CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n° 2880 del ruolo generale dell'anno 2022; visto il ricorso depositato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75E27 F952X), con studio in Roma, via dei Gracchi n. 209; rilevato che questa Corte nell’emettere l’ordinanza 28 ottobre 2024 n° 27843 è incorsa in errore materiale; cheinfatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta” si deve invece leggere “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; P.Q.M visto l’art. 391-bisdel codice di procedura civile, così provvede: I. nell’ordinanza 28 ottobre 2024 n 27843, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta” si legga invece “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nel