CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1941 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 626/2021 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 1365/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1941/20261. Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la SicNuumrietroa dlii ara ccolta generale 17591/2026Ivri s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Como di accertarDeat a pubblicazione 03/06/2026l’illegittimità o, in subordine, il mancato rispetto della proceduradi emissione del DURC interno realizzata dall’Inps tramitecircolare n. 51/2008, esplicata da successivi messaggi, e n.126/2015, in quanto incomprensibile per il contribuente,contraria alla l. n. 241 del 1990 e lesiva del principio di chiarezzae trasparenza, con il conseguente annullamento delle richiestedi pagamento di contributi, oggetto di diversi elenchi irregolaritàe inviti a regolarizzare, e l’accertamento che nulla era dovuto atitolo di recupero di sgravi contributivi e sanzioni, con lacondanna dell’Inps alla restituzione delle somme versate.2. In parziale accoglimento delle domande proposte, il Tribunaleha annullato gli atti emessi dall’Inps denominati “elencoirregolarità” del 17 maggio 2014 e del 2 giugno 2015, rigettandonel resto i ricorsi.3. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano,respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e accolto quelloincidentale dell’Inps, ha rigettato tutte le domande formulatedalla società e condannato quest’ultima al pagamento dellespese di entrambi i gradi di giudizio.4. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sei motivi.L’Inps ha resistito mediante controricorso.5. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.- 2 -[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19847/2022Numero sezionale 1941/20261. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 17591/2026360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsDaat a pubblicazione 03/06/2026applicazione dell’art. 97 Cost., nonché dei principi generali dicorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,nonché dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, per non avere la Corteterritoriale ritenuto applicabile al caso di specie il generaleprincipio del rispetto dei canoni di trasparenza, buona fede ecorrettezza dell’azione della pubblica amministrazione, nonchéil principio della necessaria motivazione degli atti della pubblicaamministrazione finalizzato al buon andamento e trasparenzadella amministrazione stessa.Con il medesimo motivo, inoltre, si lamenta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale completamenteomesso di esaminare l’[OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2014 el’[OSCURATO:PERSONA] del 2 giugno 2015.2. Con il secondo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delprincipio che assicura la tutela giurisdizionale dei diritti di cuiagli artt. 24 e 113 Cost., nonché il principio di buon andamentodella pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1), c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dei principi in materia di giurisdizione, peravere la Corte territoriale ritenuto che quanto contestato daSicuritalia riguardo all’illegittimità della pretesa dell’Istituto direcuperare gli sgravi contributivi operati dalla Società nelperiodo da maggio 2014 a dicembre 2016 andasse “oltre ilcampo” delle prerogative giurisdizionali del Giudice adito.- 3 -3. Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, Npurmimeroo re gistro generale 19847/2022Numero sezionale 1941/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o la falsa appliNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 17591/2026dell’art 4, primo comma, del d.m. 30 gennaio 2015, nonché, iDnat a pubblicazione 03/06/2026relazione al successivo n. 5), l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, per non aver la Corte d’appello considerato che gli inviti aregolarizzare impugnati con i due ricorsi introduttivi noncontenevano alcuna indicazione “analitica” delle cause diirregolarità contestate dall’Inps.4. Tramite il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedella dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006,per avere la sentenza impugnata riconosciuto la legittimità dellepretese dell’Inps relative al recupero di sgravi contributivi fruitida Sicuritalia, nonostante la società sia stata sempre inpossesso di regolare DURC e sebbene avesse semprevisualizzato nel proprio cassetto previdenziale il c.d. “semaforoverde” che attesta l’assenza di irregolarità contributiva.Inoltre, è dedotta la violazione del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c., nonché la violazione del principio cheimpone al convenuto di prendere posizione, in maniera precisa,circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domandadi cui all’art. 416 c.p.c., per non aver la Corte territorialeconsiderato che le circostanze suindicate, articolate in specificicapitoli nel ricorso introduttivo di primo grado, non sono statecontestate dall’Inps nella memoria di costituzione.5. Al quinto motivo è affidata la censura, formulata ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza impugnataomesso di esaminare uno specifico motivo d’appello, nonché, inrelazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto- 4 -decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partNi,u mpereo rre gistro generale 19847/2022Numero sezionale 1941/2026non avere la sentenza impugnata considerato che il pagaNummeeron dti ora ccolta generale 17591/2026effettuato da Sicuritalia nel mese di luglio 2015 aveva sanato Dleat a pubblicazione 03/06/2026pretese irregolarità, e che nessun ritardo era comunqueimputabile a Sicuritalia, con conseguente illegittimità di tutti gli6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o errata applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., peravere la Corte territoriale ritenuto che fosse onere di Sicuritaliaprovare la sussistenza dei presupposti per ottenere gli sgravicontributivi fruiti e richiesti in ripetizione.7. Occorre preliminarmente osservare che questa Corte, con larecente ordinanza n. 6286 del 2026, ha disposto il rinvio anuovo ruolo per la riassegnazione alla pubblica udienza di unacausa nella quale veniva in rilievo il tema della latitudinesoggettiva, oggettiva e cronologica degli effetti applicativi delleviolazioni normative rilevanti ai fini del rilascio del documentounico di regolarità contributiva.In particolare, è stata ritenuta di rilievo nomofilattico laquestione relativa all’incidenza del procedimento diregolarizzazione previsto nei decreti ministeriali attuatividell’art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296/2006 (art. 7 deld.m. 24 ottobre 2007 e art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015), sullamodalità e tempi di recupero contributivo in assenza diregolarità, nonché i risvolti applicativi nella successione dei duedecreti ministeriali. Altrettanto rilevante è stata giudicata laquestione attinente agli effetti che derivano, sotto il profiloformale o sostanziale, dalla inosservanza dei requisiti per il- 5 -Numero registro generale 19847/2022rilascio del DURC, sotto il profilo della inesigibilità o del recuperoN umero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 17591/2026delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti. Data pubblicazione 03/06/20268. Le questioni di rilievo nomofilattico prospettate nellarichiamata ordinanza lambiscono anche alcuni dei temi sottesiai motivi del ricorso in esame, con particolare riguardo: a) alladedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 30gennaio 2015, con riferimento alla mancanza di analiticaindicazione delle cause di irregolarità negli inviti del 1° luglio2015 e del 4 novembre 2015 (terzo motivo); b) alla denunciataviolazione dell’art. 112 c.p.c., concernente la mancatapronuncia, da parte della Corte d’appello, sul motivo di gravamecon cui era stata dedotta l’efficacia sanante del pagamentoeffettuato da Sicuritalia nel luglio 2015 (quinto motivo).9. Si impone, pertanto, il rinvio della presente causa a nuovoruolo in attesa della definizione, all’esito della pubblica udienza,della causa nella quale è stata pronunciata l’ordinanza n. 6286del 2026. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 6 -