CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 dicembre 2024
Cassazione n. 13674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 26681/2024R.G. tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 32760/2024depositata il 16/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con ordinanza n. 32760/2024, pubblicata il 16/12/2024, nel proc.to R.G. 3773/2024, ha accolto i motivi primo, secondo e quarto (assorbito il terzo) del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, cassando con rinvio la sentenza del Giudice di Pace di Varese del 4/12/2023, con la quale era stato respinto il ricorso del primo avverso decreto di espulsione notificatogli il 28/3/2023 dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che questa Corte d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., provveda a correggere l’errore materiale compiuto nell’avere omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione (da liquidarsi in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato). E’ stata disposta la trasmissione dell’atto alla cancelleria Centrale della Corte per l’iscrizione a [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che, nel dispositivo, è stato omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione, come peraltro indicato in motivazione, il che è chiaro frutto di un mero errore materiale. L'ordinanza n. 32760/2024 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nel dispositivo, «rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione», debba leggersi e intendersi, dopo le parole «in motivazione», «e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013; Cass. S.U. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale presente nella ordinanza n. 32760/2024, nel senso che, laddove, nel dispositivo, è scritto «rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione», debba leggersi e intendersi, dopo le parole «in motivazione», «e decida anche sulle spese del giudizio di legit