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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2020

Cassazione n. 17639/2026

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rrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1042/2020 depositata il 06/07/2020;Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e il figlioMarco [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale diPalermo affinché venisse accertata e dichiarata la nullità, per violazionedell’art. 2744 c.c., del contratto di compravendita stipulato in data31.12.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il convenuto, avente ad oggettoil trasferimento di 1/3 della piena proprietà e di 1/6 della nudaproprietà di un immobile sito in Palermo; nonché del preliminare dicompravendita sottoscritto in pari data tra il convenuto e MarcoRiccobono, avente ad oggetto il medesimo immobile nei limiti dellequote sopra indicate, in base ad un prezzo di vendita pari a €.204.000,00 da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] in 120 rate mensili di €.1.700,00 cadauna.Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, dichiarava lanullità dei due contratti, di compravendita e del preliminare dicompravendita, ex art. 2744 c.c.; per l’effetto: condannava SalvatoreOliveri a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 28.909,00corrisposta in forza del preliminare; condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di €. 155.000,00, oltre interessi.2.

Avverso la sentenza di primo grado interponeva appelloSalvatore [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che – inparziale accoglimento del gravame - condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’appellante gli interessi legali dal 22.12.2011 al17.06.2016 e, successivamente e fino al saldo, nella misura di cuiall'art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma dovuta in restituzione.Confermava, nel resto, la pronuncia del primo giudice, compensandonella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il primomotivo di impugnazione condividendo l’impostazione del Tribunale inmerito alla sussistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti,in quanto concepiti e voluti dalle parti come intrinsecamente efunzionalmente connessi tra loro, facenti parte di un’unitariaoperazione economica finalizzata ad eludere il divieto di cui all'art.2744 c.c. attraverso l'illecito conseguimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di unagaranzia per il credito da questi vantato in qualità di cessionario di undebito, già contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàEurotoscar.it s.r.l.La Corte ha ricostruito la regola del divieto di patto commissorioalla luce della c.d. teoria funzionalistica, anche in relazione allaconcezione della causa in concreto, ravvisabile nella illecita finalità digaranzia.

Sosteneva la Corte che il debito non si era estinto con lavendita ma persisteva e doveva pagarsi in 120 rate «corrispondenti aquelle del contratto preliminare tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig.

MarcoRiccobono»: tanto per il secondo giudice rappresentava l’indice di unaoperazione negoziale connessa all’operazione creditizia che garantivala promessa di vendita alla restituzione del debito; il trasferimento dellequote sull’immobile in comproprietà non aveva portato all’attribuzioneal compratore dell’immobile ma alla costituzione di una posizione digaranzia provvisoria, perché mutevole a seconda che il debitore avesseadempiuto o meno.3.

Nei confronti della sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA].

RICORSO PRINCIPALE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, con riferimento all'art. 2744 c.c.

Il ricorrente sostieneche la Corte d'Appello ha errato nell'applicare l'art. 2744 c.c. poichémancano gli elementi costitutivi del patto commissorio.

In particolare,non sussisterebbe l’elemento soggettivo della coercizione su debitore,necessario per incorrere nel divieto di legge.

Sul punto, il ricorrenteafferma che fu il debitore, [OSCURATO:PERSONA] a proporre l'operazione,e che non vi è prova di alcuna costrizione.

In secondo luogo,mancherebbe anche l’elemento oggettivo della costituzione di garanziaper un debito non ancora scaduto, in quanto nel caso di specie il debitodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente si era estinto con lacompravendita.

In tesi, con l’atto traslativo delle quote pro indivisosull’immobile di famiglia si sarebbe realizzata una datio in solutum, alsolo fine di liberare [OSCURATO:PERSONA] dal debito contratto nei confrontidel cessionario [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente evidenzial’autonomia dei due contratti, dettata dalla diversità soggettiva deicontraenti dell’atto traslativo da una parte e del contratto preliminaredi compravendita dall’altra, indice dell’autonomia della secondaoperazione negoziale, nata dal desiderio del figlio di acquistarel'immobile a rate, senza alcun collegamento coercitivo con la venditaeffettuata dal padre.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3) c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto conriferimento all'art. 1362 cc ed all'art. 115 c.p.c.

Il ricorrente si duoleNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.),contestando alla Corte di Appello di aver ravvisato una finalità elusiva(ossia la garanzia impropria) tra i contratti oggetto di controversia,individuando un unico debitore reale ([OSCURATO:PERSONA]), senzacompiere la necessaria indagine sulla comune intenzione delle parti.

Inparticolare, il giudice di merito avrebbe qualificato l’operazione comeunitaria basandosi esclusivamente sulla "contestualità temporale" deglicontraenti.

Viene contestata, quindi, la decisione della Corte territorialedi rigettare le istanze istruttorie (prove orali) che, secondo il ricorrente,avrebbero invece dimostrato l'autonomia dei negozi e la volontà delfiglio ([OSCURATO:PERSONA]) di agire come acquirente in proprio, e non come meroschermo del padre.

In punto di prova, il ricorrente deduce anche laviolazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), conriferimento alla ricostruzione dei rapporti interpersonali tre tutte leparti in causa fornita dal ricorrente, non oggetto di smentitaprocessuale.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, e sono inammissibili, poiché si traducono inun'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudicedi merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (exmultis: Sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Sez. 2, n. 21127dell’08/08/2019).Occorre chiarire i principi di diritto emergenti dalla giurisprudenzadi questa Corte in tema di violazione del divieto di patto commissorio,che possono così essere sintetizzati (di recente: Sez. 3, n. 2469 del25/01/2024, Rv. 670068 – 01; Sez. 2, n. 13210 del 14/05/2024, Rv.671129 - 01):Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026- viene privilegiata l’interpretazione funzionale del pattocommissorio, anche alla luce della causa in concreto della, ovvero delleplurime convenzioni stipulate tra le parti o anche tra più parti;- da tale interpretazione deve emergere lo scopo di garanziadell’intera operazione, vietato dall'ordinamento giuridico ove emerga ilrisultato concreto, ossia l'illecita coercizione del debitore a sottostarealla volontà del creditore, accettando egli preventivamente iltrasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza dellamancata estinzione di un suo debito;- la coercizione quale aspetto soggettivo non consiste in una sortadi violenza o pressione economica esercitata da una parte sull’altraquale arma di costrizione verso la stipulazione di un negozio ditrasferimento, ma si ravvisa nel risultato concreto dell’interaoperazione complessivamente considerata.Tornando alla pronuncia impugnata, la Corte d’Appello ha fattocorretta applicazione dei principi sopra richiamati.Ricostruita la cronologia degli atti (cessione del credito di €.155.000,00 della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con atto del 22.12.2011; scrittura privata con cui DanieleRiccobono prometteva in vendita, entro il 31.12.2011, le proprie quotesu un immobile sito in Palermo, quale mezzo di pagamento del creditodi cui [OSCURATO:PERSONA] era cessionario; stipula, alla stessa data del 31.12.2011,del preliminare di compravendita delle quote sul medesimo immobilepromesse da [OSCURATO:PERSONA] al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alprezzo di €. 204.000,00, pari all’importo del debito ceduto oltre adinteressi al tasso del 3.16%), il secondo giudice ha identificato gli indicisintomatici del patto commissorio (sussistente pregresso rapporto didebito-credito tra venditore ed acquirente; dato temporale dellaconclusione dei due contratti; entità del prezzo convenuto nelNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026preliminare di vendita; assenza di un concreto interesse delcessionario-acquirente al trasferimento delle quote indivise;strettissimo rapporto di parentela tra le due parti dei due negozi),concludendo per la sussistenza del patto commissorio ravvisabilenell’unitarietà dell’operazione economica finalizzata all’illecitoconseguimento in capo ad [OSCURATO:PERSONA] di una garanzia reale per il caso diinadempimento dell’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] (v.sentenza pagg. 3-4).A queste argomentazioni il mezzo di gravame si limita ad opporreuna sua ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, pureaccuratamente esaminate dal secondo giudice.In punto di mancata ammissione delle prove richieste, si ricordache la scelta dei mezzi di prova resta nella discrezionalità del giudicedel merito, ed è insindacabile in sede di legittimità (per tutte: Sez. 1,Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 02).Infine, neanche può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c.,dedotti in atti, traendo da essi – anche tenuto conto soprattutto dello«strettissimo rapporto di parentela» intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e MarcoRiccobono, più che del rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] eOliveri – conclusioni opposte rispetto a quelle desiderate dal ricorrente,non sindacabili in questa sede in quanto scevre da vizi logico-giuridici.II.

RICORSO INCIDENTALE4.

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 91, comma1, e 92, comma 2, c.p.c.Il ricorrente incidentale censura la sentenza della Corte d'Appellonella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, invocandola violazione del principio di causalità/soccombenza, ex art. 92, commaNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/20262, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in entrambi i gradi dimerito, posto che la sua domanda principale (nullità del contrattopreliminare) era stata accolta in entrambi i gradi di giudizio; pertanto,in assenza di soccombenza reciproca o di motivazione specifica suragioni eccezionali, la Corte d'Appello non aveva il potere discrezionaledi compensare, neppure parzialmente, le spese nei suoi confronti.4.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.E’ vero che a seguito della dichiarazione di invalidità di entrambi icontratti la riforma parziale del secondo giudice investiva unicamentel’obbligo di pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi aisensi del comma 4 dell’art. 1284 c.c. (a partire dalla data di entrata invigore della disposizione menzionata) sul debito del quale [OSCURATO:PERSONA] eracessionario.Tuttavia, la parte processuale nel procedimento che ci occupa erarappresentata, anche in sede di appello, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro difesi dal medesimo avvocato: ed è in favoredi questa unica parte processuale che la Corte territoriale ha liquidatoil compenso, sulla base dell’esito complessivo del giudizio, non potendoquindi scindersi le posizioni dei due soggetti sotto il profilo processuale.5.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 4 e 5 del d.m.n. 55/2014.La sentenza della Corte d’Appello viene censurata nel capo in cuiha liquidato le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione deiparametri di legge.

Osserva il ricorrente incidentale che il valore dellacausa doveva essere commisurato al valore della domanda di nullitàdel contratto preliminare (€. 210.000,00), corrispondente alloscaglione compreso tra €. 52.001 e €. 260.000,00, all’interno del qualedovevano essere applicati i valori medi.

Alla luce di questi criteri, ilNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026totale del compenso tabellare per il primo grado di giudizio ammontaa €. 13.430,00, in luogo di €. 7.795,00 riconosciuti dal secondo giudice;per il secondo grado di giudizio, il totale tabellare ammonta a €. 13.635in luogo di €. 4.758,00.5.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha utilizzato lo scaglione indicato nel mezzo digravame (inferiore a €. 260.000,00) all’interno del quale, però,diversamente da quanto auspicato dal ricorrente incidentale, haapplicato – almeno con riferimento alle spese del primo grado digiudizio - i parametri minimi vigenti, in vece di quelli medi.

Tale scelta,sebbene non motivata, non è comunque sindacabile in sede dilegittimità, atteso che essa comunque non ha comportato la violazionedei minimi tariffari.Quanto alla liquidazione delle spese relative al secondo grado digiudizio: sempre tenendo come riferimento lo scaglione sopra indicato(inferiore a €. 260.000,00) e applicando i parametri minimi per tutte equattro le fasi del giudizio, la somma riconosciuta dal secondo giudice(€. 4.758,00) risulta essere di poco superiore alla metà della sommacomplessiva (€. 7.160,00), quindi già al netto della compensazione perla metà decisa dalla Corte d’Appello.6.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudiziosono interamente compensate.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e ilricorso incidentale;spese compensate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dientrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1042/2020 depositata il 06/07/2020;Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e il figlioMarco [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale diPalermo affinché venisse accertata e dichiarata la nullità, per violazionedell’art. 2744 c.c., del contratto di compravendita stipulato in data31.12.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il convenuto, avente ad oggettoil trasferimento di 1/3 della piena proprietà e di 1/6 della nudaproprietà di un immobile sito in Palermo; nonché del preliminare dicompravendita sottoscritto in pari data tra il convenuto e MarcoRiccobono, avente ad oggetto il medesimo immobile nei limiti dellequote sopra indicate, in base ad un prezzo di vendita pari a €.204.000,00 da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] in 120 rate mensili di €.1.700,00 cadauna.Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, dichiarava lanullità dei due contratti, di compravendita e del preliminare dicompravendita, ex art. 2744 c.c.; per l’effetto: condannava SalvatoreOliveri a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 28.909,00corrisposta in forza del preliminare; condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di €. 155.000,00, oltre interessi.2. Avverso la sentenza di primo grado interponeva appelloSalvatore [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che – inparziale accoglimento del gravame - condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’appellante gli interessi legali dal 22.12.2011 al17.06.2016 e, successivamente e fino al saldo, nella misura di cuiall'art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma dovuta in restituzione.Confermava, nel resto, la pronuncia del primo giudice, compensandonella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il primomotivo di impugnazione condividendo l’impostazione del Tribunale inmerito alla sussistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti,in quanto concepiti e voluti dalle parti come intrinsecamente efunzionalmente connessi tra loro, facenti parte di un’unitariaoperazione economica finalizzata ad eludere il divieto di cui all'art.2744 c.c. attraverso l'illecito conseguimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di unagaranzia per il credito da questi vantato in qualità di cessionario di undebito, già contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàEurotoscar.it s.r.l.La Corte ha ricostruito la regola del divieto di patto commissorioalla luce della c.d. teoria funzionalistica, anche in relazione allaconcezione della causa in concreto, ravvisabile nella illecita finalità digaranzia. Sosteneva la Corte che il debito non si era estinto con lavendita ma persisteva e doveva pagarsi in 120 rate «corrispondenti aquelle del contratto preliminare tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. MarcoRiccobono»: tanto per il secondo giudice rappresentava l’indice di unaoperazione negoziale connessa all’operazione creditizia che garantivala promessa di vendita alla restituzione del debito; il trasferimento dellequote sull’immobile in comproprietà non aveva portato all’attribuzioneal compratore dell’immobile ma alla costituzione di una posizione digaranzia provvisoria, perché mutevole a seconda che il debitore avesseadempiuto o meno.3. Nei confronti della sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]. RICORSO PRINCIPALE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, con riferimento all'art. 2744 c.c. Il ricorrente sostieneche la Corte d'Appello ha errato nell'applicare l'art. 2744 c.c. poichémancano gli elementi costitutivi del patto commissorio. In particolare,non sussisterebbe l’elemento soggettivo della coercizione su debitore,necessario per incorrere nel divieto di legge. Sul punto, il ricorrenteafferma che fu il debitore, [OSCURATO:PERSONA] a proporre l'operazione,e che non vi è prova di alcuna costrizione. In secondo luogo,mancherebbe anche l’elemento oggettivo della costituzione di garanziaper un debito non ancora scaduto, in quanto nel caso di specie il debitodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente si era estinto con lacompravendita. In tesi, con l’atto traslativo delle quote pro indivisosull’immobile di famiglia si sarebbe realizzata una datio in solutum, alsolo fine di liberare [OSCURATO:PERSONA] dal debito contratto nei confrontidel cessionario [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente evidenzial’autonomia dei due contratti, dettata dalla diversità soggettiva deicontraenti dell’atto traslativo da una parte e del contratto preliminaredi compravendita dall’altra, indice dell’autonomia della secondaoperazione negoziale, nata dal desiderio del figlio di acquistarel'immobile a rate, senza alcun collegamento coercitivo con la venditaeffettuata dal padre.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3) c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto conriferimento all'art. 1362 cc ed all'art. 115 c.p.c. Il ricorrente si duoleNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.),contestando alla Corte di Appello di aver ravvisato una finalità elusiva(ossia la garanzia impropria) tra i contratti oggetto di controversia,individuando un unico debitore reale ([OSCURATO:PERSONA]), senzacompiere la necessaria indagine sulla comune intenzione delle parti. Inparticolare, il giudice di merito avrebbe qualificato l’operazione comeunitaria basandosi esclusivamente sulla "contestualità temporale" deglicontraenti. Viene contestata, quindi, la decisione della Corte territorialedi rigettare le istanze istruttorie (prove orali) che, secondo il ricorrente,avrebbero invece dimostrato l'autonomia dei negozi e la volontà delfiglio ([OSCURATO:PERSONA]) di agire come acquirente in proprio, e non come meroschermo del padre. In punto di prova, il ricorrente deduce anche laviolazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), conriferimento alla ricostruzione dei rapporti interpersonali tre tutte leparti in causa fornita dal ricorrente, non oggetto di smentitaprocessuale.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, e sono inammissibili, poiché si traducono inun'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudicedi merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (exmultis: Sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Sez. 2, n. 21127dell’08/08/2019).Occorre chiarire i principi di diritto emergenti dalla giurisprudenzadi questa Corte in tema di violazione del divieto di patto commissorio,che possono così essere sintetizzati (di recente: Sez. 3, n. 2469 del25/01/2024, Rv. 670068 – 01; Sez. 2, n. 13210 del 14/05/2024, Rv.671129 - 01):Numero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026- viene privilegiata l’interpretazione funzionale del pattocommissorio, anche alla luce della causa in concreto della, ovvero delleplurime convenzioni stipulate tra le parti o anche tra più parti;- da tale interpretazione deve emergere lo scopo di garanziadell’intera operazione, vietato dall'ordinamento giuridico ove emerga ilrisultato concreto, ossia l'illecita coercizione del debitore a sottostarealla volontà del creditore, accettando egli preventivamente iltrasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza dellamancata estinzione di un suo debito;- la coercizione quale aspetto soggettivo non consiste in una sortadi violenza o pressione economica esercitata da una parte sull’altraquale arma di costrizione verso la stipulazione di un negozio ditrasferimento, ma si ravvisa nel risultato concreto dell’interaoperazione complessivamente considerata.Tornando alla pronuncia impugnata, la Corte d’Appello ha fattocorretta applicazione dei principi sopra richiamati.Ricostruita la cronologia degli atti (cessione del credito di €.155.000,00 della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con atto del 22.12.2011; scrittura privata con cui DanieleRiccobono prometteva in vendita, entro il 31.12.2011, le proprie quotesu un immobile sito in Palermo, quale mezzo di pagamento del creditodi cui [OSCURATO:PERSONA] era cessionario; stipula, alla stessa data del 31.12.2011,del preliminare di compravendita delle quote sul medesimo immobilepromesse da [OSCURATO:PERSONA] al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alprezzo di €. 204.000,00, pari all’importo del debito ceduto oltre adinteressi al tasso del 3.16%), il secondo giudice ha identificato gli indicisintomatici del patto commissorio (sussistente pregresso rapporto didebito-credito tra venditore ed acquirente; dato temporale dellaconclusione dei due contratti; entità del prezzo convenuto nelNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026preliminare di vendita; assenza di un concreto interesse delcessionario-acquirente al trasferimento delle quote indivise;strettissimo rapporto di parentela tra le due parti dei due negozi),concludendo per la sussistenza del patto commissorio ravvisabilenell’unitarietà dell’operazione economica finalizzata all’illecitoconseguimento in capo ad [OSCURATO:PERSONA] di una garanzia reale per il caso diinadempimento dell’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] (v.sentenza pagg. 3-4).A queste argomentazioni il mezzo di gravame si limita ad opporreuna sua ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, pureaccuratamente esaminate dal secondo giudice.In punto di mancata ammissione delle prove richieste, si ricordache la scelta dei mezzi di prova resta nella discrezionalità del giudicedel merito, ed è insindacabile in sede di legittimità (per tutte: Sez. 1,Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 02).Infine, neanche può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c.,dedotti in atti, traendo da essi – anche tenuto conto soprattutto dello«strettissimo rapporto di parentela» intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e MarcoRiccobono, più che del rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] eOliveri – conclusioni opposte rispetto a quelle desiderate dal ricorrente,non sindacabili in questa sede in quanto scevre da vizi logico-giuridici.II. RICORSO INCIDENTALE4. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 91, comma1, e 92, comma 2, c.p.c.Il ricorrente incidentale censura la sentenza della Corte d'Appellonella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, invocandola violazione del principio di causalità/soccombenza, ex art. 92, commaNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/20262, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in entrambi i gradi dimerito, posto che la sua domanda principale (nullità del contrattopreliminare) era stata accolta in entrambi i gradi di giudizio; pertanto,in assenza di soccombenza reciproca o di motivazione specifica suragioni eccezionali, la Corte d'Appello non aveva il potere discrezionaledi compensare, neppure parzialmente, le spese nei suoi confronti.4.1. Il motivo non può trovare accoglimento.E’ vero che a seguito della dichiarazione di invalidità di entrambi icontratti la riforma parziale del secondo giudice investiva unicamentel’obbligo di pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi aisensi del comma 4 dell’art. 1284 c.c. (a partire dalla data di entrata invigore della disposizione menzionata) sul debito del quale [OSCURATO:PERSONA] eracessionario.Tuttavia, la parte processuale nel procedimento che ci occupa erarappresentata, anche in sede di appello, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro difesi dal medesimo avvocato: ed è in favoredi questa unica parte processuale che la Corte territoriale ha liquidatoil compenso, sulla base dell’esito complessivo del giudizio, non potendoquindi scindersi le posizioni dei due soggetti sotto il profilo processuale.5. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 4 e 5 del d.m.n. 55/2014.La sentenza della Corte d’Appello viene censurata nel capo in cuiha liquidato le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione deiparametri di legge. Osserva il ricorrente incidentale che il valore dellacausa doveva essere commisurato al valore della domanda di nullitàdel contratto preliminare (€. 210.000,00), corrispondente alloscaglione compreso tra €. 52.001 e €. 260.000,00, all’interno del qualedovevano essere applicati i valori medi. Alla luce di questi criteri, ilNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026totale del compenso tabellare per il primo grado di giudizio ammontaa €. 13.430,00, in luogo di €. 7.795,00 riconosciuti dal secondo giudice;per il secondo grado di giudizio, il totale tabellare ammonta a €. 13.635in luogo di €. 4.758,00.5.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha utilizzato lo scaglione indicato nel mezzo digravame (inferiore a €. 260.000,00) all’interno del quale, però,diversamente da quanto auspicato dal ricorrente incidentale, haapplicato – almeno con riferimento alle spese del primo grado digiudizio - i parametri minimi vigenti, in vece di quelli medi. Tale scelta,sebbene non motivata, non è comunque sindacabile in sede dilegittimità, atteso che essa comunque non ha comportato la violazionedei minimi tariffari.Quanto alla liquidazione delle spese relative al secondo grado digiudizio: sempre tenendo come riferimento lo scaglione sopra indicato(inferiore a €. 260.000,00) e applicando i parametri minimi per tutte equattro le fasi del giudizio, la somma riconosciuta dal secondo giudice(€. 4.758,00) risulta essere di poco superiore alla metà della sommacomplessiva (€. 7.160,00), quindi già al netto della compensazione perla metà decisa dalla Corte d’Appello.6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudiziosono interamente compensate.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 4795/2021Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 17639/2026Data pubblicazione 03/06/2026previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e ilricorso incidentale;spese compensate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dientrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
Sentenza Cassazione n. 17639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris