CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 09607/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Gianluigi PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letti i motivi nuovi depositati dal difensore e le repliche alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell’interesse di Michele CIACCIA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze: 1. Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - in data 11 aprile 2008, per artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. dal 1989 al 1996, che unifica anche i reati giudicati dalla sentenza (2.) GUP del Tribunale di Lecce con sentenza in data 17 luglio 2004 - artt. 73 e 74 TU Stup. dall’anno 2001 al maggio 2002; 3. Corte d'appello di Bari in data 15 novembre 2021, per art 73 TU Stup. nel luglio 2002; trattandosi della riproposizione di istanza già rigettata dal giudice di merito e, comunque, infondata. 2. [OSCURATO:PERSONA] CIACCIA,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, in ragione della vicinanza temporale tra i reati e della identità delle violazioni. 2.1. In data 29 gennaio 2025 il difensore ha depositato motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile; ciò preclude l’esame dei motivi nuovi. 2. È decisivo il rilievo, ampiamente sviluppato dal giudice dell’esecuzione e non contraddetto dalla difesa, secondo il quale l’istanza di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza indicata al n. 3 (capo B4, art. 73 TU Stup. nel luglio 2002), con quelli giudicati dalla sentenza indicata al n. 2 e, in particolare, con i reati ex artt. 73 e 74 TU Stup. (capi 7 e 8, dall’anno 2001 al maggio 2002) giudicati con la unificata sentenza del GUP del Tribunale di Lecce in data 17 luglio 2004, era già stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione, venendo rigettata proprio con la sentenza n. 3 (il motivo di ricorso è stato giudicato infondato da Sez. 3, n. 12351 del 2023). Viene perciò meno il presupposto applicativo dell’art. 671 cod. proc. pen., il quale richiede che la continuazione «non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione». Il totale silenzio del ricorso su questa specifica questione ne impone la declaratoria di inammissibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de