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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25996/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso, chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di pace di Monza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5- quater, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 20.000,00 euro di multa All'imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Venezia il 16 novembre 2020 ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter terzo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce omessa motivazione in ordine al proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto, pur in presenza di concreti elementi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va appezzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato.

Gli elencati indici normativi devono essere congiuntamente considerati.

La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577).

Al riguardo, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

2. li Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Macerata, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Macerata in diversa persona f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso, chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di pace di Monza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5- quater, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 20.000,00 euro di multa All'imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Venezia il 16 novembre 2020 ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter terzo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce omessa motivazione in ordine al proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto, pur in presenza di concreti elementi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va appezzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Gli elencati indici normativi devono essere congiuntamente considerati. La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). Al riguardo, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 2. li Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Macerata, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Macerata in diversa persona f
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