CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1962
Cassazione n. 36196/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 marzo 2024 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta a lei ascritti e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputata sono inammissibili in quanto si limitano a riprodurre i corrispondenti motivi di appello, senza confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di merito a base della sua decisione, nonché ad invocare una diversa ricostruzione fattuale cui si dovrebbe pervenire a seguito di una diversa valutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2