CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 34890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12828/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], 2009 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2710/2022 depositata il 06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2710 del 6/12/2022 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla società 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 506 del 21.8.2020, di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2016, emesso dal medesimo Tribunale in data 21.1.2016 su ricorso promosso da MPS [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]., volto a ottenere il pagamento di complessivi euro 102.989,94, oltre agli interessi legali dal 21.11.2015 al saldo e alle spese del procedimento monitorio, per inadempimento all’obbligo di pagamento dei canoni pattuiti con il contratto di leasing. Avverso la suindicata pronunzia dalla corte di merito il Vermigli e la società 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione mossa dai ricorrenti con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. di difetto di legittimazione della controricorrente, in ragione della dedotta insussistenza della cessione e/o legittimità della cessione del credito oggetto di giudizio. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è qualificata cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo da quest’ultima acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, tra gli altri, il credito sottostante al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1176651 vantato nei confronti dei ricorrenti ed oggetto del presente giudizio. Tale qualità non risulta tuttavia idoneamente provata , a relativo sostegno essendo stato prodotto esclusivamente l’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], parte II, n. 5, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( v. in particolare Cass. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016). Non risultando nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA] adempiuto tale onere, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al rigetto della dedotta tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria non iscritta nell'elenco speciale previsto dagli artt. 106 e 107 TUB al momento della cessione in blocco dei crediti. Il motivo è inammissibile. Con esso i ricorrenti si limitano a riproporre generiche argomentazioni, offrendo una mera e pedissequa ripetizione dei motivi già esaminati e respinti dalla c orte d’appello, senza confrontarsi con la specifica motivazione svolta da quest’ultima. Essi, infatti, ribadiscono il principio generale per cui l’eccezione in parola è sollevabile in ogni stato e grado del processo, senza argomentare nulla in ordine a quanto puntualmente motivato dalla Corte fiorentina in maniera specifica sul comportamento processuale del convenuto e sull’avvenuto svolgimento in primo grado di difese “incompatibili con la negazione della titolarità”. La corte d’appello, infatti, richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951 del 2016, secondo cui, se pure il difetto di legittimazione, configurandosi come mera difesa e non come eccezione in senso stretto, non soggiace ai termini prescritti per la seconda a pena di decadenza, la proponibilità della suddetta eccezione deve pur sempre correlarsi al comportamento processuale del convenuto, restando per l'effetto preclusa laddove lo stesso “riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”. In applicazione dei suindicati principi nell’impugnatasentenza la corte di merito afferma che: “gli appellanti (quali convenuti in senso sostanziale) avrebbero dovuto prendere posizione in merito alla titolarità del preteso diritto, anche semplicemente negandola, con la prima difesa utile successiva alla costituzione ex art. 111 c.p.c. della Cessionaria in primo grado (del 21.06.2019) o, al più tardi, con l’atto di citazione in appello”. Nulla hanno al riguardo argomentato gli odierni ricorrenti s u tale circostanza, specificamente valorizzata dalla c orte di appello e rispondente a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente ribadito da Cass. n. 10435 del 2025, ove ( facendo richiam o a Cass., SS.UU., n. 2951 del 2016) risulta affermato che “l’onere della prova della titolarità gravante sull’attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 106 e 107 TUB, in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto infondata la suddetta eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, non iscritta nell'elenco speciale previsto dai predetti articoli al momento della cessione in blocco dei crediti con conseguente nullità della cessione dei crediti tra MPS Leasing e Merlin spv. Il motivo è infondato. Come correttamente osservato dalla corte territoriale, sulla base degli obblighi imposti alle società di cartolarizzazione dal Regolamento CE n. 1075/2013 della BCE ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco le società veicolo rileva la comunicazione alla Banca d’Italia “di aver dato inizio all’attività entro sette giorni dall’acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione (cfr. art. 5 del Provvedimento della Banca d’Italia del 07.06.2017)”. Neconsegue il rispetto nella specie di tale termine, posto che l’iscrizione di Merlin spv nell’elenco delle società veicolo (allegata dagli stessi appellanti) risale al 15.03.2019, e la cessione risulta effettuatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287 del 1990, in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. Si dolgono che, essendo le fideiussioni redatte in conformità al modello ABI del 2003 e con riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 (clausole dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005), erroneamente la c orte territoriale le abbia escluse - in quanto circoscritte alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di leasing e fino all’importo determinato di euro 876.365,30- dall’ambito di applicazione del predetto Provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ritenendo, quest’ultimo, limitato alle sole fideiussioni omnibus. Lamentano essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che “Non risulta peraltro fornita dagli appellanti la prova che in assenza di quelle clausole conformi allo schema ABI l’impegno fideiussorio non sarebbe stato assunto (ed in particolare della clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. di cui peraltro la concedente MPS non si è avvalsa dal momento che la stessa risulta essersi attivata per il recupero del proprio credito ampiamente entro i sei mesi)” (pag. 11 della sentenza). Il motivo è infondato. Atteso che il Provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia trova invero applicazione anche alle fideiussioni come nella specie specifiche (v. Cass. n. 27243 del 2024 ) , vale al riguardo osservare che non risulta essere stata dagli odierni ricorrenti fornita invero la prova che, in assenza di quelle clausole conformi allo schema ABI, l’impegno fideiussorio non sarebbe stato assunto. I ricorrentisi sono infatti limitati ad apodittica mente dedurre essere «ovvio che senza la pattuizione delle clausole conformi allo schema ABI l'impegno fideiussorio non sarebbe stato assunto: suona davvero difficile sostenere e soprattutto dimostrare che la banca stessa avrebbe comunque concluso l’operazione, rinunciando ai noti ed importantissimi privilegi e vantaggi connessi a dette illegittime clausole. Se infatti si può sostenere che il fideiussore avesse in pratica un semplice interesse a rilasciare tale fideiussione, è agevole dimostrare che per la banca non è indifferente concludere una fideiussione “ordinaria” ovvero una fideiussione contenente le clausole conformi allo schema ABI!». Va al riguardo tuttavia osservato che, pur risultando “ovvio” che la presenza di un impegno fideiussorio agevoli la conclusione dell’operazione da parte della Banca essendo la fideiussione fisiologicamente un istituto “di garanzia” teso proprio ad agevolare la conclusione di operazioni contrattuali, non è dato invero comprendere come tale affermazione abbia attinenza con quanto affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, e cioè la necessità della prova non già che “la banca stessa avrebbe comunque concluso l’operazione, rinunciando ai noti ed importantissimi privilegi e vantaggi connessi a dette illegittime clausole”, quanto bensì “che in assenza di quelle clausole conformi allo schema ABI l’impegno fideiussorio non sarebbe stato assunto” dal Vermigli. A tale stregua tale ratio decidendi non risulta dagli odierni ricorrenti (quantomeno idoneamente) censurata. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1526 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., per mancata applicazione della predetta disposizione alla fattispecie e per mancato riconoscimento della nullità delle clausole contrattuali che prevedono per il concedente, oltre al diritto a trattenere i canoni scaduti, anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, anziché riconoscergli il diritto a un equo compenso. Lamentano non essersi dalla corte di merito considerata l’inderogabilità dell’art. 1526 c.c.; e la c orte di merito non ha comunque correttamente valutato l’eccessività della clausola. Il motivo è inammissibile. Atteso -come detto- il carattere derogabile dell’art. 1526 c.c. (pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass., SS.UU., n. 2061 del 2021 e n. 2143 del 2021; Cass., n. 26518 del 2024), i ricorrenti inammissibilmente prospettano in realtà una rivalutazione da parte di questa Corte dell’ asserita eccessività della clausola penale. Nell’impugnata sentenza la corte di merito parte dalla considerazione che il predetto art. 1526 c.c., al secondo comma, consente alle parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale loro attribuita, di prevedere in capo al concedente l’acquisizione delle rate pagate quale indennità per il caso di inadempimento, stabilendo, al contempo, il potere del giudice di ridurre l’indennità e/o la penale se “manifestamente eccessiva” (tra le più recenti, Cass., n. 10249 del 2022; Cass., n. 28022 del 2021 e Cass., SS.UU., n. 2061 del 2021). Sulla base di tali indicazioni giurisprudenziali, correttamente, dunque, la corte d’a ppello, in presenza delle ricordate clausole contrattuali nn. 16 e 17 -in base alle quali le rate già pagate restano acquisite-, non ne ha dichiarato la nullità, in quanto rientranti nella libera autonomia contrattuale, in deroga all’art.1526 c.c. Ha, poi, proceduto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del predetto potere di riduzione dell’indennità, escludendone il carattere manifestamente eccessivo, peraltro aggiungendo la considerazione che il rischio di arricchimento indebito ed eccessivo in capo alla concedente «è scongiurato dalle medesime previsioni contrattuali laddove è disposto che “dal totale delle somme dovute dall’Utilizzatore, verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto d’Iva), o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo”; e che “Ove poi la Concedente, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto o della loro ricollocazione, ricavi un importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore” (cfr. art. 17, lett. d) del contratto di leasing)». Con il motivo in esame i ricorrenti mirano a un’inammissibile rivalutazione da parte di questa Corte delle emergenze processuali e probatorie in termini diversi da quella operata –nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti–dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 27324 del 2025). All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non è peraltro a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, attesa la rilevata improcedibilità del controricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,