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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con memoria 30 gennaio 2023, la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TOTH [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla entità dell'aumento di pena disposto in relazione ai capi B) ed F).

In particolare, il giudice di primo grado, nella esposizione dei calcoli intermedi utilizzati per la determinazione della pena, riferiva avere applicato un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi B) ed F) ma, nel calcolo finale, aveva effettivamente applicato un aumento di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei reati indicati.

La Corte di appello ha ritenuto frutto di errore materiale l'indicazione dei calcoli intermedi.

Il ricorrente evidenzia che, anche all'esito delle Sezioni Unite PIZZONE, la determinazione dei calcoli intermedi viene ad integrare l'onere di motivazione necessario ai fini della valutazione della congruità della pena applicata a titolo di continuazione.

Di conseguenza, ove vi sia la discrasia tra indicazione dell'entità degli aumenti in continuazione oggetto di decisione e calcolo finale, non sarebbe possibile invocare puramente semplicemente la sussistenza di un errore materiale perché la motivazione sull'aumento in continuazione deve necessariamente rendere conto delle determinazioni del giudice del merito e della relativa congruità.

In sostanza, il dispositivo avrebbe dovuto essere coordinato con la motivazione in difetto della quale la sentenza sarebbe stata nulla.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.

Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato richiamerebbe un solo elemento e segnatamente l'esistenza di precedenti specifici, da solo inidoneo a fondare l'applicazione della recidiva.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondata sulla asserita gravità dei reati contestati.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.2. Con memoria 30 gennaio 2023, la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Le sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite in maniera tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01).

Nel caso di specie, l'incertezza in ordine all'effettiva entità degli aumenti in continuazione incide specificamente sulla possibilità di verificare i profili di proporzionalità degli aumenti medesimi dai fatti oggetto del giudizio.

Infatti, i reati contestati all'imputato nei capi B) ed F) riguardavano due fattispecie di lesioni personali con prognosi di giorni otto.

Risulta particolarmente evidente come il minimo della pena previsto per il reato consumato sia sostanzialmente prossimo all'aumento in continuazione applicato.

Di conseguenza, che l'aumento riguardi uno o due mesi non è profilo indifferente ai fini della motivazione degli aumenti in continuazione.

Si impone pertanto pone nuova valutazione da parte dei giudici del merito che quantifichi esattamente l'aumento in continuazione e espliciti una specifica ed effettiva motivazione in relazione all'aumento concretamente deciso esplicitando il giudizio di proporzionalità in relazione ai diversi reati contestati.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la motivazione del provvedimento impugnato si sofferma sulla pervicacia dimostrata per effetto della commissione dei reati mentre l'imputato medesimo era già sottoposto alla misura cautelare degli AADD.

Si evidenziano in questo modo dei profili della condotta che palesano l'assoluta impermeabilità non solo rispetto le precedenti condanne ma anche rispetto a qualsivoglia ordine dell'autorità dal che era agevole desumere che l'ulteriore commissione di delitti corrisponda ad una ingravescente pericolosità.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha operato alcun tipo di giudizio astratto logicamente considerando l'assoluta gravità dei fatti, la pluralità dei reati consumati ai danni diverse persone offese, la gravità della reazione ai danni dei carabinieri, l'evasione consumata presso gli uffici dove lo stesso era stato portato e quindi ancora una volta valorizzando profili concreti che palesavano non solo l'insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ma anche un giudizio assolutamente negativo sulla condotta e sulla personalità dell'agente.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio relativo all'aumento di pena in continuazione relativo ai reati di cui ai capi B ed F con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

3.1. L'inammissibilità dei rimanenti motivi determina l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai diversi titoli di reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena in continuazione relativo ai reati di cui ai capi B) ed F) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabili le affermazioni di responsabili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria 30 gennaio 2023, la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TOTH [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla entità dell'aumento di pena disposto in relazione ai capi B) ed F). In particolare, il giudice di primo grado, nella esposizione dei calcoli intermedi utilizzati per la determinazione della pena, riferiva avere applicato un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi B) ed F) ma, nel calcolo finale, aveva effettivamente applicato un aumento di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei reati indicati. La Corte di appello ha ritenuto frutto di errore materiale l'indicazione dei calcoli intermedi. Il ricorrente evidenzia che, anche all'esito delle Sezioni Unite PIZZONE, la determinazione dei calcoli intermedi viene ad integrare l'onere di motivazione necessario ai fini della valutazione della congruità della pena applicata a titolo di continuazione. Di conseguenza, ove vi sia la discrasia tra indicazione dell'entità degli aumenti in continuazione oggetto di decisione e calcolo finale, non sarebbe possibile invocare puramente semplicemente la sussistenza di un errore materiale perché la motivazione sull'aumento in continuazione deve necessariamente rendere conto delle determinazioni del giudice del merito e della relativa congruità. In sostanza, il dispositivo avrebbe dovuto essere coordinato con la motivazione in difetto della quale la sentenza sarebbe stata nulla. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato richiamerebbe un solo elemento e segnatamente l'esistenza di precedenti specifici, da solo inidoneo a fondare l'applicazione della recidiva. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondata sulla asserita gravità dei reati contestati. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria 30 gennaio 2023, la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite in maniera tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie, l'incertezza in ordine all'effettiva entità degli aumenti in continuazione incide specificamente sulla possibilità di verificare i profili di proporzionalità degli aumenti medesimi dai fatti oggetto del giudizio. Infatti, i reati contestati all'imputato nei capi B) ed F) riguardavano due fattispecie di lesioni personali con prognosi di giorni otto. Risulta particolarmente evidente come il minimo della pena previsto per il reato consumato sia sostanzialmente prossimo all'aumento in continuazione applicato. Di conseguenza, che l'aumento riguardi uno o due mesi non è profilo indifferente ai fini della motivazione degli aumenti in continuazione. Si impone pertanto pone nuova valutazione da parte dei giudici del merito che quantifichi esattamente l'aumento in continuazione e espliciti una specifica ed effettiva motivazione in relazione all'aumento concretamente deciso esplicitando il giudizio di proporzionalità in relazione ai diversi reati contestati. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la motivazione del provvedimento impugnato si sofferma sulla pervicacia dimostrata per effetto della commissione dei reati mentre l'imputato medesimo era già sottoposto alla misura cautelare degli AADD. Si evidenziano in questo modo dei profili della condotta che palesano l'assoluta impermeabilità non solo rispetto le precedenti condanne ma anche rispetto a qualsivoglia ordine dell'autorità dal che era agevole desumere che l'ulteriore commissione di delitti corrisponda ad una ingravescente pericolosità. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha operato alcun tipo di giudizio astratto logicamente considerando l'assoluta gravità dei fatti, la pluralità dei reati consumati ai danni diverse persone offese, la gravità della reazione ai danni dei carabinieri, l'evasione consumata presso gli uffici dove lo stesso era stato portato e quindi ancora una volta valorizzando profili concreti che palesavano non solo l'insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ma anche un giudizio assolutamente negativo sulla condotta e sulla personalità dell'agente. 3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio relativo all'aumento di pena in continuazione relativo ai reati di cui ai capi B ed F con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. 3.1. L'inammissibilità dei rimanenti motivi determina l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai diversi titoli di reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena in continuazione relativo ai reati di cui ai capi B) ed F) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabili le affermazioni di responsabili
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