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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28411/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Dragoni avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei delitti di calunnia e diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] in seguito ad esposto da lui inviato il 22/06/2012.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

La Corte di appello aveva richiamato la sentenza di primo grado e non si era confrontata con le deduzioni difensive, in ordine alla configurabilità del delitto di calunnia, alla correlazione con il capo di imputazione, alla ravvisabilità di una denuncia, a fronte di un esposto volto a conoscere l'esito di una precedente querela, senza alcun intento calunnioso o diffamatorio e senza alcuna ipotesi di reato.

Peraltro, non era sorto alcun procedimento nei confronti della persona offesa, a fronte della manifestazione di dubbi, esternati con la missiva inviata alla Procura della Repubblica.

La Corte non aveva motivato correttamente neanche con riferimento all'elemento soggettivo, in assenza della volontà di incolpare la persona offesa di un reato, avendo il ricorrente al più formulato addebiti temerari.

Il ricorrente aveva solo lamentato un comportamento diverso relativo al procedimento a suo carico rispetto a quello originato dalla sua querela, senza aver la consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato.

In ogni caso non era stata formulata una valutazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Erroneamente il delitto di diffamazione non era stato ritenuto assorbito da quello di calunnia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene al delitto di calunnia.

1.1. Le doglianze difensive risultano generiche, in quanto non si confrontano con il contenuto della motivazione, e sono comunque volte a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, o s risolvono in rilievi manifestamente infondati.

1.2. Va al riguardo osservato che la Corte ha dato conto del tenore della missiva inviata dal ricorrente e ha correttamente rilevato come la stessa contenesse plurime insinuazioni a carico della persona offesa, tali da sottendere un suo comportamento contrario ai doveri e volto a favorire indebitamente il marito, su tali basi essendo riconoscibili nella missiva, inviata al Procuratore della Repubblica, i tratti sostanziali di una denuncia, con la quale si prospettava un abuso di ufficio da parte della funzionaria Landolfi. ./?

1.3. D'altro canto la Corte ha sottolineato come non solo non fossero emersi effettivi interventi della persona offesa, per favorire la mancata riunione dei procedimenti originati da querele reciproche sporte da D'Aniello, marito di Landolfi, contro [OSCURATO:PERSONA], e da quest'ultimo contro D'Aniello, e propiziare un esito favorevole del procedimento a carico di D'Aniello, ma neppure vi fossero elementi tali da rendere concreta tale evenienza, al di là del ruolo ricoperto da Landolfi all'interno della Procura.

A tale stregua si è non illogicamente ritenuto che la missiva fosse tale da esporre la persona offesa al rischio di apertura di un procedimento e nel contempo che il ricorrente, animato da intenti strumentali, non fosse in alcun modo legittimato a prospettare illatori rilievi sul conto della persona offesa, in mancanza di elementi di fatto tali ingenerare un ragionevole convincimento e da suffragare la colpevolezza della persona denunciata.

Si tratta di analisi che è contrastata solo da assunti generici ed apodittici e che risulta in linea con il consolidato principio per cui «la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza» (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753), situazione nel caso di specie non ricorrente.

Ne discende che i Giudici di merito hanno correttamente ricostruito sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del delitto di calunnia, senza che le deduzioni difensive siano idonee a vulnerare quella valutazione.

2. Va tuttavia rimarcato come il ricorso sia fondato con riferimento al concorso col delitto di diffamazione.

Atteso che nel caso di specie calunnia e diffamazione sarebbero riconducibili alla medesima condotta, deve richiamarsi il principio per cui «non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione» (Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270749).

Ne discende che la diffamazione va ritenuta assorbita e che dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla pena, con rideternninazione della stessa, con riferimento al delitto di calunnia, in anni uno e mesi sei di reclusione, previa eliminazione della pena applicata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 3.

Va solo rilevato che l'inammissibilità del motivo, con riguardo al delitto di calunnia, impedisce (Sez.

U. n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966) di tener conto del tempo trascorso, ai fini della prescrizione, che peraltro, conteggiando una sospensione non inferiore a 714 giorni, non era ancora maturata all'epoca della sentenza di appello.

4. Da ultimo, considerata la sostanziale soccombenza del ricorrente, costui deve essere condannato a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diffamazione, perché assorbito nel delitto di calunnia, e per l'effetto ridetermina la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Dragoni avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei delitti di calunnia e diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] in seguito ad esposto da lui inviato il 22/06/2012. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. La Corte di appello aveva richiamato la sentenza di primo grado e non si era confrontata con le deduzioni difensive, in ordine alla configurabilità del delitto di calunnia, alla correlazione con il capo di imputazione, alla ravvisabilità di una denuncia, a fronte di un esposto volto a conoscere l'esito di una precedente querela, senza alcun intento calunnioso o diffamatorio e senza alcuna ipotesi di reato. Peraltro, non era sorto alcun procedimento nei confronti della persona offesa, a fronte della manifestazione di dubbi, esternati con la missiva inviata alla Procura della Repubblica. La Corte non aveva motivato correttamente neanche con riferimento all'elemento soggettivo, in assenza della volontà di incolpare la persona offesa di un reato, avendo il ricorrente al più formulato addebiti temerari. Il ricorrente aveva solo lamentato un comportamento diverso relativo al procedimento a suo carico rispetto a quello originato dalla sua querela, senza aver la consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato. In ogni caso non era stata formulata una valutazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Erroneamente il delitto di diffamazione non era stato ritenuto assorbito da quello di calunnia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene al delitto di calunnia. 1.1. Le doglianze difensive risultano generiche, in quanto non si confrontano con il contenuto della motivazione, e sono comunque volte a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, o s risolvono in rilievi manifestamente infondati. 1.2. Va al riguardo osservato che la Corte ha dato conto del tenore della missiva inviata dal ricorrente e ha correttamente rilevato come la stessa contenesse plurime insinuazioni a carico della persona offesa, tali da sottendere un suo comportamento contrario ai doveri e volto a favorire indebitamente il marito, su tali basi essendo riconoscibili nella missiva, inviata al Procuratore della Repubblica, i tratti sostanziali di una denuncia, con la quale si prospettava un abuso di ufficio da parte della funzionaria Landolfi. ./? 1.3. D'altro canto la Corte ha sottolineato come non solo non fossero emersi effettivi interventi della persona offesa, per favorire la mancata riunione dei procedimenti originati da querele reciproche sporte da D'Aniello, marito di Landolfi, contro [OSCURATO:PERSONA], e da quest'ultimo contro D'Aniello, e propiziare un esito favorevole del procedimento a carico di D'Aniello, ma neppure vi fossero elementi tali da rendere concreta tale evenienza, al di là del ruolo ricoperto da Landolfi all'interno della Procura. A tale stregua si è non illogicamente ritenuto che la missiva fosse tale da esporre la persona offesa al rischio di apertura di un procedimento e nel contempo che il ricorrente, animato da intenti strumentali, non fosse in alcun modo legittimato a prospettare illatori rilievi sul conto della persona offesa, in mancanza di elementi di fatto tali ingenerare un ragionevole convincimento e da suffragare la colpevolezza della persona denunciata. Si tratta di analisi che è contrastata solo da assunti generici ed apodittici e che risulta in linea con il consolidato principio per cui «la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza» (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753), situazione nel caso di specie non ricorrente. Ne discende che i Giudici di merito hanno correttamente ricostruito sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del delitto di calunnia, senza che le deduzioni difensive siano idonee a vulnerare quella valutazione. 2. Va tuttavia rimarcato come il ricorso sia fondato con riferimento al concorso col delitto di diffamazione. Atteso che nel caso di specie calunnia e diffamazione sarebbero riconducibili alla medesima condotta, deve richiamarsi il principio per cui «non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione» (Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270749). Ne discende che la diffamazione va ritenuta assorbita e che dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla pena, con rideternninazione della stessa, con riferimento al delitto di calunnia, in anni uno e mesi sei di reclusione, previa eliminazione della pena applicata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 3. Va solo rilevato che l'inammissibilità del motivo, con riguardo al delitto di calunnia, impedisce (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966) di tener conto del tempo trascorso, ai fini della prescrizione, che peraltro, conteggiando una sospensione non inferiore a 714 giorni, non era ancora maturata all'epoca della sentenza di appello. 4. Da ultimo, considerata la sostanziale soccombenza del ricorrente, costui deve essere condannato a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diffamazione, perché assorbito nel delitto di calunnia, e per l'effetto ridetermina la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liq
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