CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di CampobassoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associatoalle conclusioni del Pubblico Ministero ed ha depositato conclusioni scritte enota spese;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 6/11/2025,ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 24/01/2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato alla pena di giustiziaper il reato ascritto (estorsione in concorso).2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi diricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perchémeramente apparente in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; ilgiudice di appello, nonostante la proposizione di specifici e articolati motividi appello, si è limitato a rendere una motivazione apparente,sostanzialmente stereotipata, semplicemente confermando senza alcunaeffettiva riflessione, la decisione del giudice di primo grado. Ciò conparticolare riferimento alla documentazione allegata dalla difesa, valida acorroborare l’ipotesi di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttostoche una estorsione, mediante allegazioni specifiche, che non sono stateeffettivamente prese in considerazione né dal giudice di primo grado, nédalla Corte di appello.2.2.Vizio della motivazione per travisamento della prova perinvenzione quanto alle dichiarazioni rese dal teste Manenti; anche in questocaso la Corte di appello aveva realizzato un richiamo apodittico alledichiarazioni dello stesso, sostenendo la chiusura di ogni pendenza tra ilricorrente e la persona offesa, senza considerare le censure difensive eddalle dichiarazioni rese in dibattimento e allegate al ricorso a fine diautosufficienza dello stesso.2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente emanifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo del delitto ascritto; anche in questo caso la sentenza sicaratterizza nella prospettazione della difesa per l’utilizzo di clausole distile, disarticolate dal caso di specie, senza alcuna correlazione con lecensure difensive, non apparendo risolutivo il tema della reiterazione delleminacce o la mancata resipiscenza del ricorrente o, ancora, il sinteticoriferimento al non essersi lo stesso rivolto ad un legale, elemento questoche di per sé rappresenterebbe una interpretatio abrogans del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.4.[OSCURATO:PERSONA] civile costituita si è associata alle conclusioni delProcuratore generale depositando memoria con conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.Con i tre motivi proposti il ricorrente ha censurato la motivazione dellaCorte di appello perché sostanzialmente omessa, apparente e basata suclausole di stile ed affermazioni apodittiche, in relazione a tre puntispecificamente allegati, ovvero: - la ricorrenza di documentazione, del tuttopretermessa nella considerazione della Corte di appello, che avrebbepotuto riscontrare ampiamente la tesi difensiva quanto alla ricorrenza diplurimi e complessi rapporti commerciali ed economici tra le parti, al fine digiustificare una diversa qualificazione della condotta ascritta; - iltravisamento per invenzione della testimonianza del Manenti quanto allecaratteristiche, portata ed eventuale conclusione dei rapporti tra ilricorrente e la persona offesa; - la mancata risposta in ordine allasussistenza dell’elementosoggettivo del delitto ascritto, ritenuto ricorrentecon affermazione manifestamente illogica ed in parte apodittica.2.I tre diversi rilievi appaiono complessivamente fondati, inconsiderazione della motivazione resa dalla Corte di appello, che sipresenta da una parte gravemente carente in mancanza di effettivoconfronto con le articolate censure introdotte in sede di appello e, dall’altra,caratterizzata dal richiamo astratto a principi di diritto, senza che sia statoeffettivamente esplicato un giudizio di concreta compatibilità di tali principirispetto alle argomentazioni spese dalla difesa nel proprio atto di appello.3.Dunque, le censure proposte colgono nel segno nel rilevare, seppurecon argomentazioni relative a punti diversi della decisione, una oggettivacarenza motivazionale che si risolve in un’omessa presa in carico dipuntuali e analitici elementi di critica introdotti con i motivi di appello(quanto alla effettiva caratterizzazione dei rapporti tra le parti). In talsenso, si deve considerare come questa Corte abbia già̀ affermato, conprincipio che qui si intende ribadire, che è censurabile in sede di legittimità̀la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa lapresa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che lapronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, damotivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigettopossano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.(In motivazione, si è altresì̀ affermato che, diversamente opinando, sifinirebbe per consentire al giudice di legittimità̀ di sostituire irritualmente ilproprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai presoin carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata) (Sez. 2, n. 2103del 17/12/2024, Verdicaro, Rv. 287330-01).4.Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato, nel rispetto delrequisito di specificità̀ intrinseca ed estrinseca (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01), rilievi critici, enunciatinell’atto di appello, argomentati puntualmente rispetto alle ragioni di fattoe di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Inoltre, occorreconsiderare come tali rilievi critici siano stati proposti con argomentazionispecifiche svolte in relazione a singoli punti della decisione al fine disostenere una diversa qualificazione giuridica della condotta posta inessere, in considerazione della evoluzione dei rapporti intercorsi tra lapersona offesa e il ricorrente. La Corte di appello ha in generale reso suimolteplici rilievi articolati con l’atto di appello una motivazione carente, atratti apparente, in altri casi di fatto omessa, sicché è emersa nell’insiemeuna non consentita attribuzione generica del fatto ascritto al ricorrente,circostanza questa che deriva dalla non puntuale analisi dei rilievi devoluticon specifiche doglianze (Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv.271373-01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Neconsegue che, nel caso di specie, non appare possibile considerare laricorrenza di una motivazione implicita – ritenendosi la risposta alladeduzione difensiva logicamente compresa e assorbita dall'effettivo tenoredel percorso giustificativo, nella sua parte espressa - atteso che la Corte diappello ha in gran parte pretermesso la considerazione dei profili digravame devoluti. In una simile situazione, non può̀ ragionevolmente trarsialcuna conclusione dall'apparato argomentativo, pur complessivamenteconsiderato, posto che le deduzioni difensive non hanno mai effettivamentefatto ingresso nel novero delle questioni - e, più in generale, dei punti delladecisione - a cui i giudici di appello hanno inteso offrire riscontro. Si deve,quindi, condividere l’approdo ermeneutico appena citato che hacorrettamente delimitato l’ambito del giudizio di legittimità, dovendosiescludere, perché non consentita, una irrituale sostituzione delragionamento e valutazione probatoria sul punto rispetto a quello dellaCorte di merito, non presente nel testo, e non ricavabile da esso, se nonsulla base di criteri inferenziali esterni al reale processo decisionale (anchetenuto conto della portata della decisione di primo grado, soloastrattamente e neanche puntualmente evocata). Da tale insuperabilelacuna motivazionale, discende, dunque, l'annullamento della sentenza conrinvio alla Corte di appello di Salerno.5.In tal senso si deve osservare come la difesa abbia speso nei motividi appello numerosi argomenti al fine di contestare la portata delledichiarazioni della persona offesa, che avrebbero dovuto essere lette allaluce delle emergenze processuali (nella prospettazione della difesa per iltramite della documentazione allegata in ordine ai rapporti societari ecommerciali intercorsi tra il ricorrente e la persona offesa, nonché conriferimento alle testimonianze acquisite con particolare riferimento alManenti) al fine di verificare anche la presenza di eventuali elementiesterni di riscontro alle dichiarazioni del Pistilli al fine di saggiarnel’attendibilità e ritenere di conseguenza effettivamente integrato l’elementosoggettivo del delitto ascritto. Tali censure non sono state compiutamentescrutinate dalla Corte territoriale.6.La Corte di appello dovrà, dunque, colmare tale lacuna nell’ambitodella propria piena discrezionalità e la valutazione devoluta dovrànecessariamente essere correlata, in conclusione, all’insieme di motiviproposti che sono oggettivamente collegati al tema della prova dellacondotta ascritta in relazione alla proposta di una diversa qualificazionegiuridica della stessa in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anchesulla base della documentazione allegata e della già richiamatatestimonianza del Manenti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Salerno.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]