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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31160/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusion scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del 5 giugno 2020 del Giudice di pace di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento c'el danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i testi dovevano essere ritenuti inattendibili e che il Giudice di pace avrebbe dovuto ammettere, ex art. 507 cod. proc. pen., la deposizione testimoniale di coloro che la persona offesa aveva indicato come presenti al fatto, è inammissibile, atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già sviluppate nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione ed alle quali la stessa non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo: P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusion scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del 5 giugno 2020 del Giudice di pace di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento c'el danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i testi dovevano essere ritenuti inattendibili e che il Giudice di pace avrebbe dovuto ammettere, ex art. 507 cod. proc. pen., la deposizione testimoniale di coloro che la persona offesa aveva indicato come presenti al fatto, è inammissibile, atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già sviluppate nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione ed alle quali la stessa non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo: P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge. Cos
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