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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50507/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16552/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e sull'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2 , cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (il secondo e il terzo), e manifestamente infondati (il primo) (cfr. pagg. 4 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16552/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e sull'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2 , cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (il secondo e il terzo), e manifestamente infondati (il primo) (cfr. pagg. 4 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris