Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0035
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 17 MARZO 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA]
,
Con decisione 12 maggio 1964, e in seguito a un concorso interno bandito dal [OSCURATO:PERSONA], il dott. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato capo divisione (A/3) presso la Direzione generale degli Affari generali.
Al concorso indicato aveva partecipato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado L A/4 del ruolo linguistico del [OSCURATO:PERSONA], il quale ora presenta dinanzi a voi un ricorso diretto in via principale contro la nomina del [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ricorso vengono inoltre impugnati, e per ragioni diverse, sia la pubblicazione del bando di concorso su cui verte la controversia, sia lo stesso bando di concorso, come pure le decisione della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice con le quali è stato ammesso al concorso il signor Falcone ed è stato successivamente formato l'elenco degli idonei di cui all'articolo 30 dello Statuto. In via subordinata, infine, il ricorrente vi chiede di condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni.
I —
Una parte importante — se non la parte essenziale — della discussione tra le parti attiene alla ricevibilità delle conclusioni e, se del caso, a quella delle censure addotte a loro sostegno.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dette conclusioni, per la parte relativa ai vari atti che hanno caratterizzato la procedura di concorso, sono anzitutto tardive e siccome la nomina è impugnata solo in riferimento alla pretesa illegittimità o inesistenza di tali atti, e non per un vizio ad essa proprio, ne risulterebbe la irricevibilità del ricorso anche per la parte relativa alla decisione di nomina. Approfondendo successivamente la propria tesi, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo la vostra giurisprudenza (e in particolare si veda, per quanto riguarda il bando di concorso, la sentenza
Lassalle)
, vi sono degli atti preparatori della nomina che possono essere scissi da quest'ultima e quindi impugnati separatamente qualora ne derivi un pregiudizio. Solo che — e l'eminente patrono del [OSCURATO:PERSONA] l'ha ripetuto durante la discussione — gli atti non suscettibili di arrecare di per sé un pregiudizio al ricorrente e di incidere direttamente sulla sua situazione, vanno a far parte della decisione definitiva che li assorbe; il ricorrente è tenuto allora a dimostrare, nel ricorso per l'annullamento della decisione definitiva, di avere interesse all'annullamento degli atti preparatori. Ritornando infine sulle varie censure invocate, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che per la maggior parte esse riguardino fasi del concorso impugnabili come atti recanti pregiudizio; e siccome non vi è stata impugnazione immediata, le censure in questione non possono più essere dedotte. Soltanto la mancanza di pubblicità, il difetto di pubblicazione della composizione della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice e dell'elenco degli idonei sarebbero inscindibili dalla decisione di nomina; mancherebbe però l'interesse del ricorrente a far valere i vizi in essi eventualmente ravvisabili.
È questa una teoria che non manca d'ingegnosità e nemmeno di sottigliezza; ciononostante ritengo che non vi si possa aderire. L'assunzione è un'operazione amministrativa complessa, nel senso che la decisione finale di nomina del dipendente di ruolo è preceduta, in ordine successivo, da una serie necessaria di decisioni: bando di concorso, ammissione al concorso. È indubbio che gli interessati possono impugnare ognuno degli atti preliminari, nei limiti in cui questi costituiscono vere a proprie decisioni amministrative, e nel termine che, a seconda dei casi, decorre dalla notifica o dalla pubblicazione. Non sono però obbligati a farlo; possono attendere sino alla decisione finale e, nell'impugnare quest'ultima, sono legittimati ad invocare l'illegittimità di una qualsiasi delle decisioni che l'hanno preceduta, anche se nei confronti di queste ultime è già spirato il termine per l'impugnazione.
Nessun rilievo ha il fatto che, come sottolinea l'Istituzione convenuta, nella specie non si sia invocato alcun vizio proprio della decisione di nomina, di per sé considerata, che è l'atto con cui l'autorità competente attua la sua scelta fra i candidati che figurano nell'elenco degli idonei. Il ricorrente che, avendo partecipato al concorso, è legittimato a impugnare la nomina in questione, può in tale occasione avvalersi di tutti i mezzi ammissibili contro gli atti anteriori, senza che si debba stabilire l'esistenza di un suo interesse a far valere questa o quella censura. È in riferimento alle conclusioni che va accertata l'esistenza di tale interesse, non rispetto alle censure.
Per lo meno questa è la tesi che ho sostenuto nelle conclusioni relative alla causa
Ley
, 12-64 e 29-64, all'udienza del 4 febbraio scorso, e in attesa della vostra sentenza non posso che continuare ad attenervimi.
L'[OSCURATO:PERSONA] impugna in via principale la decisione che, in seguito al concorso cui egli ha partecipato, ha nominato il [OSCURATO:PERSONA], e lo fa entro il termine previsto dall'articolo 91 dello Statuto. Ciò basta perché si debbano prendere in considerazione le censure elevate nell'atto introduttivo del ricorso, anche se si tratta di censure che attengono a fasi anteriori del procedimento e anche se esse riguardano decisioni che ormai non potrebbero più essere impugnate direttamente.
II —
1.
La prima censura, fondata sull'inesistenza o per lo meno la nullità del bando di concorso, attiene alle condizioni relative alla pubblicazione del bando stesso. Nella specie, il concorso è stato reso noto agli interessati solo mediante l'affissione di fogli volanti, sui quali non vi erano né la firma di un funzionario né timbri, e che non erano intestati ad alcuna Istituzione; essi sono stati affissi su albi che servivano a svariati fini e che non erano riservati ai soli avvisi amministrativi. Da ciò l'impossibilità di accertare se, conformemente all'articolo 1 dell'allegato III dello Statuto, il bando di concorso sia stato effettivamente stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA] paritetica e del responsabile del servizio interessato.
Ora, il fatto che vi siano delle irregolarità nella pubblicazione di una decisione amministrativa può influire sulla sua opponibilità ai terzi, ma in via di principio non incide sulla sua validità.
D'altra parte, come a ragione rileva il [OSCURATO:PERSONA], lo Statuto non richiede alcuna forma particolare di pubblicità, essendo sufficiente che il personale sia posto in grado di prendere conoscenza, in un luogo adatto, di una copia del bando di concorso. Nel fascicolo c'è il documento controverso, e io lo ritengo esplicito quanto basta per escludere qualsiasi dubbio degli interessati. Vi si specifica che il concorso riguarda un impiego di capo divisione (carriera A/3) presso la Direzione generale degli Affari generali, e il bando inizia nel modo seguente : «Il Presidente ha deciso, in conformità alle disposizioni statutarie, di dare inizio alla procedura di concorso interno al fine di coprire l'impiego di cui sopra. A tal fine egli ha stabilito il presente bando di concorso, su proposta del Segretario generale e in seguito a consultazione della [OSCURATO:PERSONA] paritetica e del responsabile del servizio interessato.» Sono successivamente specificati la natura delle funzioni, le qualifiche e il grado di esperienza richiesti, la natura degli esami.
La mancanza di sottoscrizione, di timbri, di intestazione, non ha impedito ai dipendenti di essere perfettamente informati in merito all'autore del bando di concorso, che era chiaramente designato. Né maggior incidenza sulla regolarità del bando può essere riconosciuta, a mio parere, al fatto che l'affissione sia avvenuta su un albo che conteneva avvisi di diversa natura.
2.
In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] invoca l'articolo 29 dello Statuto, a norma del quale l'autorità che ha il potere di nomina, prima di bandire un concorso, deve vagliare le possibilità di promozione o di trasferimento nell'ambito della Istituzione. Nulla infatti permetterebbe di accertare se ciò è stato fatto.
Al che il [OSCURATO:PERSONA] ribatte che si è effettivamente proceduto «in conformità alle disposizioni statutarie» e che del resto l'[OSCURATO:PERSONA], appartenendo al ruolo linguistico, non poteva aspirare a ottenere per mezzo di promozione un posto A/3 al di fuori del suo ruolo. Tale risposta fa necessariamente arguire che, nel vagliare la possibilità di un'eventuale promozione, il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso a priori i dipendenti del ruolo linguistico; il che vi obbliga a stabilire se tale esclusione sia conforme allo statuto, perché, in caso negativo, la decisione presa su questo punto dall'autorità che ha il potere di nomina risulterebbe inficiata da un errore di diritto che vizierebbe il resto della procedura.
Un dipendente del ruolo linguistico può essere destinato, tramite mutazione o promozione, a un impiego che non appartiene al suo ruolo? Come vi è stato ricordato nel corso della discussione, la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., cui un membro del [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto su tale punto un quesito scritto, ha risposto in senso negativo, e la sua tesi è condivisa da tutte le Istituzioni. Si tratta di una tesi che a mio parere è conforme al testo dello Statuto, malgrado certe ambiguità di formulazione che senza dubbio riflettono l'idea, a un certo punto presa in considerazione, di dividere il personale in tre ruoli: generale, linguistico e tecnico.
Si sa che, allo stato attuale, l'articolo 5 dello Statuto classifica i diversi impieghi, in base alla natura e al livello delle funzioni cui essi corrispondono, in quattro categorie di ordine gerarchico decrescente. Si tratta quindi di una divisione in senso verticale.
Vi è pero una divisione in senso orizzontale, che si presenta sotto un duplice aspetto: il primo, già realizzato, è costituito dal ruolo linguistico, contrassegnato dalle lettere L/A, che comprende gli impieghi di traduttore e di interprete, ripartiti in sei gradi
che sono
assimilati ai gradi 3-8 della categoria A e raggruppati in carriere generalmente formate da due gradi. Il secondo sarà realizzato in futuro: gli impieghi di una stessa specializzazione professionale potranno formare dei ruoli comprendenti un certo numero di gradi di una
o più
categorie. Non si deve infine dimenticare che il titolo VIII dello Statuto prevede disposizioni particolari per i dipendenti dei «ruoli scientifico e tecnico del Centro comune di ricerche nucleari», dato che la corrispondenza fra gli impieghi-tipo e le carriere di questi dipendenti è stabilita in una tabella speciale.
Ma ritorniamo al ruolo linguistico. Secondo il ricorrente, esso è compreso nella categoria A, e il dipendente di ruolo L/A non è che un dipendente di ruolo A; non vi è quindi alcun motivo per cui egli non possa passare, con promozione, a un grado superiore fuori dal suo ruolo, ma all'interno della categoria A. — È questo un ragionamento che non convince del tutto. Checché ne dica l'[OSCURATO:PERSONA], il ruolo linguistico costituisce una vera e propria «specializzazione professionale», che non può essere confusa con gli altri impieghi della categoria A. Altrimenti, a che scopo creare un ruolo, contrassegnarlo con le lettere L/A, attribuirgli dei gradi
assimilati
ad alcuni gradi della categoria A? Tutto ciò mi sembra espressione della volontà di attribuire ai dipendenti del ruolo linguistico una posizione, una carriera fino a un certo punto parallela a quella degli altri dipendenti della categoria A, senza però confonderli interamente con questi.
Si spiegano allora le disposizioni degli articoli 7 e 45 dello Statuto, su cui si basano sia la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. sia il [OSCURATO:PERSONA]. Per l'articolo 7, l'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun dipendente di ruolo a un impiego
della sua categoria o del suo ruolo
che corrisponda al suo grado. L'articolo 45, n. 1, aggiunge che la promozione comporta per il dipendente di ruolo la nomina al grado superiore
della categoria o del ruolo al quale egli appartiene.
Si può quindi affermare che l'assegnazione e la promozione di un funzionario che appartenga a un ruolo possono avvenire solo all'interno del ruolo stesso. Si potrà riprovare tale restrizione, specialmente per il ruolo linguistico che si arresta al grado L/A 3; resta il fatto che, a mio parere, essa risulta dal testo; ne consegue che, anche senza invocare le disposizioni dell'articolo 45, n. 2, il linguista può ottenere un impiego al di fuori del proprio ruolo solo per concorso, e che proprio in base a un'esatta applicazione dello statuto il [OSCURATO:PERSONA], nel vagliare la possibilità di una promozione al grado A/3, non ha tenuto conto dei dipendenti L/A 4 del ruolo linguistico. Nessun errore di diritto vizia quindi l'esame preliminare da esso effettuato prima di bandire il concorso interno.
3.
[OSCURATO:PERSONA], non mi dilungherò sulla terza censura, fondata sul fatto che il bando di concorso — o comunque la pubblicazione del bando stesso, — non conteneva l'indicazione della composizione della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice, nella qual cosa il ricorrente ravvisa l'omissione di una formalità essenziale.
Se l'articolo 3 dell'allegato III affida all'autorità che ha il potere di nomina il compito di designare il presidente e i membri della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice, precisando i requisiti cui devono rispondere quelli fra loro che sono dipendenti di ruolo, non è affatto previsto che la composizione della [OSCURATO:PERSONA] stessa debba figurare nel bando di concorso. Basta, per convincersene, rileggere l'articolo 1 dell'allegato; esso contiene
otto
precise disposizioni su ciò che deve figurare nel bando, ma nessuna di queste riguarda la [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice.
4.
Un'ulteriore censura del ricorrente attiene al fatto che il bando di concorso avrebbe misconosciuto l'articolo 1, n, 1
d)
dell'allegato III, a norma del quale il documento in questione deve
specificare
«i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti» per l'impiego da coprire. Il «foglio volante» menzionerebbe semplicemente studi di livello universitario accertati da un diploma o un'esperienza di livello equivalente, formulazione che sarebbe resa ancor più inadeguata dal fatto che non vi è maggiore specificazione del livello di esperienza per quanto attiene alla durata della stessa né per quanto riguarda la sua natura.
Ma ciò significa dimenticare che tale formulazione molto vaga, che in pratica ricalca i termini usati dall'articolo 5 dello Statuto per i dipendenti di ruolo di categoria A, è immediatamente seguita da questa indicazione : «il titolare di tale posto deve avere una preparazione eccellente nel campo amministrativo, giuridico o delle scienze politiche e buone nozioni di procedura parlamentare». È evidentemente nelle materie indicate che deve essere stata acquisita l'esperienza richiesta, di cui è anche precisato il livello; ad ogni modo, non vi è alcuna norma che esiga una formulazione più precisa.
5.
Vi è infine un'ultima censura e anche questa secondo me va disattesa. [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice avrebbe compreso nell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso il signor Falcone, la cui esperienza, a detta del ricorrente, non è di livello equivalente a quello universitario.
Sarei tentato di rispondere, come l'Istituzione convenuta, che solo al potere sovrano della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice spetta valutare tale esperienza; ma in ogni caso, l'irregolarità allegata, anche supponendo che sia stata accertata — non potrebbe influire sulla nomina impugnata, perché l'autorità che ha il potere di nomina non ha scelto il Falcone, ma un altro.
III —
L'[OSCURATO:PERSONA] ha infine presentato, in via subordinata, conclusioni dirette ad ottenere un risarcimento danni, ma siccome durante la fase scritta nessuna spiegazione è stata fornita sul loro fondamento, esse non possono che venire disattese.
Concludo allora chiedendo
—
che il ricorso venga respinto
—
e che le spese incontrate da ognuna delle parti rimangano rispettivamente a loro carico, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.