CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 48117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; .Jclita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito ìl difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di abbreviato, l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 495 c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce il travisamento della prova, la mancanza„ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, a fronte di quanto dedotto in appello che in particolare aveva evidenziato che la persona fermata era risultata sprovvista unicamente della patente di guida oltre che altre circostanze, essa si limita a desumere la responsabilità dell'imputata dal riconoscimento fotografico del verbalizzante operato a distanza di sei mesi prima del fermo e dai fatto che la sorella della stessa avesse agito in via amministrativa contro il provvedimento sanzionatorio ingiustamente irrogato nei suoi confronti evidenziando che l'imputata aveva utilizzato " iure proprio" il veicolo intestato alla madre, circostanza mai oggetto di verifica ma data per acclarata sulla sola base di ciò che era stato scritto in un atto di ricorso di natura difensiva. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 53, 56-ter e 58 della legge 689/1981. La sentenza impugnata appare errata anche nella parte in cui la Corte di appello di Messina afferma, con motivazione non condivisibile :"...infondata ed impraticabile è la richiesta di conversione della erogata pena ex articolo 53 legge 689/81 alla luce delle risultanze agli atti inerenti il casellario giudiziale dell'imputata, gravata da plurimi e significativi precedenti, appare ben chiaro come nessuna delle pene sostitutive ivi previste possa essere comminata alla Leo, soggetto oltremodo recidivo in reati della stessa indole, dovendosi ritenere l'assoluta inefficacia delle medesime, a fronte di una cospicua congerie di condanne pregresse, al fine di contenere le spinte criminogene dell'imputata". Appare insufficiente tale motivazione richiamando essa unicamente i precedenti penali dell'imputata, e ritenendo che le pene sostitutive debbano essere ritenute assolutamente inefficaci al fine di contenere le spinte criminogene dell'imputata; e ciò soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 58 della legge 689/981. La Corte di appello ritiene non applicabile alcuna delle pene sostitutive assumendo l'assoluta inefficacia delle medesime al fine di contenere le spinte criminogene dell'imputata solo a fronte di una cospicua congerie di condanne pregresse, laddove la nuova formulazione della norma viceversa prevede che il giudice, pur se nell'esercizio del suo potere discrezionale, debba valutare se le sanzioni sostitutive risultino idonee, anche attraverso opportune prescrizioni, ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e scegliere tra le pene sostitutive quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannato, con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.II primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto attraverso i vizi denunciati è , volto a sollecitare una non consentita, nella presente sede di legittimità, rivalutazione del n merito della decisione. La sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 495 c.p. dalla condotta posta in essere dall'imputata, la quale, fermata per un controllo di P.S., avendo dichiarato di essere sprovvista di un documento di identità, forniva all'operante false generalità, accertate successivamente (a seguito di opposizione al verbale di contravvenzione elevata nei confronti della sorella dell'imputata, quale proprietaria del mezzo) mediante riconoscimento fotografico ad opera del verbalizzante, [OSCURATO:PERSONA], il quale, dai vaglio delle effigi fotografiche effettuate in ambito di servizio, riconosceva senza alcuna incertezza l'odierna ricorrente come colei che aveva a lui dichiarato di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]" (fornendo le generalità della sorella). Tale impostazione è conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale integra il reato di cui all'art.495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al pubblico ufficiale false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire ai pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47044 del 10/07;2019, Lauro, Rv. 277839). il motivo è anche manifestamente infondato per essere evidentemente insussistenti i vizi denunciati, avendo la sentenza impugnata, congruamente, posto a sostegno della certezza del riconoscimento dell'imputata nella persona che era stata fermata plurimi elementi convergenti, quali il riconoscimento fotografico operato senza ombra di dubbio dal verbalizzante, l'impugnazione svolta dalla sorella della stessa che una volta vistasi comunicare la multa elevata nei suoi confronti ha ritenuto di impugnarla nella competente sede amministrativa disconoscendo di essere stata lei alla guida del veicolo fermato, il fatto che l'imputata era persona ben nota agli operanti per i suoi pregressi trascorsi criminali. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente soffermarsi, innanzitutto, su quella che è la ratio della rinnovata disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, ora denominate espressamente pene, tema che il ricorso in scrutinio, attraverso il motivo articolato, ha devoluto a questa Corte di legittimità. Occorre, in particolare, stabilire, ai fini che occupano, se la 'rinnovata' prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale, come si assume in ricorso, permei le nuove disposizioni al punto da lasciare in secondo piano l'esigenza special preventiva - sempre - presente nell'ambito del processo sanzionatorio, e da incidere - e in che termini - anche sull'impronta di tipo discrezionale del potere sanzionatorio del giudice. Va subito detto che il nuovo art. 20-bis c.p. - introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. [OSCURATO:PERSONA] - segna il formale ingresso nel Codice penale della categoria delle 'pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice - e che l'art. 71 del medesimo d.lgs. 150/22 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi (sanzioni sostitutive che già all'epoca furono dettate dall'intento di deflazionare la carcerazione breve, ritenuta inefficace, de-socializzante e persino criminogena, a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appunto sostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale, come d'altronde impone l'articolo 27 della Costituzione). Vi è stata innanzitutto un'estensione della nozione di pena detentiva "breve" che prima della riforma comprendeva le pene detentive di durata non superiore ai due anni, mentre adesso le pene sostitutive si applicano alle pene di durata fino a quattro anni (il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., quando ritiene di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56- quater); sicché nel caso di specie sussisteva il presupposto quantitativo della pena sostituibile Prima della riforma la durata della pena detentiva breve era sostanzialmente pari a quella della pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa e comunque í due benefici, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena, erano cumulabili. Con la riforma, invece, i due istituti non possono trovare applicazione congiunta in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di sostituire la pena detentiva, secondo quanto previsto dall'art. 61-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), del digs. n. 150 del 2022. Anche da tale divieto di cumulo si evince che la riforma mira ad arginare il pericolo di recidiva soprattutto attraverso la finalità rieducativa e risocializzante cui devono tendere le pene sostitutive, corredate dal programma stilato dall'UEPE sulla base della situazione specifica del condannato e dalle prescrizioni imposte dal giudice, finalità che il beneficio della sospensione condizionale della pena non consente invece di realizzare nella sua pregnanza, fondandosi esso sul un mero obbligo di astensione incentivato dalla perdita del beneficio in caso di commissione di un nuovo reato (non essendo esso necessariamente ancorato - in special modo quando si versa nell'ipotesi della prima concessione - a prestazioni accessorie idonee ad incidere efficacemente sul processo di rieducazione). La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità costituiscono, invece, delle vere e proprie pene-programma, imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma redatto da U.E.P.E. e sulle prescrizioni positive che il giudice, all'esito del contraddittorio e basandosi anche sul progetto di trattamento dell'U.E.P.E., andrà ad individuare (art. 56-ter I. n. 689/1981). Venendo quindi ai poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al giudice in sede di applicazione e scelta delle pene sostitutive, si deve osservare che essi sono significativi e pienamente coerenti con la ratio generale di questa parte della riforma in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive: "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nel!' art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" (art. 58). L'esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso che questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dalle prescrizioni imposte dal giudice. L'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni. Sicché, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova, in coerenza con la ratio sopra delineata, nell'ottica di individuare una pena che sia la - più idonea alla rieducazione del condannato, nell'ambito di tale valutazione trova posto - e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di contemperare interessi di pari rango - in una posizione di uguale grado, anche la necessità che essa - corredata dalle indispensabili prescrizioni che vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa, a seconda del tipo, lasciano al condannato - scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati. Risulta evidente allora che il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare l'an dell'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena. Quanto alla motivazione, l'art. 58 si limita a prevedere che il giudice deve indicare i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva, diffondendosi, piuttosto, sulla struttura argomentativa che I provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo (essè lo r chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell'impostazione che risulta dalle disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena che entra in gioco la specifica esigenza rieducativa ed argomentativa ad essa collegata dovendo il giudice - per espressa previsione contenuta nell'art. 58 - scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale (e quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria). Nel caso di specie, il giudice - la Corte di appello chiamata a decidere su sollecitazione della difesa - ha a monte reputato non sostituibile la pena detentiva inflitta indicando i fondati motivi - richiesti nella valutazione preliminare dall'art. 58 - per i quali ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dall'imputata. In particolare, la Corte di appello ha richiamato i numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata, molti dei quali per delitti della stessa specie, e ha ritenuto che non si potesse formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per il futuro. Il ricorso, dal canto suo, non ha neppure indicato gli eventuali elementi positivi di valutazione idonei a neutralizzare la "cospicua congerie di condanne pregresse" evidenziata dalla sentenza impugnata, limitandosi genericamente a lamentare il vizio di motivazione a fronte dell'esercizio di potere di merito che è e rimane essenzialmente di natura, comunque, discrezionale Sicché, tenuto conto che la valutazione circa l'an dell'applicazione della pena sostitutiva che compete al giudice è di tipo discrezionale, prevedendo l'art. 58 che « Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 dei codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva », si deve ritenere sufficientemente congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale nel caso di specie, per avere essa espresso, sia pure in maniera sintetica e sotto certi aspetti implicita, quelle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni — e quindi la commissione di ulteriori reati - che l'art. 58 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti (laddove la rieducazione, legata alla puntuale esecuzione della pena sostitutiva, non potrà che costituire la prospettiva in cui si muove l'applicazione della pena sostitutiva, applicazione che rimane in ogni caso subordinata al giudizio di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva anche medio tempore) Discende altresì che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi — secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dai giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.