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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24762/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti (minaccia, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, danneggiamento e furto) perché estinti per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando, con unico motivo, la violazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.

La prescrizione non sarebbe infatti decorsa, alla data della sentenza impugnata, limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo e in rapporto alla pena edittale per esso dalla legge comminata.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è punito, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con la reclusione sino ad un massimo di sei anni e otto mesi (la natura comune dell'arma è elemento essenziale del reato, e non circostanziale, e la fattispecie si atteggia a reato autonomo: da ultimo, Sez. 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551-01).

Il termine ordinario di prescrizione è, dunque, di pari durata (art. 157, primo comma, cod. pen.), mentre il termine massimo è pari ad otto anni e quattro mesi (art. 161, secondo comma, stesso codice).

Né l'un termine, né l'altro, erano decorsi alla data della sentenza impugnata (17 ottobre 2023), considerato (quanto al termine ordinario) che il decreto che dispone il giudizio è stato adottato il 16 novembre 2017, e considerato (quanto al termine massimo) che il reato risulta commesso il 22 dicembre 2015.

Né i termini sono decorsi alla data del dispositivo odierno.

2. Segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato in discorso.

Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il rinvio deve essere disposto dinanzi alla Corte di appello di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo alla Corte di appello di Campo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti (minaccia, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, danneggiamento e furto) perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando, con unico motivo, la violazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. La prescrizione non sarebbe infatti decorsa, alla data della sentenza impugnata, limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo e in rapporto alla pena edittale per esso dalla legge comminata. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è punito, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con la reclusione sino ad un massimo di sei anni e otto mesi (la natura comune dell'arma è elemento essenziale del reato, e non circostanziale, e la fattispecie si atteggia a reato autonomo: da ultimo, Sez. 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551-01). Il termine ordinario di prescrizione è, dunque, di pari durata (art. 157, primo comma, cod. pen.), mentre il termine massimo è pari ad otto anni e quattro mesi (art. 161, secondo comma, stesso codice). Né l'un termine, né l'altro, erano decorsi alla data della sentenza impugnata (17 ottobre 2023), considerato (quanto al termine ordinario) che il decreto che dispone il giudizio è stato adottato il 16 novembre 2017, e considerato (quanto al termine massimo) che il reato risulta commesso il 22 dicembre 2015. Né i termini sono decorsi alla data del dispositivo odierno. 2. Segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato in discorso. Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il rinvio deve essere disposto dinanzi alla Corte di appello di Campobasso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo alla Corte di appello di Campo
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