CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Erika [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Longo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2868/2020depositata il 09/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026Borgese s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva convenuto in giudizioavanti al Tribunale di Milano, in data 29.3.2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.chiedendo che fosse ridotto il corrispettivo pattuito nel contrattointervenuto tra le parti il 30.1.2015, di cessione dell’azienda avente adoggetto l’attività di bar ristorante-pizzeria in Milano, via Washingtonn.107. A fondamento della domanda [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente, avevaevidenziato che dopo la conclusione del contratto aveva scoperto chealcuni beni ceduti non erano della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chemancavano alcune certificazioni necessarie per l’attività di ristorazione epizzeria e che alcuni impianti non erano conformi: da qui l’iniziativagiudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era ritualmente costituita chiedendo il rigettodella domanda e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto perinadempimento della controparte, che il 4.4.2016 aveva ceduto a terzil’attività oggetto di controversia, in violazione della pattuita clausola di riserva di proprietà-divieto di cessione ; la convenuta aveva chiestodi trattenere € 30.000,00 a titolo di equo indennizzo.Il Tribunale di Milano aveva accolto le domande riconvenzionali dellaconvenuta, valorizzando il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto l’attivitàprima dell’integrale pagamento del prezzo, in violazione della clausola diriserva di proprietà.La Corte d’Appello di Milano, adita dalla società soccombente, avevarespinto l’appello sulle seguenti considerazioni:-l’inadempimento derivante dal mancato rispetto della clausola diriserva di proprietà è, nell’ambito di una valutazione sinallagmatica,effettivamente preponderante come gravità rispetto agli inadempimentilamentati dall’appellante, perché la cessione alla società terza non prevedeil patto di riservato dominio a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma solo afavore di [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026-ciò si accerta alla luce di un percorso argomentativo parzialmentediverso da quello seguito dal primo Giudice perché, per valutare qualeinadempimento sia più grave, a prescindere dal dato cronologico, si devefare riferimento al tipo di azione introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi allapossibilità che l’importo versato di € 30.000,00 potesse effettivamentecorrispondere, all’esito della quanti minoris, al giusto prezzo dovuto;-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha documentato la regolarità degli impianti conriguardo alla certificazione energetica e alla conformità della cannafumaria e ha documentato gli esborsi per l’acquisto del forno a gas, pur seè emerso che alcuni beni strumentali (per un valore di € 5.000,00) nonerano nella titolarità della cedente; per contro [OSCURATO:SOCIETA]. non haprovato di aver subìto esborsi ed ha venduto la medesima azienda ad unprezzo di € 45.000, maggiore rispetto al versato; quindi [OSCURATO:SOCIETA] nonaveva integralmente pagato il prezzo e la violazione del patto di riservatodominio riveste, a livello sinallagmatico, carattere preponderante;-la conoscenza da parte della terza acquirente dall’appellante, Sakaes.a.s., della situazione è irrilevante, in assenza di un patto di riservatodominio a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso percassazione affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie in termini primadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEDevono essere preliminarmente respinte le questioni sollevate dallacontroricorrente in ordine alla validità della procura rilasciata da Borgeses.a.s. per il giudizio di cassazione: la procura è spillata al ricorso percassazione, del quale prende la data, ed ha contenuto idoneo ai sensidell’art.83 c.p.c. Non si comprende, in particolare, quale incertezza diNumero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026contenuto possa derivare dal conferimento del potere ai difensori anche diproporre controricorso, coerente con la possibilità di proposizione diricorso incidentale ad opera della controparte.Il ricorso non viola nemmeno le indicazioni emergenti dall’art.366c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quellodella esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei diversi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti -cfr., sul punto, ord. Cass. SU n.37552/2021-. Imotivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazionie argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice diappello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che siassumono mal valutate, nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste:questioni di inammissibilità non si pongono quindi rispetto al ricorso mapotranno avere rilevanza in relazione ai singoli motivi per come inconcreto articolati.1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. in specie quantoal combinato disposto degli art.1523-1524 c.c. e dell’art.2556 c.c. Erroneainterpretazione della disciplina della vendita a rate con riserva dellaproprietà .Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026Rileva la società ricorrente che, secondo la Corte d’Appello di Milano,essa sarebbe stata inadempiente per non aver precisato nella cessione diazienda del 4.4.2016 che la riserva di proprietà era a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., indicando invece che tale riserva era a favore di essacedente. La Corte di merito avrebbe in tal modo omesso di considerareche per il tipo di contratti di cui si discute l’art.2556 c.c. prevedespecifiche forme di pubblicità, oltre all’scrizione nel registro delle imprese: ciò concorda con quanto previsto in punto di opponibilità ai terzi dalterzo comma dell’art.1524 c.c., che fa riferimento all’applicabilità delledisposizioni relative ai pubblici registri , e comporta che per dirimereeventuali conflitti tra i successivi aventi causa della medesima azienda ènecessario fare riferimento alla disciplina pubblicistica prevista dal registrodelle imprese, a vantaggio, nel caso di specie, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Peraltro, l’art.1523 c.c. prevede un meccanismo a cascata checomporterebbe che, in caso di inadempimento del primo cessionario, laproprietà dell’azienda risalga all’originario dante causa. Applicando talemeccanismo, nel 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconosciuto la riserva diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nel 2016 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconosciutola riserva di proprietà a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. -non di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che non era parte negoziale-. Avrebbe trovato comunque correttaapplicazione, nel caso di specie, la clausola 5 del contratto: [OSCURATO:SOCIETA]poteva cedere a terzi una volta provveduto all’integrale pagamento delprezzo e, nel caso di specie, il pagamento del residuo dovuto era sospesoex art.1460 c.c., legittimandosi quindi la ricorrente alla cessione a terzi.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Milano ha accertato che la clausola contrattualesub 5) prevedeva la possibilità per il cessionario dell’azienda di cedere asua volta la stessa a terzi solo all’esito dell’integrale pagamento del prezzopattuito, salva comunicazione per iscritto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delleNumero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026generalità dell’acquirente con riconoscimento da parte di quest’ultimo, insede di atto notarile di cessione, della riserva di proprietà a favore di [OSCURATO:SOCIETA] sino al buon esito della dilazione di pagamento -così è sintetizzatoil contenuto della clausola nella sentenza, a pag.8-.Come si vede la possibilità di cessione dell’azienda prima dell’integralepagamento del prezzo era prevista, ma alle condizioni richiamate, inconcreto pacificamente disattese: che la terza acquirente [OSCURATO:SOCIETA]conoscesse l’esistenza del contenzioso, in essere tra il suo dante causa ela precedente cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e/o che quest’ultima avessestrumenti giuridici per poter, comunque, fare eventualmente valere leproprie ragioni nei confronti della terza acquirente dalla cessionariainadempiente e/o che la clausola di riserva di proprietà fosse previstaanche nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., a favore di Borgeses.a.s. e non di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come pure sarebbe stato possibile, sonocircostanze ininfluenti ai fini della valutazione dell’inadempimento ascrittoa [OSCURATO:SOCIETA]Poiché la società ricorrente ha ceduto l’azienda, il richiamo al dispostodell’art.1460 c.c. è fuori posto perché con la cessione [OSCURATO:SOCIETA]. non siè limitata a sospendere la prestazione nei confronti della controparte, sulpresupposto dell’inadempimento della stessa alle obbligazioni a suo carico,ma ha reso definitivamente impossibile l’operatività negoziale ordinariadelle pattuizioni concordate nel contratto del 30.1.2015.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della grave carenza dell’obbligo motivazionale ex art.360 co 1 n.5 c.p.c., peravere la Corte d’Appello male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, di cui all’art.116 c.p.c., in particolare quantoalla comparazione delle condotte delle parti nell’alterazione del sinallagmacontrattuale .Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026Dopo aver premesso che non ricorre, nel caso di specie, l’ipotesi didoppia pronuncia conforme perché il Tribunale e la Corte d’Appello hannofondato il deciso su argomentazioni diverse, la ricorrente lamenta che ilGiudice di secondo grado non avrebbe considerato una serie di elementirilevanti. A) sarebbero stati messi sullo stesso piano i diversi momentifattuali della cronologia delle condotte delle parti; ciò senza considerareche la ricorrente aveva contestato l’inadempimento della controparteevidenziando i vizi e difetti emersi, dopo due settimane dalla stipula,sollecitando la soluzione dei problemi con particolare riferimento allaconsegna delle certificazioni necessarie ex lege; la prima contestazione diinadempimento sarebbe stata sollevata quindi dalla ricorrente, ex art.1460c.c.; ottenuta cautelativamente la sospensione del pagamento del residuo,[OSCURATO:SOCIETA]. ha agito per la riduzione del prezzo, ritenendo satisfattivodelle pretese della controparte il versamento di € 30.000,00 giàeffettuato; la domanda riconvenzionale di inadempimento svolta da Erikas.r.l. sarebbe intervenuta solo dopo e quindi non avrebbe potuto esseremessa cronologicamente sullo stesso piano, ma avrebbe dovuto essereaffrontata solo ove i vizi e le carenze lamentate dalla ricorrente nonfossero stati riscontrati positivamente. B) la Corte d’Appello avrebbecompiuto pure un errore di comparazione, dato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonaveva venduto un ristorante, come promesso, ma un bar, comeemergerebbe tra l’altro dalla visura CCIAA, ove il codice di attivitàcucina , e dal contratto di locazione; anche la determinazione del giustoprezzo sarebbe stata effettuata dalla Corte senza una considerazioneadeguata di tutti gli elementi emersi e senza reale motivazione sul perché,per escludere l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., il giusto prezzo avrebbedovuto corrispondere ad € 30.000,00.Il motivo è infondato.Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione .Il possibile rilievo della doglianza riguardante l’inadeguato utilizzo deldisposto dell’art.116 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Milano è statoprospettato, nel caso di specie, non sotto il profilo del disposto dell’art.360co 1 n.3 c.p.c. ma nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., alfine di rimettere in discussione la valutazione operata dal Giudice d’appellodi comparazione delle condotte delle parti.Si supera, in concreto, la preclusione derivante dall’art.348 ter c.p.c.,applicabile ratione temporis, della doppia pronuncia conforme in primo ein secondo grado come impeditiva della proposizione del motivo di ricorsoex art.360 n.5 c.p.c.: effettivamente le pronunce del Tribunale di Milano edella Corte d’Appello di Milano giungono alla stessa decisione finaleNumero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026motivo, non sono sovrapponibili.Ciononostante, le critiche articolate da [OSCURATO:SOCIETA]. non soddisfano ipresupposti di censura delineati all’art.360 n.5 c.p.c.L’orientamento interpretativo di questa Corte è consolidato nel ritenereche l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale applicabile allapresente controversia, riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controversoe decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento ouna precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale nonricomprendente questioni o argomentazioni: non sono quindi ammissibilile censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo aquest'ultimo profilo -cfr. Cass. n.22397/2019-. La decisività del fattoomesso -che, se esaminato, avrebbe cioè determinato un esito diversodella controversia- deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e nonpuò essere integrata da un generico riferimento all'omesso esame dielementi istruttori (anche in considerazione del fatto che il Giudice nondeve dare conto in sentenza di tutte le risultanze probatorie ma offrire unsupporto adeguato e comprensibile alla decisione: ciò ben può avvenirevalorizzare, senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio nonvalorizzato) -cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass.n.17005/2024, Cass. n.27415/2018-.Nel caso di specie non vi è l’individuazione ad opera della ricorrente diuno o più fatti specifici, ognuno da solo di significatività tale da essereidoneo a modificare la decisione presa dal Giudice d’appello. Borgeses.a.s. evidenzia una serie di elementi che, in concatenazione tra loro e nonper la loro singolare e determinante rilevanza, ritiene significativi e nonadeguatamente valutati al fine di una corretta e complessivaNumero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026equiparazione delle condotte delle parti e della loro rilevanza nell’ambitodella sinallagmaticità del rapporto negoziale. In sostanza la ricorrenteriesamina il materiale istruttorio acquisito e ne propone unainterpretazione complessiva difforme rispetto a quella operata -in modoplausibile e chiaramente comprensibile sotto il profilo logico- dalla Corte dimerito, attraverso la valorizzazione di alcuni elementi piuttosto che di altrie secondo la proposizione di un diverso ordine cronologico degliaccadimenti ritenuto significativo: questa impostazione non rimette indiscussione l’omessa considerazione di un singolo fatto storico decisivo,ma richiede -inammissibilmente in sede di legittimità- di ripercorrere l’iterinterpretativo-valutativo seguito dalla Corte d’Appello, nell’esercizio diprerogative esclusive del Giudice di merito, rivedendolo completamente inadesione alla diversa proposta operata dalla parte interessata.Anche i riferimenti al tipo di attività ceduta, secondo le affermazionidella ricorrente relativa al solo esercizio di bar e non anche di ristorazionee pizzeria, come concordato, non potrebbero comunque avere, seaccertati, il rilievo determinante evidenziato dalla ricorrente, che non tieneconto della valorizzazione della condotta inadempiente ascrittale edesaminata per la valutazione del precedente motivo di ricorso -rispettoalla quale la Corte di merito aveva ritenuto opportuna la verifica diadeguatezza dell’eventuale riduzione del prezzo ad € 30.000,00, perché,in tal caso, il prezzo della cessione avrebbe potuto essere considerato, intesi, già pagato al momento della cessione a [OSCURATO:SOCIETA].-.3. Con il terzo motivo di critica la società ricorrente lamenta erroresin procedendo da censurare ex art.360 co 1 n.4 c.p.c. quanto allaviolazione dell’art.112 c.p.c. .Secondo la ricorrente, nella sentenza impugnata non vi sarebbemotivazione alcuna sull’equo compenso: non si comprende perché €30.000,00 dovrebbero essere l’importo adeguato e corretto per ristorareNumero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026Erika [OSCURATO:SOCIETA]., una volta risolto il contratto di cessione di azienda del2015. Inoltre, il ribaltamento del giudizio comparativo descritto nel motivoprecedente avrebbe portato il Giudice ad omettere qualsiasi pronunciasulle altre domande di [OSCURATO:SOCIETA]., in merito alla cessione di un barinvece che di un ristorante e in merito all’infedele valore dell’avviamento,entrambi rilevanti per la riduzione del prezzo.Il motivo è infondato.La ricorrente prospetta un’omessa valutazione che non c’è: la Corted’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la integrazionedella motivazione relativa alla valutazione comparata degli inadempimentidelle parti -considerata non effettuata dal primo Giudice- e con confermasia del prevalente grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la venditaeffettuata in violazione della clausola 5 del contratto, sia dellagiustificatezza conseguente della risoluzione per inadempimento graveimputabile alla cessionaria: tra le pronunce confermate vi è anche quella,riportata a pag. 5 della sentenza, secondo cui alla dichiarazione dirisoluzione del contratto per grave inadempimento della cessionaria,conseguiva la condanna di questa a corrispondere alla cedente, a titolo diequo indennizzo, € 30.000,00 tenuto conto del periodo di godimentodell’azienda -motivazione sintetica ma comprensibile e in concretopertinente con gli accertamenti effettuati-.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del giudizio di legittimità si imputano in applicazione delprincipio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione per ognuno dei ricorsi riuniti, se dovuto.Numero registro generale 2719/2021Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 17495/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in € 7.700,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 12 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe Grasso