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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02823/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27418/21 Gangi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado emessa nei confronti dell'imputato, qualificando il reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica, in anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, non annullati dallo iato temporale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente -[OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27418/21 Gangi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado emessa nei confronti dell'imputato, qualificando il reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica, in anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, non annullati dallo iato temporale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente -[OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 02823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris