CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA,dato_av,.48,cLzug_paft,- U/L1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Con il ricorso la difesa deduce l'illegalità della pena nella parte in cui, alla luce della inesistenza della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aumento non doveva essere quantificato nella metà (da un anno ad un anno e sei mesi di reclusione), ma di un terzo. 3. Il ricorso con il quale si censura l'illegalità della pena deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano perché è proposto per motivi non consentiti. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura in ordine all'illegalità della pena si risolve in una formula vuota nella parte in cui il ricorrente, che è bene precisare nessuna doglianza ha posto in ordine al difetto di correlazione tra richiesta e volontà dell'imputato, ha rappresentato l'illegale aumento della metà della pena base per la ritenuta recidiva che, invece, doveva essere aumentata di un terzo; sulla base del riferito accordo, in realtà, la recidiva contestata è stata ritenuta equivalente rispetto alle richieste circostanze attenuanti generiche, così rendendo priva di valenza la doglianza alla base del ricorso secondo cui sarebbe stato operato un aumento della metà. Alla luce della pena base quantificata in un anno, l'aumento di sei mesi risulta essere stato imputato alla ritenuta continuazione: (testualmente) « - riconosciuto il vincolo della continuazione, pena base (per il reato di cui all'art. 337 c.p.): anni uno di reclusione; - aumentato ex art. 81 c.p.: anni uno e mesi sei di reclusione; ridotta per il rito prescelto alla pena di un anno di reclusione.». Nessuna illegalità della pena risulta emergere dal calcolo effettuato dal Tribunale che non ha mai operato un aumento della metà della pena per la i recidiva, ma per la riconosciuta continuazione; d'altronde, è lo stesso ricorrente ad affermare che la recidiva è stata bilanciata in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, evenienza che trova conferma negli atti del provvedimento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme