Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 15439/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIMINI n. 63/2022depositata il 20/01/2022;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente eADRIANO RIZZELLO per la parte controricorrente;1.

La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini proponevano opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Riminiavverso tre ordinanze ingiunzione della Camera di Commercio dellaRomagna con le quali gli era stato ingiunto il pagamento perl'omesso o ritardato deposito obbligatorio dei bilanci societari oltrealle spese del procedimento.2.

Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio dellaRomagna chiedendo il rigetto dell'opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglieva parzialmente il ricorso.4.

La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini proponevano appello avverso la suddetta sentenza inrelazione alle spese del procedimento e all'omessa pronuncia suun'eccezione sollevata della memoria conclusiva.5.

La Camera di Commercio si costituiva nel giudizio disecondo grado rilevando l'inammissibilità dell'appello e comunquechiedendone il rigetto nel merito.6.

Il Tribunale di Rimini rigettava il gravame.

In particolare,superata l'eccezione di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c.riteneva l'impugnazione infondata nel merito.

Secondo il Tribunale,ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 580 del 1993 era previsto che adogni Camera di Commercio fosse riconosciuta la potestà statutariae regolamentare e a detta potestà l'appellante si era assoggettatavolontariamente al momento dell'iscrizione, accettando diNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottostare alle regole che la stessa Camera di Commercio si eradata attraverso i propri organi, tra i quali rientrava certamente ilpotere di determinare forfettariamente il costo dell'accertamentodelle violazioni.

Pertanto, legittimamente la Camera di Commercioaveva fissato in via generale e astratta le spese del procedimentoin caso di violazioni attraverso una delibera di giunta noncontestata.L'esame del motivo proposto in primo grado soltanto con lamemoria conclusiva relativa alla tardività notifica al trasgressoreera precluso dalla sua tardiva deduzione non trattandosi di unprofilo di illegittimità del provvedimento rilevabile d'ufficio.

Infinedoveva ritenersi corretta la compensazione delle spese disposte dalgiudice di primo grado fondata sulla reciproca soccombenza.7.

La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di tre motivi.8.

La Camera di Commercio della Romagna ha resistito concontroricorso.9.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.10.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione delledisposizioni della l.n.580/93 sulle camere di commercio: art.2, c.2, lett. a), art.3, c.1, e 4 bis, art.8, c.3; anche in relazione agli artt.2188 c.c. e 2435 c.c. (art. 360 1 comma n. 3 cpc).La sentenza impugnata presuppone erroneamente che laGiunta della camera di commercio abbia il potere di commisurareNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026le “spese di procedimento” in modo autonomo, a forfait, con mera“delibera di Giunta”, arrogandosi un potere non previsto dallalegge.Le "spese di procedimento" costituiscono una voce“accessoria” connessa agli accertamenti amministrativisanzionatori.

Da sempre, esse comprendono tutte le spese liquideconnesse alla singola pratica: notifiche, bolli, francobolli, diritti disegreteria e quant’altro.

Nel panorama italiano, solo in taluni casile "spese di procedimento" sono “forfettizzate”, ma ciò avviene solodietro espressa “autorizzazione legislativa”, e comunque sempre inuna “misura determinata”, secondo i principi di tassatività e riservadi legge.La sentenza impugnata, secondo parte ricorrente, sifonderebbe su tre presupposti erronei: a) che la potestàamministrativa (dello Stato così come degli enti “autarchici”) possaessere esercitata secondo una discrezionalità svincolata dallanormale gerarchia delle fonti; b) che le società si assoggettinovolontariamente (come in un rapporto di tipo associativo-privatistico) alla potestà delle Camera di commercio, laddove vi èsolo soggezione amministrativa; c) che la “potestà statutaria eregolamentare” interna delle Camera di commercio (o anche la suacosiddetta “autarchia” esterna) si estenda fino a comprendere ilpotere discrezionale di “determinare forfetariamente il costodell’accertamento.Gli artt.16 e 18 l. n. 689/81, andrebbero letti nel quadrocostituzionale, per cui le "spese di procedimento" o sono le "speseliquide” afferenti il procedimento, o sono spese forfettizzate da unalegge apposita ex art.23 Cost.Numero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’iscrizione alle Camera di commercio è ovviamenteobbligatoria (art.2195 c.c.).

Non vi è alcuna “adesione volontaria”.La potestà “statutaria” è quella prevista dall’art.3 c.1 dellal.n.580/93 e la potestà “regolamentare” è quella prevista dall’art.3c.4 bis della l.n.580/93, entrambe hanno rilevanza puramenteinterna.La Camera di commercio ha il potere, ex art.2630 c.c., diirrogare le sanzioni e le accessorie "spese di procedimento", manon si vede dove il Giudice abbia reperito il potere discrezionale di“determinare forfetariamente il costo dell’accertamento2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione delprincipio della riserva di legge, tassatività, tipicità e determinatezzadelle prestazioni patrimoniali (art.23 Cost.); violazione dell’art.18l.n. 689/81; violazione della l.n. 580/93, art.18, c.1 lettere a) – f)(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)La sentenza impugnata presuppone erroneamente che la vocecreditoria “spese di procedimento” contenuta nelle ordinanze-ingiunzione, possa consistere, piuttosto che nel normale rimborsodelle "spese liquide" inerenti il singolo procedimento, in una misuraforfettaria (€ 42.40 e € 49.00) arbitrariamente decisa in modo“generale ed astratto” dalla camera di commercio.Qualsiasi prestazione patrimoniale a carico degli amministrati,a qualsiasi titolo, deve essere autorizzata a monte da un attonormativo di rango primario (art.23 Cost.).

Così è per le sanzionidi qualsiasi genere, per le imposte, le tasse, i contributi, così è peri corrispettivi privatistici di qualsiasi natura.Per le “spese di procedimento” ex artt. 16 e 18 L.689/81,secondo parte ricorrente occorre partire dal dato testuale.

Iltermine “spesa del procedimento” denota un onere, documentabileNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026e quantificabile con esattezza, ovvero una spesa “liquida”,“inerente” il singolo procedimento: tasse, bolli, francobolli,notifiche e simili.

Nel caso di specie, la Camera di commercio nonha allegato alcuna “spesa” specificamente inerente.

Essa hamotivato la quantificazione delle "spese di procedimento"richiamando la “Delibera di Giunta” n.97 del 1/12/15 (vd. allegatoall’email del doc.8) dal titolo “spese connesse ai procedimenti disanzione amministrativa e di recupero dei diritti di segreteria dicompetenza della Camera di commercio Rimini – determinazioneimporti”.Secondo il ricorrente, gli artt. 16 e 18 non si riferiscono ai“costi” aziendali (che possono essere intesi come il frazionamentodei costi imputabili ad una serie di attività omogenee, per il numerodelle pratiche di quel settore di attività), bensì più concretamentealle "spese” del procedimento.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione(surrettizia) degli artt. 1 e 11 della l. n. 689 del 1981 (art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c.): Il “principio di legalità”, che impone la“determinatezza” della sanzione (art.1) e quindi il suo “tettomassimo” (art.11), non avrebbe senso se l’autorità amministrativapotesse aggirarlo, surrettiziamente, con una “misuraindeterminata” delle "spese di procedimento".4.

I motivi di ricorso che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente sono infondati.Come correttamente evidenziato dalla parte controricorrenteè necessario ricostruire sinteticamente il quadro normativo con ilquale sono stati attribuiti alle Camere di Commercio i poterisanzionatori che precedentemente erano esercitatidall’articolazione territoriale del Ministero dell’Industria medianteNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato diseguito U.P.I.C.A.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: In tema disanzioni amministrative, debbono ritenersi trasferite alle Camere diCommercio tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e diirrogazione di sanzioni prima svolte dagli Uffici provinciali perl'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), in ragione delcombinato disposto degli artt. 20, 42 e 1, comma 4, del d.lgs. 31agosto 1998, n. 112, i quali prevedono, rispettivamente,l'attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni esercitatedagli U.P.I.C.A., l'abrogazione delle norme ivi elencate "nella partein cui individuano l'Ufficio provinciale per l'industria, il commercioe l'artigianato come organo competente per l'irrogazione dellesanzioni pecuniarie" e il divieto di interpretare "le norme delpresente d.lgs. ... nel senso della attribuzione allo Stato, alle sueamministrazioni o enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti,trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti localie alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo".Nella specie, peraltro, il potere accertativo e sanzionatorio nonè contestato, e tuttavia, il richiamo si rende necessario perché è ilpresupposto necessario per affermare il potere delle Camere diCommercio, enti pubblici dotati di autonomia funzionale ex art. 1della legge 1993, n. 580, nell’ambito della potestà statutaria eregolamentare loro attribuita dall’art. 3 della medesima legge, distabilire le spese del procedimento che, ai sensi degli artt. 16 e 18della legge n. 689 del 1981, si aggiungono a quelle della sanzione.In base alle norme citate, pertanto, nessuna violazione delprincipio di legalità può dirsi sussistente.

Peraltro, questa Corte haNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026avuto modo di chiarire anche che le spese del procedimento nonhanno natura sanzionatoria.

Con la pronuncia n. 9507 del 2014 siè evidenziata la netta differenziazione che il legislatore ha posto traimporto della sanzione e spese del procedimento, che vengonodistintamente indicati in ogni articolo e soprattutto in quellispecificamente rilevanti (art. 16 e 18 l. n. 689 del 1981).In quel caso, richiamando proprio il principio di legalità si èaffermato che non si può estendere in via interpretativa l'area dellasanzione, inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa,che hanno natura diversa.

L'art. 16 citato, nel prevedere in viagenerale il pagamento in misura ridotta delle sanzioniamministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiungeche detto pagamento è ammesso "oltre alle spese delprocedimento", così separando le due voci del debito.Dunque, la sentenza del Tribunale di Rimini deve essereconfermata, salvo il punto in cui afferma che parte ricorrente si èassoggettata volontariamente all’atto di iscrizione accettando lerelative regole.

In realtà come si è detto il potere di stabilire lespese del procedimento discende dall’autonomia statutaria che lalegge (art. 3 l.n. 580 del 1993) riconosce alle camere di commerciostante la loro natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale(art. 1 l. n. 580 del 1993) e il ricorrente ai sensi degli artt. 16 e 18l.n. 689 del 1981 è tenuto al pagamento di tali spese, salva lapossibilità di impugnare la delibera che le ha stabilite o dicontestare nel merito la loro determinazione chiedendo ladisapplicazione della suddetta delibera.Nella specie il ricorrente si è limitato a contestare il poteredella camera di commercio di attribuirsi le spese del procedimentoe si è limitato a dire che le spese avrebbero dovuto essere soloNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026quelle liquide ma non ha offerto alcun argomento per confutare laparte della sentenza che evidenzia come la Camera di Commercioabbia legittimamente esercitato il suo potere di determinareforfettariamente il costo dell'accertamento delle violazioni, che èulteriore rispetto a quello necessario a rendere i servizi ordinari,finanziati dai contributi annuali posti a carico degli iscritti, e cheinclude oltre i costi di notifica, ulteriori costi necessari perl’accertamento.

Tra tali costi, relativi a “oneri di istruttoria”,possono ricomprendersi tra l’altro, oltre alle spese di notifica, ilcosto del personale oltre che l’utilizzo di materiali e prodotti, tutticonnessi al comportamento del trasgressore.5.

Il ricorso è rigettato.6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000 più 200 per esborsi, oltre alrimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIMINI n. 63/2022depositata il 20/01/2022;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente eADRIANO RIZZELLO per la parte controricorrente;1. La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini proponevano opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Riminiavverso tre ordinanze ingiunzione della Camera di Commercio dellaRomagna con le quali gli era stato ingiunto il pagamento perl'omesso o ritardato deposito obbligatorio dei bilanci societari oltrealle spese del procedimento.2. Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio dellaRomagna chiedendo il rigetto dell'opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglieva parzialmente il ricorso.4. La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini proponevano appello avverso la suddetta sentenza inrelazione alle spese del procedimento e all'omessa pronuncia suun'eccezione sollevata della memoria conclusiva.5. La Camera di Commercio si costituiva nel giudizio disecondo grado rilevando l'inammissibilità dell'appello e comunquechiedendone il rigetto nel merito.6. Il Tribunale di Rimini rigettava il gravame. In particolare,superata l'eccezione di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c.riteneva l'impugnazione infondata nel merito. Secondo il Tribunale,ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 580 del 1993 era previsto che adogni Camera di Commercio fosse riconosciuta la potestà statutariae regolamentare e a detta potestà l'appellante si era assoggettatavolontariamente al momento dell'iscrizione, accettando diNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottostare alle regole che la stessa Camera di Commercio si eradata attraverso i propri organi, tra i quali rientrava certamente ilpotere di determinare forfettariamente il costo dell'accertamentodelle violazioni. Pertanto, legittimamente la Camera di Commercioaveva fissato in via generale e astratta le spese del procedimentoin caso di violazioni attraverso una delibera di giunta noncontestata.L'esame del motivo proposto in primo grado soltanto con lamemoria conclusiva relativa alla tardività notifica al trasgressoreera precluso dalla sua tardiva deduzione non trattandosi di unprofilo di illegittimità del provvedimento rilevabile d'ufficio. Infinedoveva ritenersi corretta la compensazione delle spese disposte dalgiudice di primo grado fondata sulla reciproca soccombenza.7. La società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante EnricoGorini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di tre motivi.8. La Camera di Commercio della Romagna ha resistito concontroricorso.9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione delledisposizioni della l.n.580/93 sulle camere di commercio: art.2, c.2, lett. a), art.3, c.1, e 4 bis, art.8, c.3; anche in relazione agli artt.2188 c.c. e 2435 c.c. (art. 360 1 comma n. 3 cpc).La sentenza impugnata presuppone erroneamente che laGiunta della camera di commercio abbia il potere di commisurareNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026le “spese di procedimento” in modo autonomo, a forfait, con mera“delibera di Giunta”, arrogandosi un potere non previsto dallalegge.Le "spese di procedimento" costituiscono una voce“accessoria” connessa agli accertamenti amministrativisanzionatori. Da sempre, esse comprendono tutte le spese liquideconnesse alla singola pratica: notifiche, bolli, francobolli, diritti disegreteria e quant’altro. Nel panorama italiano, solo in taluni casile "spese di procedimento" sono “forfettizzate”, ma ciò avviene solodietro espressa “autorizzazione legislativa”, e comunque sempre inuna “misura determinata”, secondo i principi di tassatività e riservadi legge.La sentenza impugnata, secondo parte ricorrente, sifonderebbe su tre presupposti erronei: a) che la potestàamministrativa (dello Stato così come degli enti “autarchici”) possaessere esercitata secondo una discrezionalità svincolata dallanormale gerarchia delle fonti; b) che le società si assoggettinovolontariamente (come in un rapporto di tipo associativo-privatistico) alla potestà delle Camera di commercio, laddove vi èsolo soggezione amministrativa; c) che la “potestà statutaria eregolamentare” interna delle Camera di commercio (o anche la suacosiddetta “autarchia” esterna) si estenda fino a comprendere ilpotere discrezionale di “determinare forfetariamente il costodell’accertamento.Gli artt.16 e 18 l. n. 689/81, andrebbero letti nel quadrocostituzionale, per cui le "spese di procedimento" o sono le "speseliquide” afferenti il procedimento, o sono spese forfettizzate da unalegge apposita ex art.23 Cost.Numero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’iscrizione alle Camera di commercio è ovviamenteobbligatoria (art.2195 c.c.). Non vi è alcuna “adesione volontaria”.La potestà “statutaria” è quella prevista dall’art.3 c.1 dellal.n.580/93 e la potestà “regolamentare” è quella prevista dall’art.3c.4 bis della l.n.580/93, entrambe hanno rilevanza puramenteinterna.La Camera di commercio ha il potere, ex art.2630 c.c., diirrogare le sanzioni e le accessorie "spese di procedimento", manon si vede dove il Giudice abbia reperito il potere discrezionale di“determinare forfetariamente il costo dell’accertamento2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione delprincipio della riserva di legge, tassatività, tipicità e determinatezzadelle prestazioni patrimoniali (art.23 Cost.); violazione dell’art.18l.n. 689/81; violazione della l.n. 580/93, art.18, c.1 lettere a) – f)(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)La sentenza impugnata presuppone erroneamente che la vocecreditoria “spese di procedimento” contenuta nelle ordinanze-ingiunzione, possa consistere, piuttosto che nel normale rimborsodelle "spese liquide" inerenti il singolo procedimento, in una misuraforfettaria (€ 42.40 e € 49.00) arbitrariamente decisa in modo“generale ed astratto” dalla camera di commercio.Qualsiasi prestazione patrimoniale a carico degli amministrati,a qualsiasi titolo, deve essere autorizzata a monte da un attonormativo di rango primario (art.23 Cost.). Così è per le sanzionidi qualsiasi genere, per le imposte, le tasse, i contributi, così è peri corrispettivi privatistici di qualsiasi natura.Per le “spese di procedimento” ex artt. 16 e 18 L.689/81,secondo parte ricorrente occorre partire dal dato testuale. Iltermine “spesa del procedimento” denota un onere, documentabileNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026e quantificabile con esattezza, ovvero una spesa “liquida”,“inerente” il singolo procedimento: tasse, bolli, francobolli,notifiche e simili. Nel caso di specie, la Camera di commercio nonha allegato alcuna “spesa” specificamente inerente. Essa hamotivato la quantificazione delle "spese di procedimento"richiamando la “Delibera di Giunta” n.97 del 1/12/15 (vd. allegatoall’email del doc.8) dal titolo “spese connesse ai procedimenti disanzione amministrativa e di recupero dei diritti di segreteria dicompetenza della Camera di commercio Rimini – determinazioneimporti”.Secondo il ricorrente, gli artt. 16 e 18 non si riferiscono ai“costi” aziendali (che possono essere intesi come il frazionamentodei costi imputabili ad una serie di attività omogenee, per il numerodelle pratiche di quel settore di attività), bensì più concretamentealle "spese” del procedimento.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione(surrettizia) degli artt. 1 e 11 della l. n. 689 del 1981 (art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c.): Il “principio di legalità”, che impone la“determinatezza” della sanzione (art.1) e quindi il suo “tettomassimo” (art.11), non avrebbe senso se l’autorità amministrativapotesse aggirarlo, surrettiziamente, con una “misuraindeterminata” delle "spese di procedimento".4. I motivi di ricorso che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente sono infondati.Come correttamente evidenziato dalla parte controricorrenteè necessario ricostruire sinteticamente il quadro normativo con ilquale sono stati attribuiti alle Camere di Commercio i poterisanzionatori che precedentemente erano esercitatidall’articolazione territoriale del Ministero dell’Industria medianteNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato diseguito U.P.I.C.A.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: In tema disanzioni amministrative, debbono ritenersi trasferite alle Camere diCommercio tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e diirrogazione di sanzioni prima svolte dagli Uffici provinciali perl'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), in ragione delcombinato disposto degli artt. 20, 42 e 1, comma 4, del d.lgs. 31agosto 1998, n. 112, i quali prevedono, rispettivamente,l'attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni esercitatedagli U.P.I.C.A., l'abrogazione delle norme ivi elencate "nella partein cui individuano l'Ufficio provinciale per l'industria, il commercioe l'artigianato come organo competente per l'irrogazione dellesanzioni pecuniarie" e il divieto di interpretare "le norme delpresente d.lgs. ... nel senso della attribuzione allo Stato, alle sueamministrazioni o enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti,trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti localie alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo".Nella specie, peraltro, il potere accertativo e sanzionatorio nonè contestato, e tuttavia, il richiamo si rende necessario perché è ilpresupposto necessario per affermare il potere delle Camere diCommercio, enti pubblici dotati di autonomia funzionale ex art. 1della legge 1993, n. 580, nell’ambito della potestà statutaria eregolamentare loro attribuita dall’art. 3 della medesima legge, distabilire le spese del procedimento che, ai sensi degli artt. 16 e 18della legge n. 689 del 1981, si aggiungono a quelle della sanzione.In base alle norme citate, pertanto, nessuna violazione delprincipio di legalità può dirsi sussistente. Peraltro, questa Corte haNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026avuto modo di chiarire anche che le spese del procedimento nonhanno natura sanzionatoria. Con la pronuncia n. 9507 del 2014 siè evidenziata la netta differenziazione che il legislatore ha posto traimporto della sanzione e spese del procedimento, che vengonodistintamente indicati in ogni articolo e soprattutto in quellispecificamente rilevanti (art. 16 e 18 l. n. 689 del 1981).In quel caso, richiamando proprio il principio di legalità si èaffermato che non si può estendere in via interpretativa l'area dellasanzione, inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa,che hanno natura diversa. L'art. 16 citato, nel prevedere in viagenerale il pagamento in misura ridotta delle sanzioniamministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiungeche detto pagamento è ammesso "oltre alle spese delprocedimento", così separando le due voci del debito.Dunque, la sentenza del Tribunale di Rimini deve essereconfermata, salvo il punto in cui afferma che parte ricorrente si èassoggettata volontariamente all’atto di iscrizione accettando lerelative regole. In realtà come si è detto il potere di stabilire lespese del procedimento discende dall’autonomia statutaria che lalegge (art. 3 l.n. 580 del 1993) riconosce alle camere di commerciostante la loro natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale(art. 1 l. n. 580 del 1993) e il ricorrente ai sensi degli artt. 16 e 18l.n. 689 del 1981 è tenuto al pagamento di tali spese, salva lapossibilità di impugnare la delibera che le ha stabilite o dicontestare nel merito la loro determinazione chiedendo ladisapplicazione della suddetta delibera.Nella specie il ricorrente si è limitato a contestare il poteredella camera di commercio di attribuirsi le spese del procedimentoe si è limitato a dire che le spese avrebbero dovuto essere soloNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026quelle liquide ma non ha offerto alcun argomento per confutare laparte della sentenza che evidenzia come la Camera di Commercioabbia legittimamente esercitato il suo potere di determinareforfettariamente il costo dell'accertamento delle violazioni, che èulteriore rispetto a quello necessario a rendere i servizi ordinari,finanziati dai contributi annuali posti a carico degli iscritti, e cheinclude oltre i costi di notifica, ulteriori costi necessari perl’accertamento. Tra tali costi, relativi a “oneri di istruttoria”,possono ricomprendersi tra l’altro, oltre alle spese di notifica, ilcosto del personale oltre che l’utilizzo di materiali e prodotti, tutticonnessi al comportamento del trasgressore.5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000 più 200 per esborsi, oltre alrimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 19271/2022Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 15439/2026Data pubblicazione 20/05/2026previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]