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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40198/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza él Ci-1-i 4tii7- del 23.06.2023 per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen., fatto commesso in Menfi il 14.10.2017.

La imputazione attiene all'essersi impossessato di uno scuoter elettrico posteggiato all'interno della scala condominiale/sottraendolo a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso: - con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità e inutilizzabilità, con riferimento all'acquisizione da parte del giudice di primo grado in dibattimento di tre cd audio riproducenti conversazioni avvenute il 13 aprile 2018v alle ore 17,00, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 18,00 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 19,00 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; documenti audio che sono stati utilizzati nella ricostruzione dei fatti e di cui la Corte di appello ha dato atto della piena conformità alle trascrizioni in L t E (4/ i:L n ,,i/k f ,é) attiyaltaidentltà—degli interlocutori,a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla persona offesa.

Lamenta che la Corte di Appello non pA A fzr dato conto delle contraddizioni evidenti contenute nelle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e in ogni caso del fatto che i CD contenenti i file audio sono stati estrapolati presumibilmente da un telefono cellulare senza che vi siano state copie forensi che avrebbero consentito la integrità delle conversazioni. -Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà con riferimento alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dapprima negato tutto f poi riferito che autore del furto era stato [OSCURATO:PERSONA] poi ilta cambiato nuovamente versione, affermando che autore Q/4 del furto era [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta inoltre che non stato tenuto conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto di patente di guida e già in possesso di un velocipede marca Ztech e comunque che solo per [OSCURATO:PERSONA] la Corte distrettuale ha ritenuto i fatti non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.3.

Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta affinchè il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3.1. il difensore ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato La legittima acquisizione dei cd audio e delle trascrizioni delle conversazioni registrate dallo stesso Recupa e acquisite al dibattimento ex art. 234 cod.proc.pen è stata già vagliata dalla Corte di appello nei ristretti limiti precisati da questa Corte di legittimità (cfr., sul punto, Sez.

U. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), atteso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle• conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 4710/2016, D'Andrea e altri, Rv.

Z68389). (-kF FErt._.9t4 r Vanno qui richiamati i principiA411-à -gitrrisprudenza di questa Corte CI v i secondo la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 36747 del 28/05/2003j [OSCURATO:PERSONA]. 225466 - 0); la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.Sez. 2 n. 40148 del 06/07/2022 Rv. 283977 - 01 Il percorso giurisprudenziale in materia consente di affermare (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole,dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata; (b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, come nel caso di specie / essendo statA acquisita nei giorni immediatamente successivi al furto dalla persona offesa e dal suo compagno Ricupa che interpellarono il [OSCURATO:PERSONA] che abitava nella stessa palazzina e che la sera dei fatti aveva notato "un gran via vai di gente" ( fol 19 sentenza di primo grado). 2.11 secondo motivo è fondato.

Va premesso il principio che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo ( cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 Cc. (dep. 06/02/2025 ) Rv. 287429 - 01 ) La registrazione in questione si risolve nella incisione su supporto di dati che sono stati riferiti sia dall'interlocutore consapevole, nel caso di specie il Ricupa, che dagli altri interlocutori escussi in dibattimento.

Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado a fol 2 e la Corte distrettuale a fol 2 hano rilevato che dall'ascolto dei CD acquisiti risulta la piena conformità delle trascrizioni rispetto alle conversazioni registrate; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è stato l'espresso riconoscimento delle voci dei presenti da parte della persona offesa e che dal tenore delle conversazioni registrate risultava che [OSCURATO:PERSONA], su domanda del Ricupa,"sei sicuro che fu [OSCURATO:PERSONA] a futtermi lo motore della mia ragazza" ha affermato " lo futtiu idddu però... ce l'ha un altro ..[OSCURATO:PERSONA]", il quale all'esito della perquisizione è stato trovato in !D'ossesso del faro e della pedana del motociclo oggetto di furto / che aveva montato su un velocipede di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado dà conto però che il teste [OSCURATO:PERSONA] sentito a sommarie informazioni testimoniali "ha negato perentoriamente di aver riferito al Ricupa che l'autore era [OSCURATO:PERSONA] e precisato che era stato il Ricupa a fargli il nome del [OSCURATO:PERSONA]", ha dichiarato, inoltre, che tra i vari amici che erano venuti a casa sua il 13.10.2027 vi era anche il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale a fol 1 e 2, così come il giudice di primo grado, laddove afferma gto che le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sono dichiarazioni inequivoche ( fol 4 sentenza di primo grado) circa la responsabilità dell'imputato, compirke) un salto logico nella motivazione, considerato che, a fronte di dichiarazioni perlomeno contraddittorie del teste [OSCURATO:PERSONA] i non argonnentatto it maniera logica e coerente al quadro probatorio gli elementi in base ai quali, oltre ogni ragionevole dubbio, è avvenuta la identificazione quale 0.21rautore del furto del [OSCURATO:PERSONA], il cui nome, dal tenore J delle conversazioni registrate, sembra essere stato fatto proprio dal Ricupa, compagno della persona offesa.

3. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio in punto di responsabilità per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, dovendosi ritenere assorbito il motivo attinente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis. cod.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza él Ci-1-i 4tii7- del 23.06.2023 per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen., fatto commesso in Menfi il 14.10.2017. La imputazione attiene all'essersi impossessato di uno scuoter elettrico posteggiato all'interno della scala condominiale/sottraendolo a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso: - con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità e inutilizzabilità, con riferimento all'acquisizione da parte del giudice di primo grado in dibattimento di tre cd audio riproducenti conversazioni avvenute il 13 aprile 2018v alle ore 17,00, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 18,00 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 19,00 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; documenti audio che sono stati utilizzati nella ricostruzione dei fatti e di cui la Corte di appello ha dato atto della piena conformità alle trascrizioni in L t E (4/ i:L n ,,i/k f ,é) attiyaltaidentltà—degli interlocutori,a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla persona offesa. Lamenta che la Corte di Appello non pA A fzr dato conto delle contraddizioni evidenti contenute nelle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e in ogni caso del fatto che i CD contenenti i file audio sono stati estrapolati presumibilmente da un telefono cellulare senza che vi siano state copie forensi che avrebbero consentito la integrità delle conversazioni. -Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà con riferimento alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dapprima negato tutto f poi riferito che autore del furto era stato [OSCURATO:PERSONA] poi ilta cambiato nuovamente versione, affermando che autore Q/4 del furto era [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta inoltre che non stato tenuto conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto di patente di guida e già in possesso di un velocipede marca Ztech e comunque che solo per [OSCURATO:PERSONA] la Corte distrettuale ha ritenuto i fatti non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.3. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta affinchè il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.1. il difensore ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato La legittima acquisizione dei cd audio e delle trascrizioni delle conversazioni registrate dallo stesso Recupa e acquisite al dibattimento ex art. 234 cod.proc.pen è stata già vagliata dalla Corte di appello nei ristretti limiti precisati da questa Corte di legittimità (cfr., sul punto, Sez. U. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), atteso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle• conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 4710/2016, D'Andrea e altri, Rv. Z68389). (-kF FErt._.9t4 r Vanno qui richiamati i principiA411-à -gitrrisprudenza di questa Corte CI v i secondo la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003j [OSCURATO:PERSONA]. 225466 - 0); la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.Sez. 2 n. 40148 del 06/07/2022 Rv. 283977 - 01 Il percorso giurisprudenziale in materia consente di affermare (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole,dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata; (b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, come nel caso di specie / essendo statA acquisita nei giorni immediatamente successivi al furto dalla persona offesa e dal suo compagno Ricupa che interpellarono il [OSCURATO:PERSONA] che abitava nella stessa palazzina e che la sera dei fatti aveva notato "un gran via vai di gente" ( fol 19 sentenza di primo grado). 2.11 secondo motivo è fondato. Va premesso il principio che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo ( cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 Cc. (dep. 06/02/2025 ) Rv. 287429 - 01 ) La registrazione in questione si risolve nella incisione su supporto di dati che sono stati riferiti sia dall'interlocutore consapevole, nel caso di specie il Ricupa, che dagli altri interlocutori escussi in dibattimento. Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado a fol 2 e la Corte distrettuale a fol 2 hano rilevato che dall'ascolto dei CD acquisiti risulta la piena conformità delle trascrizioni rispetto alle conversazioni registrate; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è stato l'espresso riconoscimento delle voci dei presenti da parte della persona offesa e che dal tenore delle conversazioni registrate risultava che [OSCURATO:PERSONA], su domanda del Ricupa,"sei sicuro che fu [OSCURATO:PERSONA] a futtermi lo motore della mia ragazza" ha affermato " lo futtiu idddu però... ce l'ha un altro ..[OSCURATO:PERSONA]", il quale all'esito della perquisizione è stato trovato in !D'ossesso del faro e della pedana del motociclo oggetto di furto / che aveva montato su un velocipede di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado dà conto però che il teste [OSCURATO:PERSONA] sentito a sommarie informazioni testimoniali "ha negato perentoriamente di aver riferito al Ricupa che l'autore era [OSCURATO:PERSONA] e precisato che era stato il Ricupa a fargli il nome del [OSCURATO:PERSONA]", ha dichiarato, inoltre, che tra i vari amici che erano venuti a casa sua il 13.10.2027 vi era anche il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale a fol 1 e 2, così come il giudice di primo grado, laddove afferma gto che le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sono dichiarazioni inequivoche ( fol 4 sentenza di primo grado) circa la responsabilità dell'imputato, compirke) un salto logico nella motivazione, considerato che, a fronte di dichiarazioni perlomeno contraddittorie del teste [OSCURATO:PERSONA] i non argonnentatto it maniera logica e coerente al quadro probatorio gli elementi in base ai quali, oltre ogni ragionevole dubbio, è avvenuta la identificazione quale 0.21rautore del furto del [OSCURATO:PERSONA], il cui nome, dal tenore J delle conversazioni registrate, sembra essere stato fatto proprio dal Ricupa, compagno della persona offesa. 3. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio in punto di responsabilità per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, dovendosi ritenere assorbito il motivo attinente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis. cod.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e r
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