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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38664/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•n••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35bis O.P. in tema di liberazione anticipata proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 30.09.2021 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre dal 17 giugno 2020 al 17 dicembre 2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CHIDI Simon con atto personale, sprovvisto di motivi.

1. Sia il provvedimento impugnato che la dichiarazione di ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comrna 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aie/lo).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. .

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•n••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35bis O.P. in tema di liberazione anticipata proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 30.09.2021 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre dal 17 giugno 2020 al 17 dicembre 2020. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CHIDI Simon con atto personale, sprovvisto di motivi. 1. Sia il provvedimento impugnato che la dichiarazione di ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comrna 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si
Sentenza Cassazione n. 38664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris