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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09955/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20293/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Nizza 59; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.N.R.), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/2/2020, NRG 774/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], assunta come tecnologa a tempo indeterminato presso il C.N.R., ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento a fini retributivi dell’anzianità maturata nel periodo precedente a tempo determinato presso il medesimo ente;

2. la domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Bologna, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte d’Appello della medesima città, sul presupposto che l’assunzione fosse avvenuta in esito a concorso pubblico, rispetto al quale il periodo pre-ruolo non aveva svolto una funzione di titolo legittimante, a differenza di quanto accaduto nelle procedure di stabilizzazione in conseguenza delle quali, in altri casi, era stata poi riconosciuta l’anzianità pre-ruolo;

3. la Foglini ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del C.N.R.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso afferma (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] annesso alla Direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di merito negato il computo dell’anzianità maturata durante il rapporto di lavoro a termine al dipendente pubblico in organico vincitore di concorso.

2. il secondo motivo sviluppa analoghe censure ma sotto l’angolazione della violazione anche dell’art. 3 della Costituzione, per l’effetto di discriminazione che gli assunti della corte territoriale avrebbero ai danni dei vincitori di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 concorso pubblico a posto di ruolo rispetto ai soggetti stabilizzati essendo gli Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 uni ma non gli alti privati del riconoscimento dell’anzianità relativa al pregresso periodo di lavoro a tempo determinato;

3. i due motivi possono essere analizzati congiuntamente, stante la loro contiguità giuridica, e sono fondati;

4. va preliminarmente esclusa l’inammissibilità di essi, per difetto di autosufficienza, eccepita dal C.N.R.;

5. i motivi ruotano infatti su profili di rilievo essenzialmente giuridico, a fronte di fatti pacifici, sicché non è dato discernere, anche a fronte di un’eccezione che sul punto è del tutto generica, in che senso sarebbero stati violati i canoni di formulazione del ricorso per cassazione;

6. il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019);

7. in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato;

8. alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima corte d’Appello, in diversa composizione, affinché giudichi facendo applicazione dei corretti principi qui ribaditi; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20293/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Nizza 59; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.N.R.), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/2/2020, NRG 774/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], assunta come tecnologa a tempo indeterminato presso il C.N.R., ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento a fini retributivi dell’anzianità maturata nel periodo precedente a tempo determinato presso il medesimo ente; 2. la domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Bologna, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte d’Appello della medesima città, sul presupposto che l’assunzione fosse avvenuta in esito a concorso pubblico, rispetto al quale il periodo pre-ruolo non aveva svolto una funzione di titolo legittimante, a differenza di quanto accaduto nelle procedure di stabilizzazione in conseguenza delle quali, in altri casi, era stata poi riconosciuta l’anzianità pre-ruolo; 3. la Foglini ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del C.N.R.; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso afferma (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] annesso alla Direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di merito negato il computo dell’anzianità maturata durante il rapporto di lavoro a termine al dipendente pubblico in organico vincitore di concorso. 2. il secondo motivo sviluppa analoghe censure ma sotto l’angolazione della violazione anche dell’art. 3 della Costituzione, per l’effetto di discriminazione che gli assunti della corte territoriale avrebbero ai danni dei vincitori di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 concorso pubblico a posto di ruolo rispetto ai soggetti stabilizzati essendo gli Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 uni ma non gli alti privati del riconoscimento dell’anzianità relativa al pregresso periodo di lavoro a tempo determinato; 3. i due motivi possono essere analizzati congiuntamente, stante la loro contiguità giuridica, e sono fondati; 4. va preliminarmente esclusa l’inammissibilità di essi, per difetto di autosufficienza, eccepita dal C.N.R.; 5. i motivi ruotano infatti su profili di rilievo essenzialmente giuridico, a fronte di fatti pacifici, sicché non è dato discernere, anche a fronte di un’eccezione che sul punto è del tutto generica, in che senso sarebbero stati violati i canoni di formulazione del ricorso per cassazione; 6. il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019); 7. in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato; 8. alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima corte d’Appello, in diversa composizione, affinché giudichi facendo applicazione dei corretti principi qui ribaditi; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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