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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27446/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24234-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 203/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Com. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta notificazione della cartella esattoriale.

Più in particolare, il collegio d'appello ha accolto l'unico motivo di gravame prospettato dall'agente della riscossione, ove lamentava l'omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973.

La sentenza di secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella è stata notificata direttamente dall'agente della riscossione, presso la residenza del contribuente, a mani della sig.a [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi moglie convivente.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'agente per la riscossione con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a [OSCURATO:PERSONA], non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato.

Ric. 2020 n. 24234 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove Fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.

V, n. 2868/2017).

Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.

Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, terzo comma, l n. 241/1990 e dell'art. 7

1. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell'intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all'atto impositivo o alla cartella presupposta.

Il motivo non assolve l'onere dell'autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass.

V, n. 29368/2017) pv.-0 Pertanto, il /f.i-E-orso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definitoi con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. bL.„ Nytiì..

Q-1-AL L..uce_c) F2ic.'2020 n. 24234 sez.

MT - ud. 8-06-2022 1(313 u'efa.L.,A - ,kA -3- PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in €.quattromilacento/00, oltre a €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24234-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 203/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Com. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta notificazione della cartella esattoriale. Più in particolare, il collegio d'appello ha accolto l'unico motivo di gravame prospettato dall'agente della riscossione, ove lamentava l'omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973. La sentenza di secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella è stata notificata direttamente dall'agente della riscossione, presso la residenza del contribuente, a mani della sig.a [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi moglie convivente. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'agente per la riscossione con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a [OSCURATO:PERSONA], non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato. Ric. 2020 n. 24234 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove Fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, terzo comma, l n. 241/1990 e dell'art. 7 1. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell'intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all'atto impositivo o alla cartella presupposta. Il motivo non assolve l'onere dell'autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017) pv.-0 Pertanto, il /f.i-E-orso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definitoi con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. bL.„ Nytiì.. Q-1-AL L..uce_c) F2ic.'2020 n. 24234 sez. MT - ud. 8-06-2022 1(313 u'efa.L.,A - ,kA -3- PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in €.quattromilacento/00, oltre a €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria
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