CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente