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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29600/2026

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azione,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso,letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 17 settembre 2025 la Sezione Settima della Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data 17 febbraio 2025 del Tribunale di Genova che avevadefinito il processo a suo carico per la violazione degli art. 624 e 625 cod. pen.,applicando la pena su concorde richiesta delle parti.2. [OSCURATO:PERSONA] presenta un ricorso straordinario per cassazione per erroredi fatto relativo all’estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela,non valutata dalla Corte di cassazione, nonostante si sia verificata prima delgiudicato.

Precisa di non aver potuto presentare una memoria illustrativa dellasopravvenienza perché la Corte di cassazione aveva deciso senza contraddittorioe aggiunge che la remissione di querela nel corso del giudizio di cassazione èpossibile anche quando il ricorso sia inammissibile.

Chiede pertanto di disporre larevoca dell’ordinanza impugnata e l’annullamento senza rinvio della sentenza delTribunale di Genova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato perché il ricorrente ha documentato che la personaoffesa del procedimento, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, harimesso la querela per il reato di furto, remissione accettata da esso imputato, conconseguente estinzione del reato per cui gli era stata applicata la pena su concorderichiesta delle parti.La rimessione è avvenuta il 27 marzo 2025, in data successiva alla sentenzadi patteggiamento del 17 febbraio 2025, ma prima della definizione del ricorso percassazione da parte del Collegio della Settima Sezione penale di questa Corte indata 17 settembre 2025.Poiché il ricorso per cassazione era stato formulato avverso una sentenzadi patteggiamento, il fascicolo è stato trattato de plano, senza contraddittorio, percui il difensore non ha potuto presentare una memoria difensiva per illustrare lasopravvenuta causa estintiva del reato di furto.In accoglimento del ricorso, s’impone la revoca dell’ordinanza diinammissibilità del ricorso pronunciata dalla Settima Sezione di questa Corte conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento delTribunale di Genova per essere il reato estinto per remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. pen., le spese delprocedimento sono a carico del querelato, non essendo diversamente stabilito almomento della remissione, e che la remissione è sopravvenuta alla sentenza dipatteggiamento, si reputa di condannare il ricorrente alle spese processuali aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (si veda tra le più recenti, Sez. 2, ord. n. 5055del 22/12/2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616 – 01).

P.Q.MRevoca l'ordinanza di questa Corte Sez. 7, n. 32709 emessa in data 17/09/2025nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla senza rinvio la sentenza del 17/02/2025 delTribunale di Genova perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condannal'imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso,letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 17 settembre 2025 la Sezione Settima della Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data 17 febbraio 2025 del Tribunale di Genova che avevadefinito il processo a suo carico per la violazione degli art. 624 e 625 cod. pen.,applicando la pena su concorde richiesta delle parti.2. [OSCURATO:PERSONA] presenta un ricorso straordinario per cassazione per erroredi fatto relativo all’estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela,non valutata dalla Corte di cassazione, nonostante si sia verificata prima delgiudicato. Precisa di non aver potuto presentare una memoria illustrativa dellasopravvenienza perché la Corte di cassazione aveva deciso senza contraddittorioe aggiunge che la remissione di querela nel corso del giudizio di cassazione èpossibile anche quando il ricorso sia inammissibile. Chiede pertanto di disporre larevoca dell’ordinanza impugnata e l’annullamento senza rinvio della sentenza delTribunale di Genova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato perché il ricorrente ha documentato che la personaoffesa del procedimento, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, harimesso la querela per il reato di furto, remissione accettata da esso imputato, conconseguente estinzione del reato per cui gli era stata applicata la pena su concorderichiesta delle parti.La rimessione è avvenuta il 27 marzo 2025, in data successiva alla sentenzadi patteggiamento del 17 febbraio 2025, ma prima della definizione del ricorso percassazione da parte del Collegio della Settima Sezione penale di questa Corte indata 17 settembre 2025.Poiché il ricorso per cassazione era stato formulato avverso una sentenzadi patteggiamento, il fascicolo è stato trattato de plano, senza contraddittorio, percui il difensore non ha potuto presentare una memoria difensiva per illustrare lasopravvenuta causa estintiva del reato di furto.In accoglimento del ricorso, s’impone la revoca dell’ordinanza diinammissibilità del ricorso pronunciata dalla Settima Sezione di questa Corte conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento delTribunale di Genova per essere il reato estinto per remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. pen., le spese delprocedimento sono a carico del querelato, non essendo diversamente stabilito almomento della remissione, e che la remissione è sopravvenuta alla sentenza dipatteggiamento, si reputa di condannare il ricorrente alle spese processuali aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (si veda tra le più recenti, Sez. 2, ord. n. 5055del 22/12/2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616 – 01). P.Q.MRevoca l'ordinanza di questa Corte Sez. 7, n. 32709 emessa in data 17/09/2025nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza del 17/02/2025 delTribunale di Genova perché il reato è estinto per remissione di querela. Condannal'imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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