CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32639/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di minaccia a Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 131 - bis cod. pen. pèr la particolare tenuità del fatto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge.1.1. Il Tribunale - ha osservato il ricorrente - non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 131- bis cod. pen., avendo riconosciuto la particolare tenuità del fatto nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse gravato da numerosi precedenti penali, di cui due anche specifici. L'imputato, infatti, oltre ad avere riportato condanne per fatti di droga e per reati predatori, era stato condannato per due distinti episodi di resistenza a Pubblico Ufficiale, ovvero per due reati della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. L'abitualità della condotta era, dunque, ostativa all'applicazione della norma in oggetto. 2. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ha inoltrato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha prosciolto l'imputato dal reato di minaccia a Pubblico Ufficiale ex art. 336 cod. pen. nonostante l'abitualità della condotta criminis che, giusta la esplicita ed univoca littera legis, osta all'applicazione dell'art. 131- bis, comma 1, cod. pen. Ed in effetti, la nozione di abitualità - quale presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità - è stata definita dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno chiarito come il comportamento sia abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame. Il tenore letterale della «locuzione "più reati della stessa indole" lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità"»; «"i reati possono ben essere successivi a quello in esame", vedendosi in un ambito differente da quello della recidiva»; inoltre «"la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza"» (così anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, che richiama e ribadisce quanto affermato dalle già citate Sez. U "Tushaj").2.1. Come precisato in motivazione dalle citate Sezioni Unite, il Giudice può fare riferimento sia alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il Giudice è in grado di valutare l'esistenza. A tal fine, è sufficiente che "gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza", in quanto il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla abitualità del comportamento. Il disposto dell'art. 131-bis cit. è, infatti, tutto incentrato sulla previa commissione di tali reati, poiché «mira ad escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto i "comportamenti seriali"» (Sez. U, n. 18891/2022, cit. che anche al riguardo richiama Sez. U, n. 13681/2016, cit.), di guisa che sono irrilevanti eventuali «limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio» (Sez. U, n. 18891/2022, cit.). 2.2. La sentenza "Tushaj" ha, altresì, precisato che, ai sensi dell'art. 101 cod.pen., sono reati della stessa indole non solo quelli che integrano la violazione della stessa disposizione di legge, ma anche, in senso sostanziale, quei reati che, pur previsti da testi normativi diversi, per le circostanze oggettive o per i motivi che li hanno determinati presentano in concreto caratteri fondamentali comuni. 3. Il Tribunale non si è attenuto a tali principi di diritto. Ha completamente omesso la valutazione del curriculum vitae dello [OSCURATO:PERSONA], che - stando alle informazioni emergenti dal certificato del casellario giudiziale - risulta avere riportato plurime condanne definitive per reati predatori, per reati di cessione di sostanze stupefacenti e per reati contro la pubblica amministrazione. 3.1. La condanna per due pregressi episodi di resistenza a Pubblig" Ufficiale, (ak___)7 ._ reati della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, avrebbe dovuto, dunque, indurre il Giudice di merito a ravvisare il presupposto della abitualità del comportamento tenuto dal ricorrente, presupposto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità. 4. Sulla base di quanto premesso, ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Così deciso, 25/06/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] d2e - DEPOSiT:d [OSCURATO:PERSONA] ragoineni