CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46478/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani in data 13 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittole, di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n. 11, 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, con le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti, escludendo la circostanza aggravante della destrezza, con conferma, nel resto dell'impugnato provvedimento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di comportamento non abituale, di scarsa pericolosità, posto in essere da incensurata che, peraltro, ha restituito la refurtiva confessando gli addebiti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché reiterativo di corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione coerente, logica e, comunque, immune da censure di ogni tipo. Del resto la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Infine, si rileva che la motivazione in modo logico, esclude la speciale tenuità dell'offesa, non solo in considerazione dell'entità della somma sottratta, ma delle complessive modalità dell'azione furtiva, posta in essere con la circostanza aggravante determinata dalla relazione di prestazione d'opera tra le parti, negando rilievo alla confessione necessitata dalle indagini di polizia giudiziaria che avevano condotto al reperimento della refurtiva ancora in possesso della donna. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I