CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 21208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 466/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 466 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che aveva proposto vittoriosamente formale opposizione a un precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice di sostegno del suo genitore [OSCURATO:PERSONA], deducendo che era mancata la previa notifica del titolo esecutivo giudiziale, notificato in uno ad altro precetto intimato, però, per la riscossione delle spese legali da parte del relativo avvocato quale distrattario; aggiunge che il giudice di prime cure aveva immotivatamente compensato le spese; nessuno si è difeso per la parte intimata; Ritenuto che: con i due motivi si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese in base a una motivazione solo apparente, espressa con il mero riferimento alla natura delle questioni trattate e, in particolare, oggetto del titolo esecutivo sotteso al precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati; il Tribunale ha posto a base della compensazione delle spese una mera clausola di stile ("la natura delle questioni trattate") con l'aggiunta di un riferimento alle questioni inerenti al titolo neppure specificate; RG n 22393 del 2021 Cons. rel. Paolo P eca 9,Ve-14+, 14 z.ettí la genericità delle indicazioni non permette il controllo di legittimità sulle gravi ragioni presupposto "in iure" della statuizione (cfr., (:ass., 25/09/2017, n. 22310, che fa riferimento alla formula in parola, "ratione temporis" vigente al momento di quell'arresto e oggetto della decisione additiva di Corte cost. n. 77 del 2018; cfr. altresì Cass., 18/02/2019, n 4696 e Cass., 18/02/2020, n. 3977, secondo cui ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, citato); spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] c9,3'