cui al capo 87 241per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 433, per i residui fatti di cui ai capi 373 e 427 e per i fatti commessi sino al 6.11.2015 di cui al capo 372, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 385, 420, 426, 447, sino al 31.7.2015 di cui al capo 386, sino 3.12.2014 di cui al capo 418, sino al 3.7.2015 di cui al capo 419, sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui al capo 421, sino al 6.7.2015 di cui al capo 432, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] per i fatti commessi sino al 19.10.2015 per i capi 180, 190, 431, 440, 476 per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui al capo 175, nonché per gli ulteriori fatti di cui ai capi 174, 186, ed i fatti sino al 19.10.2015 di cui ai capi 180 e 184, e sino al 10.7.2015 di cui al capo 182 per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 18 e 19, nonché per gli ulteriori fatti di cui al capo 29, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la confisca ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 22, 27 e 79, nonché per gli ulteriori fatti di cui al capo 81, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la confisca ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i reati di cui ai capi 434 e 435, nonché per gli ulteriori fatti di cui ai capi 186, 389, 390, 408, 451, ed i fatti sino al 19.10.2015 di cui ai capi 180, 184, 407, 422, 450, 466, e sino al 6.7.2015 di cui al capo 423, sino al 3.7.2015 di cui al capo 467, per essere tali 242reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per gli ulteriori fatti di cui al capo 112, per essere estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per i residui fatti di cui ai capi 87, 164, 368, 392, 438 e per i fatti commessi sino al 3.12.2014 di cui al capo 418, e sino al 19.10.2015 di cui ai capi 420 e 377, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio per il reato di cui ai capi 338 e 346, ed i fatti del 24.7.2015 di cui al capo 219 e sino al 16.7.2015 di cui ai capi 251, 319 e sino al 6.11.2015 di cui al capo 254; sino al 10.7.2015 di cui ai capi 255, 257, 273, sino al 19.10.2015 di cui al capo 272, sino al 20.7.2015 di cui ai capi 283, e 285, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; - annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio per i reati di cui ai capi 143, 148, 151, 170, 175, 212, 217, 225, 232, 237, 240, 248, 249, 260, 262, 266, 267, 278, 288, 289, 291, 293, 307, 308, 320, 331, 332, 336, 338, 339, 340, 343, 346, 349, 352, 353, 354, e per i residui fatti di cui ai capi 174, 186, 195, 208, 214, 222, 263, 280, 286, 298, 299, 319 e sino al 6.11.2015 di cui al capo 254, sino al 10.7.2015 di cui ai capi 141, 158, 159, 164, 166, 182, 255, 257, 273, 275, 276; sino al 12.7.2015 di cui al capo 234, sino al 19.10.2015 di cui ai capi 169, 180, 184, 190, 201, 272, sino al 18.7.2015 di cui al capo 191, 194, sino al 15.6.2015 di cui al capo 227, sino al 24.7.2015 di cui al capo 219, sino al 16.7.2015 di cui al capo 251; sino al 27.5.2015 di cui al capo 258, sino al 20.7.2015 di cui ai capi 283, 284 e 285, per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; rigetta nel resto il ricorso; 243rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'82), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'58), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c1.50) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per spese alla parte civile Libera. Ass. Nomi e Numeri contro le mafie, difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025I Consiglieri relatori Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7)..,' AlessandriLia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2026 • 2 3 oggi, - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 244