CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Evidenzia, in particolare che la Corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi sviluppati nell'atto di appello, è pervenuta al giudizio di penale responsabilità dell'imputato accertando soltanto il profilo oggettivo della violazione della prescrizione imposta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Non ha, invece, verificato l'elemento soggettivo, pur in presenza della circostanza di fatto, risultante dal verbale di arresto, della presenza del Cusanno quindici minuti dopo le ore 22,00, sulla via Cassia, strada della sua abitazione; ciò che depone per una condotta sfornita di volontà di ribellione, dovendosi presumere che egli, alla vista dei militari addetti al controllo, si fosse dato alla fuga temendo di subire le conseguenze di un fatto non voluto. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., che è stata denegata nonostante l'imputato non avesse tenuto condotte illecite connotate da abitualità e nonostante l'assenza di qualsiasi altro elemento ostativo. 3. All'odierna udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo, attinente al profilo soggettivo del reato, è qui sufficiente rilevare che costituisce principio affatto pacifico nella giurisprudenza che «a integrare il delitto di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi da adempiere come tassativamente imposti e specificati per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la determinata, cosciente volontà d'inadempimento di detti obblighi; a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta incriminatrice» (così ex multis Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860 e, nella vigente disciplina, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262). Avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame, non può prospettarsi alcun comportamento non voluto da parte del prevenuto, atteso il protrarsi dell'allontanamento fino alle due del mattino seguente, sicché la violazione dell'obbligo impostogli non può che essere considerata come condotta cosciente e volontaria. 3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., sia di particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale. Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione della punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprio in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. Il legislatore, quindi, ha individuato tre categorie d'indicatori della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta, consenta di misurarne, nella sua dimensione storico-fattuale e al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l'effettivo (e complessivo) disvalore. Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della condotta complessivamente serbata dall'imputato, il quale si era dato alla fuga e aveva protratto il suo allontanamento per diverse ore, oltre che per l'abitualità della stessa, stante il precedente specifico per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e per l'ulteriore condanna per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio. Dunque, la sentenza impugnata - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - ha compiuto un'adeguata valutazione sulla concreta gravità della violazione in rapporto al comportamento tenuto dal soggetto, correttamente ritenendo che egli avesse posto in essere una condotta tutt'altro che lievemente offensiva.4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso