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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01136/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al predetto art. 73, comma 5) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 2 e 3 sent. imp., ove si evidenziano i plurimi ed inequivoci elementi attestanti la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al predetto art. 73, comma 5) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 2 e 3 sent. imp., ove si evidenziano i plurimi ed inequivoci elementi attestanti la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]