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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2024

ECLI:EU:C:2024:723
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0351_RES

Causa C‑351/22

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell’operazione vietata» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punti 37, 39) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Interpretazione di disposizioni di portata generale di una decisione che prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi – Portata – Disposizioni rientranti tra le misure necessarie per dare effetto a detta decisione – Mancata attuazione da parte del Consiglio – Disposizioni che servono quale fondamento di una misura sanzionatoria nazionale adottata nei confronti di un terzo – Inclusione [Artt. 2, 19, 21, 24 e 40 TUE; artt. 215, § 1, e 267 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 44‑53, 56, 57, 60, 61) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Inclusione – Attrezzature che non sono maggio state importate nel territorio di uno Stato membro – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 64, 65, 71, dispositivo 1) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 3) (v. punti 82‑84) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Violazione del divieto – Mancata notifica della fornitura alle autorità nazionali competenti – Confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione suddetta – Ammissibilità – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC, art. 12; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 87‑95, 101, 107, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), la Corte precisa la portata delle limitazioni della sua competenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ( 1 ).

Inoltre, essa si pronuncia in merito all’ambito di applicazione del divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC ( 2 ), relativa alle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

La società rumena [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») svolge come attività principale l’intermediazione nella vendita di prodotti nel settore dell’aviazione.

Nel 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la società ucraina SFTE Spetstechnoexport (in prosieguo: la «SFTE») un contratto vertente sul trasferimento dei diritti di proprietà di 32 stazioni radio che dovevano essere consegnate negli Emirati arabi uniti.

Dopo aver acquistato presso una società portoghese tali stazioni radio, di cui 20 sono state fabbricate in Russia ed esportate negli Emirati arabi uniti, la [OSCURATO:PERSONA] le ha trasferite, su domanda della SFTE, ad una società indiana.

Ritenendo segnatamente che tale operazione di intermediazione violasse l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, l’amministrazione tributaria rumena ha redatto, nel 2020, un processo verbale di violazione amministrativa con il quale ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria ed ha disposto la confisca delle somme da questa percepite quale corrispettivo dell’operazione suddetta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso inteso all’annullamento del suddetto processo verbale dinanzi alla Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunale di primo grado del 1 o distretto di Bucarest, Romania), che ha respinto tale ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunale superiore di Bucarest, odierno giudice del rinvio.

Giudizio della Corte Per quanto riguarda la competenza della Corte ad interpretare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, la Corte constata anzitutto che tale disposizione istituisce una misura restrittiva di portata generale che serve quale fondamento di una misura sanzionatoria nazionale.

Se la competenza della Corte non risulta in alcun modo limitata per quanto riguarda un regolamento adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, che dà effetto alle posizioni dell’Unione adottate nel contesto della PESC, il divieto di fornire servizi di intermediazione previsto dal suddetto articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non era stato attuato in un regolamento alla data dei fatti oggetto del procedimento principale.

Tuttavia, in primo luogo, nell’ambito del controllo del rispetto dell’articolo 40, primo comma, TUE ( 3 ), incombe alla Corte vigilare in particolare affinché, per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 215 TFUE, il Consiglio non possa aggirare la competenza della Corte con riguardo ad un regolamento ai sensi di tale articolo.

A questo proposito, risulta dal chiaro tenore letterale dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE che incombe al Consiglio adottare le misure necessarie per attuare una decisione PESC che decide la posizione dell’Unione concernente l’interruzione o la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con un paese terzo.

Detta istituzione si trova dunque, nell’ipotesi contemplata da tale paragrafo 1, in una situazione di competenza vincolata.

In secondo luogo, la possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale prevista dai Trattati riguardo ad un regolamento adottato sulla base dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE deve essere offerta nei confronti di tutte le disposizioni che il Consiglio sarebbe stato tenuto ad includere in un regolamento siffatto e che servono quale fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale adottata nei confronti dei terzi.

Tale interpretazione permette di garantire non soltanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali, ma anche la coerenza del sistema di tutela giurisdizionale previsto dal diritto dell’Unione.

Infatti, la procedura di rinvio pregiudiziale ( 4 ), che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione, contribuisce in maniera essenziale alla salvaguardia del valore dello Stato di diritto sul quale l’Unione è fondata ( 5 ).

Pertanto, la Corte è competente ad interpretare una misura restrittiva di portata generale nell’ipotesi in cui sarebbe spettato al Consiglio attuare tale misura, servente quale fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale, in un regolamento ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

Orbene, nel caso di specie, il divieto di fornire servizi di intermediazione in questione mira a restringere la capacità degli operatori economici di compiere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato FUE ( 6 ).

Esso può essere messo ad esecuzione a livello dell’Unione soltanto se è seguito dall’adozione di un siffatto regolamento e rientra tra le misure necessarie per dare effetto alla decisione 2014/512 a livello dell’Unione, che sarebbe spettato al Consiglio mettere in atto nel regolamento n. 833/2014.

Pertanto, la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali.

Nel merito, la Corte considera, in primo luogo, che il divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 è applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dell’operazione di intermediazione di cui trattasi non siano maggio state importate nel territorio di uno Stato membro.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che detta disposizione, letta alla luce del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, non osta ad una misura nazionale di confisca dell’intero ricavato di un’operazione di intermediazione contemplata dal citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito della constatazione, da parte delle autorità nazionali competenti, di una violazione del divieto di effettuare tale operazione e dell’obbligo di notificarla.

Quanto al diritto di proprietà, la Corte ricorda anzitutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») secondo cui delle misure di confisca aventi ad oggetto il ricavato di un reato o di un’attività illecita o uno strumento che è servito per un reato non appartenente ad un terzo di buona fede rientrano, in generale, nella regolamentazione dell’uso dei beni, anche quando esse, per loro stessa natura, privino una persona della sua proprietà ( 7 ).

Nel caso di specie, tale limitazione all’esercizio del diritto di proprietà sembra rispettare il principio di proporzionalità e, di conseguenza, pare giustificata alla luce delle condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, aspetto questo la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio.

Infatti, tale limitazione è prevista dalla legge ( 8 ) e rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà, in quanto essa rientra nella regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta e non costituisce una privazione di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase.

Inoltre, tale misura risponde ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione.

Quanto al principio di proporzionalità, la confisca dell’intero ricavato dell’operazione di intermediazione vietata appare necessaria per dissuadere realmente ed in modo efficace gli operatori economici dall’infrangere il divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari.

Allo stesso modo, l’intervento automatico di una misura di confisca è necessario per assicurare la piena efficacia della sanzione.

Nondimeno, nell’imposizione di una sanzione di confisca indipendentemente da una condanna penale, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che la procedura nel suo insieme permetta all’interessato di difendersi tanto davanti alle autorità nazionali che gli hanno inflitto tale sanzione, quanto davanti ai giudici investiti del ricorso contro le decisioni di tali autorità, affinché essi possano procedere ad un esame globale dei diversi interessi in gioco ( 9 ). ( 1 ) Tali limitazioni sono stabilite dall’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 275, paragrafo 1, TFUE. ( 2 ) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU 2014, L 229, pag. 13 ), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 ( GU 2014, L 271, pag. 54 ). ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 40, primo comma, TUE, l’attuazione della PESC lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai Trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del Trattato FUE. ( 4 ) Il procedimento di rinvio pregiudiziale è previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e dall’articolo 267 TFUE. ( 5 )

V. articolo 2 TUE nonché articolo 21 TUE, al quale rinvia l’articolo 23 TUE, relativo alla PESC. ( 6 ) Il commercio delle armi, delle attrezzature militari e dei servizi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 rientra in tale ambito di applicazione, in virtù degli articoli 114 e 207 TFUE. ( 7 ) V., segnatamente, Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1986:1024JUD 000911880, § 51; Corte EDU, 12 maggio 2015, Gogitidze e altri c.

Georgia, CE:ECHR:2015:0512JUD 003686205, § 94, nonché Corte EDU, 15 ottobre 2020, Karapetyan c.

Georgia, CE:ECHR:2020:1015JUD 006123312, §

32. ( 8 ) Tale misura si basa sull’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (ordinanza d’urgenza del governo n. 202/2008, sull’applicazione delle sanzioni internazionali), del 4 dicembre 2008 ([OSCURATO:PERSONA] al României, parte I, n. 825 dell’8 dicembre 2008), nonché sull’Elenco nazionale di tecnologia e attrezzature militari contemplato dall’articolo 12 della posizione comune 2008/944 e stabilito, per quanto riguarda la Romania, dai decreti n. 156/2018 e n. 901/2019. ( 9 ) V., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2020, Karapetyan c.

Georgia, CE:ECHR:2020:1015JUD 006123312, § 35.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0351_RES Causa C‑351/22 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell’operazione vietata» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punti 37, 39) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Interpretazione di disposizioni di portata generale di una decisione che prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi – Portata – Disposizioni rientranti tra le misure necessarie per dare effetto a detta decisione – Mancata attuazione da parte del Consiglio – Disposizioni che servono quale fondamento di una misura sanzionatoria nazionale adottata nei confronti di un terzo – Inclusione [Artt. 2, 19, 21, 24 e 40 TUE; artt. 215, § 1, e 267 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 44‑53, 56, 57, 60, 61) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Inclusione – Attrezzature che non sono maggio state importate nel territorio di uno Stato membro – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 64, 65, 71, dispositivo 1) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 3) (v. punti 82‑84) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Violazione del divieto – Mancata notifica della fornitura alle autorità nazionali competenti – Confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione suddetta – Ammissibilità – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC, art. 12; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC, art. 2, § 2, a)] (v. punti 87‑95, 101, 107, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), la Corte precisa la portata delle limitazioni della sua competenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ( 1 ). Inoltre, essa si pronuncia in merito all’ambito di applicazione del divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC ( 2 ), relativa alle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La società rumena [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») svolge come attività principale l’intermediazione nella vendita di prodotti nel settore dell’aviazione. Nel 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la società ucraina SFTE Spetstechnoexport (in prosieguo: la «SFTE») un contratto vertente sul trasferimento dei diritti di proprietà di 32 stazioni radio che dovevano essere consegnate negli Emirati arabi uniti. Dopo aver acquistato presso una società portoghese tali stazioni radio, di cui 20 sono state fabbricate in Russia ed esportate negli Emirati arabi uniti, la [OSCURATO:PERSONA] le ha trasferite, su domanda della SFTE, ad una società indiana. Ritenendo segnatamente che tale operazione di intermediazione violasse l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, l’amministrazione tributaria rumena ha redatto, nel 2020, un processo verbale di violazione amministrativa con il quale ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria ed ha disposto la confisca delle somme da questa percepite quale corrispettivo dell’operazione suddetta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso inteso all’annullamento del suddetto processo verbale dinanzi alla Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunale di primo grado del 1 o distretto di Bucarest, Romania), che ha respinto tale ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunale superiore di Bucarest, odierno giudice del rinvio. Giudizio della Corte Per quanto riguarda la competenza della Corte ad interpretare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, la Corte constata anzitutto che tale disposizione istituisce una misura restrittiva di portata generale che serve quale fondamento di una misura sanzionatoria nazionale. Se la competenza della Corte non risulta in alcun modo limitata per quanto riguarda un regolamento adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, che dà effetto alle posizioni dell’Unione adottate nel contesto della PESC, il divieto di fornire servizi di intermediazione previsto dal suddetto articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non era stato attuato in un regolamento alla data dei fatti oggetto del procedimento principale. Tuttavia, in primo luogo, nell’ambito del controllo del rispetto dell’articolo 40, primo comma, TUE ( 3 ), incombe alla Corte vigilare in particolare affinché, per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 215 TFUE, il Consiglio non possa aggirare la competenza della Corte con riguardo ad un regolamento ai sensi di tale articolo. A questo proposito, risulta dal chiaro tenore letterale dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE che incombe al Consiglio adottare le misure necessarie per attuare una decisione PESC che decide la posizione dell’Unione concernente l’interruzione o la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con un paese terzo. Detta istituzione si trova dunque, nell’ipotesi contemplata da tale paragrafo 1, in una situazione di competenza vincolata. In secondo luogo, la possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale prevista dai Trattati riguardo ad un regolamento adottato sulla base dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE deve essere offerta nei confronti di tutte le disposizioni che il Consiglio sarebbe stato tenuto ad includere in un regolamento siffatto e che servono quale fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale adottata nei confronti dei terzi. Tale interpretazione permette di garantire non soltanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali, ma anche la coerenza del sistema di tutela giurisdizionale previsto dal diritto dell’Unione. Infatti, la procedura di rinvio pregiudiziale ( 4 ), che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione, contribuisce in maniera essenziale alla salvaguardia del valore dello Stato di diritto sul quale l’Unione è fondata ( 5 ). Pertanto, la Corte è competente ad interpretare una misura restrittiva di portata generale nell’ipotesi in cui sarebbe spettato al Consiglio attuare tale misura, servente quale fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale, in un regolamento ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Orbene, nel caso di specie, il divieto di fornire servizi di intermediazione in questione mira a restringere la capacità degli operatori economici di compiere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato FUE ( 6 ). Esso può essere messo ad esecuzione a livello dell’Unione soltanto se è seguito dall’adozione di un siffatto regolamento e rientra tra le misure necessarie per dare effetto alla decisione 2014/512 a livello dell’Unione, che sarebbe spettato al Consiglio mettere in atto nel regolamento n. 833/2014. Pertanto, la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali. Nel merito, la Corte considera, in primo luogo, che il divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 è applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dell’operazione di intermediazione di cui trattasi non siano maggio state importate nel territorio di uno Stato membro. In secondo luogo, la Corte sottolinea che detta disposizione, letta alla luce del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, non osta ad una misura nazionale di confisca dell’intero ricavato di un’operazione di intermediazione contemplata dal citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito della constatazione, da parte delle autorità nazionali competenti, di una violazione del divieto di effettuare tale operazione e dell’obbligo di notificarla. Quanto al diritto di proprietà, la Corte ricorda anzitutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») secondo cui delle misure di confisca aventi ad oggetto il ricavato di un reato o di un’attività illecita o uno strumento che è servito per un reato non appartenente ad un terzo di buona fede rientrano, in generale, nella regolamentazione dell’uso dei beni, anche quando esse, per loro stessa natura, privino una persona della sua proprietà ( 7 ). Nel caso di specie, tale limitazione all’esercizio del diritto di proprietà sembra rispettare il principio di proporzionalità e, di conseguenza, pare giustificata alla luce delle condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, aspetto questo la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio. Infatti, tale limitazione è prevista dalla legge ( 8 ) e rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà, in quanto essa rientra nella regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta e non costituisce una privazione di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase. Inoltre, tale misura risponde ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione. Quanto al principio di proporzionalità, la confisca dell’intero ricavato dell’operazione di intermediazione vietata appare necessaria per dissuadere realmente ed in modo efficace gli operatori economici dall’infrangere il divieto di fornire servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari. Allo stesso modo, l’intervento automatico di una misura di confisca è necessario per assicurare la piena efficacia della sanzione. Nondimeno, nell’imposizione di una sanzione di confisca indipendentemente da una condanna penale, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che la procedura nel suo insieme permetta all’interessato di difendersi tanto davanti alle autorità nazionali che gli hanno inflitto tale sanzione, quanto davanti ai giudici investiti del ricorso contro le decisioni di tali autorità, affinché essi possano procedere ad un esame globale dei diversi interessi in gioco ( 9 ). ( 1 ) Tali limitazioni sono stabilite dall’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 275, paragrafo 1, TFUE. ( 2 ) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU 2014, L 229, pag. 13 ), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 ( GU 2014, L 271, pag. 54 ). ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 40, primo comma, TUE, l’attuazione della PESC lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai Trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del Trattato FUE. ( 4 ) Il procedimento di rinvio pregiudiziale è previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e dall’articolo 267 TFUE. ( 5 ) V. articolo 2 TUE nonché articolo 21 TUE, al quale rinvia l’articolo 23 TUE, relativo alla PESC. ( 6 ) Il commercio delle armi, delle attrezzature militari e dei servizi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 rientra in tale ambito di applicazione, in virtù degli articoli 114 e 207 TFUE. ( 7 ) V., segnatamente, Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1986:1024JUD 000911880, § 51; Corte EDU, 12 maggio 2015, Gogitidze e altri c. Georgia, CE:ECHR:2015:0512JUD 003686205, § 94, nonché Corte EDU, 15 ottobre 2020, Karapetyan c. Georgia, CE:ECHR:2020:1015JUD 006123312, § 32. ( 8 ) Tale misura si basa sull’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (ordinanza d’urgenza del governo n. 202/2008, sull’applicazione delle sanzioni internazionali), del 4 dicembre 2008 ([OSCURATO:PERSONA] al României, parte I, n. 825 dell’8 dicembre 2008), nonché sull’Elenco nazionale di tecnologia e attrezzature militari contemplato dall’articolo 12 della posizione comune 2008/944 e stabilito, per quanto riguarda la Romania, dai decreti n. 156/2018 e n. 901/2019. ( 9 ) V., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2020, Karapetyan c. Georgia, CE:ECHR:2020:1015JUD 006123312, § 35.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris