CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18456/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1712 del 12 giugno2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente;Numero registro generale 24213/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 18456/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:− la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di prelievo,trasporto, stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti specialipericolosi e non pericolosi, in data 13 settembre 2018 stipulò con [OSCURATO:SOCIETA]. una polizza assicurativa a copertura dell’immobile edel suo contenuto per il rischio incendio, dichiarando di svolgere attivitàdi raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti solidi urbani nonpericolosi;− in data 6 marzo 2019, nell’immobile assicurato si sviluppò unincendio che danneggiò il fabbricato, i materiali in esso contenuti e lepertinenze esterne;− stante il disaccordo sulla liquidazione dell’indennizzo, le partipolizza;− in seguito, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenne in giudizio Be.Ma.S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendol’accertamento dell’inefficacia della polizza e della perdita del dirittoall’indennizzo, deducendo l’omessa comunicazione della presenza dimerci speciali in misura superiore a quella tollerata e il dolo delcontraente, nonché la nullità o inefficacia del verbale di perizia;− il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6527/2024, rigettò tuttele domande di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarò inammissibili quelledella convenuta e condannò l’attrice alle spese di lite;− avverso tale decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;− la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1712 del 12 giugno2025, rigettò integralmente l’impugnazione, confermando la sentenza diprimo grado e condannando l’appellante alle spese del secondo grado; laCorte di merito ritenne non provate le circostanze che avrebbero resoinefficace la garanzia, né l’inoperatività della polizza per dolo delcontraente;Numero registro generale 24213/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 18456/2026Data pubblicazione 08/06/2026− avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propostoricorso per cassazione, fondato su un unico motivo;− [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resisto con controricorso;− la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27/3/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col suo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 … il vizio denunciato … è l’erro-nea percezione del dato probatorio, ovvero la desunzione, da parte dellaCorte territoriale, di conclusioni manifestamente opposte rispetto aquelle desumibili dal contenuto oggettivo dei documenti già discussi evalutati (costituiti, nel caso che ci occupa, dal verbale ARPAC e dal con-tratto assicurativo) che, in quanto errore riguardante un dato emergentedal processo (violazione delle regole processuali in tema di prova) costi-tuisce fatto processuale, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4»;− in pratica, la società ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione diinoperatività della polizza, deducendo che dagli atti di causa - segnata-mente dal verbale ARPAC e dal contratto - emergeva che l’assicuratasvolgeva attività diverse da quelle dichiarate e deteneva merci specialiin misura eccedente, con conseguente inefficacia della polizza; la Corteterritoriale, travisando il contenuto oggettivo di tali documenti, avrebbedovuto desumerne la prova e dichiarare l’inoperatività della garanzia, inapplicazione dell’art. 115 c.p.c.;− il motivo è inammissibile perché, pur formalmente prospettandouna nullità processuale per violazione dell’art. 115 c.p.c., in realtà nondenuncia una «svista concernente il fatto probatorio in sé», ma tende inNumero registro generale 24213/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 18456/2026Data pubblicazione 08/06/2026concreto a ottenere una nuova lettura e una diversa valutazione del com-pendio documentale (relazione ARPAC, verbale di perizia, clausole di po-lizza) e, quindi, un nuovo apprezzamento che è però estraneo al giudiziodi legittimità;− la Corte d’appello, infatti, non ha ignorato, né sostituito prove nondedotte, ma ha esplicitamente esaminato le risultanze e fondato su diesse il proprio convincimento: affermato, tra l’altro, che «il giudice diprimo grado, ha valutato l’attendibilità di ogni circostanza posta alla suacesso verbale conclusivo di perizia e la relazione dell’ARPAC» e che «dalprocesso verbale conclusivo di perizia emerge che il fabbricato assicuratoera adibito alle attività indicate in polizza», aggiungendo che «l’esistenza,nei locali dell’azienda, di infiammabili e di merci speciali in misura supe-riore a quelle tollerate dal contratto assicurativo non è stata provata davalida documentazione»;− inoltre, nel confutare la prospettazione dell’assicuratore, il giudicedi merito ha precisato che «dalla “Relazione di sopralluogo” svolta in oc-casione dell’incendio dall’ARPAC non è evidenziata la giacenza di rifiutipresenti alla data dell’incendio che, secondo l’appellante, esulerebberodalla descrizione dell’attività per la quale era stato stipulato il contrattodi assicurazione» e che «nel documento n. 8, relazione dell’ARPAC del[OSCURATO:DATA_NASCITA], a cui fa riferimento parte attrice non si ravvisa alcuna indi-cazione dei suddetti rifiuti» e, «al contrario», «l’ARPAC fa presente chela giacenza finale di 1.110 ton. di rifiuti non pericolosi era suddivisa in207 t di imballaggi di carta e cartone, 178 t di imballaggi di plastica, 177t di imballaggi misti e 107 t di imballaggi ingombranti», con la conclu-sione che «tutti questi materiali rientravano, quindi, nella descrizionedell’attività fornita dalla convenuta alla compagnia di assicurazioni al mo-mento della stipula della polizza»; la Corte conclude altresì che, in baseal documento formato da ARPAC, che «non si sono rinvenute tipologie diNumero registro generale 24213/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 18456/2026Data pubblicazione 08/06/2026rifiuti non contemplate dal decreto di autorizzazione» e che «nel verbaledi primo sopralluogo … non si rileva nell’area di stoccaggio alcun mate-riale diverso da quello dichiarato in polizza»;− in questo quadro, la doglianza della ricorrente, che pretende di ri-cavare dal medesimo materiale probatorio conclusioni opposte (attivitàdiversa e merci speciali eccedenti), non integra un vero error in proce-dendo ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma si risolve in una critica alla verificalogica e alla sussunzione operate dal giudice del merito e, secondo ilprincipio espresso da Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01, «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n.4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto contro-verso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - ilvizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale»; nel caso de quo il “fattoprobatorio” (portata dimostrativa di ARPAC e perizia) è punto contro-verso su cui la sentenza impugnata si è ampiamente diffusa, sicché l’in-vocazione del travisamento serve solo a mascherare la richiesta di unanuova valutazione del merito, con conseguente declaratoria di inammis-sibilità del motivo;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controri-corrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi,nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, commaNumero registro generale 24213/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 18456/2026Data pubblicazione 08/06/20261-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.655,00 per compensi edEuro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])