CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 25592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](:) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 29/04/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con cui il ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia (in continuazione con altro giudicato), in ordine al reato di tentata estorsione aggravato ex art. 628, comma 3 e 416-bis.1 cod. pe.n. Al riguardo, deduce: 1. erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3 e 416-bis.1, cod. pen. Si lamenta che la Corte di merito abbia fondato l'aggravante del metodo mafioso sulla scorta di precedenti fatti (due episodi di tentata estorsione ai danni della stessa p.o. commessi rispettivamente il 18 e 19 febbraio 2014) in relazione ai quali - con efficacia di giudicato e, dunque, con violazione dell'art. 649-bis cod. proc. pen. - era stata esclusa l'aggravante speciale ex art. 7 dl. n. 152/1991 (né contestata dal PM, né ritenuta dal giudice, essendo il ricorrente stato condannato per estorsione semplice), nonché richiamando la condanna del ricorrente quale partecipe di un'associazione a delinquere comune, omettendo, tuttavia, di considerare che nel relativo processo si era escluso - tanto da non riconoscere la continuazione - che i due episodi estorsivi ai danni dell'odierna p.o. fossero inseriti, quali reati fine, nel contesto associativo. Ulteriori doglianze sono spese a proposito dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., posto che da nessuna emergenza processuale era emersa l'appartenenza del ricorrente ad un sodalizio di tal genere. 2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La censura attiene all'operato aumento in punto di pena che il giudice del merito aveva determinato tanto per la recidiva qualificata che per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere omesso il riconoscimento dell'unicità dei fatti delittuosi e all'operato aumento per la continuazione in misura del tutto "spropositato''. 3. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 30/03/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. L'aggravante speciale, ritenuta esclusivamente sotto il profilo del metodo, rinviene nella sentenza impugnata congrui e pertinenti elementi dimostrativi essendosi evidenziato come il ricorrente abbia, in più occasioni, accompagnato, expressis verbis, la richiesta estorsiva con chiari riferimenti ad un diffuso contesto di criminalità organizzata che controllava le attività commerciali della zona in cui insisteva quella della p.o. Al riguardo, rilevano il richiamo alle esigenze di destinare parte del pizzo al sostentamento dei carcerati facenti parte dell'organizzazione, al ruolo di trade union che il ricorrente poteva vantare tra il capo dell'associazione criminale e le imprese soggette alla pretesa estorsiva ed alla natura del "corrispettivo" che la p.o. avrebbe ricevuto laddove avesse consentito al pagamento della tangente, costituito dalla protezione avverso rapine e/o furti commessi dalla criminalità comune. Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio a mente del quale ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intinnidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (ex multis Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). Per come correttamente osservato dalla P.G. presso questa Corte, la ratio dell'aggravante in esame consista nell'anticipare la punibilità del "comportarsi da mafioso" in sé, indipendentemente dall'appartenenza del soggetto ad accertato sodalizio mafioso. Nella medesima prospettiva, quanto alla richiesta di denaro per "gli amici carcerati", questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, (Sez. 6, n. 31385 del 04/07/2011) ha affermato che "In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati", non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito". Parimenti consolidata è la precisazione in punto di ininfluenza della resistenza della vittima, che decida di sporgere denuncia. Appare utile in argomento richiamare, oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, altra pronuncia stando alla quale "Né per la configurazione della aggravante mafiosa è necessario che l'autore del reato, attraverso l'impiego del metodo mafioso, riesca a coartare effettivamente e concretamente la volontà della vittima e a consumare il delitto. La capacità di intimidazione, insista nella metodologica criminale de qua, deve essere, infatti, valutata ex ante ed è affatto compatibile con "atteggiamenti di contrapposizione", reattivamente assunti dalla vittima (Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Rv. 243731)". Nessuna violazione, poi, si pone in relazione al precedente giudicato per fatti analoghi, tenuto conto che la sentenza impugnata ha ben evidenziato, con argomenti con cui il ricorrente omette di confrontarsi, come il riconoscimento dell'aggravante speciale del metodo mafioso si fondi su specifici elementi della condotta dotati di novità rispetto alla precedente richiesta estorsiva per cui è stato condannato, in difetto, dunque, di alcuna fattuale interferenza (cfr. in tal senso la motivazione della sentenza Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, che appare riferirsi a fattispecie assimilabile). 4.2. Fondato è, invece, il primo motivo laddove si censura l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi estorsiva con riferimento all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. Sebbene questa Corte abbia affermato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen., non sia necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, essendo sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante, occorre, pur sempre, che sia stata asseverata dal giudice del merito l'appartenenza dell'imputato ad un sodalizio di stampo mafioso. Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito, a fronte di una contestazione ex art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. legata "all'appartenenza del ricorrente ad una consorteria di 'ndrangheta, nessun elemento è stato declinato a sostegno della predetta circostanza. Né., al riguardo, può assumere rilievo il precedente giudicato di condanna dell'imputato essendo questo relativo ad un'associazione a delinquere semplice. Avendo il primo giudice determinato la pena base sulla fattispecie di estorsione aggravata, va, di conseguenza, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, limitatamente al nuovo calcolo della pena che dovrà essere stabilito sulla fattispecie di tentata estorsione non aggravata. Restano, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi dedotti in punto di trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, li 22/0