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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13679/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge, resa all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con unico motivo si ramenta la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto dell'imputato, detenuto in carcere per altra causa, di partecipare al processo in grado d'appello.

Lo stato di detenzione - si allega - era noto alla Corte territoriale, per essere stato notificato in carcere il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento d'appello e, ciò nondimeno, essa non ne aveva disposto la traduzione, definendo il processo nonostante il legittimo impedimento a comparire dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ed invero, l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, laddove abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza (cfr. Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835).

Posto che nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria, tuttavia, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare - oltre al proprio legittimo impedimento, ove non noto al giudice procedente - la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936; Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna e a., Rv. 258212).

3.1. Dall'accesso agli atti - imposto dalla natura processuale della doglianza - risulta bensì, come allegato in ricorso, che la Corte territoriale fosse consapevole dello stato di detenzione dell'imputato, ma non risulta invece, né il ricorrente lo allega, che quegli avesse in qualche modo manifestato la volontà di partecipare al processo.

Trattandosi di procedimento regolato dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, il difensore di fiducia dell'imputato ne aveva richiesto - ottenendola - la trattazione nelle forme ordinaria, specificando che era richiesta "la partecipazione in presenza dello scrivente", senza nulla precisare in ordine alla volontà dell'assistito di parteciparvi.

Neppure all'udienza fissata era stata al proposito sollevata alcuna questione allorquando la Corte territoriale aveva disposto procedersi in assenza dell'imputato.

3.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° febbraio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge, resa all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con unico motivo si ramenta la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto dell'imputato, detenuto in carcere per altra causa, di partecipare al processo in grado d'appello. Lo stato di detenzione - si allega - era noto alla Corte territoriale, per essere stato notificato in carcere il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento d'appello e, ciò nondimeno, essa non ne aveva disposto la traduzione, definendo il processo nonostante il legittimo impedimento a comparire dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, laddove abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835). Posto che nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria, tuttavia, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare - oltre al proprio legittimo impedimento, ove non noto al giudice procedente - la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936; Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna e a., Rv. 258212). 3.1. Dall'accesso agli atti - imposto dalla natura processuale della doglianza - risulta bensì, come allegato in ricorso, che la Corte territoriale fosse consapevole dello stato di detenzione dell'imputato, ma non risulta invece, né il ricorrente lo allega, che quegli avesse in qualche modo manifestato la volontà di partecipare al processo. Trattandosi di procedimento regolato dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il difensore di fiducia dell'imputato ne aveva richiesto - ottenendola - la trattazione nelle forme ordinaria, specificando che era richiesta "la partecipazione in presenza dello scrivente", senza nulla precisare in ordine alla volontà dell'assistito di parteciparvi. Neppure all'udienza fissata era stata al proposito sollevata alcuna questione allorquando la Corte territoriale aveva disposto procedersi in assenza dell'imputato. 3.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° febbraio 2022. Il Consigliere
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