CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26379/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 239/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];RILEVATOCHE: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Isernia PatriziaMelideo e d [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo azione di simulazione e –in subordine - azione revocatoria in relazione ad alcuni atti di trasferimento immobiliare.Adduceva: a) di vantare un credito di ormai oltre 400 mila euro nei confronti di PatriziaMelideo e [OSCURATO:PERSONA] ; b) che questi, tra settembre 2004 e gennaio 2005, le avevano versato, per ridurre il proprio debito, assegni bancari per complessivi euro 118.828,00; c) che detti assegni erano rimasti insoluti e protestati e i debitori si erano spossessati di tutti i beni immobili di cui eranoproprietari: in particolare, la Melideo aveva venduto al prezzo di € 40.000, senza indicare le modalità di pagamento, i suoi beni, già gravati da una ipoteca e da un pignoramento, al cognato Piedimonti e alla sorella Cristina - che avevano poi rivenduto al Colacci - . e il [OSCURATO:PERSONA] aveva vendutoi suoi beni ai coniugi Itria-Comaci. Si costituivano in giudizio GiovanniPiedimonte, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] edErnesto [OSCURATO:PERSONA] , l e altr e parti rimanen d o contumaci. Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 690/16: a) in parziale accoglimento della domanda revocatoria condannava GiovanniPiedimonte e [OSCURATO:PERSONA] , in via solidale , al pagamentoall’attrice, di euro 10.000,00 oltre accessori; b) rigettava ogni ulteriore domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. 2. Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo:a) in via principale, accogliersi la domanda di simulazione, e per l'effetto dichiarare simulati entrambi gli atti indicati nella domanda introduttiva; b) in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta in relazione al primo dei suddetti due atti, condannare [OSCURATO:PERSONA] e CristinaMelideo a paga rle euro 100.000,00 (in subordine euro 40.000,00), oltre accessori; c) in accoglimento dell'azione revocatoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarare inefficace e a sé non opponibile anche il secondo atto indicato nella domanda introduttiva; d) condannare tutti gli appellati al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio oin subordine disporre compensazione tra sé e il Colacci. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo, mentre gli altri appellati rimanevano contumaci. La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 239/2020, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava simulati in misura assoluta entrambi gli atti dispositivi, condannando gli appellati in solido a rifondere le spese. 3. Ha proposto ricorso PatriziaMelideo, già dichiarata contumace nel giudizio di primo grado ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] , che ha deposit ato memoria. RITENUTOCHE: 1. [OSCURATO:PERSONA] presenta un unico motivo con il quale denuncia la violazione ed errata interpretazione dell’art. 7 legge 890/1992 e succ. modifiche e integrazioni, ex art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cod. proc. civ., per errata pronuncia in merito alla regolarità della notifica dell’atto di citazione in appello avvenuta con immissione in cassetta . Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale per la dichiararnela contumacia, la notifica della citazione in appello non sarebbe mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza legale, in quanto presso la sua residenza anagrafica - sita in Frosolone di Isernia, via [OSCURATO:PERSONA] 28/c - , non vi sarebbe mai stata una cassetta postale dove immettere l'avviso di notifica , come invece erroneamente dichiarato nella relata dal messo comunale che avrebbe provveduto alla notifica della citazione in appello : circostanza,questa, per la quale ella a vrebbe proposto querela di falso ex art. 221 c.c. davanti al Tribunale di Isernia, disconoscendo la veridicità della dichiarazione sottoscritta dal messo. Sarebbero state altresì omesse le formalità di cui all'art. 7, ultimo comma,l. n. 890/1992 e che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato invio della raccomandata e la mancata sottoscrizione della raccomandata informativa dell’affissione all’albo renderebberonulla la notifica effettuata. In definitiva, l’irregolare notifica dell’atto di citazione, che non sarebbe mai pervenuto nella sfera di conoscenza legale della ricorrente, avrebbe reso nullo il procedimento notificatorio della sua citazione in appello. 2. Il ricorso è inammissibile. Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] nonostante la rituale e tempestiva notificazione dell’atto di citazione in appello non si era costituita in giudizio e, per tale ragione, era stata dichiarata contumace all’udienza del 25 ottobre 2017.La ricorrente, nell’esposizione sommaria del fatto che precede l’illustrazione dei motivi(p.2s.), ha contestato ciò in modo apodittico e soprattutto contraddittorio come segue: ella “non ha mai ricevuto l’atto di appello”; “Infatti, l’atto di citazione in appello risulta essere notificato con avviso immesso in cassetta”, però non le sarebbe pervenuto “nella sfera di conoscenza legale” perché ella “non ha alcuna cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo”; non vi sarebbe la compiuta giacenza attestata dall’agente postale perché la ricorrente non ha ricevuto la notifica; la falsità della relata di notifica sarebbe “documentata” con la fotografia di un luogo dove “presuntivamente” sarebbe avvenuta la notifica, risultando che la ricorrente non ha “cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo”, e infatti ella avrebbe già proposto querela di falso davanti al Tribunale di Isernia. Da qui deriva poi il motivo ut suprariassunto. Orbene, l’inammissibilità del ricorso consegue alle modalità confuse e contraddittorie con le quali la ricorrente ha esposto i fatti da cui ha poi tratto la contestazionerappresentata nel motivo, soprattutto laddove afferma dapprima che l'atto di citazione risulta essere notificato con avviso immesso in cassetta e immediatamente dopo che la ricorrente non aveva cassetta - non ha alcuna cassetta postale -. 3. Alla inammissibilità del ricorsonon consegue alcuna condanna in punto di spese, essendo stato il controricorso notificato il 30 novembre 2020 e depositato il 31 dicembre 2020 quando già erano rispettivamente spirati i termini decorrenti dalla data di notifica del ricorso (21 ottobre 2020), ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q