Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 28454/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 marzo 2022 il Tribunale per il riesame di Catania ha confermato il provvedimento con cui in data 27 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in provincia di Catania ed Enna tra l'aprile 2018 ed il gennaio 2019.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: 1) violazione dell'art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre ad inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualità della sostanza stupefacente, con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; 4) vizio di motivazione e violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nonché, comunque, in ordine all'adeguatezza della misura adottata.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 16 giugno 2022 un atto del difensore del Privitera, munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.3.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022 il Tribunale per il riesame di Catania ha confermato il provvedimento con cui in data 27 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in provincia di Catania ed Enna tra l'aprile 2018 ed il gennaio 2019. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: 1) violazione dell'art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre ad inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualità della sostanza stupefacente, con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; 4) vizio di motivazione e violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nonché, comunque, in ordine all'adeguatezza della misura adottata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 16 giugno 2022 un atto del difensore del Privitera, munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.3. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 28454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris