CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 dl. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15)„ del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 14 novembre 2019, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Alatri il 28 maggio 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il 27 ottobre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile in giudizio. 2. Come risulta dalle sentenze di merito, il giorno dei fatti la Fatucchi, che stava passeggiando tenendo al guinzaglio il proprio cane, vide un pastore tedesco, poi risultato essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che avanzava verso di lei. Pensando che si trattasse di un cane randagio, si rifugiò in un terreno privato, ma non riuscì ad evitare che il suo cane, di piccola taglia, fosse aggredito dal pastore tedesco. Nel cercare di proteggere il proprio animale, fu morsa alla mano sinistra riportando lesioni giudicate guaribili in giorni 20 s.c. 3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza di appello, per mezzo del difensore munito di procura speciale articolandolo in due motivi. 3.1. Col primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando che il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato e al suo difensore di fiducia conteneva un'errata indicazione della data d'udienza. Le parti erano infatti citate a comparire per il 13 febbraio 2016 e tale data era già trascorsa 18 agosto 2016 quando il decreto fu emesso. Secondo il ricorrente, l'errore determinò una ineliminabile incertezza riguardo alla data di celebrazione del processo e dunque una nullità di ordine generale, afferente all'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. f) cod. proc. pen., che non può essere sanata neppure dalla regolare notifica del decreto al difensore. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce che la sentenza di primo grado sarebbe viziata dalla mancata assunzione di una prova decisiva che era stata dedotta ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen., una prova che neppure il giudice di secondo grado ha ritenuto di assumere non ostante la richiesta di rinnovazione istruttoria. La prova della cui mancata ammissione il ricorrente si lamenta è volta a dimostrare che, il 29 ottobre 2019 (due giorni dopo i fatti oggetto del giudizio) il cane di proprietà della Fatucchi era stato nuovamente aggredito da altro animale, circostanza che farebbe dubitare dell'attendibilità della teste (la quale ha dichiarato di non essere più uscita col proprio cane per alcuni giorni) e della stessa riferibilità delle lamentate lesioni ai fatti verificatisi il 27 ottobre 2017.4. Con memoria scritta depositata in data 8 marzo 2022 ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, perché l'erronea indicazione della data dell'udienza nel decreto di citazione a giudizio «determina la nullità del decreto e con esso della sentenza solo ove comporti un'incertezza assoluta circa la data di celebrazione del processo»; quanto al secondo motivo, per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. (la parte non indica infatti quando ha chiesto l'acquisizione della prova né le ragioni del dinego) e per il carattere non decisivo della prova dedotta. Con memoria depositata il 22 marzo 2022 (e dunque tardiva) il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, ha chiesto la conferma della sentenza e la liquidazione delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'erronea indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio non causa nullità quando è pienamente riconoscibile e inidonea a ingenerare equivoco sulla data effettiva (Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Boccuni, Rv. 250247). Tale orientamento è stato sostenuto, in particolare, con riferimento ad errori macroscopici e agevolmente riconoscibili, che, proprio per queste caratteristiche, non possono ingenerare errore sulla data effettivamente fissata per la comparizione (Sez. 2, n. 47169 del 06/12/2005, Biondolillo, Rv. 232930) ed è stato applicato anche in un caso assai simile a quello in esame. È stata esclusa, infatti, la nullità di un decreto di giudizio immediato che indicava come data di celebrazione dell'udienza quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti, ma riferiti all'anno precedente (Sez. 5, n. 9669 del 14/07/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263257). A tali condivisibili considerazioni in diritto, ampiamente sviluppate nella sentenza impugnata, se ne devono aggiungere altre dalle quali consegue l'insussistenza della lamentata nullità. Come emerge dalla lettura degli atti, l'udienza del 13 febbraio 2017 (erroneamente indicata nel decreto di citazione a giudizio come udienza del 13 febbraio 2016) non si tenne per un impedimento del giudice e fu rinviata d'ufficio al 15 maggio 2017 con provvedimento del 2 febbraio 2017 che, il 9 febbraio 2017, la cancelleria consegnò in copia al difensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario dell'imputato. La lamentata violazione dell'art. 178 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. non si è dunque verificata, e la circostanza che la relativa nullità non possa essere sanata dalla regolare notifica del decreto al difensore è irrilevante atteso che, nel caso di specie, tale notifica fu ricevuta dal difensore quale domiciliatario dell'imputato. Ne consegue l'inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti riferimenti che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - espongono, con puntuali richiami alle emergenze istruttorie, le ragioni per cui la testimonianza della persona offesa è stata valutata credibile e l'importante conferma che tale testimonianza ha trovato nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che, nell'immediatezza dei fatti, vide una ferita sul palmo della mano sinistra della Fatucchi e la disinfettò. Con una motivazione che non appare né lacunosa né, tanto meno, intrinsecamente contraddittoria, i giudici di merito hanno sottolineato che il ritardo della persona offesa nel farsi refertare «non pone dubbi circa la natura e l'origine della ferita riscontrata» che «risulta compatibile con quella personalmente riscontrata dalle teste Figliozzi». Se confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, la circostanza che la difesa avrebbe voluto essere ammessa a provare (una nuova aggressione patita dal cane della Fatucchi il 29 ottobre 2015) non presenta il necessario carattere di decisività non essendo idonea a scardinare la coerenza logico-giuridica della decisione adottata. Per "prova decisiva", la cui mancata assunzione è denunciabile con apposito motivo di ricorso per cassazione, infatti, deve intendersi solo quella che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare nella misura indicata in dispositivo. 7. La memoria della parte civile è stata depositata solamente in data 22 marzo 2022, oltre il termine previsto dall'art. 23 comma 8 dl. n.137/2020, sicché non può tenersene conto neppure ai fini della liquidazione delle spese (cfr. Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende